Circolare - 06/07/2017 - Prot. n. 12151 - Servizi di linea interregionali
OGGETTO: Servizi di linea interregionali di competenza statale - Decreto legge n. 50/2017 convertito con legge n. 96/2017.
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
Direzione Generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità
Divisione 2
Circolare n. 9/2017
Prot. n. 12151
Roma, 06/07/2017
Oggetto: Servizi di linea interregionali di competenza statale - Decreto legge n. 50/2017 convertito con legge n. 96/2017.
1. PREMESSA
Con circolare n. 1/2017 (prot. 4294 del 6/3/2017) sono state fornite indicazioni circa l'attuazione della novella legislativa introdotta con l'art. 9, co. 2-bis, del decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244 (cosiddetto “Milleproroghe”), come modificato con la legge di conversione 27 febbraio 2017, n. 19. Tale disposizione incideva sui raggruppamenti di imprese, tra l’altro introducendo nel decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285 la distinzione tra riunioni “verticali” e riunioni “orizzontali” con correlati specificità e vincoli per le une e per le altre.
Con circolare 4/2017 (prot. 8788 del 15/5/2017) sono state ripristinate le procedure vigenti ante DL 244/2016 poiché l’articolo 27 comma 12 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 ha sostituito il predetto articolo 9 comma 2-bis e, per quanto attiene ai raggruppamenti di imprese, ha soppresso la novella legislativa introdotta dal DL 244/2016.
Tuttavia con la legge di conversione del DL 50/17 (L. 21/6/2017, n. 96) il Legislatore è tornato per la terza volta sulla materia, sostanzialmente ripristinando -salvo quanto si evidenzia subito oltre- la disposizione contenuta nell’art. 9 co. 2-bis del DL 244/16.
Infatti l’articolo 27, comma 12, del DL 50/2017, come modificato in sede di conversione, sostituisce il comma 2-bis dell’art. 9 del DL 244/2016, che ora -per quanto qui rileva- recita: «[…] I soggetti autorizzati allo svolgimento di servizi automobilistici regionali di competenza statale si adeguano alle previsioni del presente comma entro il 30 ottobre 2017, dandone comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il Ministero effettua le verifiche entro novanta giorni dalla comunicazione anzidetta e, in caso di mancato adeguamento, dichiara la decadenza delle autorizzazioni».
Il successivo comma (il 12-bis) dell’articolo 27 -introdotto in sede di conversione- modifica l’art. 3 comma 3 del D. Lgs. 285/05, sostituendone il terzo e quarto periodo con la seguente formulazione: «Nell’ambito dei servizi di linea interregionali di competenza statale, per riunione di imprese, ai fini del presente comma, si intende il raggruppamento verticale o orizzontale; per raggruppamento verticale si intende un raggruppamento di operatori economici il cui mandatario esegue le attività principali di trasporto di passeggeri su strada e i mandanti quelle indicate come secondarie; per raggruppamento orizzontale si intende un raggruppamento in cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione. Gli accertamenti sulla sussistenza delle condizioni di sicurezza e regolarità dei servizi ai sensi del comma 2, lettera g), relativamente all’ubicazione delle aree di fermata, sono validi fino a quando non sia accertato il venire meno delle condizioni di sicurezza.»
I contenuti dell’art. 27 co. 12 e 12-bis del DL 50/17 sono pressoché identici -salvo il termine per adeguarsi alle nuove disposizioni, ora fissato al 30 ottobre 2017- al contenuto dell’articolo 9 co. 2-bis del DL 244/2016 post conversione con L. 19/17.
Tuttavia il DL 50/2017 (come modificato con legge di conversione) ha ora articolato in due diversi commi ciò che prima (nell’art. 9 co. 2-bis del DL 244/2016) era incluso in uno solo.
Tale dato di fatto consente, ad avviso della scrivente Direzione generale, di risolvere per via interpretativa una formulazione che diversamente appare non intellegibile. Infatti l’espressione “previsioni del presente comma” rende la disposizione priva di efficacia, poiché il comma 12 non contiene alcuna previsione, e l’interpretazione più plausibile è quella di considerare il comma 12 come riferito alle disposizioni del neo-introdotto comma 12-bis, come detto precedentemente inserito in comma unico. In sostanza, per consentire l’applicazione della legge si ritiene che in luogo del “presente” comma si debba leggere: “successivo” (e che, per inciso, in luogo di "regionali" si debba leggere "interregionali").
2. MODALITÀ APPLICATIVE DELL’ARTICOLO 27 COMMI 12 E 12-BIS DEL DL 50/2017
Premesso tutto quanto evidenziato al precedente paragrafo, si riepilogano le modalità applicative della novella legislativa; modalità applicative che ricalcano strettamente quelle indicate con la circolare 1/2017.
Il DL 50/17 post conversione in legge 96/17 incide sui raggruppamenti di imprese, introducendo nel d. lgs. 285/2005 la distinzione tra:
• riunioni “verticali”, informate alla specializzazione produttiva e con l’obbligo che la mandataria svolga le attività principali di trasporto e la/le mandante/mandanti quelle qualificate come “attività secondarie”;
• riunioni “orizzontali”, in cui le imprese svolgono il medesimo tipo di prestazione.
La disposizione introduce un obbligo di comunicazione a carico delle imprese esercenti in forma associata i servizi di linea interregionali di competenza statale, disciplinati dal medesimo D.lgs. 285/05. Detta comunicazione deve essere fornita dalle imprese entro il 30 ottobre 2017.
Entro predetta data l'impresa mandataria di una riunione di imprese è tenuta a comunicare alla divisione 2 della scrivente Direzione -trasmettendo via pec all'indirizzo dg.ts-div2@pec.mit.gov.it o con raccomandata a.r. oppure con consegna a mano- una dichiarazione, rilasciata ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, sostitutiva di fatto notorio (redatta secondo il modello allegato alla presente, identico a quello introdotto con circolare 2/2017 – ALL. 1) nella quale il rappresentante legale specifica il modello organizzativo adottato.
In particolare, nella predetta dichiarazione deve essere indicato, in alternativa, se:
A. il raggruppamento ha natura verticale e, pertanto, l'impresa mandataria svolge attività di trasporto;
B. il raggruppamento ha natura orizzontale e, pertanto, sia l'impresa mandataria che tutte quelle mandanti svolgono le medesime attività. Ne deriva che, qualora tale raggruppamento orizzontale sia finalizzato altresì a svolgere ulteriori attività strumentali a quella principale di trasporto (quali la biglietteria, la progettazione delle linee etc.), tutte le imprese raggruppate (mandataria e mandanti) svolgono anche predette ulteriori attività.
Il Ministero effettua a campione le verifiche di competenza entro i successivi novanta giorni, decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione in parola. In caso di mancato invio della comunicazione, il Ministero effettuerà controlli per verificare l’avvenuto adeguamento, ai sensi dell’articolo 6 del d. lgs. 285/2005. Qualora dalle verifiche emerga il mancato adeguamento alle prescrizioni normative in esame, il Ministero avvia il procedimento di decadenza delle autorizzazioni.
Le imprese che -in vigenza dell'art. 9, co. 2-bis, del decreto legge “Milleproroghe” (come declinato con circolare 1/2017)- hanno già presentato dichiarazione relativa al raggruppamento di cui fanno parte, non hanno l’obbligo di presentare una ulteriore dichiarazione, a meno che nel frattempo non sia intervenuta una modifica tale da rendere non più attuale o veritiera la dichiarazione presentata.
Per quanto concerne i procedimenti di competenza della Divisione 2 della scrivente Direzione generale e finalizzati al rilascio dell’autorizzazione, tenuto conto del dato testuale dell’art. 27 co. 12-bis in questione, si ritiene opportuno che in caso di nuova istituzione o rinnovo di un servizio di linea in capo a un raggruppamento, oppure in caso di modifiche soggettive riferite alla riunione di imprese, i relativi provvedimenti siano emanati una volta completata l’istruttoria dei nuovi adempimenti ex DL 50/17, sempre che detta istruttoria si concluda positivamente. Altresì è evidente che qualora -in applicazione del comma 12-bis dell’art. 27 del DL 50/2017- debba essere modificato un raggruppamento titolare di autorizzazione, quest’ultima dovrà essere modificata in modo che risultino come titolare ed associata/e le imprese, secondo i ruoli rispettivamente di mandataria e di mandante/i che hanno nella nuova riunione di imprese; l’istanza di modifica dell’autorizzazione sarà contestuale (alla) o precedente la comunicazione ai sensi del citato art. 27 comma 12 del DL 50/2017.
3. APPLICABILITÀ ALLE DIVERSE TIPOLOGIE DI SERVIZI
Data la formulazione della novella legislativa, la disposizione si applica ai soli servizi nazionali; devono intendersi perciò esclusi non soltanto i servizi di linea in ambito comunitario[1] ma anche le autolinee che collegano l’Italia a uno Stato non appartenente all’Unione europea, per quanto queste ultime siano, per il resto, sottoposte al d. lgs. n. 285/05 (art. 10 co. 3).
Per quanto riguarda i servizi svolti da una riunione di imprese, di cui alla circolare 5/2013 prot. n. 15684 del 24/6/2013 (i.e. di cabotaggio e in connessione) si fa presente quanto segue.
Nel richiamare che la distinzione fondamentale tra le due tipologie di servizi è costituita dalla nazionalità dell’impresa (in quanto il cabotaggio è riferito ad un’impresa avente sede in uno Stato estero, mentre la connessione afferisce ad un’impresa avente sede in Italia), si evidenzia che il regolamento 1073/2009 all’art. 16 c. 2 dispone che: “Salvo quanto disposto dalla normativa comunitaria, l’esecuzione dei trasporti di cabotaggio per i servizi di trasporto di cui all’articolo 15, lettera c), è soggetta alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in vigore nello Stato membro ospitante relative alle autorizzazioni, alle procedure per le gare d’appalto, ai collegamenti da effettuare, alla regolarità, alla continuità, alla frequenza e agli itinerari.”. I servizi di cui all’articolo 15, lettera c) sono appunto quelli di cabotaggio effettuati durante un servizio regolare internazionale intra-comunitario, e che “non possono essere eseguiti indipendentemente da questo servizio internazionale.”.
Dovendosi perciò applicare la normativa nazionale (i.e., il d. lgs. 285/05 incluse le recenti disposizioni in argomento), nel caso di trasporti di cabotaggio erogati da una riunione di imprese si applicano i vincoli prescritti dalla nuova formulazione dell’art. 3 del d. lgs. 285/05.
Analogamente si procede per i servizi in connessione erogati da una riunione di imprese, per i quali sarà egualmente necessario accertare la rispondenza ai nuovi criteri normativi.
4. SUBAFFIDATARI
In relazione al quesito posto da taluni Uffici di motorizzazione, ed ancorché l’argomento non sia stato impattato dalla disciplina normativa de qua, resta confermato che le imprese subaffidatarie non fanno parte, tecnicamente, di una riunione di imprese, ai sensi dell’art. 3 co. 4 del d. lgs. 285/05. Pertanto le imprese subaffidatarie, oltre a non venire in rilievo ai fini delle verifiche di cui all’art. 3 co. 3 lettere e), f), g) del predetto d. lgs. 285/05 -requisiti che dunque andranno accertati soltanto in capo alla riunione di imprese-, non entrano a far parte delle verifiche richieste dalla novella legislativa introdotta dal DL 50/17, come modificato con legge di conversione 96/17.
IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Enrico Finocchi
Allegato 1 alla circolare prot. n. 12151 del 06/07/2017
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
(RIUNIONE DI IMPRESE)
resa, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 ed esente dall'imposta di bollo (art. 37 D.P.R. 445/2000)
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________
(cognome) (nome) (codice fiscale)
nato a _____________________________ (____) il _______________________
(Comune) (Prov.) (data)
residente a ____________________________ (____) in Via ________________________________ n. _____
(Comune) (Prov.) (indirizzo)
consapevole della responsabilità penale prevista dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, ai fini della dimostrazione della sussistenza delle condizioni di cui all’articolo 3, comma 2, lett. e) ed f) del decreto legislativo n. 285/2005.
DICHIARA
in qualità di legale rappresentante dell’impresa
______________________________________________________________________________________________
(denominazione impresa, nr. iscrizione REN, codice fiscale impresa)
che l’impresa sopra indicata rappresenta la riunione di imprese, costituita in forma di ______________con atto del _____________ tra le seguenti imprese:
DENOMINAZIONE IMPRESA/DITTA | NUMERO DI ISCRIZIONE REGISTRO NAZIONALE ELETTRONICO |
Inoltre dichiara, ai sensi dell'art. 3, co. 3, del D.lgs. 285/05, come modificato, da ultimo, dall’articolo 27 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito con legge 21 giugno 2017, n. 96, che il predetto raggruppamento di imprese prevede che [barrare la voce che ricorre]:
◊ l'impresa mandataria svolga attività di trasporto
◊ sia l'impresa mandataria che tutte quelle mandanti svolgano le medesime attività comprese, se del caso, quelle strumentali all'attività di trasporto.
Si impegna a comunicare tempestivamente alla Direzione Generale per il trasporto stradale e per l’intermodalità – Div. 2 eventuali variazioni inerenti ai dati sopra indicati.
Data ........................................
Firma* .............................................
(*) datare e firmare tutte le pagine che compongono la dichiarazione
Sottoscrizione non soggetta ad autenticazione, se apposta in presenza del dipendente addetto a ricevere la documentazione, ovvero qualora sia inviata (anche per fax) unitamente a fotocopia di un documento di riconoscimento valido del sottoscrittore (art. 38 D.P.R. 445/2000)
1) Trattamento dei dati personali.
Ai sensi degli articoli 13 e 24 del d. lgs. n. 196/2003 i dati personali forniti dal dichiarante della presente autocertificazione sono trattati esclusivamente per le finalità istituzionali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
La comunicazione di tali dati è obbligatoria ai fini del rilascio dell’autorizzazione per svolgere servizi di linea di cui al decreto legislativo n. 285/2005. L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 della citata Legge, che può far valere nei confronti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
2) La normativa sulle dichiarazioni sostitutive si applica ai cittadini italiani e dell’Unione Europea.
I cittadini di Stati non appartenenti all’Unione, regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445 del 28.12.2000 limitatamente agli stati, alla qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell’immigrazione e la condizione dello straniero.
Al di fuori dei casi sopradetti, i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l’Italia e il Paese di provenienza del dichiarante.
3) Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si riserva di effettuare il controllo ai sensi dell’art 71 e per gli effetti degli artt. 75 e 76 del DPR 445 del 28/12/2000, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive sottoscritte e prodotte dagli interessati ai fini del rilascio delle autorizzazioni previste dal decreto legislativo n. 285/2005.
Vedi anche: