Circolare - 24/06/2016 - Prot. n. 14586 - Requisiti attività medico certificatore
Oggetto: Requisiti attività medico certificatore
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
Direzione generale per la motorizzazione
Divisione 5
Prot. n. 14586/23.18.17
Roma, 24 giugno 2016
Da molti Uffici Motorizzazione Civile è stato richiesto di chiarire se la normativa vigente consente, ai medici "incaricati" o "fiduciari", di rilasciare certificazione medica per il conseguimento ed il rinnovo della patente di guida.
Al riguardo, si comunica che l'art. 119, comma 2, del codice della strada, individua tassativamente i sanitari abilitati a svolgere gli accertamenti in parola e, specificamente: "un medico appartenente al ruolo dei medici del Ministero della salute, o da un ispettore medico delle Ferrovie dello Stato o da un medico militare in servizio permanente effettivo, o in quiescenza, o da un medico del ruolo professionale dei sanitari della Polizia di Stato o da un medico del ruolo sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o da un ispettore medico del Ministero del lavoro e delle politiche sociali".
Dato il tenore letterale della norma, non può riconoscersi capacità certificativa a medici diversi a quelli individuati dalla norma in questione, quali medici ausiliari, medici fiduciari ed altri sanitari che, con gli enti sopra indicati, pongono in essere contratti di incarico a tempo determinato.
Si invitano gli Uffici in indirizzo di attenersi strettamente alle istruzioni impartite con la presente circolare.
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Arch. Maurizio Vitelli