Circolare - 23/11/2017 - Prot. n. 59 - Sicurezza in materia di trasporto per ferrovia di merci pericolose
OGGETTO: Rafforzamento del presidio della sicurezza in materia di trasporto per ferrovia di merci pericolose per i gas della Classe 2 e per le materie presentate al trasporto allo stato liquido delle Classi 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 e 9, in carri-cisterna, cisterne mobili,container-cisterna o casse mobili cisterna (tank-container).
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie
Prot. n. 59
Roma, 23 novembre 2017
OGGETTO: Rafforzamento del presidio della sicurezza in materia di trasporto per ferrovia di merci pericolose per i gas della Classe 2 e per le materie presentate al trasporto allo stato liquido delle Classi 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 e 9, in carri-cisterna, cisterne mobili,container-cisterna o casse mobili cisterna (tank-container).
Indice
I. Premesse
II. Scopo e campo di applicazione
III. Definizioni
IV. Procedura
V. Compiti e Ruoli di Soggetti ed Amministrazioni
VI. Entrata in vigore - Disposizioni transitorie - Abrogazioni
I. Premesse
In conformità a quanto disposto dal RID (sezione 1.4.1), gli operatori che hanno responsabilità nel trasporto di merci pericolose devono prendere le appropriate misure, riguardo alla tipologia e intensità dei pericoli prevedibili, al fine di evitare danni e, se il caso, di minimizzare i loro effetti.
Essi devono, in ogni caso, rispettare le disposizioni del RID per quanto li concerne.
Quando la sicurezza della popolazione rischia di essere messa direttamente in pericolo, gli operatori devono, in conformità alla sottosezione 1.4.1.2 del RID, avvisare immediatamente i servizi di emergenza e mettere a loro disposizione le informazioni richieste ai fini dell'intervento.
Le disposizioni di cui alla presente circolare danno indicazioni di carattere operativo.
Restano ferme le responsabilità e gli obblighi derivanti dal RID e dalla restante normativa vigente, anche relativamente agli operatori non espressamente richiamati dalla presente circolare.
II. Scopo e campo di applicazione
La presente circolare si applica a tutti i soggetti operanti sul territorio nazionale coinvolti nei trasporti ferroviari di merci pericolose aventi origine o destino sul territorio nazionale, relativamente alle spedizioni di gas della Classe 2 e di materie presentate al trasporto allo stato liquido delle Classi 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 e 9, in carri-cisterna, cisterne mobili, contenitori-cisterna o casse mobili cisterna (tank-container).
Lo scopo è quello di fornire agli operatori che hanno responsabilità nei suddetti trasporti (di cui al capitolo 1.4 del RID), un ausilio e un riferimento affinché siano resi tracciabili l'ottemperanza agli obblighi previsti dal RID, il rilevamento delle eventuali anomalie e le conseguenti azioni attuate per la soluzione delle stesse.
In particolare la presente circolare definisce, relativamente al riempitore, allo scaricatore e al trasportatore, le relative check list di verifica e le modalità di gestione delle stesse, di cui al successivo punto IV. La presente circolare non si applica al traffico di merci pericolose effettuato in modalità "strada viaggiante" di cui alla definizione contenuta nella sezione 1.2.1 del RID ("trasporto combinato strada-rotaia").
Relativamente a tale tipologia di trasporto resta fermo quanto disposto nella sottosezione 1.1.4.4 e, in generale, nella sezione 1.4.1 del RID.
Le indicazioni operative contenute nella presente circolare possono comunque rappresentare un valido riferimento per tutti i soggetti operanti sul territorio nazionale, coinvolti nei trasporti ferroviari di merci pericolose aventi origine o destino sul territorio nazionale e non ricadenti nel campo di applicazione della circolare stessa.
III. Acronimi e definizioni
I termini e le definizioni utilizzate in questa circolare fanno riferimento a quelle vigenti nel trasporto di merci pericolose in ambito comunitario.
Per semplicità di lettura si riportano di seguito le definizioni relative agli acronimi utilizzati nella presente circolare:
- MIT: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per i Trasporti la Navigazione, gli Affari Generali ed il Personale - Direzione Generale per il Trasporto e le Infrastrutture Ferroviarie;
- POLFER: Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, Delle Comunicazioni e per i reparti Speciali della Polizia di Stato - Servizio di Polizia Ferroviaria;
- ANSF (Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie): autorità nazionale preposta alla sicurezza (organismo nazionale a cui sono assegnati i compiti riguardanti la sicurezza ferroviaria ai sensi della Direttiva (UE) 2016/798 e, nelle more del recepimento della stessa, del D. Lgs. 10 agosto 2007, n. 162/2007 e s.m.i.);
- ECM (Soggetto responsabile della manutenzione): soggetto responsabile della manutenzione di un veicolo registrato in quanto tale nel registro di immatricolazione nazionale di cui all'art. 2 c.1 lett. f-ter del D. Lgs. 24 marzo 2011, n. 43 - Attuazione della direttiva 2008/110/CE che modifica la direttiva 2004/49/CE relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie;
- ASSOFERR: Associazione Operatori Ferroviari ed Intermodali.
IV. Procedura
Tutti gli operatori della catena logistica che hanno responsabilità nel trasporto di merci pericolose (di cui al capitolo 1.4 del RID) sono tenuti al rispetto degli obblighi assegnati dal RID stesso, con particolare riguardo a quelli richiamati, nelle sezioni 1.4.2 e 1.4.3.
Al fine di dare evidenza e tracciabilità dell'avvenuto adempimento agli obblighi di cui sopra e della corretta esecuzione delle verifiche di propria pertinenza, ciascun operatore è tenuto a creare e utilizzare un apposito documento, datato e firmato, idoneo a:
1. identificare le unità di carico, la tipologia di prodotto contenuto e i relativi esiti delle verifiche eseguite, prevedendo anche un campo per eventuali annotazioni;
2. dare evidenza dell'eventuale rilevamento di anomalie e delle azioni attuate per la soluzione delle stesse; tali azioni, ove possibile, devono essere svolte in autonomia, evidenziando ciò nel campo annotazioni; qualora non sia invece possibile procedere in autonomia, ma si rendesse necessario l'intervento dell'ECM incaricato o di altro soggetto abilitato, l'operatore deve:
• adottare le misure correttive necessarie per far fronte al rischio di sicurezza individuato;
• trasmettere copia del documento alle pertinenti parti interessate per consentire loro di adottare le necessarie ulteriori misure correttive, in modo da garantire costantemente il funzionamento sicuro del sistema ferroviario;
• fornire evidenza di quanto sopra all'operatore che prende in carico il trasporto;
3. documentare l'avvenuta presa in carico del trasporto;
4. archiviare, anche in via informatica, i documenti di cui ai punti precedenti adottando sistemi o processi in grado di conferire data certa ai medesimi.
Al fine di ottemperare a quanto sopra, il riempitore, lo scaricatore e il trasportatore, possono utilizzare le check list riportate in Allegato 1.
Il riempitore e lo scaricatore possono utilizzare, in alternativa, le check list rese disponibili come linea guida in formato elettronico sul sito web dell'OTIF (www.otif.org).
Il trasportatore può utilizzare in alternativa la check list richiamata dal punto 5 della Fiche UIC 471-3-O (revisione vigente).
La documentazione di cui sopra deve essere archiviata secondo quanto previsto dalla normativa vigente e resa disponibile, a fronte di eventuali richieste da parte delle Autorità di vigilanza e controllo competenti.
È ammesso ricorrere a tecniche di trattamento elettronico dell'informazione o di scambio di dati informatizzati per facilitare la redazione dei documenti e la loro archiviazione e trasmissione, a condizione che siano soddisfatte, in modo almeno equivalente, le esigenze legali in materia di forza probatoria e disponibilità dei dati.
Ciascun operatore rimane responsabile e risponde alle autorità di vigilanza e controllo competenti anche per le parti eventualmente cedute in esecuzione a soggetti terzi. L'accettazione del carico da parte di un operatore sancisce l'assunzione di responsabilità della propria parte del processo di spedizione, quanto sopra non rappresenta in nessun caso una esenzione dagli obblighi assegnati o previsti dal RIDe dalle norme vigenti per gli operatori che precedono nella catena del trasporto.
V. Compiti e Ruoli di Soggetti e Amministrazioni
Tutti gli operatori sono tenuti a trasmettere, su richiesta delle Autorità di vigilanza e controllo competenti, i dati relativi alle anomalie riscontrate e alle conseguenti attività di gestione delle stesse.
Tutti gli operatori della catena del trasporto di merci pericolose sono tenuti a predisporre appropriate procedure per la gestione:
• delle possibili anomalie;
• delle pertinenti informazioni agli altri soggetti della catena del trasporto e delle segnalazioni alle autorità di vigilanza e controllo;
• dell'archiviazione dei dati.
Fermo restando che ciascun operatore è responsabile dell'analisi dei rischi sulla circolazione ferroviaria nella valutazione delle anomalie in base alla tipologia del prodotto e alle condizioni del trasporto, nell'Allegato 2 alla presente circolare si riporta, a titolo di esempio e di mero riferimento e ausilio, una classificazione in forma di elenco delle principali anomalie ai fini della categorizzazione dei rischi connessi alla circolazione ferroviaria, derivato dalla classificazione delle anomalie date dall'Allegato 2 alla Direttiva 2004/112/CE.
Le Amministrazioni e i soggetti interessati dalle disposizioni contenute nella presente circolare (e i pertinenti riferimenti al RID relativi agli obblighi di sicurezza) sono di seguito elencati:
1. MIT;
2. ANSF;
3. Gestore dell'infrastruttura (sottosezione 1.4.3.6 e capitolo 1.11 del RID);
4. Riempitore (sottosezione 1.4.3.3 del RID);
5. Speditore o mittente (sottosezione 1.4.2.1 del RID);
6. Caricatore (sottosezione 1.4.3.1 del RID);
7. Trasportatore (impresa ferroviaria) (sottosezione 1.4.2.2 del RID);
8. Scaricatore (sottosezione 1.4.3.7 del RID);
9. Gestore di un contenitore-cisterna o di una cisterna mobile (sottosezione 1.4.3.4 del RID) e Gestore del carro-cisterna (soggetto che ha immatricolato il carro) (sottosezione 1.4.3.5 del RID);
10. Soggetto responsabile della manutenzione (ECM) (sottosezione 1.4.3.8 del RID).
Si riportano a seguito i compiti specifici dei suddetti soggetti.
1) MIT
l MIT riveste il ruolo di Autorità Competente ai sensi del RID.
In relazione alla vigente legislazione in ambito ferroviario si chiarisce che i compiti attribuiti dalla sottosezione 1.8.1.4 del RID all'autorità competente per la parte relativa all'immobilizzazione, ovvero al divieto di prosecuzione del trasporto in caso di mancato rispetto delle disposizioni del RID, sono da riferirsi assegnate ai soggetti istituzionalmente preposti alla gestione delle emergenze.
Relativamente alla definizione delle eventuali misure da adottarsi per la prosecuzione del trasporto in caso di mancato rispetto delle disposizioni del RID (sottosezione 1.8.1.4 del RID) restano ferme le responsabilità del Gestore dell'infrastruttura e delle imprese ferroviarie circa il funzionamento sicuro della propria parte di sistema ferroviario, come sancito dal D. Lgs. 10 agosto 2007, n. 162/2007 e s.m.i., ed i compiti di valutazione dell'ANSF sui loro Sistemi di Gestione della Sicurezza, previsti dalla medesima normativa.
2) ANSF
L'ANSF provvede a:
a) informare l'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie e le Autorità nazionali per la sicurezza interessate sugli inconvenienti alle cisterne non immatricolate in Italia, per gli opportuni provvedimenti;
b) proseguire e promuovere la collaborazione già attivata con la POLFER, al fine di operare in sinergia e agevolare lo scambio delle informazioni di interesse comune;
c) attivare, tramite l'utilizzo di propri esperti, corsi diretti al personale dei compartimenti della POLFER e relativi ad argomenti ferroviari, fra cui il trasporto di merci pericolose;
d) definire e attuare un programma di formazione rivolto al personale esterno al mondo ferroviario e che opera sulle cisterne, elaborato congiuntamente ad ASSOFERR e alle associazioni che rappresentano gli utilizzatori.
e) nell'ambito dei propri compiti di supervisione e, in particolare, di verifica dell'efficacia dei sistemi di gestione della sicurezza degli operatori ferroviari, definire e attivare un piano di controlli verso le imprese ferroviarie ed i gestori dell'infrastruttura certificati o autorizzati per questa tipologia di trasporti, prevedendo anche controlli a campione sul materiale rotabile, con particolare riguardo alle cisterne.
f) supportare il MIT nell'elaborazione e nell'analisi dei dati ricevuti dagli operatori e nella proposizione di iniziative volte ad aumentare il livello di sicurezza dei trasporti di cui trattasi.
3) GESTORE DELL'INFRASTRUTTURA
Il gestore dell'infrastruttura per ogni spedizione garantisce che tutti gli obblighi ad esso attribuiti dalla sottosezione 1.4.3.6 e dal capitolo 1.11 del RID siano assolti.
Inoltre provvede ad attuare quanto previsto dalle norme nazionali, comunitarie di settore e dell'ANSF. A tal riguardo, provvede a:
a) individuare un proprio Responsabile di scalo (di impianto) con il compito di controllare che le procedure di emergenza, elaborate dalle imprese ferroviarie operanti nello scalo stesso, siano coerenti e armonizzate con i contenuti delle proprie "Procedure organizzative", e che i Responsabili di scalo delle imprese ferroviarie:
• forniscano tutte le informazioni attinenti all'attività nel trasporto di merci pericolose delle imprese ferroviarie e necessarie per l'elaborazione delle "Procedure organizzative";
• attivino gli specifici accordi con le ditte speditrici e destinatarie, previsti dal decreto del Ministero dell'Ambiente del 20/10/1998, finalizzati ad assicurare la prenotazione della partenza e l'informazione della consegna delle unità di carico e/o dei carri;
• elaborino le procedure di controllo e verifica visiva dell'integrità e idoneità di ogni singolo carro prima della partenza;
• rispettino le disposizioni di sicurezza previste, in particolare quelle inerenti alla permanenza nello scalo dei carri di merci pericolose;
• verifichino che le ditte speditrici/destinatarie adempiano a quanto previsto dal decreto del Ministero dell'Ambiente del 20/10/1998 (dotazione di apparecchiature portatili di rilevazione gas, di materiali per l'assorbimento e il contenimento dello spandimento dei liquidi pericolosi ed elaborazione delle procedure di controllo e verifica visiva dell'integrità e idoneità di ogni singolo carro prima dello svincolo).
b) definire e attuare un piano di controlli negli scali.
c) ricevere dagli altri operatori e gestire tutte le informazioni necessarie per l'assolvimento degli obblighi di cui alla sottosezione 1.4.3.6 ed ai capitoli 1.10 e 1.11 del RID.
Le suddette attività dovranno essere inserite nel Sistema di Gestione della Sicurezza del gestore dell'infrastruttura e saranno quindi oggetto di supervisione da parte dell'ANSF nell'ambito degli obblighi derivanti dalla normativa vigente.
4) RIEMPITORE
Il riempitore per ogni spedizione garantisce che tutti gli obblighi ad esso attribuiti dalla sottosezione 1.4.3.3 del RID siano stati assolti.
Inoltre per ogni cisterna effettua le verifiche di competenza utilizzando, al fine della tracciabilità di cui al precedente punto IV, l'apposita check list relativa ai controlli previsti dal RID.
5) SPEDITORE (O MITTENTE)
Il mittente per ogni spedizione garantisce che tutti gli obblighi ad esso attribuiti dalla sottosezione 1.4.2.1 del RID siano stati assolti.
Si specifica che le "appropriate misure" richiamate alla sottosezione 1.4.2.1.2 del RID e che il mittente deve prendere affinché sia garantito che la spedizione risponda alle disposizioni del RID, ricomprendono, nel caso in cui il mittente faccia ricorso ai servizi di altri operatori (imballatore, caricatore, riempitore, ecc.), l'acquisizione da parte dei suddetti operatori dell'evidenza che gli obblighi loro attribuiti dal RID siano stati assolti. Tale evidenza oltre a dover riportare la data dell'avvenuto controllo e la relativa firma di responsabilità, sarà archiviata secondo le modalità sopra esposte (punto IV).
6) CARICATORE
Il Caricatore è l'impresa che carica o scarica su o da un carro ferroviario un contenitore, un container cisterna o una cisterna mobile. Tale soggetto, quando coinvolto nella spedizione, deve garantire, anche attraverso una dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, che tutti gli obblighi ad esso attribuiti dalla sottosezione 1.4.3.1 del RID siano stati assolti.
7) TRASPORTATORE
Il trasportatore per ogni spedizione garantisce che tutti gli obblighi ad esso attribuiti dalla sottosezione 1.4.2.2 del RID siano stati assolti.
Inoltre per ogni cisterna effettua le verifiche di competenza utilizzando, al fine della tracciabilità di cui al precedente punto IV, l'apposita check list.
Deve inoltre individuare i Responsabili di scalo, che:
• forniscano al gestore dell'infrastruttura tutte le informazioni attinenti alla propria attività nel trasporto di merci pericolose e necessarie per l'elaborazione delle "Procedure organizzative";
• attivino gli specifici accordi con le ditte speditrici e destinatarie, previsti dal decreto del Ministero dell'Ambiente del 20/10/1998 e finalizzati ad assicurare la prenotazione della partenza e l'informazione della consegna delle unità di carico e/o dei carri;
• elaborino le procedure di controllo e verifica visiva dell'integrità e idoneità di ogni singolo carro prima della partenza;
• rispettino le disposizioni di sicurezza previste, in particolare quelle inerenti alla permanenza nello scalo dei carri di merci pericolose;
• verifichino che le ditte speditrici/destinatarie adempiano a quanto previsto dal decreto del Ministero dell'Ambiente del 20/10/1998 (dotazione di apparecchiature portatili di rilevazione gas, di materiali per l'assorbimento e il contenimento dello spandimento dei liquidi pericolosi ed elaborazione delle procedure di controllo e verifica visiva dell'integrità e idoneità di ogni singolo carro prima dello svincolo).
Le suddette attività dovranno essere inserite nel Sistema di Gestione della Sicurezza dell'impresa ferroviaria e saranno oggetto quindi di supervisione da parte dell'ANSF nell'ambito degli obblighi derivanti dalla normativa vigente.
8) SCARICATORE
Lo scaricatore per ogni spedizione garantisce che tutti gli obblighi ad esso attribuiti dalla sottosezione 1.4.3.7 del RID siano stati assolti.
Inoltre per ogni cisterna effettua le verifiche di competenza utilizzando, al fine della tracciabilità di cui al precedente punto IV, l'apposita check list.
9) GESTORE DI CONTAINER-CISTERNA/CISTERNA MOBILE/CARRO-CISTERNA
Il gestore/detentore di un container-cisterna o di una cisterna mobile, così come il gestore/detentore di un carro-cisterna, devono garantire, anche attraverso una dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 verso le Autorità di controllo e vigilanza, che tutti gli obblighi ad essi attribuiti rispettivamente dalle sottosezioni 1.4.3.4 ed 1.4.3.5 del RlD siano assolti.
Il gestore/detentore è inoltre tenuto ad archiviare secondo quanto previsto dalla normativa vigente tutta la documentazione relativa alle anomalie segnalate, ivi comprese le comunicazioni effettuate verso altri operatori.
10) SOGGETTO RESPONSABILE DELLA MANUTENZIONE DEL CARRO (ECM)
L'ECM deve garantire, anche attraverso una dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 verso le Autorità di controllo e vigilanza e verso l'Organismo di Certificazione che lo ha certificato ai sensi del Reg. UE n. 445/2011, che tutti gli obblighi ad esso attribuiti dalla sottosezione 1.4.3.8 del RlD siano assolti.
L'ECM è inoltre tenuto ad archiviare secondo quanto previsto dalla normativa vigente tutta la documentazione relativa alle anomalie segnalate, ivi comprese le comunicazioni effettuate verso altri operatori.
VI. Entrata in vigore - Disposizioni transitorie- abrogazioni
La presente circolare entra in vigore 45 giorni dopo la data di pubblicazione sul sito del MIT. La Circolare 30048 del 10 aprile 2010 è abrogata dalla data di entrata in vigore della presente.
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Enrico Maria Pujia
Allegato 1 alla circolare n. 59 del 23/11/2017
Rafforzamento del presidio della sicurezza in materia di trasporto per ferrovia di merci pericolose per i gas della Classe 2 e per le materie presentate al trasporto allo stato liquido delle Classi 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 e 9, in carri-cisterna, cisterne mobili, container-cisterna o casse mobili cisterna (tank-container).
CHEK-LIST PER I CONTROLLI SULLE CISTERNE ADIBITE AL TRASPORTO DELLE MERCI PERICOLOSE DELLE CLASSI 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 DEL RID.
Allegato 2 alla circolare n. 59 del 23/11/2017
Rafforzamento del presidio della sicurezza in materia di trasporto per ferrovia di merci pericolose per i gas della Classe 2 e per le materie presentate al trasporto allo stato liquido delle Classi 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 e 9, in carri-cisterna, cisterne mobili, container-cisterna o casse mobili cisterna (tank-container).
(derivato dalla classificazione delle anomalie date dall'Allegato 2 alla Direttiva 2004/112/CE)
INFRAZIONI
Ai fini della presente circolare, l'elenco, non completo, riportato di seguito indica tre categorie di rischio (la categoria I indica i rischi più seri) e fornisce un orientamento per valutare cosa debba intendere per infrazione. La determinazione della categoria di rischio appropriata deve tenere conto delle modalità previste dalla legislazione vigente e delle condizioni al contorno.
1. Categoria di rischio I
Quando un'infrazione alle pertinenti disposizioni del RID comporta un rischio elevato di morte, gravi lesioni personali o danni significativi all'ambiente, tale infrazione deve di norma condurre all'adozione di immediate e adeguate misure correttive, quali il fermo del carro e l'attivazione delle appropriate misure di emergenza.
Le anomalie/non conformità riferibili a questa categoria sono:
1) Il trasporto di merci per le quali è vietato il trasporto;
2) La fuga di sostanze pericolose;
3) Il trasporto con modalità proibite o inadeguate;
4) Il trasporto alla rinfusa in container strutturalmente inadeguati;
5) Un vagone cisterna/container cisterna non più conforme alle norme di omologazione e che presenta un rischio immediato (negli altri casi inserire nella categoria di rischio II);
6) L'uso di imballaggi non autorizzati;
7) L'imballaggio non è conforme alle istruzioni di imballaggio applicabili;
8) Il mancato rispetto delle disposizioni relative all'imballaggio misto;
9) Il mancato rispetto delle norme in materia di sistemazione e fissaggio del carico;
10) Il mancato rispetto delle disposizioni relative al carico misto di imballaggi;
11) Il mancato rispetto dei livelli ammissibili di riempimento di cisterne o imballaggi;
12) Il mancato rispetto delle disposizioni che limitano le quantità trasportate in una unità di trasporto;
13) Il trasporto di merci pericolose senza indicarne la presenza (ad es., documenti, marcatura o imballaggio dei colli, segnalazioni o marcature sul veicolo ...);
14) Il trasporto senza segnalazioni o marcature sul veicolo;
15) L'assenza di informazioni relative alle sostanze trasportate che permettano di accertare un'infrazione della categoria di rischio I (ad es., numero ONU, denominazione della merce inviata, gruppo d'imballaggio ...).
2. Categoria di rischio II
Quando un'infrazione alle pertinenti disposizioni del RID comporta un rischio di lesioni personali o danni all'ambiente, tale infrazione deve di norma condurre all'adozione di adeguate misure correttive, quali, se possibile e opportuno, l'adozione di correttivi del caso sul luogo stesso del controllo o, al più tardi, al termine dell'operazione di trasporto in corso.
Le anomalie/non conformità riferibili a questa categoria sono:
1) Il vagone cisterna/container cisterna non è più conforme alle norme di omologazione ma non presenta un rischio immediato;
2) Il personale di condotta è sprovvisto dell'attrezzatura prevista nel RID o nelle istruzioni scritte;
3) Il mancato rispetto delle date delle ispezioni e dei controlli e delle disposizioni sui periodi di uso degli imballaggi, degli IBC o degli imballaggi di grosse dimensioni;
4) Il trasporto di imballaggi contenenti imballaggi, IBC o imballaggi di grosse dimensioni o di imballaggi vuoti danneggiati e non ripuliti;
5) Il trasporto di merci imballate in container strutturalmente inadeguati;
6) Le cisterne o i tank container (inclusi quelli vuoti e non ripuliti) che non sono stati chiusi adeguatamente;
7) Il trasporto di un imballaggio combinato con un imballaggio esterno non chiuso adeguatamente;
8) Le etichette, marcature o segnalazioni errate;
9) L'assenza di istruzioni scritte conformi al RID o istruzioni scritte non pertinenti per le merci trasportate.
3. Categoria di rischio III
Quando un'infrazione alle pertinenti disposizioni comporta un rischio ridotto di lesioni personali o di danni all'ambiente, le adeguate misure correttive non devono necessariamente essere adottate in loco, ma previa segnalazione possono essere eseguite alla prima occasione utile.
Le anomalie/non conformità riferibili a questa categoria sono:
1) Le dimensioni delle targhe o delle etichette o delle lettere, figure o simboli sulle targhe e le etichette non sono conformi alle norme;
2) Il fatto che nella documentazione a bordo non siano disponibili informazioni diverse da quelle attinenti alla categoria di rischio I.