Nota - 21/03/2016 - Compatibilità patenti
Oggetto: Compatibilità Patenti speciali e indennità di accompagnamento.
Ministero della Salute
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA
Ufficio 2 - Prevenzione e igiene ambientale e sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro
In merito alla tematica di cui all'oggetto, si rappresenta che la relazione che sussiste tra indennità di accompagnamento e patente di guida non è determinata dall'erogazione del beneficio economico in sè, ma dalla patologia da cui è affetta la persona richiedente l'idoneità alla guida.
A parere dello Scrivente Ufficio, non si ravvisa un'incompatibilità assoluta tra indennità di accompagnamento e titolarità di una patente di guida speciale: essere beneficiari dell'indennità di accompagnamento non è a priori incompatibile con il conseguimento o il rinnovo di una patente speciale.
Il discrimine è la guida in condizioni di sicurezza per sè e per gli altri: se la patologia della persona richiedente la patente di guida, pur beneficiaria dell'indennità di accompagnamento, è tale da consentire la possibilità di una guida in condizioni di sicurezza per sè e per gli altri, la patente potrà essere concessa o rinnovata.
La Commissione Medica Locale, non sulla base di una aprioristica esclusione alla visita dei soggetti beneficiari di una indennità di accompagnamento ma sulla base di una valutazione medico legale fatta caso per caso, potrà esprimere un giudizio di idoneità o di inidoneità alla guida.
Pertanto non è di per sè godere di un'indennità di accompagnamento che preclude il conseguimento o il rinnovo della patente di guida, quanto la patologia stessa che ne ha motivato il godimento e quanto la patologia stessa, sulla base di valutazioni "ad personam" permetta o meno una guida in condizioni di sicurezza per sè e per gli altri.
Francesco De Blasio