Circolare - 23/05/2017 - Prot. n. 9343 - Servizi di linea
OGGETTO: servizi di linea di competenza statale - nullaosta alla sicurezza delle aree di fermata - verifiche sul database "Aree Di Fermata".
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI,
LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
Direzione Generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità
DIVISIONE 2
Roma, 23 maggio 2017
Prot. n. 9343
Oggetto: servizi di linea di competenza statale - nullaosta alla sicurezza delle aree di fermata - verifiche sul database "Aree Di Fermata".
Come è noto l'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244 convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19, dispone che "Per i servizi di linea di competenza statale, gli accertamenti sulla sussistenza delle condizioni di sicurezza e regolarità dei servizi, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera g) del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, relativamente all'ubicazione delle aree di fermata, sono validi fin quando non sia accertato il venir meno delle condizioni di sicurezza". Si precisa che tale disposizione non è cambiata pur a seguito delle modifiche recate al medesimo art. 9, comma 2-bis, dall'articolo 27 comma 12 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.
Ne deriva che la durata massima, pari a 18 mesi, disposta per i nullaosta in oggetto (d'ora in avanti anche: NOSF) dall'articolo 2, comma 2, n. 5) del decreto del Ministro dei trasporti 1 dicembre 2006, n. 316 deve ritenersi non più in vigore e che i nullaosta non sono soggetti a scadenza. Essi devono invece essere annullati dall'Ufficio di motorizzazione civile (d'ora in avanti anche: UMC) territorialmente competente, quando viene accertata la perdita dei requisiti di sicurezza della relativa area di fermata. Ad avviso della scrivente Direzione generale, deve egualmente procedersi ad annullamento anche nel caso in cui l'Ente proprietario della strada dichiari non più utilizzabile l'area di fermata, seppure per ragioni non strettamente attinenti alla sicurezza ai sensi del DPR 753/1980.
Si tratta di una disposizione che, a regime, comporta una riduzione dell'onere a carico degli UMC e una maggiore stabilità delle aree di fermata utilizzabili nei servizi di linea nazionali e internazionali, con rimozione delle disfunzioni emerse nel corso del tempo legate alla difficoltà o impossibilità -a motivo del sovraccarico di attività- di rinnovare per tempo i nullaosta in scadenza. Resta fermo che le attività di controllo sulla sicurezza delle ADF potranno essere svolte secondo le modalità organizzative che le DGT e/o gli UMC riterranno possibili o opportune. Per dare attuazione alla novella legislativa, nel database "ADF" (Aree Di Fermata) sono stati riattivati i nullaosta via via scaduti; restano invece non visualizzabili dal pubblico né utilizzabili i nullaosta che, nel tempo, sono stati annullati o sospesi.
Tuttavia l'esame dei nullaosta così riattivati nel database e attualmente utilizzabili dalle imprese ha evidenziato talune irregolarità, pure oggetto di segnalazioni da parte di alcuni vettori.
La casistica riscontrata dei casi anomali o irregolari è la seguente.
1) Più NOSF riattivati sulla stessa area di fermata: si verifica per i casi in cui, man mano che il NOSF di un'area di fermata arrivava a scadenza, l'UMC, anziché procedere con la funzione di rinnovo, ha di volta in volta proceduto al rilascio e all'inserimento di un NOSF ex novo. Perciò per una stessa area di fermata sono attivi i diversi nullaosta rilasciati nel tempo, a distanza di 18 mesi l'uno dall'altro. L'impresa -nell'utilizzo dell'applicativo GISDIL di gestione dei servizi di linea interregionali- durante la creazione o la modifica di una tabella oraria potrebbe essere fuorviata dalla presenza di più NOSF relativi ad una medesima area di fermata da inserire. Non avendo, peraltro, cognizione della data in cui i NOSF sono stati rilasciati, essa non sarebbe comunque in condizione di selezionare il NOSF più recente.
2) NOSF mai annullato ma a suo tempo scaduto e non rinnovato, ad esempio perché al momento della scadenza:
a. l'Ente proprietario ha inibito l'uso dell'area di fermata oppure
b. l'area di fermata è risultata priva dei requisiti di sicurezza.
In questi casi si tratta di nullaosta che, seppure formalmente non annullati, sono tali nella sostanza e l'uso dell'area di fermata -reso possibile dalla riattivazione, sul database, di tutti i NOSF scaduti e non annullati- deve essere inibito.
3) Casi che cumulano le fattispecie 1) e 2), verosimilmente meno probabili e, in ogni caso, anch'essi da rimuovere.
Tutto ciò premesso e sentite le Direzioni Generali territoriali, si pregano codesti Uffici di procedere alla verifica delle aree di fermata di rispettiva competenza inserite nel database ADF ovvero di:
a) per il caso 1) - annullare tutti i NOSF anteriori a quello più recente;
b) per il caso 2) - annullare il NOSF scaduto e non rinnovato, se l'area di fermata è inutilizzabile;
c) per il caso 3) - annullare tutti i NOSF relativi all'area di fermata non più utilizzabile.
Per limitare l'incremento del numero di servizi di linea che utilizzano aree di fermata affette dalle situazioni descritte (sia per i vettori nazionali che per quelli esteri -comunitari e extra UE-), si prega di procedere a quanto sopra richiesto entro il prossimo 30 giugno.
Si prega inoltre ciascun ufficio di comunicare (all'indirizzo divisione2.dgtsi@mit.gov.it) l'avvenuta ultimazione della bonifica, così che la scrivente Direzione generale possa procedere alle attività di propria competenza.
Si ringrazia della collaborazione e si rappresenta la disponibilità a fornire chiarimenti.
Il Direttore Generale
Doti. Enrico Finocchi