Circolare - 30/01/2017 - Prot. n. 2276 - Patente e CQC
OGGETTO: Conseguimento congiunto patente e qualificazione CQC.
Abrogata dalla circolare prot. n. 25813 del 11/12/2017
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
Direzione generale per la motorizzazione
Divisione 5
Prot. n. 2276/8.3
Roma, 30 gennaio 2017
OGGETTO: Conseguimento congiunto patente e qualificazione CQC.
Pervengono numerosi quesiti con cui si chiedono chiarimenti operativi in materia di contestuale conseguimento della patente di guida delle categorie C o D e delle relative qualificazioni CQC. In particolare, si chiede di chiarire:
a) se il candidato, di età inferiore a 21 (o 24) anni, che ha presentato istanza di conseguimento della categoria C (o D) e della relativa qualificazione CQC, ma compie detta età dopo aver sostenuto l'esame di teoria, può sostenere l'esame pratico - per il conseguimento della patente - prima di completare le procedure d'esame per il conseguimento della qualificazione CQC.
b) se il candidato che ha presentato istanza per il conseguimento delle categorie C (o D) e delle relative qualificazioni professionali quando già aveva compiuto 21 (o 24) anni di età, può sostenere l'esame pratico - per il conseguimento della patente - prima di completare le procedure d'esame per il conseguimento della qualificazione CQC.
In entrambi i casi deve escludersi la possibilità, per il candidato in questione, di completare le procedure per il conseguimento della patente di guida prima di aver conseguito la qualificazione CQC. Infatti, il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 prevede, all'art. 18, comma 1 che: "per l'accesso ai corsi di qualificazione iniziale... non è richiesto il previo conseguimento della patente di guida corrispondente".
Sono state, di conseguenza, previste due diverse procedure: una per chi deve conseguire esclusivamente la qualificazione CQC (art. 11, comma 8, lettera a), del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 settembre 2013) ed una per il candidato che deve conseguire entrambe le abilitazioni (art. 11, comma 8, lettera b), del predetto D.M. 20 settembre 2013).
Alla luce delle richiamate disposizioni, ne discende che chi intende conseguire contestualmente la patente di guida delle categorie C (o D) e la qualificazione CQC deve rispettare i criteri di propedeuticità previsti dall'art. 11, comma 9, del Decreto ministeriale 20 settembre 2013.
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Arch. Maurizio Vitelli
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