Nota orientativa 6 - Registrazione tempo trascorso su nave traghetto o su convoglio ferroviario con a disposizione una branda (art. 9, par. 1, del Reg. 561/2006)
LEGISLAZIONE SOCIALE NEL TRASPORTO SU STRADA
Regolamento(CE) n. 561/2006, direttiva 2006/22/CE, regolamento (CEE) n. 3821/85
NOTA ORIENTATIVA 6
Registrazione del tempo trascorso a bordo di una nave traghetto o di un convoglio ferroviario su cui il conducente dispone di una branda o di una cuccetta.
Questione: registrazione del tempo trascorso a bordo di una nave traghetto o di un convoglio ferroviario su cui il conducente dispone di una branda o di una cuccetta.
Articolo: 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 561/2006
Approccio da seguire: in generale, ai sensi dell'articolo 4, lettera f), durante un periodo di riposo il conducente può disporre liberamente del proprio tempo. Tuttavia, i conducenti sono autorizzati a effettuare un periodo di interruzione o di riposo, giornaliero o settimanale, quando viaggiano a bordo di una nave traghetto o di un convoglio ferroviario, a condizione che dispongano di una branda o di una cuccetta. Questa situazione deriva dalla formulazione dell'articolo 9, paragrafo 2, che stabilisce che il tempo trascorso in viaggio "non è considerato come riposo o interruzione, a meno che il conducente si trovi su una nave traghetto o un convoglio ferroviario e disponga di una branda o di una cuccetta".
Inoltre, in conformità dell'articolo 9, paragrafo 1, un periodo di riposo giornaliero regolare di almeno 11 ore effettuato a bordo di una nave traghetto o di un convoglio ferroviario (se il conducente dispone di una branda o di una cuccetta) può essere interrotto al massimo in due occasioni per effettuare altre attività (come per esempio le operazioni di imbarco e di sbarco).
La durata totale di queste due interruzioni non può essere superiore a 1 ora. In ogni caso, questo periodo non deve provocare una riduzione di un periodo di riposo giornaliero regolare.
Nel caso di riposo giornaliero effettuato in due periodi, il primo dei quali deve essere di almeno 3 ore e il secondo di almeno 9 ore (come stabilito all'articolo 4, lettera g)), il numero di interruzioni (al massimo 2) riguarda l'intero periodo di riposo giornaliero e non ciascuna parte di un riposo giornaliero effettuato in due periodi.
La deroga di cui all'articolo 9, paragrafo 1, non si applica al periodo di riposo settimanale, indipendentemente dal fatto che sia ridotto o regolare.