Parere - 28/01/2008 - Prot. n. 1331 - Confisca carte tachigrafiche
Oggetto: Confisca carte tachigrafiche.
UNIONCAMERE
CAMERE DI COMMERCI D’ITALIA
AREA FORMALITÀ PER IL COMMERCIO INTERNAZIONALE
Il Vice Segretario Generale
Prot. n. 1331 MAN/AP
Roma, 28/01/2008
Oggetto: Confisca carte tachigrafiche.
È sempre più ricorrente la circostanza di confisca di carte tachigrafiche da parte di Autorità di controllo italiane ed estere), quando rinvenute sui mezzi, alla guida dei quali si trova un soggetto diverso dal titolare della carta inserita nel TD.
Al riguardo si segnalano di seguito i principali adempimenti che competono alle Camere di commercio.
Nel caso in cui venga restituita alla Camera una carta tachigrafica estera, la stessa va inviata ad Unioncamere, che provvede direttamente a registrarla nel database come "confiscata" ed a restituirla all'Autorità estera del Paese di rilascio.
In relazione alla restituzione di carte emesse in Italia e confiscate dalle Autorità, la Camera emittente provvederà a modificarne lo status in "confiscata", status che viene automaticamente aggiornato nel database europeo.
ln tali casi le carte si considerano invalidate e non potranno essere più restituite ai titolari.
Tuttavia, questa Unione ha promosso un'indagine presso i competenti Ministeri per verificare l'opportunità del rilascio di una nuova carta ai soggetti interessati dalla confisca della propria carta.
Infatti, né la norma europea, né la nazionale prevedono in tali circostanze che con la confisca della carta il conducente perda il suo diritto all’esercizio della guida professionale, né risultano stabilite specifiche sanzioni relative a tale fattispecie.
A tal riguardo anche le Autorità compenti hanno convenuto con quanto sostenuto da Unioncamere in relazione alla possibilità del rilascio di una nuova carta tachigrafica.
Di conseguenza codeste Camere, dopo aver registrato la confisca di una carta, potranno accettare dai soggetti interessati, nuove istanze di rilascio per l'ottenimento di una nuova carta tachigrafica.
È gradita l’occasione per porgere distinti saluti.
All. Note ministeriali
Romano Manoni
Allegati
Circolare Ministero dell’Interno
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLJZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZJONI E PER I
REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO
SERVIZIO POLIZIA STRADALE
Prot. n. 300/A/1/23147/111/20/3
Roma 30/03/2007
OGGETTO: Confisca carte tachigrafiche e successivi adempimenti.
Si trasmette l'allegato quesito pervenuto dall'Unione Italiana delle Camere di Commercio con il quale viene segnalato che, con crescente frequenza, i conducenti di veicoli dotati di tachigrafo digitale, allo scopo di eludere le norme in materia di limiti della durata della guida, fanno uso, durante la guida stessa, di carte tachigrafiche intestate ad altri conducenti.
In tali ipotesi per il conducente si ravvisa la violazione dell'art. 179 C.d.S. e del Regolamento CE 3821/85 come modificato dal Regolamento CE n. 2135/98, perché non ha provveduto ad inserire nell'apparecchio di controllo la propria carta tachigrafica sulla quale, quindi, non risultano registrati i dati delle attività.
Contestualmente all’accertamento di tale violazione questo Servizio ritiene che la carta indebitamente utilizzata debba formare oggetto di sequestro amministrativo ai sensi degli articoli 13, comma 3 e 20, comma 4, della Legge 689/1981. Infatti la carta tachigrafica deve essere utilizzata esclusivamente dal conducente che ne è titolare e, quindi l'utilizzo della stessa da parte di altro conducente deve ritenersi un uso di per se stesso illecito che, secondo le disposizioni del richiamato art. 20, comma 4 L. 689/81, sottende la sua confisca finalizzata alla distruzione.
Si rappresenta, inoltre, che l'articolo 11 del Decreto 23 giugno 2005 del Ministero delle Attività Produttive, impone che gli organi di polizia comunichino alla Camera di Commercio il ritiro finalizzato al sequestro con l'evidente scopo di consentire alla stessa Camera di provvedere alla cancellazione della carta.
Fatti salvi gli eventuali profili di responsabilità penale, non appare, invece, precluso il rilascio di una nuova carta tachigrafica a favore del conducente che era titolare di quella ritirata. Infatti non si rinviene alcuna norma che limiti l'uso del veicolo da parte del soggetto titolare della carta illecitamente utilizzata.
Quanto sopra premesso, nel segnalare che la materia dovrebbe essere oggetto di una revisione normativa tendente ad adeguare le disposizioni del Codice della Strada e di quelle correlate alla nuova disciplina dell'uso del tachigrafo digitale, sarà gradito conoscere il parere di codesto Ufficio.
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
Dr. A. Giannella
Ministero dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI,
PERSONALE, AFFARI GENERALI E
LA PIANIFICAZIONE GENERALE DEI TRASPORTI
DIREZIONE GENERALE
PER L'AUTOTRASPORTO DI PERSONE E COSE
DIP4
Dipartimento per i trasporti terrestri
REGISTRO UFFICIALE
Prot. n. 31549 del 02/04/2007
Oggetto: Decreto 23 giugno 2005 - Confisca carte tachigrafiche.
Si fa riferimento alla nota n. 2266 del 6 marzo 2007, concernente la questione indicata in oggetto.
Al riguardo si rileva come la fattispecie in esame rientri nella disposizione dettata dall'art. 11 del Decreto 23 giugno 2005, il quale prevede unicamente che, a seguito di confisca o ritiro di una carta tachigrafica da parte dell’Autorità di controllo, la Camera di Commercio che ha emesso la carta provvede ad effettuare apposita annotazione in un elenco.
Da tale annotazione non sembra peraltro derivare alcun provvedimento sanzionatorio.
Alla luce di quanto sopra, si ritiene comunque che sulla questione debba innanzitutto esprimersi il Ministero dello Sviluppo Economico, cui spetta la competenza primaria sulla questione di cui all'oggetto.
IL DIRETTORE GENERALE
Dr.ssa Clara Ricozzi