Circolare - 01/09/2016 - Prot. n. 5933 - Tachigrafi nel settore dei trasporti su strada
OGGETTO: Regolamento (UE) n.165\2014, relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, che abroga il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio e modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada.
Ministero dell’Interno
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI e PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO
Registrato il 01/09/2016
Prot. 300/A/5933/16/111/20/3
OGGETTO: Regolamento (UE) n. 165\2014, relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, che abroga il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio e modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada.
Come è noto, il decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144, in attuazione della direttiva 2006/22/CE, aveva introdotto il cosiddetto modulo di controllo delle assenze dei conducenti che guidano veicoli muniti di apparecchi di controllo dei tempi di guida e di riposo ai sensi del Regolamento in oggetto.
Tale modulo prevedeva che l'assenza per malattia, per ferie annuali oppure la guida di un altro veicolo escluso dal campo di applicazione del Regolamento (CE) n. 561/2006, da parte dei suddetti conducenti nei ventotto giorni precedenti, dovesse essere documentata attraverso un modulo in formato elettronico, compilato in ogni sua parte, stampabile, elaborato dalla Commissione europea e riportato in allegato alla Decisione 2007/230/CE della stessa Commissione, del 12 aprile 2007 (1).
Il modulo in questione, da esibire ad ogni richiesta degli organi di controllo, doveva poi essere conservato dall'impresa di trasporto per un anno dalla scadenza del periodo cui si riferiva.
L'art. 34 del Regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento e del Consiglio, del 4 febbraio 2014 (2), ha previsto che gli Stati membri non possano imporre ai predetti conducenti l'obbligo di presentazione di moduli che attestino la loro attività mentre sono lontani dal veicolo.
La Commissione Europea, sulla base della Commission Clarification n. 7 adottata in materia, ha chiarito che la redazione del modulo di controllo previsto dall'art. 9 del Decreto legislativo n. 144/2008 non sia più obbligatoria dopo l'entrata in vigore delle disposizioni del Regolamento UE/165/2014. In altri termini, la Commissione Europea invita gli Stati membri ad accettare il citato modulo per giustificare le assenze in esso in indicate, senza tuttavia renderlo obbligatorio e sanzionare i conducenti che ne fossero sprovvisti.
Con la presente circolare si ribadisce, pertanto, l'inapplicabilità delle sanzioni già previste dall'art. 9, commi 4 e 5, del decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144 (3), ferma restando la facoltà dell’impresa di trasporto di redigere il modulo in esame, da esibire in sede di controllo in una prospettiva di collaborazione per chiarire le eventuali assenze nell'arco dei ventotto giorni.
Le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo sono pregate di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi o servizi di Polizia Municipale e Provinciale.
(1) In seguito sostituita dalla Decisione della Commissione del 14 dicembre 2009 C(2009) 9895.
(2) Pubblicato sulla GUUE n. L 60 del 28/02/2014.
(3) Rispettivamente, per il conducente che non ha con sé ovvero che tiene in modo incompleto o alterato il modulo di controllo delle assenze e per l'impresa che non lo conserva per un anno dalla scadenza del periodo cui si riferisce.
Il Direttore Centrale
Sgalla