Circolare - 18/05/2016 - Prot. n. 11645 - Conversione patenti Ucraine
OGGETTO: UCRAINA. Accordo di reciprocità in materia di conversione di patenti di guida.
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
Direzione generale per la motorizzazione
Divisione 5
Prot. n. 11645/23.18.01
Roma, 18 maggio 2016
OGGETTO: UCRAINA. Accordo di reciprocità in materia di conversione di patenti di guida.
Il Ministero degli Affari Esteri ha comunicato alla scrivente Direzione, che l'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Gabinetto dei Ministri dell'Ucraina, sul riconoscimento reciproco in materia di conversione di patenti di guida, entrerà in vigore il giorno 29 maggio 2016.
L'Accordo ha validità di cinque anni e cesserà i suoi effetti il giorno 29 maggio 2021.
Considerato che il 29.05.2016 è domenica e quindi gli Uffici della Motorizzazione non sono aperti al pubblico, si precisa che le domande di conversione di patenti ucraine, in corso di validità, potranno essere accettate a decorrere da lunedì 30 maggio 2016.
Appare opportuno precisare che il 30 maggio 2016 e solo in tale data, potranno essere accettate richieste di conversione di patenti di guida ucraine eventualmente scadute il 29.05.2016 essendo già l'Accordo in vigore da tale data.
Il predetto Accordo, redatto solo in lingua italiana, è allegato alla presente Circolare (all. 1).
Solo per gli Uffici della Motorizzazione, nonché per le forze dell'ordine in indirizzo, il medesimo Accordo viene inviato nella versione completa degli allegati tecnici necessari per la sua applicazione, eccetto le immagini dei modelli di patenti di guida italiane.
I citati allegati tecnici sono denominati:
ALLEGATO I - comprendente il modello bilingue per lo scambio d'informazioni;
ALLEGATO II - comprendente tre tabelle tecniche per stabilire l'equipollenza tra le categorie di patenti rilasciate nelle due Parti Contraenti;
ALLEGATO III - comprendente l'elenco di modelli di patenti di guida rilasciate in Italia e in Ucraina, da ritenere valide ai fini della conversione, con le immagini degli stessi.
La conversione verrà effettuata, senza esami, in conformità alla I Tabella (compresa nell'Allegato II dell'Accordo), che stabilisce la corrispondenza delle categorie di patenti ucraine alle categorie di patenti italiane.
In applicazione dell'art. 5 dell'Accordo potranno essere considerate valide ai fini della conversione solo le patenti di guida ucraine redatte sui modelli individuati e accuratamente descritti, nell'elenco "Modelli di patenti di guida ucraine" facente parte dell'Allegato III dell'Accordo, unitamente ai facsimile dei modelli stessi. In allegato all'istanza di conversione, oltre alla documentazione di rito, dovranno sempre essere prodotte la patente in originale, la fotocopia e la traduzione ufficiale della patente stessa.
Si coglie l'occasione per ricordare, in via generale, che, ove possibile, le patenti estere presentate in originale per la conversione non vanno ritirate all'atto del deposito dell'istanza, poiché, nelle more del rilascio del documento di guida italiano, il conducente può condurre veicoli in Italia (nel rispetto dell'art. 135 del C.d.S.) o all'estero con la propria patente.
La patente estera in originale deve essere ritirata all'atto della consegna del documento italiano, ottenuto per conversione.
Si invitano codesti Uffici della Motorizzazione ad accettare istanze di conversione soltanto se complete di tutti i documenti prescritti e subito dopo, ai sensi dell'art. 7 dell'Accordo, di procedere con la richiesta d'informazioni relative alla patente da convertire, avvalendosi del Modello bilingue previsto all'Allegato I dell'Accordo stesso. Ovviamente la procedura di conversione non potrà essere definita in assenza della risposta dell'autorità ucraina.
Al fine di agevolare le procedure di competenza di codesti Uffici della Motorizzazione, si trasmette il citato modello per la richiesta d'informazioni anche in formato word.
Il citato Modello, opportunamente compilato, dovrà essere inviato tramite posta elettronica alle Rappresentanze diplomatiche di seguito specificate, con indicazione delle competenze territoriali.
Ufficio Consolare dell'Ambasciata d'Ucraina in Italia
Via Monte Pramaggiore 13 - 00141 Roma
e-mail: gc_it@mfa.gov.ua
Regioni di competenza: Abruzzo, Lazio, Marche, Molise, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria.
Consolato Generale d'Ucraina a Milano
Via Ludovico di Breme 11 - 20156 Milano
e-mail: gc_itm@mfa.gov.ua
Regioni di competenza: Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Liguria, Piemonte, Trentino Alto Adige, Valle d'Aosta, Veneto.
Consolato Generale d'Ucraina a Napoli
Via G. Porzio, 4 Centro Direzionale, isola B-3, int. 5-6 - 80143 Napoli
e-mail: gc_itn@mfa.gov.ua
Regioni di competenza: Basilicata, Calabria, Campania, Puglia.
In applicazione dell'art. 6 dell'Accordo, le patenti ucraine convertite in Italia dovranno essere restituite in originale, con nota che specifichi la motivazione della restituzione, agli indirizzi sopraindicati, sempre nel rispetto delle competenze territoriali.
Si ricorda che per i neopatentati restano valide le limitazioni previste dalle norme vigenti in Italia, con riferimento alla data di rilascio della patente di cui si chiede la conversione (art. 3 dell'Accordo).
Nel rispetto dell'art. 4 dell'Accordo, si sottolinea che non è possibile accettare richieste di conversione di patenti ucraine conseguite dopo l'acquisizione della residenza in Italia. Inoltre non possono essere convertite patenti ucraine ottenute in sostituzione di un documento estero non convertibile in Italia.
Infine si richiama l'attenzione sull'art. 3 - paragrafo 2 - dell'Accordo, che prevede la conversione senza esami solo per i titolari di patente ucraina residenti in Italia da meno di quattro anni, al momento di presentazione dell'istanza.
In presenza di richiedenti con residenza superiore a quattro anni, gli Uffici della Motorizzazione informano opportunamente i medesimi che contestualmente alla consegna della patente italiana (emessa per conversione) viene disposto e notificato all'interessato un provvedimento di revisione (art. 128 del C.d.S.) perché possa sostenere i prescritti esami teorici e pratici.
Detto provvedimento di revisione deve essere opportunamente motivato, con richiamo al predetto art. 3, ed emesso con riferimento al numero della patente italiana ottenuta per conversione di quella ucraina.
Si ritiene opportuno segnalare che in caso di mancato superamento degli esami di revisione, il conducente viene privato dell'abilitazione alla guida, poiché la patente ucraina, dopo la conversione, viene ritirata e restituita all'Autorità di rilascio (art. 6 dell'Accordo) e la patente italiana viene revocata ai sensi dell'art. 130 del Codice della Strada.
Pertanto si suggerisce di far apporre all'utente una firma, per presa visione, in calce ad una dicitura del tipo "contestualmente alla consegna della patente italiana verrà notificato un provvedimento di revisione di patente ai sensi dell'art. 3, paragr. 2 dell'Accordo Italia-Ucraina."
In caso di mancato superamento degli esami di revisione la patente italiana verrà revocata (art. 130, del C.D.S.). La patente ucraina oggetto di conversione non può essere restituita al titolare perché inviata all'autorità estera che l'ha emessa (art. 6 dell'Accordo Italia-Ucraina).
Tale dicitura può eventualmente essere anche riportata sulla domanda di conversione, ciò per acquisire la certezza che il richiedente sia a conoscenza della situazione.
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Si ribadisce il principio sancito nella Circolare prot. 17294/23.18.07 del 03.07.2013 per cui la descrizione nonché le immagini dei modelli delle patenti di guida allegati all'Accordo devono essere visionati esclusivamente dagli operatori degli Uffici della Motorizzazione addetti alle procedure di conversione, nonché dalle forze dell'ordine.
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Si trasmette altresì l'elenco aggiornato degli Stati che rilasciano patenti di guida convertibili in Italia. Si ricorda che l'aggiornamento dello stesso deve essere effettuato anche negli eventuali siti internet dei singoli Uffici della Motorizzazione.
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Arch. Maurizio Vitelli
Allegato alla circolare n. 11645 del 18/05/2016
ELENCO DEGLI STATI LE CUI AUTORITÀ RILASCIANO PATENTI DI GUIDA CHE POSSONO ESSERE CONVERTITE IN ITALIA
Circolare prot. n. 11645/23.18.01 del 18.05.2016
Entrata in vigore dell'Accordo Italia-Ucraina: 29.05.2016. Valido fino al 29.05.2021.
ALBANIA (valido fino al 25.12.2019)
ALGERIA
ARGENTINA
AUSTRIA
BELGIO
BULGARIA
CIPRO
CROAZIA
DANIMARCA
ECUADOR (valido fino al 12/03/2017)
EL SALVADOR (valido fino al 19/09/2014)
ESTONIA
FILIPPINE
FINLANDIA
FRANCIA
GERMANIA
GIAPPONE
GRAN BRETAGNA
GRECIA
IRLANDA
ISLANDA
ISRAELE (valido fino al 10/11/2018)
LETTONIA
LIBANO
LIECHTENSTEIN
LITUANIA
LUSSEMBURGO
MACEDONIA
MALTA
MAROCCO
MOLDOVA
NORVEGIA
PAESI BASSI
POLONIA
PORTOGALLO
PRINCIPATO DI MONACO
REPUBBLICA CECA
REPUBBLICA DI COREA
REPUBBLICA SLOVACCA
ROMANIA
SAN MARINO
SERBIA (valido fino al 08/04/2018)
SLOVENIA
SPAGNA
SRI LANKA (valido fino al 14/11/2016)
SVEZIA
SVIZZERA
TAIWAN
TUNISIA
TURCHIA
UCRAINA (valido fino al 29/05/2021)
UNGHERIA
URUGUAY (valido fino al 17/05/2020)
ELENCO DEGLI STATI LE CUI AUTORITÀ RILASCIANO PATENTI DI GUIDA CHE POSSONO ESSERE CONVERTITE SOLO PER ALCUNE CATEGORIE DI CITTADINI
CANADA: personale diplomatico e consolare
CILE: diplomatici e loro familiari
STA TI UNITI: personale diplomatico e consolare e loro familiari
ZAMBIA: cittadini in missione governativa e loro familiari
Allegato 1 alla circolare n. 11645 del 18/05/2016
ACCORDO
tra il Governo della Repubblica Italiana e il Gabinetto dei Ministri dell'Ucraina sul riconoscimento reciproco in materia di conversione di patenti di guida
Il Governo della Repubblica Italiana e il Gabinetto dei Ministri dell'Ucraina, di seguito denominate "Parti Contraenti", ciascuna nel rispetto degli obblighi derivanti da eventuali Accordi bilaterali o multilaterali e, per quanto riguarda l'Italia, degli obblighi derivanti in capo ad essa dall'appartenenza all'Unione Europea, al fine di migliorare la sicurezza dei trasporti stradali nonché di agevolare il traffico stradale sul territorio degli Stati Contraenti, hanno convenuto quanto segue:
Articolo 1
Le Parti Contraenti riconoscono reciprocamente, ai fini della conversione, le patenti di guida non provvisorie ed in corso di validità, che sono state emesse dalle competenti Autorità dell'altra Parte Contraente, secondo la propria normativa interna, a favore di titolari di patenti di guida che acquisiscono la residenza sul proprio territorio.
Articolo 2
Nell'interpretazione degli articoli del presente accordo si intende per "residenza" quanto definito e disciplinato in merito dalle rispettive normative vigenti presso le Parti Contraenti.
Articolo 3
Il titolare della patente emessa dalle Autorità di una delle due Parti Contraenti, che stabilisce la residenza nel territorio dell'altra Parte, converte la sua patente senza dover sostenere esami teorici e pratici, salvo situazioni particolari legate a conducenti disabili.
Il titolare di patente di guida ucraina converte il suo documento senza sostenere esami teorici e pratici se è residente in Italia da meno di quattro anni al momento della presentazione dell'istanza di conversione.
Le Autorità competenti delle Parti Contraenti possono chiedere un certificato medico comprovante il possesso dei requisiti psicofisici, necessari per le categorie richieste.
Per l'applicazione del primo capoverso del presente articolo, il titolare della patente di guida deve aver compiuto l'età prevista dalle rispettive normative interne per il rilascio della categoria di patente di cui chiede la conversione.
Le limitazioni di guida e le sanzioni, che sono eventualmente previste in relazione alla data di rilascio della patente di guida dalle nonne interne delle due Parti Contraenti, sono applicate con riferimento alla data di rilascio della patente originaria di cui si chiede la conversione.
Articolo 4
Il presente Accordo si applica esclusivamente per le patenti di guida rilasciate prima dell'acquisizione della residenza da parte del titolare nel tenitorio dell'altra Parte Contraente e, nel caso siano state rilasciate con validità provvisoria, si applica solo per quelle divenute valide in via permanente prima dell'acquisizione della predetta residenza.
Inoltre il presente Accordo non si applica a quelle patenti di guida ottenute a loro volta in sostituzione di un documento rilasciato da altro Stato e non convertibile nel territorio della Parte Contraente che deve procedere alla conversione.
Articolo 5
Il titolare di patente di guida emessa dalle Autorità di una delle due Parti Contraenti converte la medesima se conforme ad uno dei modelli riportati nell'elenco modelli di patenti di cui al presente articolo e riportati nell'Allegato III del presente Accordo. Al riguardo, dovrà presentare in allegato alla patente la fotocopia e la traduzione ufficiale della stessa.
Al momento della conversione della patente di guida, l'equipollenza delle categorie delle patenti delle Parti viene riconosciuta sulla base delle tabelle tecniche di equipollenza riportate nell'Allegato II del presente Accordo. Le predette tabelle, l'elenco dei modelli delle patenti di guida, unitamente al modello di Scambio di informazioni di cui all'art. 7 del presente Accordo, costituiscono gli allegati tecnici che sono parte integrante del presente Accordo e possono essere modificati, nei casi consentiti dai rispettivi ordinamenti, dalle Autorità competenti delle Parti con uno Scambio di Note per vie diplomatiche.
Le Autorità centrali competenti per la conversione delle patenti di guida sono le seguenti:
a) nella Repubblica Italiana il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti - Dipartimento per i Trasporti Terrestri, la Navigazione, gli Affari Generali ed il Personale;
b) in Ucraina il Ministero dell'Interno, Centro Principale dei Servizi.
In caso di variazione della denominazione delle Autorità Centrali, la comunicazione della nuova denominazione avverrà per il tramite delle Rappresentanze Diplomatiche, senza ricorrere alla modifica del presente Accordo.
Articolo 6
Nel corso delle procedure di conversione delle patenti, le Autorità competenti delle Parti Contraenti ritirano le patenti da convertire e le restituiscono alle Autorità centrali competenti dell'altra Parte contraente, per il tramite delle Rappresentanze diplomatiche e consolari.
Articolo 7
L'Autorità competente della Parte che procede alla conversione della patente di guida chiede per le vie diplomatiche, alla competente Autorità Centrale dell'altra Parte Contraente, le informazioni relative alla patente da convertire, dopo che l'interessato ha presentato la documentazione prescritta.
Per la richiesta e il rilascio delle informazioni, le Autorità competenti delle Parti Contraenti si avvalgono del modello per lo Scambio di informazioni, allegato al presente Accordo, utilizzando caratteri dell'alfabeto latino.
L'Autorità competente che effettua la conversione può chiedere, per il tramite delle Rappresentanze diplomatiche e consolari, informazioni alle competenti Autorità centrali dell'altra Parte Contraente, qualora sussistano dubbi dopo l'acquisizione del modello per lo Scambio di informazioni.
Articolo 8
L' Autorità centrale competente della Parte Contraente che riceve la patente ritirata, a seguito di conversione, informa le Autorità centrali competenti dell'altra Parte Contraente qualora il documento presenti anomalie relative alla validità, all' autenticità ed ai dati in esso riportati. Tale informazione viene trasmessa sempre per i canali diplomatici.
Articolo 9
Le Parti Contraenti, prima dell'entrata in vigore del presente Accordo, s'informano reciprocamente sugli indirizzi delle Autorità centrali competenti a cui inviare, per il tramite delle Rappresentanze diplomatiche e consolari, le patenti ritirate ai sensi dell'art. 6, nonché a cui richiedere le informazioni di cui all'art. 7, primo paragrafo.
Ciascuna Parte Contraente, inoltre, comunica gli indirizzi delle proprie Rappresentanze diplomatiche e consolari presenti sul territorio dell'altra Parte, che fanno da tramite per le procedure di cui agli art. 6, art. 7, terzo paragrafo, e art. 8.
Ai fini dell'espletamento della procedura di conversione nelle sue varie fasi, per le patenti di guida ucraine da convertire in Italia, le Autorità competenti della Parte Contraente Italiana fanno riferimento alle rappresentanze diplomatiche e consolari ucraine in Italia, mentre, per le patenti di guida italiane da convertire in Ucraina le Autorità competenti della Parte Contraente Ucraina fanno riferimento all'Ambasciata d'Italia in Kiev.
Articolo 10
Il presente Accordo entrerà in vigore sessanta giorni dopo la data di ricezione della seconda delle due notifiche tramite canali diplomatici, con le quali le Parti Contraenti si saranno comunicate l'adempimento delle procedure previste dai rispettivi ordinamenti.
Il presente Accordo avrà durata di cinque anni.
A partire da un anno prima della scadenza, le Parti avvieranno le consultazioni per procedere al rinnovo del presente Accordo, affinché non si verifichi l'interruzione, anche se temporanea, delle conversioni delle patenti di guida.
Il presente Accordo potrà essere modificato o integrato di comune intesa fatta per iscritto tra le Parti Contraenti del presente Accordo. Le modifiche entreranno in vigore in conformità al paragrafo 1 di questo articolo. Il presente Accordo potrà essere denunciato per iscritto in qualunque momento da una delle Parti Contraenti, cessando di produrre i suoi effetti sei mesi dopo la ricezione dell'avvenuta denuncia.
IN FEDE di che i sottoscritti, debitamente autorizzati dai propri rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.
FATTO a ROMA, il 19/11/2015 in due originali, nelle lingue italiana ed ucraina, ambedue i testi facenti ugualmente fede.