Circolare - 27/06/2017 - Prot. n. 5126 - Targa per rimorchi e carrelli appendice
OGGETTO: Art. 100, comma 4, del Codice della Strada.
MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria,
delle Comunicazioni e per i reparti Speciali della Polizia di Stato
Prot. n. 300/A/5126/17/105/20/1
Roma, 27 giugno 2017
Oggetto: Art. 100, comma 4, del Codice della Strada.
Si fa riferimento alla nota n. 0048821 del 31.05.2017, concernente l'oggetto, che si allega in copia per gli Uffici cui la presente è diretta per conoscenza.
L'art. 100, comma 4, del Codice della strada, prima delle modifiche ad esso apportate dalla legge 29 luglio 2010, n. 120, prevedeva che i rimorchi ed i carrelli appendice, quando erano agganciati ad una motrice, dovessero essere muniti posteriormente di una targa ripetitrice con i dati di immatricolazione del veicolo trainante.
La soppressione delle parole "I rimorchi e" al citato comma 4, ad opera dell'art. 11, comma 2, lettera b), della legge 29 luglio 2010, n. 120, ha eliminato tale obbligo per i rimorchi e lo ha mantenuto per i soli carrelli appendice.
La modifica normativa deve essere letta, tuttavia, alla luce del comma 8 del citato art. 11 della legge 29 luglio 2010, n. 120, che, pur non agendo direttamente sull'art. 100, comma 4, C.d.S., ne vincola l'interpretazione nel senso di continuare a prevedere, per i rimorchi immatricolati fino al 20.02.2013, l'obbligo di essere muniti, durante la circolazione su strada, di una targa ripetitrice con i dati di immatricolazione della motrice.
L'art. 11, comma 8, della legge 29 luglio 2010, n. 120, prevede, infatti, che: Le disposizioni del comma 4 dell'articolo 100 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificato dal comma 2, lettera b), del presente articolo [1], si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore delle modifiche del regolamento di cui al comma 7, e comunque ai soli rimorchi immatricolati dopo tale data. .... omissis ....
In altri termini, dal combinato disposto degli articoli 11, comma 8, della legge 29 luglio 2010, n. 120, e 100, comma 4, C.d.S., sorge l'obbligo di munire posteriormente di una targa ripetitrice, con i dati di immatricolazione del veicolo trainante, sia carrelli appendice sia i rimorchi immatricolati fino al 20.02.2013.
La violazione di tale obbligo è sanzionata, in entrambi i casi, dall'art. 100, comma 11, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 85,00 a euro 338,00. Alla violazione consegue la sanzione accessoria del fermo del veicolo per 3 mesi o, in caso di reiterazione, la sua confisca.
La misura del fermo amministrativo, applicabile al solo rimorchio e non anche al veicolo trainante, ha natura sanzionatoria, per cui va adottata anche nel caso in cui la targa ripetitrice venisse apposta immediatamente dopo la contestazione.
IL DIRETTORE CENTRALE
Sgalla