Circolare - 16/01/2017 - Prot. n. 920 - Quadricicli leggeri che possono essere guidati con patente AM
Oggetto: Caratteristiche dei quadricicli leggeri che possono essere condotti con la patente di guida della categoria AM.
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE
DIVISIONE 5
Prot. 920/8.3
Roma, 16 gennaio 2017
Oggetto: Caratteristiche dei quadricicli leggeri che possono essere condotti con la patente di guida della categoria AM.
La circolare prot. 27747 del 9 dicembre 2016, di pari oggetto, ha emanato primi chiarimenti interpretativi in materia di guida di quadricicli leggeri, alla luce dell’entrata in vigore del regolamento 168/2013. Alla luce di ulteriori richieste di chiarimenti pervenute a questa sede, si rende necessario fornire ulteriori disposizioni in merito.
La direttiva 2006/126/CE, recepita in Italia con il decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, stabilisce, all’art. 4, comma 2, che con la patente di guida della categoria AM e possibile condurre, tra gli altri, anche i quadricicli leggeri "come definiti dall’art. 1, paragrafo 3, della direttiva 2002/24/CE" e, cioè, quadricicli leggeri, la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 350 kg (categoria L6e), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, la cui velocità massima per costruzione è inferiore o uguale a 45 km/h e:
I) la cui cilindrata del motore è inferiore o pari a 50 cm3 per i motori ad accensione comandata; o
II) la cui potenza massima netta è inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori, a combustione interna; o
III) la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici.
Come noto, dal 1 gennaio 2016 la direttiva 2002/24/CE è stata abrogata e sostituita dal regolamento 168/2013 "relativo all‘omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli", che ha ridefinito la categoria dei quadricicli leggeri (L6e), con la seguente classificazione:
CATEGORIA | NOME DELLA CATEGORIA | CRITERI COMUNI DI CLASSIFICAZIONE |
L6e | Quadriciclo leggero | Quattro ruote e dotato di un tipo di propulsione di cui all’articolo 4, paragrafo 3; velocita massima per costruzione del veicolo ≤ 45 km/h; massa in ordine di marcia ≤ 425 kg; e cilindrata ≤ 50 cm3 se un motore AC, o cilindrata ≤ 500 cm3 se un motore AS fa parte del sistema di propulsione del veicolo; dotato di un massimo di due posti a sedere, incluso il sedile del conducente. |
SOTTOCATEGORIE | NOME DELLA SOTTOCATEGORIA | CRITERI SUPPLEMENTARI DELLA SOTTOCATEGORIA |
L6E-A | Quad da strada leggero | Veicoli della categoria L6e non conformi ai criteri specifici di classificazione per un veicolo L6e-B; potenza nominale continua o netta massima ≤ 4 000 W. |
L6E-B | Quadriciclo leggero | Abitacolo chiuso per conducente e passeggero accessibile al massimo da tre lati; potenza nominale continua o netta massima ≤ 6 000 W. |
SOTTO - SOTTOCATEGORIE | NOME DELLA SOTTO - SOTTOCATEGORIA | CRITERI DELLA SOTTO – SOTTOCATEGORIA AGGIUNTIVI RISPETTO AI CRITERI DELLA SOTTOCATEGORIA PER UN VEICOLO L6e-B |
L6e-BP | Quadriciclo leggero per il trasporto di passeggeri | Veicolo L6e-B progettato principalmente per il trasporto di passeggeri; veicolo L6e-B diverso da quelli conformi ai criteri specifici di classificazione per un veicolo L6e-BU. |
L6eBU | Quadriciclo leggero per scopi commerciali | Progettato esclusivamente per il trasporto di merci con un piano di carico approssimativamente piano e orizzontale, aperto o chiuso, che corrisponde ai seguenti criteri: a) lunghezza piano di carico × larghezza piano di carico ≥ 0,3 × lunghezza veicolo × larghezza veicolo; oppure b) un’area di carico equivalente a quanto definito sopra per installare macchinari e/o equipaggiamenti; c) progettato con un piano di carico nettamente separato mediante una parete rigida dall’area riservata agli occupanti del veicolo; d) il piano di carico deve poter trasportare un volume minimo pari a 600 mm cubi. |
Alla luce della nuova normativa, introdotta dal regolamento 168/2013 - che, si ricorda, è immediatamente applicabile senza necessità, per gli Stati membri, di predisporre un atto di recepimento - ne discende che con la patente di guida della categoria AM è possibile condurre (con decorrenza 1 gennaio 2016) veicoli della categoria L6e-B di potenza fino a 6 kW.
La circolare prot. 27747 del 9 dicembre 2016 è abrogata.
Il Direttore Generale
Dott. Arch. Maurizio Vitelli
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