Circolare - 30/12/2016 - Prot. n. 29058 - Omologazione veicoli agricoli e forestali
OGGETTO: Nuova Regolamentazione relativa all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali. Regolamento (UE) 167/2013. Procedura di trasposizione delle omologazioni globali.
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
Direzione Generale per la Motorizzazione
Divisione 3
Prot. n. 29058 del 30.12.2016
OGGETTO: Nuova Regolamentazione relativa all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali. Regolamento (UE) 167/2013. Procedura di trasposizione delle omologazioni globali
Premessa
Con la Circolare prot. n° 4485 del 23/02/2016 sono state emanate le prime disposizioni relative all'attuazione della nuova normativa in oggetto citata. La normativa in questione è stata nel frattempo aggiornata con due nuovi Regolamenti pubblicati il 13 ottobre 2016, rispettivamente il Regolamento (UE) 2016/1788 e il Regolamento (UE) 2016/1789; le conseguenti modifiche verranno a far parte di una nuova circolare attualmente in fase di predisposizione.
Ciò premesso, come indicato nella circolare anzidetta è necessario ora ridefinire le prescrizioni per la trasposizione dei provvedimenti di omologazione al fine di gestire le connesse procedure informatiche per l'immatricolazione/immissione in circolazione dei veicoli e al contempo dettare disposizioni per la compatibilità dei complessi di veicoli.
1. Trasposizione di omologazione comunitaria
1.1. Il provvedimento di omologazione emesso da uno degli Stati membri della UE rappresenta la fase propedeutica per poter immatricolare/immettere in circolazione i veicoli oggetto dell'omologazione stessa.
La procedura atta a gestire i processi di stampa dei documenti di circolazione è la procedura comunemente nota come "trasposizione".
In base alle nuove norme e tenuto conto sia del periodo transitorio di validità dei precedenti provvedimenti di omologazione sia della coesistenza di parchi circolanti di veicoli approvati secondo normative differenti, la procedura sarà normalmente di tipo "amministrativo" senza procedere a verifiche tecniche suppletive; a richiesta del costruttore, sarà invece di tipo "tecnico" qualora risulti necessario un preventivo controllo da parte di un Servizio tecnico dell'Amministrazione.
1.2. Procedura amministrativa: ricorre per tutti i provvedimenti di omologazione emessi, sia dall'Italia che dagli altri Stati membri, in base alla nuova regolamentazione. Ricorre pertanto non solo per le trattrici agricole, come già previsto nella precedente normativa, ma anche per le nuove categorie (rimorchi, attrezzature intercambiabili trainate, veicoli cingolati) per le quali è ora possibile procedere all'omologazione globale.
1.2.1. La procedura è di competenza della Direzione Generale per la Motorizzazione a cui il costruttore, o il suo mandatario, rivolge istanza in carta legale (secondo il facsimile Allegato 1).
L'istanza è corredata della seguente documentazione, eventualmente mediante supporto informatico secondo le disposizioni fornite dall'Amministrazione:
a) estratto dei dati tecnici necessari per gli inserimenti nel sistema informatico con eventuali tabelle, recante tutti i dati necessari per la compilazione della carta di circolazione, ivi inclusi gli eventuali dati di natura fiscale; gli estratti saranno eventualmente accompagnati da un prospetto riepilogativo della matrice "tipo/varianti/versioni" con evidenziato anche il calcolo per l'indicazione del valore di controllo per usati (in decibel dB), conformemente alla circolare n. 840/4228/A025 del 01.04.1982 in copia allegata (Allegato n.6).
b) copia del fascicolo di omologazione comunitaria, fornita eventualmente su supporto informatico, comprensiva del modello di COC e delle firme delle persone autorizzate alla sottoscrizione (il modello di COC e delle firme non sono necessarie se già depositati);
c) allegati tecnici in due copie (fac-simile in Allegato 2)
d) se ricorre, dichiarazione per l'immatricolazione, in due copie (fac-simile in Allegato 3), con la firma delle persone a ciò autorizzate se diverse da quelle di cui al punto b).
1.2.2. La Direzione Generale per la Motorizzazione - Divisione 3 procede all'esame della documentazione, definisce il fac-simile della carta di circolazione e dell'allegato tecnico per ogni tipo/variante/versione (TVV) del veicolo di cui trattasi ed attribuisce per ogni fac-simile un codice di immatricolazione, registrando i dati nel sistema informatico centrale CED dell'Amministrazione.
È concessa al costruttore (o al mandatario) la facoltà di richiedere la trasposizione solo dei TVV di cui ha interesse per la trasposizione e non di tutti quelli inseriti nel fascicolo dell'omologazione comunitaria; l'eventuale successiva richiesta di trasposizione di TVV non ricompresi nella primaria richiesta, soggiace, come di norma, ad una nuova istanza in carta legale.
A fronte, quindi, della presentazione presso gli Uffici periferici (UMC dell'Amministrazione) del COC recante il suddetto codice di immatricolazione ovvero del COC corredato della dichiarazione per l'immatricolazione, unitamente alla copia conforme dell'Allegato tecnico quando previsto (la copia deve essere dichiarata conforme a cura del costruttore o del suo mandatario), sarà possibile l'immatricolazione/immissione in circolazione con l'emissione della carta di circolazione (o del certificato di idoneità tecnica alla circolazione). Nelle more di ridefinire la classificazione dei veicoli rimorchiati tramite specifico provvedimento al fine di dettare la corrispondenza fra le categorie previste in sede europea e le categorie del Codice della Strada, resta valida l'attuale distinzione che viene operata con i codici meccanografici fra "rimorchi agricoli" e "macchine operatrici agricole trainate" come da Avviso n. 52 del CED in data 4/8/1997 (che ad ogni buon fine si allega come Allegato n.7) e successive integrazioni, indipendentemente dall'attribuzione della categoria S o R prevista dalla classificazione comunitaria dei veicoli rimorchiati.
Il certificato di idoneità è altresì previsto per i rimorchi di categoria R aventi massa complessiva non superiore a 1,5 t, larghezza non superiore a 2,00 m e lunghezza, compresi gli organi di traino, non superiore a 4,00 m in quanto considerati parte integrante della trattrice che li traina ai sensi dell'art. 57, comma 2 lettera b2) del Codice della Strada.
1.2.3 Nella compilazione del fac-simile della carta di circolazione (quando ne è previsto il rilascio) o nell'Allegato tecnico che fa parte integrante della medesima, verrà utilizzata una o più delle seguenti notazioni, al fine di rendere edotti gli utilizzatori e gli Organi di polizia stradale dei vincoli previsti in sede di accoppiamento dei veicoli:
a) trattrice agricola non atta al traino: "veicolo non abilitato al traino di alcun tipo di rimorchio o macchina operatrice agricola trainata"
b) trattrice agricola atta al traino munita esclusivamente di impianto di tipo pneumatico per la frenatura del rimorchio: "è ammesso il traino di rimorchi agricoli o attrezzature intercambiabili trainate (macchine operatrici agricole trainate) omologati secondo il Regolamento UE 167/2013 nei limiti di massa rimorchiabile come indicato nell'Allegato tecnico parte integrante della carta di circolazione. È ammesso altresì il traino di rimorchi agricoli o di macchine operatrici agricole trainate circolanti in Italia e omologati/approvati secondo le norme nazionali (Codice della Strada) nei limiti di massa rimorchiabile sopra indicata solo se la trattrice è equipaggiata con gancio di traino omologato CE/UE del tipo a perno fisso, riferito alla norma ISO 6489-5:2011. E' obbligo dell'utilizzatore la verifica del corretto accoppiamento dei dispositivi di attacco meccanico secondo le indicazioni fomite dai costruttori dei veicoli e dei dispositivi, nonché la verifica di compatibilità dei giunti di accoppiamento (del tipo CUNA e/o ISO) delle connessioni pneumatiche"
c) trattrice agricola atta al traino munita sia di impianto di tipo pneumatico che di impianto idraulico del tipo a due condotte per la frenatura dei rimorchi: "è ammesso il traino di rimorchi agricoli o attrezzature intercambiabili trainate (macchine operatrici agricole trainate) omologate secondo il Regolamento UE 16712013 nei limiti di massa rimorchiabile come indicato nell'Allegato tecnico parte integrante della carta di circolazione. È ammesso altresì il traino di rimorchi agricoli o di macchine operatrici agricole trainate, muniti di impianto di tipo pneumatico, circolanti in Italia e omologati/approvati secondo le norme nazionali (Codice della Strada), nei limiti di massa rimorchiabile sopra indicata solo se la trattrice è equipaggiata con gancio di traino omologato CE/UE del tipo a perno fisso, riferito alla norma ISO 6489-5:2011. È obbligo dell'utilizzatore la verifica del corretto accoppiamento dei dispositivi di attacco meccanico secondo le indicazioni fornite dai costruttori dei veicoli e dei dispositivi, nonché la verifica di compatibilità dei giunti di accoppiamento (del tipo CUNA e/o ISO) delle connessioni pneumatiche/idrauliche"
d) trattrice agricola atta al traino che, oltre ad almeno uno degli impianti regolamentati (pneumatico o idraulico a due condotte) è munita di impianto idraulico del tipo a una condotta: il Regolamento UE 2015/68 (Allegato XIII - par. 3) prevede la possibilità che per un periodo transitorio di 5 anni (cioè fino al 31.12.2020) le trattrici agricole da immatricolare possano essere allestite con un impianto di frenatura "a singola linea" omologato in conformità al predetto regolamento UE. Poiché le prescrizioni tecniche dell'impianto "a singola linea" sono equivalenti all'attuale Tabella CUNA NC 341-01, il collegamento con i veicoli rimorchiati muniti di frenatura idraulica e circolanti in Italia, omologati secondo le norme nazionali (Codice della Strada), può essere effettuato in sicurezza senza particolari incombenze.
La dicitura da riportare è la seguente: "è ammesso il traino di rimorchi agricoli o attrezzature intercambiabili trainate (macchine operatrici agricole trainate) omologati secondo il Regolamento UE 167/2013 nei limiti di massa rimorchiabile come indicato nell'Allegato tecnico parte integrante della carta di circolazione. È ammesso altresì il traino di rimorchi agricoli o di macchine operatrici agricole trainate, circolanti in Italia e omologati/approvati secondo le norme nazionali (Codice della Strada), nei limiti di massa rimorchiabile sopra indicata solo se la trattrice è equipaggiata con gancio di traino omologato CE/UE del tipo a perno fisso, riferito alla norma ISO 6489-5:2011. È obbligo dell'utilizzatore la verifica del corretto accoppiamento dei dispositivi di attacco meccanico secondo le indicazioni fornite dai costruttori dei veicoli e dei dispositivi, nonché la verifica di compatibilità dei giunti di accoppiamento (del tipo CUNA e/o ISO) delle connessioni pneumatiche/idrauliche"
e) rimorchi agricoli (categoria R) e attrezzature intercambiabili trainate (categoria S): "è ammesso l'abbinamento a trattrici agricole omologate secondo il Regolamento UE 167/2013 nei limiti di massa rimorchiabile come indicato nell'Allegato tecnico (parte integrante della carta di circolazione) del veicolo trattore.
È ammesso l'abbinamento, per i soli veicoli muniti di impianto di frenatura pneumatica. con trattrici agricole, circolanti in Italia ed omologate secondo la previgente normativa (direttiva 741150/CEE o 2003137/CE e successive modificazioni) ovvero secondo le norme nazionali (Codice della Strada), nei limiti di massa rimorchiabile e rapporto di traino come indicato nella carta di circolazione o nell'Allegato tecnico (parte integrante della carta di circolazione) del veicolo trattore, solo se la trattrice è equipaggiata con gancio di traino omologato CE/UE (già previsto all'atto dell'omologazione comunitaria della trattrice) ovvero omologato secondo le norme nazionali con marcatura OGM, del tipo compatibile con il dispositivo di attacco del veicolo rimorchiato secondo quanto indicato nella tabella 2 dell'Appendice 1 dell'Allegato XXXIV del Regolamento UE 2015!208-2016/1788, tabella allegata alla presente (allegato n.8), e specificato nella carta di circolazione del veicolo rimorchiato. È obbligo dell'utilizzatore la verifica del corretto accoppiamento dei dispositivi di attacco meccanico secondo le indicazioni fomite dai costruttori dei veicoli e dei dispositivi, nonché la verifica di compatibilità dei giunti di accoppiamento del tipo CUNA e/o ISO delle condotte pneumatiche/idrauliche"
f) trattrice agricola cingolata: valgono, secondo casi, le medesime prescrizioni delle trattrici a ruote.
1.3. Procedura tecnica: ricorre per i provvedimenti di omologazione emessi, sia dall'Italia che dagli altri Stati membri, in base alla nuova regolamentazione, non rientranti nella "procedura amministrativa". Si tratta in particolare di tutti quei provvedimenti per i quali la trasposizione è conseguente ad accertamenti tecnici integrativi.
Ricorre pertanto per le seguenti ipotesi:
a) trattrice agricola atta al traino, per la quale il costruttore o il suo mandatario richiede la possibilità di traino di veicoli rimorchiati di massa complessiva fino a 5 ton, circolanti in Italia, mediante il sistema di frenatura meccanica del rimorchio tramite leva di comando di tipo unificato posta sul trattore. La frenatura meccanica a leva è infatti basata sulla Tabella CUNA NC 441-00 ma tale sistema di frenatura non è previsto nel nuovo regolamento UE 2015/68 e quindi la suddetta verifica non può essere espletata in sede di omologazione comunitaria della trattrice.
b1) trattrice agricola atta al traino munita di impianto idraulico del tipo a due condotte per la frenatura del rimorchio: nel caso della frenatura idraulica il nuovo regolamento UE prevede un impianto a doppia linea (alimentazione + controllo) di nuova concezione. Il collegamento dei nuovi trattori con i veicoli rimorchiati circolanti in Italia e rispondenti alla Tabella NC 341-01 (muniti di una sola condotta) potrà essere effettuato esclusivamente frapponendo tra i due veicoli un apposito "adattatore", le cui caratteristiche sono in fase di definizione e faranno parte di specifica Tabella CUNA di prossima emanazione. Nelle more dell'emanazione della Tabella CUNA anzidetta, le prescrizioni tecniche cui devono rispondere eventuali dispositivi di adattamento sono indicate nell'Allegato 5 "Verbale delle verifiche e prove integrative" - punto 1.3.2. Dopo un anno dalla pubblicazione di tale tabella sarà obbligatorio, in sede di trasposizione tecnica, l'uso di adattatori approvati.
L'adattatore non è necessario qualora si preveda di limitare il traino ai soli veicoli rimorchiati di massa massima non superiore a 6000 kg e muniti di impianto di frenatura indipendente a trasmissione idraulica di cui alla circolare prot. 169-Mot.2/B del 18 febbraio 2002. In tal caso si procederà alle sole verifiche indicate nella circolare richiamata annotandole nel verbale di cui all'Allegato 5.
In merito all'utilizzo dell'adattatore è da precisare che il RRFV cioè il Regolamento UE/2015/68 (Appendice 1 dell'Allegato Il) prevede tassi di frenatura (rapporto fra forza di frenatura e massa) in funzione della pressione all'attacco dei dispositivi di comando/accoppiamento per la frenatura, non equivalenti a quelli attualmente previsti dalla normativa nazionale (nella fattispecie CUNA NC 341-01). In particolare i tassi di frenatura del RRFV sono determinati sia a vuoto sia a carico mentre la CUNA NC 341-01 prevede solo prove a carico per i veicoli rimorchiati. La diversità di tassi di frenatura fra RRFV e la CUNA NC 341-01 comporta che, per motivi di sicurezza, è necessario mantenere la differenza di tasso di frenatura fra veicolo trattore (nella fattispecie con omologazione globale) e veicolo rimorchiato (approvato secondo la norma CUNA) nei limiti massimi consentiti raffrontando le curve dei tassi di frenatura.
L'adeguamento del tasso di frenatura, pertanto, potrà essere conseguito o con l'aumento di massa del trattore (mediante zavorre) o con la riduzione della massa rimorchiabile. Non si prende in considerazione, al momento, l'impiego di dispositivi che adeguino la forza frenante della trattrice agricola in quanto, se presenti, vanno considerati nell'ambito dell'omologazione della trattrice medesima.
Nel primo caso, tenuto conto della massa minima e massima di ogni versione, la massa minima per il traino sarà indicata dal costruttore nella relazione tecnica e dovrà comunque essere pari ad almeno 1, 15 volte la massa minima (massa minima aumentata del 15%).
Nel secondo caso, sarà operata una riduzione di massa rimorchiabile del 15% (per valori di massa rimorchiabile compresi fra 6 e 12 tonnellate), del 20% per valori compresi fra 12 e 20 tonnellate (20t è la massa massima dei rimorchi circolanti in Italia). Fino a 6t di massa rimorchiabile, non si ritiene necessaria alcuna riduzione di massa rimorchiabile considerato il contenuto valore delle masse in gioco.
I vincoli così definiti per l'abbinamento andranno indicati nell'allegato tecnico.
b2) trattrice agricola atta al traino munita o anche priva di uno o più impianti per la frenatura del rimorchio di cui al Regolamento UE 2015/68: al fine di consentire all'utenza il collegamento di tutti i nuovi trattori con il parco rimorchi circolante, si dispone che i Costruttori - fino al 31.12.2020 - possano continuare a chiedere di aggiungere sulla trattrice, in sede di trasposizione, un sistema per la frenatura mista automatica idraulica conforme alla Tabella CUNA NC 341-01. In tal caso le verifiche relative, il calcolo della massa rimorchiabile e la conseguente annotazione nell'allegato tecnico continueranno ad effettuarsi sulla base delle vigenti norme nazionali, utilizzando la tipologia di verbale a suo tempo trasmesso con circolare 576/M3/82 del 4/4/2001.
b3) trattrice agricola atta al traino munita di impianto idraulico a due condotte per la frenatura del rimorchio provvisto di funzionalità avanzate ed in grado di essere collegato sia con i nuovi veicoli rimorchiati muniti di impianto idraulico a doppia linea di cui al Regolamento UE 2015/68, sia con il parco rimorchi con impianto ad una linea attualmente circolanti in Italia: qualora la trattrice sia dotata di impianto idraulico a doppia linea - omologato in base al Regolamento UE 2015/68 - provvisto di funzionalità avanzate in grado di adeguare il tasso di frenatura alla tipologia di rimorchio collegato, i costruttori possono continuare a richiedere, senza limitazione temporale, l'applicazione, in sede di trasposizione, della rispondenza alla tabella CUNA NC 341-01.
Ai fini di tale verifica si chiarisce che le suddette funzionalità avanzate potranno essere sia integrate nell'impianto della trattrice che ottenute mediante dispositivi amovibili (d'interfaccia) da applicarsi ai terminali (alimentazione+ controllo) dell'impianto a doppia linea.
Per tale fattispecie, questa Sede si riserva di fornire disposizioni ulteriori circa modalità di prova in funzione della tipologia di soluzione adottata dai costruttori.
c) trattrice agricola atta al traino, per la quale il costruttore o il suo mandatario richiede la possibilità di traino di veicoli rimorchiati, circolanti in Italia, e la trattrice non è equipaggiata fin dall'origine (come indicato nel provvedimento di omologazione comunitaria) con gancio di traino omologato CE/UE del tipo a perno fisso, riferito alla norma ISO 6489-5:2011.
L'allestimento può consistere sia in ganci di traino omologati CE/UE riferiti alla norma ISO indicata, sia in ganci di traino omologati con omologazione nazionale (OGM) la cui commercializzazione è consentita in base alla circolare prot. 11652 del 15.05.2015. Tenuto conto anche del periodo transitorio di smaltimento di fine serie come sancito dal Reg. (UE) 167/2013, l'attrezzaggio con ganci omologati OGM sarà consentito solo fino al 31.12.2019.
Le caratteristiche dei ganci (tipi, quote di installazione, ecc.) saranno annotate nell'allegato tecnico parte integrante della carta di circolazione.
d) trattrice agricola atta o meno al traino/rimorchio agricolo per la quale/il quale il costruttore preveda la possibilità di allestimenti (per pneumatici in alternativa) che determinano una larghezza massima superiore a 2,55 m. Tale fattispecie è stata regolamentata - per le sole trattrici agricole in quanto soli veicoli assoggettati ad omologazione comunitaria - con la circolare prot. n° 1249/MOT2/C del 25.03.2002, con la quale è stato consentito di poter rilasciare un'omologazione, sia nazionale che limitata per piccola serie, per tutte le versioni per le quali si prevede una configurazione del veicolo, conseguente all'utilizzo di pneumatici in alternativa, eccezionale per larghezza.
Al fine di limitare il proliferare di provvedimenti di omologazione non necessari, si consente che - in fase di trasposizione di un'omologazione comunitaria emessa in base alla MR - il costruttore possa richiedere le verifiche e prove integrative, previste nella circolare sopra richiamata, ed individuare negli allegati tecnici le versioni per le quali si prevede in alternativa un allestimento che determina l'eccezionalità per dimensioni, mantenendo invariato il codice OY/OW rilasciato in sede di trasposizione dell'omologazione comunitaria.
Pertanto la circolare 1249/MOT2/C, per l'aspetto procedurale di rilascio di omologazioni limitate e/o nazionali, resta in vigore solo per le trasposizioni "vecchie norme". Si chiarisce che la larghezza del veicolo, fatta eccezione per l'eccedenza dovuta ai pneumatici in alternativa (e agli elementi connessi quali luci e parafanghi) che determinano l'eccezionalità in questione, deve sempre rimanere nei limiti legali originari.
Per quanto concerne invece la possibilità di prevedere allestimenti per pneumatici in alternativa che determinano l'eccezionalità per massa (compresa l'eventuale circostanza dell'eccezionalità per masse e dimensioni), potrà applicarsi la nuova procedura solo qualora la differenza di massa massima resti limitata al valore del 10% previsto alla voce 49) dell'articolo 3 della MR. Ciò in quanto la differenza di massa massima entro il 10%, pur se determina l'eccezionalità, non comporta l'individuazione di una nuova variante.
Resta ovviamente inteso che la nuova massa massima eccezionale (sia complessiva che per asse) determinata dai pneumatici in alternativa, deve comunque essere compatibile con le prove di frenatura e sterzo attestate nel fascicolo di omologazione. Per valori di differenza superiori al 10% e comunque in tutti i casi in cui sia necessario procedere a verifica del sistema frenante e/o di sterzo, resta in vigore la procedura prevista dalla successiva circolare 1560/MOT2/C del 23/05/2005 con cui la possibilità di rilascio di omologazioni nazionali o limitate per piccola serie è stata estesa anche a tali allestimenti (eccezionali per massa) in precedenza esclusi dalla circolare 1249/MOT2/C.
1.3.1. La procedura di trasposizione è sempre di competenza della Direzione Generale per la Motorizzazione; il costruttore, o il suo mandatario, rivolge domanda in carta legale (secondo il tac-simile Allegato 4) ad un Centro Prova Autoveicoli. La domanda (in 3 copie) è corredata della seguente documentazione eventualmente mediante supporto informatico secondo le disposizioni fornite dall'Amministrazione:
a) estratto dei dati tecnici necessari per gli inserimenti nel sistema informatico con eventuali tabelle, recante tutti i dati necessari per la compilazione della carta di circolazione, ivi inclusi gli eventuali dati di natura fiscale; gli estratti saranno eventualmente accompagnati da un prospetto riepilogativo della matrice "tipo/varianti/versioni" con evidenziato anche il calcolo per l'indicazione dei dB di controllo per usati, come indicato al precedente punto 1.2.1;
b) copia del fascicolo di omologazione comunitaria, fornita eventualmente su supporto informatico, comprensiva del modello di COC e delle firme delle persone autorizzate alla sottoscrizione (il modello di COC e delle firme non sono necessarie se già depositati);
c) allegati tecnici in tre copie (fac-simile in Allegato 2)
d) dichiarazione per l'immatricolazione, ove ricorre, in tre copie (tac-simile in allegato 3), con la firma delle persone a ciò autorizzate se diverse da quelle di cui al punto b);
e) relazione tecnica in tre copie contenente tutti dati necessari per l'effettuazione delle verifiche e prove;
f) versamenti previsti dalla legge 1 dicembre 1986, n.870, tariffa 3.1 tenendo presenti le delucidazioni a suo tempo fornite con la circolare prot. n. 76427/DIV2/B del 26/09/2008 che ad ogni buon fine è riportata in allegato alla presente (Allegato 9).
1.3.2. Il C.P.A., effettuate le verifiche e prove necessarie in funzione di quanto richiesto, redige apposito verbale che trasmette alla Direzione Generale per la Motorizzazione, unitamente alla restante documentazione presentata dal costruttore.
Nel verbale, il cui tac-simile è riportato in Allegato 5, verranno inserite le specifiche annotazioni per l'abbinamento (da riportare nell'Allegato tecnico parte integrante della carta di circolazione) sia riferite alla specifica fattispecie per la quale si procede agli accertamenti tecnici, sia riferite ad una delle annotazioni riportate ai precedenti punti della "Procedura amministrativa" in funzione delle caratteristiche della trattrice.
La Direzione Generale per la Motorizzazione - Divisione 3 procede all'esame della documentazione trasmessa dal C.P.A., definisce il fac-simile della carta di circolazione e dell'allegato tecnico per ogni tipo/variante/versione del veicolo di cui trattasi ed attribuisce per ogni tac-simile un codice di immatricolazione, registrando i dati nel sistema informatico centrale CED dell'Amministrazione.
È concessa al costruttore (o al mandatario) la facoltà di richiedere la trasposizione solo dei TVV di cui ha interesse per la trasposizione e non di tutti quelli inseriti nel fascicolo dell'omologazione comunitaria; l'eventuale successiva richiesta di trasposizione di TVV non ricompresi nella primaria richiesta, soggiace, come di norma, ad una nuova istanza.
2) Memorizzazione dei dati di omologazione
Nel procedimento di trasposizione dell'omologazione comunitaria si procederà all'assegnazione di uno o più codici di immatricolazione che consentono l'inserimento dei dati nel sistema informatico centrale per la successiva stampa dei documenti di circolazione.
L'attribuzione dei codici segue la medesima procedura di attribuzione delle omologazioni nazionali come previsto dal D.M. 2/5/2001, n. 277 e successive modificazioni.
Al fine di distinguere le omologazioni rilasciate secondo la nuova regolamentazione, la scelta del codice avviene con l'attribuzione della sigla OY (OW per i veicoli rimorchiati) prima della stringa di caratteri alfanumerici idonei ad individuare in modo univoco la combinazione di tipo/variante/versione.
IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
Dott. Ing. Vito Di Santo
Elenco Allegati
Allegato 1 - Fac simile "Domanda di trasposizione"
Allegato 2 - Fac simile "Allegato tecnico trattrice agricola"
Allegato 2 bis - Fac simile "Allegato tecnico veicoli rimorchiati"
Allegato 3 - Fac simile "Dichiarazione per l'immatricolazione"
Allegato 4 - Fac simile "Domanda di trasposizione con richiesta di verifiche tecniche"
Allegato 5 - Verbale delle verifiche e prove
Allegato 6 - Circolare prot. 840/4228/A025 del 01.04.1982
Allegato 7 - Avviso n. 52 CED del 4/8/1997
Allegato 8 - Tabella 2 - Appendice 1 dell'Allegato XXXIV del Regolamento UE 2015/208
Allegato 9 - Circolare prot. n. 76427/DIV2/B del 26/09/2008
Allegato 1 alla Circolare n. 29058 del 30/12/2016
(fac-simile domanda di trasposizione)
Al MINISTERO delle INFRASTRUTTURE e dei TRASPORTI
Direzione Generale per la Motorizzazione
Divisione 3
Via Giuseppe Caraci, 36 - 00157 ROMA
OGGETTO: Trasposizione di omologazione comunitaria.
Il sottoscritto __________________________________ delegato dalla ____________________ con sede in _____________________________ , in nome e per conto del costruttore _________________________, chiede che venga assegnato il codice d'immatricolazione ("OY"/"OW") per la trasposizione nel sistema informativo centrale, dell'omologazione europea:
n° e_*167/2013* ______________ del _____________________ relativa al veicolo: _____________________________
Categoria: trattrice agricola/trattrice agricola con cingoli/rimorchio agricolo/attrezzatura intercambiabile trainata (1) _______________ (2)
Tipo _____________________________ e con riferimento alle sotto elencate varianti/versioni __________________ (£)
Si allega la documentazione prevista dalla circolare prot. _______ n. _________ del ______________________
Data, __________________
FIRMA: _____________________________
N.B. Domanda in bollo
(1) cancellare le diciture inutili
(2) indicare la categoria come riportato nel fascicolo di omologazione (esempio T2a - R3b)
Allegato 2 alla Circolare n. 29058 del 30/12/2016
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
Direzione Generale per la Motorizzazione DIV. 3
ALLEGATO TECNICO N° ____ del __________________________
ALLA CARTA DI CIRCOLAZIONE DEL TRATTORE AGRICOLO
1. Generali
1.1 COSTRUTTORE:
1.2 MARCA:
1.3 CATEGORIA:
1.4 TIPO:
1.5 VARIANTE:
1.6 VERSIONE:
NUMERO TELAIO ____________________________________
OMOLOGAZIONE COMUNITARIA: OY ___________ MA ___________ del __________________________
2. MASSE (kg):
ALLESTIMENTI | 1/2 (per i differenti allestimenti, se previsti: vedi 14) | ||
Massa a vuoto in ordine di marcia | Minima | ||
Massima | |||
Massa massima dichiarata | |||
Massa massima tecnicamente ammissibile (1) | Anteriore: | Posteriore: | Totale: |
Zavorre anteriori (numero, masse, posizione, modalità di fissaggio) | |||
Zavorre posteriori (numero, masse, posizione, modalità di fissaggio) |
(1) Valori massimi da verificare in funzione delle masse massime ammissibili dei pneumatici - vedi punto 4.)
3. GANCI DI TRAINO E MASSA MASSIMA RIMORCHIABILE:
GANCIO DI TRAINO CE/UE | Costruttore | ||||||
Tipo | |||||||
Categoria (1) | |||||||
D (kN)/T(t) = | |||||||
S (kg) = | |||||||
Omologazione CE/UE | |||||||
Posizione superiore | Posizione inferiore | Posizione superiore | Posizione inferiore | Posizione superiore | Posizione inferiore | ||
Sbalzo (m) (2) | |||||||
Altezza max (m) (2) | |||||||
MASSA MASSIMA RIMORCHIABILE (kg) | Priva di freni | (3) | |||||
Meccanica | (3) | ||||||
Ad inerzia | (3) | ||||||
Mista e automatica idraulica a doppia linea | (3) | ||||||
Mista e automatica idraulica a singola linea (CUNA) | (4) | ||||||
Mista e automatica pneumatica | (3) | ||||||
Occhioni accoppiabili (categorie) (5) |
GANCIO DI TRAINO (approvazione nazionale) | Costruttore | ||||
Tipo | |||||
Categoria | |||||
Approvazione | |||||
Sbalzo (m) | |||||
Altezza min-max (m) | |||||
MASSA MASSIMA | Priva di freni | ||||
RIMORCHIABILE (kg) | Meccanica | ||||
Ad inerzia | |||||
Mista e automatica idraulica | |||||
Mista e automatica idraulica a singola linea (CUNA) | |||||
Mista e automatica pneumatica | |||||
Occhioni accoppiabili (categorie) |
(1) Indicare la tipologia di dispositivo (forma e riferimento ISO come da Appendice 1 Allegato XXXIV)
(2) Riportare i valori indicati nel fascicolo informativo dell'omologazione comunitaria;
(3) Fare riferimento ai valori indicati nel fascicolo informativo;
(4) Riportare i dati desunti dal verbale delle verifiche e prove della trasposizione tecnica;
(5) Fare riferimento alla Tabella 2, Appendice 1 dell'Allegato XXXIV del Regolamento UE 2015/208
4. PNEUMATICI - MASSE MASSIME AMMISSIBILI IN FUNZIONE DELLA GOMMATURA - CARICHI VERTICALI MASSIMI AMMISSIBILI SUI GANCI DI TRAINO:
PNEUMATICI ANTERIORI | PNEUMATICI POSTERIORI | CARICO VERTICALE MASSIMO AMMESSO (kg) | MASSA MASSIMA TECNICAMENTE AMMISSIBILE PER ASSE (kg) | ||||||||
ALLESTIMENTO 1 | ANTERIORE (1°) | POSTERIORE (2°) | |||||||||
con zavorra | senza zavorra | ||||||||||
Misura | Indice di carico | Misura | Indice di carico | Cat. GANCIO | Categoria GANCIO | MIN | MAX | MIN | MAX | ||
5. CINGOLI: non ricorre
6. CAMBIO: trasmissione: ___________________ Velocità effettiva = _________ (km/h)
7. DISPOSITIVO DI COMANDO DELLA FRENATURA DEL VEICOLO TRAINATO: (indicare marca, tipo ed eventuale approvazione dei dispositivi utilizzati, con riferimento ai dati del fascicolo informativo dell'omologazione comunitaria e/o a quanto riscontrato in sede di trasposizione tecnica)
____________________________________
8. NOTE PER FORATURE/PUNTI DI AGGANCIO SUPPLEMENTARI PER IL MONTAGGIO DI ATTREZZATURE PORTATE O SEMIPORTATE:
Il trattore è equipaggiato con forature/punti di aggancio supplementari per il montaggio di attrezzi portati e semiportati anteriori/posteriori/laterali, la cui installazione è subordinata al rispetto dell'art. 104 comma 7 del C.d.S., ed al rispetto della massa max. e minima autorizzata per asse e per ruote.
9. DISPOSITIVO SILENZIATORE: Marca _________ tipo _________ _
9.1 Valore di controllo per usati: __ dB (A) a ___ giri/minuto
10. DISPOSITIVO DI ASPIRAZIONE: Marca______ tipo ______ _
11. STERZO: Marca ______ tipo ______ _
Marca______ tipo ______ _
12. DISPOSITIVO DI PROTEZIONE CONTRO IL CAPOVOLGIMENTO: (numero omologazione, marca e tipo)
Approvazione OECD o Report UE No. ___ _ marca ____ _ tipo _____ _ Approvazione OECD o Report UE No. ___ _ marca ____ _ tipo _____ _ 12.1 Cabina di Livello:
13. RISPONDENZA DIRETTIVE/REGOLAMENTI CE/UE: motore conforme ________ FASE _________
14. DESCRIZIONE ALLESTIMENTI: 1: ___________ 2: __________
15. TOTALE NUMERO POSTI COMPRESO IL CONDUCENTE: ____________
16. PRESCRIZIONI PER LA CIRCOLAZIONE STRADALE:
-
-
17. ANNOTAZIONI
-
-
-
IL DIRETTORE
(_____________________________)
IL PRESENTE ALLEGATO TECNICO È PARTE INTEGRANTE DELLA CARTA DI CIRCOLAZIONE.
Allegato 2bis alla Circolare n. 29058 del 30/12/2016
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
Direzione Generale per la Motorizzazione DIV. 3
ALLEGATO TECNICO N° ____ del __________________________
ALLA CARTA DI CIRCOLAZIONE/CERTIFICATO DI IDONEITÀ TECNICA ALLA CIRCOLAZIONE DELLA MACCHINA AGRICOLA TRAINATA
1. Generali
1.1 COSTRUTTORE:
1.2 MARCA:
1.3 CATEGORIA:
1.4 TIPO:
1.5 VARIANTE:
1.6 VERSIONE:
NUMERO TELAIO ____________________________________
OMOLOGAZIONE COMUNITARIA: e__*167/2013*_______*_____
CODICE DI IMMATRICOLAZIONE: OW _________________ MA _______________________ del ____________________
2. MASSE (kg):
ATTREZZATURE | ||||
Massa a vuoto in ordine di marcia | Minima | |||
Massima | ||||
Massa massima dichiarata | ||||
Massa massima tecnicamente ammissibile (1) | Anteriore: | Posteriore: | Totale: | |
(1) Valori massimi da verificare in funzione delle masse massime ammissibili dei pneumatici - vedi punto 4.)
3. ORGANI DI TRAINO:
GANCIO DI TRAINO CE/UE | Costruttore | ||||||
Tipo | |||||||
Categoria (*) | |||||||
D (kN)/T(t) = | |||||||
S (kg) = | |||||||
Omologazione CE/UE | |||||||
Ganci accoppiabili (categorie) |
GANCIO DI TRAINO (approvazione nazionale) | Costruttore | ||||
Tipo | |||||
Categoria | |||||
Approvazione |
(*) secondo la norma ISO di riferimento da specificare
4. PNEUMATICI - MASSE MASSIME AMMISSIBILI IN FUNZIONE DELLA GOMMATURA
Misura | Indice dicarico | Massa massima ammissibile per asse (kg) |
5. PRESCIZIONI PER L'ABBINAMENTO: ___________________________________________
6. EVENTUALI ATTREZZATURE PRESENTI: ____________________________________________
7. PRESCRIZIONI PER LA CIRCOLAZIONE STRADALE:
-
-
8. ANNOTAZIONI
-
-
-
IL DIRETTORE
(_____________________________)
IL PRESENTE ALLEGATO TECNICO È PARTE INTEGRANTE DELLA CARTA DI CIRCOLAZIONE.
Allegato 3 alla Circolare n. 29058 del 30/12/2016
(fac-simile dichiarazione per l'immatricolazione)
INTESTAZIONE CASA COSTRUTTRICE
Dichiarazione per l'immatricolazione
In riferimento al Regolamento UE 167/2013 relativo all'omologazione dei veicoli agricoli e forestali ed ai fini dell'immatricolazione in Italia secondo quanto previsto dall'articolo 104 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e successive modificazioni, si dichiara che il veicolo di seguito descritto è individuato con il codice di immatricolazione:
OY (OW se veicolo rimorchiato) _________________________________________
OMOLOGAZIONE UE e_* ____________________________
Categoria: trattrice agricola/trattrice agricola con cingoli/rimorchio agricolo/attrezzatura intercambiabile trainata (1) ___ (2)
TIPO __________________ VARIANTE ______________________ VERSIONE ___________________________
TELAIO _________________________
Assolti gli obblighi IVA intracomunitari
(solo per veicoli importati da paesi UE)
Il veicolo è stato importato presso la dogana di ______________________________
Con bolletta e/o operazione d'importazione numero ______________________________
(solo per veicoli importati da paesi non UE)
DICHIARAZIONE n. _______________________
Data, _______________________________
FIRMA: _______________________________
(1) cancellare le diciture inutili
(2) indicare la categoria come riportato nel fascicolo di omologazione (esempio T2a o R3b)
Allegato 4 alla Circolare n. 29058 del 30/12/2016
(fac-simile domanda di trasposizione con contestuali verifiche tecniche)
Al MINISTERO delle INFRASTRUTTURE e dei TRASPORTI
Direzione Generale per la Motorizzazione
Divisione 3
Via Giuseppe Caraci, 36- 00157 ROMA
(per il tramite del Centro Prova Autoveicoli)
Al CENTRO PROVA AUTOVEICOLI di ________________
OGGETTO: Trasposizione di omologazione comunitaria con contestuali verifiche tecniche
Il sottoscritto _________________________ delegato dalla ___________________ con sede in ____________________, in nome e per conto del costruttore _____________ , chiede che venga assegnato il codice d'immatricolazione ("OY"/"OW") per la trasposizione nel sistema informativo centrale, dell'omologazione europea:
n° e__*167/2013*________________ del ____________________ relativa al veicolo: _________________
Tipo ______________ e con riferimento alle sotto elencate varianti/versioni ___ (f)
Categoria: trattrice agricola/trattrice agricola con cingoli/rimorchio agricolo/attrezzatura intercambiabile trainata (1) ___ (2) nonché le verifiche e prove di cui alla circolare prot. ________ n. __________ del _________________
Si allega la documentazione prevista dalla circolare di cui sopra e per il Centro Prova Autoveicoli si allegano le attestazioni dei versamenti previsti (tariffa 3.1)
Data, ___________________
FIRMA: ___________________
N.B. Domanda in bollo
(1) eliminare le diciture inutili
(2) indicare la categoria come riportato nel fascicolo di omologazione (esempio T2a - R3b)
Allegato 5 alla Circolare n. 29058 del 30/12/2016
LOGO del CENTRO PROVA AUTOVEICOLI
VERBALE DELLE VERIFICHE E PROVE INTEGRATIVE DELL'OMOLOGAZIONE DELLA TRATTRICE AGRICOLA A RUOTE
e__*167/2013*_______*___
Verbale n. xxxx del xx/xx/2016
0. DATI GENERALI
0.1 Costruttore:
0.2 Marca:
0.3 Tipo:
0.4 Varianti:
0.5 Versioni:
0.6 Categoria: SD
0.7 Allestitore: NR
0.8 Scheda informativa: relazione tecnica integrativa n. xxxxxx del xxxx; per tutte le caratteristiche tecniche non oggetto della relazione integrativa, si fa riferimento alla scheda informativa, presente nel fascicolo dell'omologazione comunitaria.
1. VEICOLI RAPPRESENTATIVI PRESENTATI ALLE VERIFICHE E PROVE
veicolo presentato alle verifiche e prove, rappresentativo del tipo e nuovo di fabbrica
Tipo | Variante | Versione | Numero di identificazione | NOTE |
2 GANCI DI TRAINO UTILIZZATI (punto 1.3.c della circolare)
Categoria (^) |
Marca tipo e approvazione | Altezza massima da terra [m] | Sbalzo del centro del gancio rispetto asse posteriore [m] | Carico verticale ammesso (kg) | Massa rimorchiabile [kg] |
(^) categoria come da art. 284 del Regolamento C.d.S. se marcati DGM
2.1 Montaggio dei ganci di traino (punto 3.4.1 RUE/2015/208 - Allegato XXXIV/Tabella CUNA NC 338-05)
Massa in ordine di marcia m1 [kg]= | |
Massa sull'asse sterzante (anteriore) ma [kg]= | |
Interasse minimo l[m]= | |
Carico verticale s (kg)= | |
Sbalzo posteriore massimo c[m]= | |
Altezza massima ammessa h [m] = |
Altezza dal suolo del dispositivo di accoppiamento (h)
3.4.1. Tutti i trattori aventi una massa a pieno carico superiore a 2,5 tonnellate devono essere muniti di un dispositivo di accoppiamento, la cui altezza dal suolo è conforme a una delle due formule seguenti:
mt: massa del trattore,
mlt: massa del trattore con massa di zavorratura sull'asse anteriore,
ma: peso sull'asse anteriore del trattore a vuoto,
mla: peso sull'asse anteriore del trattore con massa di zavorratura sull'asse anteriore,
I: interasse del trattore,
S: carico verticale sul punto di aggancio,
c: distanza tra il centro di riferimento del dispositivo meccanico di accoppiamento e il piano verticale che passa dall'asse delle ruote posteriori del trattore.
3. VERIFICA DELL'ALLOGGIAMENTO DELLA LEVA DI COMANDO DEL FRENO
(punto 1.3.a della circolare)
Norma applicata: tabella CUNA NC 441-00
Schema dell'installazione: vedi disegno ......... allegato alla relazione tecnica integrativa
RISULTATO DELLA VERIFICA:
4. VERIFICHE E PROVE DEI DISPOSITIVI DI FRENATURA IDRAULICA (adattatore)
(punto 1.3.b1 della circolare)
ADATTATORE:
Schema dell'installazione: vedi disegno ......... allegato alla relazione tecnica integrativa
Costruttore _______________ Tipo ______________
CARATTERISTICHE DELL'ADATTATORE
5. CONCLUSIONI
I veicoli oggetto del presente verbale rispondono alle verifiche e prove previste dalla circolare in argomento.
Data ____________________________
Il Funzionario del C.P.A.
________________________
LEGENDA:
C Conforme alla norma di riferimento
NC Non conforme alla norma di riferimento
NR Non ricorre
Allegato 6 alla Circolare n. 29058 del 30/12/2016
MINISTERO DEI TRASPORTI
DIREZIONE GENERALE M.C.T.C.
IV Direzione Centrale - Div. 42
Prot. n. 840/4228/A025
Roma, 1 aprile 1982
OGGETTO: D.P.R. 11 gennaio 1980; dispositivo silenziatore. Determinazione del valore di controllo per l'usato.
Il campo di applicazione del D.P.R. in oggetto - emanato in attuazione della legge 572/1977 - è limitato ai trattori agricoli o forestali a ruote con velocità massima per costruzione compresa tra 6 e 25 Km/h; l'applicazione delle direttive particolari, recepite e rese obbligatorie a partire dal 1 maggio 1981 in sostituzione delle corrispondenti norme contenute nel regolamento di esecuzione del T.U., debbono pertanto limitare il loro campo di applicazione ai suddetti trattori.
Per quanto in particolare attiene la direttiva sul rumore, si chiarisce che, a completamento delle prove previste nella richiamata direttiva, occorre verificare anche il livello di rumorosità a veicolo fermo, al fine di consentire l'indicazione, sui certificati di circolazione, del livello di controllo per i trattori agricoli usati: il risultato di detta prova non è soggetto ad un preciso valore limite.
Pertanto in analogia a quanto stabilito con la circolare 1278/4103/28/A060 del 22.9.1978 per gli autoveicoli a motore, e in attesa di eventuale diversa disposizione in merito, si stabilisce che il valore di controllo per l'usato, a veicolo immobile ed al regime di regolatore a vuoto, venga determinato con la seguente relazione:
Vc ≤ Vf + S + 2
dove Vf è il valore di livello sonoro a veicolo fermo in db (A); S lo scarto tra il valore limite della categoria ed il valore rilevato in sede di omologazione sul trattore in movimento.
IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Ing. Gaetano Danese
Allegato 7 alla Circolare n. 29058 del 30/12/2016
Avviso n. 52 del 04/08/1997
Direzione Centrale IV
Divisione 47 - CED
OGGETTO: DECRETO 4 SETTEMBRE 1996, N. 568 - DOCUMENTI DI CIRCOLAZIONE MACCHINE AGRICOLE.
SI DESCRIVONO DI SEGUITO LE MODIFICHE APPORTATE ALLE PROCEDURE INFORMATICHE IN ATTUAZIONE DEL DECRETO IN OGGETTO.
- MASCHERA (GESTIONE OMOLOGAZIONI)
SONO STATI AGGIUNTI I SEGUENTI NUOVI CAMPI:
'MAS-MAX/ASSE' = SECONDA MASSA SULL'ASSE (SE ESISTENTE):
'ASSE' = NUMERO DELL'ASSE SU CUI INSISTE LA SECONDA MASSA;
'SBLZ-ANT' = SBALZO ANTERIORE IN DIMENSIONI MAX CON ATTREZZI;
'SBLZ-POST' = SBALZO POSTERIORE IN DIMENSIONI MAX CON ATTREZZI;
- MASCHERA (ACQUISIZIONE DATI TECNICI)
AI CODICI TIPO VEICOLO GIA' IN USO ("P", "N", "Z") SONO STATI AGGIUNTI I SEGUENTI:
'U' = MACCHINE AGRICOLE OPERATRICI SEMOVENTI AD UN ASSE
'X' = MACCHINE AGRICOLE OPERATRICI TRAINATE
'Y' = RIMORCHI AGRICOLI
DIGITANDO UNO DEI TRE CODICI E LA SIGLA PROVINCIA NEL CAMPO 'TARGA' E COMPLETANDO L'INSERIMENTO DEI RESTANTI DATI SECONDO LE MODALITA' GIA' NOTE, AL TRASMIT L'ELABORATORE ASSEGNA AUTOMATICAMENTE L'IDENTIFICATIVO DEL CERTIFICATO DI IDONEITA' ALLA CIRCOLAZIONE DEL VEICOLO.
TALE IDENTIFICATIVO AVRA' IL FORMATO 'A000A' DOVE 'A' È UN CARATTERE ALFABETICO E 'O' È UN CARATTERE NUMERICO.
LA PROGRESSIONE DELL'IDENTIFICATIVO È DEL TIPO A000A, A000B... A000Z, A001A ... A001Z; SI AVRANNO PERTANTO CERTIFICATI DI IDONEITÀ CON IDENTIFICATIVI 'U/RM/A000A', 'X/RM/A000A', 'Y/RM/A000A' ... 'U/FI/A000A', 'X/FI/A000A, 'V/FI/A000A'.
- MASCHERA (ACQUISIZIONE DATI PROPRIETÀ)
IL CAMPO 'LOCAZ' ACCETTA I SEGUENTI VALORI:
'IL', 'IP', '(SPAZIO)' PER LE MACCHINE OPERATRICI;
'AA', 'IL' E 'IM' PER LE MACCHINE AGRICOLE
- MASCHERE , <*DMO>, , , E <*OVV>
NEL CAMPO CODICE OMOLOGAZIONE OCCORRE INSERIRE 'MA' PER LE MACCHINE AGRICOLE OPERATRICI E 'MO' PER LE MACCHINE OPERATRICI.
SONO STATI INOLTRE ATTIVATI I SEGUENTI CODICI-CATEGORIA:
- MACCHINE AGRICOLE OPERATRICI SEMOVENTI AD 1 ASSE
XW VARIE
- MACCHINE AGRICOLE OPERATRICI TRAINATE
XA ATOMIZZATORE
XL FALCIACARICATRICE
XN FALCIA-CONDIZIONA-ANDANATRICE
XT FALCIA-TRINCIA-CARICATRICE
XS SEMINATRICE
XR RANGHINATORE
XB RACCOGLIBIETOLE
XV ALTRE MACCHINE
XC COLTIVATORE RIMORCHIATO
XF FALCIATRICE
XZ ZAPPATRICE
XP RACCOGLI-PRESSA-IMBALLATRICE
- RIMORCHI AGRICOLI: MASSA < 1500 KG
LUNGH. < 4,00 M; LARGH. < 2,00 M.
XX RIMORCHIO AGRICOLO-CASSONE
XY RIMORCHIO AGRICOLO-PIANALE
XJ RIMORCHIO AGRICOLO-CASSONE RIB.
PER LE MACCHINE AGRICOLE OPERATRICI SEMOVENTI AD UN ASSE E PER LE MACCHINE AGRICOLE OPERATRICI TRAINATE, SONO STATI INFINE ATTIVATI I CODICI CATEGORIA ECCEZIONALI CHE DIFFERISCONO DAI SUDDETTI PER LA PRESENZA DELLA LETTERA "E" AL POSTO DELLA LETTERA "X" AL PRIMO CARATTERE. AD ESEMPIO IL CODICE "ER" CORRISPONDE ALLA CATEGORIA "ECCEZIONALE RANGHINATORE".
LA STAMPA DEL CERTIFICATO DI IDONEITÀ E DELLE RELATIVE SCHEDE AGGIUNTIVE VIENE PRODOTTA SUL MODELLO GIÀ IN USO PER LE MACCHINE OPERATRICI.
LE PROCEDURE SARANNO MESSE IN LINEA IL 13 AGOSTO P.V.
LA SUESTESA COMUNICAZIONE VIENE DIRAMATA SOLO VIA TERMINALE
IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
DOTT. ING. CIRO ESPOSITO
Allegato 8 alla Circolare n. 29058 del 30/12/2016
«Tabella 2
Dispositivo di accoppiamento del trattore | Dispositivo di accoppiamento del veicolo rimorchiato |
Corrispondente alla norma ISO 6489-1:2001 (gancio di traino) | Corrispondente alla nonna ISO 5692-1:2004 (anello di aggancio, foro di 50mm, diametro dell'anello di 30mm) o alla norma ISO 20019:2001 (anello di aggancio, foro di 50 mm, diametro dell'anello da 30 a 41 mm) o alla norma ISO 5692-3:2011 (anelli di aggancio girevoli; compatibile unicamente con la forma a Y, foro di 50 mm) |
Corrispondente alla nonna ISO 6489-5:2011 (dispositivo di accoppiamento a perno fisso) | Corrispondente alla nonna ISO 5692-3:2011 (anelli di aggancio girevoli) |
Corrispondente alla norma ISO 6489-2:2002 (dispositivo di accoppiamento a perno) | Corrispondente alla norma ISO 5692-2:2002 (anello di accoppiamento, attacco di 40 mm) o alla norma ISO 8755:2001 (occhione del timone di 40mm) o alla norma ISO 1102:2001 (occhione del timone di 50 mm, compatibile solo con la norma ISO 6489- 2:2002, a forma di A - non automatico) |
Corrispondente alla norma ISO 6489-3:2004 (barra di traino) | Accoppiamento appropriato indicato nella presente colonna che corrisponde alle dimensioni della barra di traino del trattore di cui alla presente appendice o agli anelli di aggancio dei veicoli della categoria Sa; fissaggio alla barra del trattore in base alla norma ISO 21244:2008. |
Corrispondente alla nonna ISO 24347:2005 (accoppiamento meccanico a sfera) | Corrispondente alla norma ISO 24347:2005 (diametro della sfera di 80 mm) |
Corrispondente alla norma ISO 6489-4:2004 (accoppiamento a perno - piton) | Corrispondente alla nonna ISO 5692-1:2004 (anello di aggancio, foro di 50mm , diametro dell'anello di 30mm) o alla norma ISO 5692-3:2011 (anelli di aggancio girevoli; compatibile unicamente con la forma a Y, foro di 50mm)»; |
Allegato 9 alla Circolare n. 29058 del 30/12/2016
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI
E IL TRASPORTO INTERMODALE
Direzione Generale per la Motorizzazione
Divisione 2
Prot. n. 76427/DIV2/B
Roma, 26 settembre 2008
OGGETTO: Circolare prot. n. 576/M3/B2 del 04 aprile 2001. Tariffe da applicare in sede di omologazione e di trasposizione di omologazione comunitaria dei trattori agricoli.
In riferimento all'oggetto, si ritiene opportuno richiamare l'attenzione sulla puntuale applicazione delle seguenti disposizioni.
A. Omologazione comunitaria rilasciata da un altro stato membro.
Premesso che nella domanda occorre indicare esattamente, a cura del richiedente, le varianti e/o le "Versioni dell'omologazione comunitaria di cui si richiede la trasposizione, e che, nella medesima istanza, a cura. dell'Ufficio dell'Amministrazione, è necessario riportare i codici delle tariffe applicate con l'indicazione dei numeri e della data delle marchette operative utilizzate, si rammenta che:
1. Nel caso di domanda di trasposizione di omologazione comunitaria di un trattore agricolo o forestale, senza la richiesta dell'effettuazione delle verifiche e prove prescritte al punto 1.2.1 della circolare citata in oggetto, le tariffe da applicare sono le seguenti:
a) domanda di trasposizione in bollo (ovvero pari versamento sul c/c 4028);
b) per l'omologazione base: nulla è dovuto;
c) per ogni variante dell'omologazione base: nulla è dovuto;
d) per ogni versione di variante dell'omologazione base: nulla è dovuto.
2. Nel caso di domanda di trasposizione di omologazione comunitaria di un trattore agricolo o forestale, con la richiesta dell'effettuazione delle verifiche e prove prescritte al punto 1.2.1 della circolare citata in oggetto per il riconoscimento della massa rimorchiabile, occorre attenersi a quanto appresso specificato:
a) una domanda di trasposizione in bollo (ovvero pari investimento sul c/c 4028);
b) per l'omologazione base: è dovuto un versamento per i diritti, sul c/c 9001, secondo la tariffa 3 dell'Allegato "A" al Decreto Ministeriale 12 aprile 2007, adottato dal Ministero dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in attuazione dell'art. 1, comma 921, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) e recante l'ammontare delle nuove tariffe applicabili alle operazioni di motorizzazione (Legge 1 dicembre 1986, n. 870);
c) per ogni variante dell'omologazione base: occorre un versamento per i diritti, sul c/c 9001, secondo la tariffa 3 sopra citata;
d) per ogni versione di variante dell'omologazione base: nulla è dovuto.
B. Omologazione comunitaria rilasciata dall'Italia
1. Per l'omologazione comunitaria rilasciata dall'Italia, occorre attenersi a quanto segue:
1) una domanda di omologazione in bollo accompagnata anche da un versamento sul c/c 4028 per il rilascio del certificato di omologazione;
2) per l'omologazione base è dovuto un versamento per i diritti, sul c/c 9001, secondo la tariffa 5 dell'Allegato "A" al Decreto Ministeriale 12 aprile 2007 sopra citato;
3) per ogni variante dell'omologazione base: è necessario effettuare un versamento per i diritti, sul c/c 9001, secondo la tariffa 5 sopra citata;
4) per ogni versione di variante dell'omologazione base: nulla è dovuto.
2. Per la trasposizione dell'omologazione comunitaria rilasciata dall'Italia: si applicano le medesime disposizioni di cui al precedente punto A.
È consentito effettuare un unico versamento cumulativo sia sul c/c 4028 per le marche da bollo, sia sul c/c 9001 per le verifiche e prove prescritte al punto 1.2.1 della circolare sopra citata, a copertura di tutti gli oneri dovuti.
Si invitano gli Uffici preposti all'applicazione delle suddette disposizioni alla loro puntuale osservanza.
IL DIRETTORE GENERALE
Arch. Maurizio Vitelli