Circolare - 22/06/2009 - Prot. n. 63630 - Apparecchio di controllo
OGGETTO: Regolamento (CE) n. 68/2009 della Commissione del 23 gennaio 2009 che adegua per la nona volta al progresso tecnico il Regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada.
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE
ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
Direzione generale per la motorizzazione
Prot. n. 63630/RU
Roma, 22 giugno 2009
OGGETTO: Regolamento (CE) n. 68/2009 della Commissione del 23 gennaio 2009 che adegua per la nona volta al progresso tecnico il Regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada.
Il regolamento in argomento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 21 del 24 gennaio 2009, ha introdotto alcune specifiche tecniche al fine di rendere possibile il montaggio dell'apparecchio di controllo (tachigrafo digitale), sui veicoli delle categorie M1 e N1.
In particolare, per i suddetti veicoli, immessi in circolazione per la prima volta tra il 1° maggio 2006 e il 31 dicembre 2013, si prevede il montaggio di un adattatore, definito come "un elemento dell'apparecchio di controllo che fornisce un segnale rappresentativo della velocità e/o della distanza da essi percorsa e che ne permette il funzionamento".
Al riguardo, sono giunte a questa Amministrazione alcune richieste di chiarimenti sulla portata delle prescrizioni del regolamento (CE) 68/2009 al fine di determinare se l'obbligo di installazione dell'adattatore sopra citato riguardi tutti i veicoli delle categorie M1 e N1 o solo alcune tipologie.
Sull'argomento, la Commissione europea ha precisato che al fine di determinare quale siano i veicoli (di categoria M1 ed N1) interessati dall'obbligo di installazione dell’adattatore sia necessario riferirsi al campo di applicazione del regolamento (CE) 561/2006 che prevede che ogni veicolo immatricolato dopo il 1° maggio 2006, impiegato nel trasporto di merci, la cui massa massima ammissibile, compresi eventuali rimorchi o semirimorchi, supera le 3,5 tonnellate è soggetto all'obbligo di essere munito di tachigrafo digitale.
Il campo di applicazione non è perciò stato variato dal Regolamento in oggetto.
In alcuni dei veicoli sopra citati, soggetti cioè all'obbligo di installazione del tachigrafo digitale, non è possibile installare altri tipi degli attuali sensori che siano in grado di soddisfare le disposizioni dell'allegato I B e delle sue appendici da l a Il al regolamento (CE) 3821/85.
Per garantire il corretto funzionamento dell'apparecchio in questi veicoli è necessaria la presenza di un adattatore di tipo omologato che è stato specificato negli emendamenti ora introdotti dal Regolamento (CE) 68/2009 al regolamento (CE) 3821/85.
Pertanto, soltanto alcuni dei veicoli di categoria M1 ed N1, soggetti all'installazione del tachigrafo digitale, devono essere muniti dell'adattatore previsto dal regolamento (CE) 68/2009.
Anche sulla base di conforme parere della competente Direzione generale del Ministero dello sviluppo economico si precisa quanto segue:
- le omologazioni dell'adattatore come tale o come componente dell'apparecchio di controllo rientrano tra quelle previste all'art. 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 agosto 2007;
- il montaggio dell'adattatore, nel rispetto di quanto previsto al punto 5 del Regolamento (CE) N. 68/2009, può essere effettuato dai centri tecnici autorizzati dal Ministero dello sviluppo economico e solo i centri tecnici autorizzati agli interventi tecnici possono effettuare sull'apparecchio di controllo e sull’adattatore una qualsiasi delle operazioni di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85 e capitoli V e VI dell'allegato I B.
IL DIRETTORE GENERALE
Arch. Maurizio Vitelli