Circolare - 11/03/2013 - Prot. n. 12 - Chiarimenti su Accordo del 22/02/2012
OGGETTO: Accordo 22 febbraio 2012 "Accordo ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni" - Chiarimenti.
Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali
Direzione Generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro
Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro
Divisione VI
Prot. n. 12 del 11 marzo 2013
Oggetto: Accordo 22 febbraio 2012 "Accordo ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni" - Chiarimenti.
A seguito di numerosi quesiti pervenuti allo scrivente in merito all'applicazione dell'Accordo 22 febbraio 2012, su conforme parere della Commissione di cui all'Allegato A, punto 11 dello stesso Accordo, si ritiene opportuno fornire i seguenti chiarimenti applicativi.
1. ESPERIENZA DOCUMENTATA PER "I LAVORATORI DEL SETTORE AGRICOLO" DI CUI AL PUNTO 9.4 DELL'ACCORDO 22 FEBBRAIO 2012
Ai fini della documentazione dell'esperienza nell'uso delle attrezzature di lavoro degli operatori del settore agricolo è possibile considerare le seguenti situazioni:
a) nel caso di lavoratore autonomo o di datore di lavoro utilizzatore lo stesso può documentare l'esperienza nell'uso delle attrezzature di lavoro attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta ai sensi del DPR n. 445/2000. Detta dichiarazione deve attestare la disponibilità in azienda dell'attrezzatura di lavoro di cui si dichiara l'esperienza e che l'attività lavorativa negli anni di riferimento è stata svolta nell'ambito del normale ciclo produttivo aziendale. L'esperienza deve riferirsi ad un periodo di tempo non antecedente a dieci anni.
Medesima dichiarazione potrà essere redatta dal titolare dell'impresa agricola per documentare l'esperienza di eventuali collaboratori famigliari;
b) nel caso di lavoratore subordinato lo stesso può documentare l'esperienza nell'uso delle
attrezzature di lavoro attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta ai sensi
del DPR n. 445/2000. Detta dichiarazione deve necessariamente attestare l'individuazione dei periodi di tempo in cui il lavoratore ha svolto l'attività alle dipendenze della o delle imprese agricole, nominativamente individuate, nelle quali ha acquisito l'esperienza nell'uso dell'attrezzatura di lavoro e che l'attività lavorativa negli anni di riferimento è stata svolta nell'ambito del normale ciclo produttivo aziendale. Anche in questo caso l'esperienza deve riferirsi ad un periodo di tempo non antecedente a dieci anni. In ogni caso il datore di lavoro, fermo restando quanto previsto al comma 7, dell'articolo 71 e al comma 4, dell'articolo 73, entrambi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., è sempre tenuto a verificare le capacità tecnico professionali dichiarate dal lavoratore.
Il possesso dell'esperienza documentata di cui al punto 9.4 dell'Accordo 22 febbraio 2012 si riferisce a tutti gli operatori del settore agricolo o forestale che utilizzano le attrezzature di lavoro
individuate nell'Accordo medesimo.
2. UTILIZZO SALTUARIO, OCCASIONALE O FINALIZZATO ALLO SVOLGIMENTO DI APPLICAZIONI NON BEN DETERMINATE DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO INDIVIDUATE NELL'ACCORDO 22 FEBBRAIO 2012
Il conseguimento della specifica abilitazione è necessario anche nel caso di utilizzo saltuario od occasionale delle attrezzature di lavoro individuate nell'Accordo 22 febbraio 2012. La specifica abilitazione non è invece necessaria nel caso in cui non si configuri alcuna attività lavorativa connessa all'utilizzo dell'attrezzatura di lavoro. Rientrano fra dette attività le operazioni di semplice spostamento a vuoto dell'attrezzatura di lavoro, la manutenzione ordinaria o straordinaria, ecc..
3. CORSO DI AGGIORNAMENTO DI CUI AL PUNTO 6 DELL'ACCORDO 22 FEBBRAIO 2012
Ai fini dell'effettuazione del corso di aggiornamento di cui al punto 6 dell'Accordo 22 febbraio 2012 è riconosciuta la possibilità che le 3 ore relative agli argomenti dei moduli pratici possano essere effettuate anche in aula con un numero massimo di partecipanti al corso non superiore a 24 unità.
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Paolo Pennesi
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