Decreto Interdirigenziale - 23/10/2017 - Documento unico di circolazione
OGGETTO: Modalità di annotazione, nel documento unico di circolazione e di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, dei dati richiesti dall'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98.
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO INTERDIRIGENZIALE
23 ottobre 2017
(G.U. n. 264 dell'11.11.2017)
Modalità di annotazione, nel documento unico di circolazione e di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, dei dati richiesti dall'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98.
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE
DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
di concerto con
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98, recante: "Razionalizzazione dei processi di gestione dei dati di circolazione e di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, finalizzata al rilascio di un documento unico, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera d), della legge 7 agosto 2015, n. 124";
Visto in particolare l'art. 1, comma 3, del citato decreto legislativo, il quale demanda ad apposito decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero della giustizia, la fissazione delle modalità anche telematiche di annotazione, nella carta di circolazione di cui al comma 1, denominata "documento unico", dei dati relativi alla sussistenza di privilegi e ipoteche, di provvedimenti amministrativi e giudiziari, annotati presso il pubblico registro automobilistico, che incidono sulla proprietà e sulla disponibilità di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi ricadenti nel regime dei beni mobili registrati, nonché di provvedimenti di fermo amministrativo;
Visto altresì l'art. 6, comma 3, del medesimo decreto legislativo, il quale affida al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, oltre che al Ministero della giustizia, la vigilanza sull'Automobile Club d'Italia, limitatamente alle attività del pubblico registro automobilistico;
Ritenuta la necessità di dare attuazione alla richiamata disposizione dell'art. 1, comma 3, al fine di consentire il rilascio del predetto documento unico a decorrere dal 1° luglio 2018, come prescritto dal comma 1 del medesimo articolo;
Ritenuta inoltre l'opportunità di definire contestualmente le modalità di annotazione, nel documento unico, dei dati relativi alla situazione giuridico-patrimoniale dei predetti veicoli, di cui all'art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo,
Decreta:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, si intende per:
a) Dipartimento: il Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
b) DG MOT: la Direzione generale per la motorizzazione del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
c) CED: il centro elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
d) ACI-PRA: il servizio di gestione del pubblico registro automobilistico da parte dell'Automobile Club d'Italia;
e) decreto legislativo: il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98;
f) veicoli: gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi ricadenti nel regime dei beni mobili registrati di cui al libro VI, titolo I, capo III, sezione I, del codice civile;
g) documento unico: il documento unico di circolazione e di proprietà dei predetti veicoli, redatto ai sensi dell'art. 1 del predetto decreto legislativo.
Art. 2
Oggetto
1. Il presente decreto disciplina le modalità di annotazione, nel documento unico, dei dati di cui all'art. 1, commi 2 e 3, del decreto legislativo, relativi alla situazione giuridico-patrimoniale dei veicoli, alla sussistenza di privilegi e ipoteche, di provvedimenti amministrativi e giudiziari, annotati presso il PRA, che incidono sulla proprietà e sulla disponibilità dei veicoli stessi, nonché di provvedimenti di fermo amministrativo.
Art. 3
Annotazioni
1. I dati di cui all'art. 2 sono annotati nel primo riquadro inferiore del retro della carta di circolazione, nel modello approvato dalla direttiva del Consiglio 29 aprile 1999, n. 1999/37/CE, recepita con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 14 febbraio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 3 marzo 2000.
2. I predetti dati contengono altresì la specificazione della natura dell'atto, del gravame o del provvedimento da annotare e la relativa data di scadenza ovvero, in assenza, la relativa data di costituzione o adozione.
Art. 4
Adempimenti procedurali
1. Al fine di consentire il rilascio del documento unico di circolazione e di proprietà a decorrere dal 1° luglio 2018, come prescritto dall'art. 1, comma 1, del decreto legislativo, presso la DG MOT è istituito un comitato tecnico esecutivo, cui partecipano rappresentanti del CED e di ACI-PRA con adeguate competenze tecniche, con il compito di definire le specifiche di interfaccia necessarie per l'annotazione dei dati previsti dall'art. 1, di definire i requisiti di cooperazione applicativa tra il sistema informativo gestito dal CED e il sistema informativo gestito da ACI-PRA e di realizzare un idoneo ambiente di collaudo in grado di verificare tutte le predette caratteristiche.
2. Sulla base delle attività svolte dal comitato tecnico esecutivo di cui al comma 1, che dovranno concludersi entro il 31 gennaio 2018, il Dipartimento approva, con proprio apposito disciplinare tecnico da adottare entro il 16 febbraio 2018, le nuove procedure per l'annotazione sulla carta di circolazione dei dati previsti dall'art. 1.
Art. 5
Entrata in vigore
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 23 ottobre 2017
Il Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: CHIOVELLI
II Capo del Dipartimento per gli Affari di giustizia del Ministero della giustizia: PICCIRILLO