Decreto Ministero dei Trasporti - 21/12/2017 - Trasporto internazionale di merci pericolose
OGGETTO: Omologazioni ed imballaggi nel trasporto internazionale di merci pericolose.
DECRETO 21 dicembre 2017
Omologazioni ed imballaggi nel trasporto internazionale di merci pericolose.
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Vista la legge 29 settembre 1980, n. 662, e successive modifiche ed integrazioni, recante esecuzione della Convenzione internazionale per la prevenzione dell’inquinamento causato da navi (Solas 74), adottata a Londra il 2 novembre 1973 e successivi emendamenti;
Tenuto conto che il capitolo VII della Solas 74, come emendata, ha reso obbligatoria, a decorrere dal 1° gennaio 2004, l’applicazione delle norme del codice internazionale per il trasporto marittimo delle merci pericolose (IMDG Code), adottato dall’Organizzazione internazionale marittima (IMO) con risoluzione A.81(IV) del 27 settembre 1965;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2005, n. 134, concernente regolamento recante disciplina per le navi mercantili dei requisiti per l’imbarco, il trasporto e lo sbarco di merci pericolose;
Vista la legge 21 novembre 2014, n. 174 di Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari (COTIF) del 9 maggio 1980, fatto a Vilnius il 3 giugno 1999;
Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che ha posto le norme in materia di accreditamento e di vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e ha abrogato il regolamento (CEE) n. 339/93;
Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con i Ministeri dell’interno, delle politiche agricole alimentari e forestali, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali, della salute, dell’istruzione dell’università e della ricerca, della difesa, emanato in data 22 dicembre 2009 concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’unico organismo nazionale, nonché la definizione dei criteri per la fissazione di tariffe di accreditamento e le modalità di controllo dell’organismo da parte dei Ministeri interessati;
Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con i Ministeri dell’interno, delle politiche agricole alimentari e forestali, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali, della salute, dell’istruzione dell’università e della ricerca, della difesa, emanato in data 22 dicembre 2009, concernente la designazione di Accredia, Associazione senza scopo di lucro dotata di personalità giuridica di diritto privato, quale organismo nazionale italiano di accreditamento, ai sensi dell’art. 4, comma 2 della legge 23 luglio 2009, n. 99;
Vista la Convenzione tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l’organismo nazionale italiano di accreditamento, Accredia con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha affidato ad Accredia il compito di rilasciare accreditamenti, in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 e alle Guide europee di riferimento, ove applicabili, per gli organismi incaricati di svolgere attività di valutazione della conformità ai requisiti essenziali della direttiva 2010/35/UE - in materia di attrezzature a pressione trasportabili;
Visto il decreto ministeriale 3 gennaio 2011 che stabilisce che il processo di rivalutazione della conformità delle cisterne e dei vagoni cisterna può essere effettuato da parte di organismi notificati ai sensi della direttiva TPED dotati di esperti notificati al segretariato dell’OTIF ai sensi del punto 6.8.2.4.6 del RID;
Vista la legge 12 agosto 1962, n. 1839, e successive modificazioni ed integrazioni, con la quale è stato ratificato l’accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada, denominato ADR;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, con il quale è stato emanato il codice della strada;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, con il quale è stato emanato il regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada;
Visto l’art. 229 del codice della strada che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie concernenti le materie disciplinate dallo stesso codice;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35 concernente l’attuazione della direttiva 2008/68/CE relativa al trasporto interno di merci pericolose, norma di riferimento per tutte le attrezzature a pressione trasportabili utilizzate in ambito europeo;
Visto il decreto legislativo 12 giugno 2012, n. 78 di attuazione della direttiva 2010/35/UE in materia di attrezzature a pressione trasportabili; Visto il decreto ministeriale 12 settembre 1925 e successive serie di norme integrative, concernete l’approvazione del regolamento per le prove e le verifiche dei recipienti destinati al trasporto per ferrovia dei gas compressi, liquefatti o disciolti;
Visto il decreto ministeriale 22 luglio 1930 e successive norme integrative recante approvazione delle norme per le prove e le verifiche dei recipienti di capacità maggiore di 80 litri (grandi serbatoi), montati su carri ferroviari (carri serbatoio) per trasporto di gas-compressi, liquefatti o disciolti;
Vista la legge 3 febbraio 1979, n. 67 concernente l’adesione alla convenzione internazionale sulla sicurezza dei contenitori (CSC), con allegati, adottata a Ginevra il 2 dicembre 1972, e sua esecuzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 giugno 1997, n. 448 concernente le norme di attuazione della legge 3 febbraio 1979, n. 67, relativa all’adesione alla Convenzione internazionale sulla sicurezza dei contenitori (CSC) adottata a Ginevra il 2 ottobre 1973, e sua esecuzione;
Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che ha posto le norme in materia di accreditamento e di vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e ha abrogato il regolamento (CEE) n. 339/93;
Considerato che il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35 negli allegati prevede che l’autorità competente può approvare organismi di controllo per valutazioni di conformità, controlli periodici, controlli intermedi, controlli eccezionali e supervisione del servizio di controllo interno;
Considerato che il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35 al comma 3 dell’art. 13 ha previsto, tra l’altro, la commissione per attività di approvazione e monitoraggio di organismi di controllo per la valutazione di conformità, i controlli periodici, i controlli eccezionali e la supervisione del servizio interno di controllo, secondo quanto stabilito dall’ ADR, RID e ADN;
Considerato che gli organismi notificati ai sensi del decreto legislativo 12 giugno 2012, n. 78 rispettano i requisiti stabiliti negli allegati alla direttiva 2008/68/CE;
Ritenuto di dover procedere ad una semplificazione normativa del settore sulla base di quanto previsto dal paragrafo 1.8.6.8 di RID ADR ADN circa l’accreditamento obbligatorio conformemente alla norma EN/ISO/CEI 17020:2012 (salvo art. 8.1.3) per gli organismi di controllo cui l’Autorità competente intenda delegare specifiche funzioni ad essa attribuite, nonché dall’art. 13 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35;
Visti i pareri positivi rilasciati da:
Direzione generale per la motorizzazione con nota prot. n. 22900 del 3 novembre 2017;
Federchimica con nota registrata in ingresso con prot. n. 6570 del 6 novembre 2017;
Direzione generale per la vigilanza sulle autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d’acqua interne - con nota prot. n. 30434 del 14 novembre 2017;
Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia Costiera - 6° Reparto sicurezza della navigazione - con nota prot. n. 137501 del 7 novembre 2017;
Decreta:
Art. 1.
Definizioni ed acronimi
1. ADR: l’accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose su strada, concluso a Ginevra il 30 settembre 1957, e successive modificazioni;
2. RID: il regolamento relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose per ferrovia, che figura come appendice C alla convenzione sul trasporto internazionale per ferrovia (COTIF), conclusa a Vilnius il 3 giugno 1999, e successive modificazioni;
3. ADN: l’accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose per vie navigabili interne, concluso a Ginevra il 26 maggio 2000, e successive modificazioni;
4. Codice IMDG: codice internazionale per il trasporto marittimo delle merci pericolose, adottato dall’Organizzazione internazionale marittima (IMO) con risoluzione A.81(IV) del 27 settembre 1965;
5. Convenzione CSC: Convenzione internazionale sulla sicurezza dei contenitori (CSC) adottata a Ginevra il 2 ottobre 1973, e sua esecuzione;
6. In tutti i casi in cui nel presente decreto si fa riferimento all’autorità competente, per tale si deve intendere il Dipartimento per i trasporti, la navigazione gli affari generali ed il personale (nell’articolato che segue denominato «Dipartimento») per la normativa prevista dagli accordi ADR/RID/ADN e il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia costiera (nell’articolato che segue denominato «Comando generale») per la normativa prevista dal Codice IMDG.
Art. 2.
Approvazione imballaggi, grandi imballaggi e contenitori intermedi dei capitoli 6.1, 6.5 e 6.6 dell’ADR/RID/ADN e dei capitoli 6.1, 6.5 e 6.6 del Codice IMDG.
1. Gli organismi autorizzati dal Comando generale ed operanti ai sensi dell’art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2005, n. 134, in materia di approvazione di imballaggi, grandi imballaggi e contenitori intermedi, di cui ai capitoli 6.1, 6.5 e 6.6 del Codice IMDG, previa specifica istanza presentata alla Commissione prevista dall’art. 13, comma 3 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35 provvedono anche all’approvazione ed all’effettuazione delle prove di imballaggi, grandi imballaggi e contenitori intermedi, sia nuovi che ricondizionati, che recano la marcatura UN secondo le previsioni dei capitoli 6.1, 6.5 e 6.6 dell’ADR, del RID e dell’ADN e le ulteriori disposizioni impartite dal Dipartimento.
2. Gli organismi riconosciuti dal Dipartimento in base al comma 1 del presente articolo devono inviare alla Commissione prevista dall’art. 13, comma 3 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, entro il mese di febbraio di ogni anno una relazione delle attività svolte nell’anno precedente.
3. I Centri Prova Autoveicoli (CPA) e gli Uffici Motorizzazione Civile (UMC) del Dipartimento secondo le competenze loro attribuite, provvedono all’approvazione ed all’effettuazione delle prove secondo le previsioni dei capitoli 6.1, 6.5 e 6.6 del Codice IMDG e le ulteriori disposizioni impartite dal Comando generale, di imballaggi, grandi imballaggi e contenitori intermedi, sia nuovi che ricondizionati, che recano la marcatura UN.
4. I Centri Prova Autoveicoli (CPA) e gli Uffici Motorizzazione Civile (UMC) del Dipartimento trasmettono copia delle certificazioni emesse al Comando generale.
5. Il Dipartimento invia annualmente al Comando generale un elenco dei Centri Prova Autoveicoli (CPA) e degli Uffici Motorizzazione Civile (UMC) che effettuano le attività di cui al presente articolo.
Art. 3.
Approvazione cisterne mobili e contenitori per gas a elementi multipli (CGEM)del capitolo 6.7 dell’ADR/RID/ADN e del capitolo 6.7 del Codice IMDG.
1. Gli organismi appartenenti alla International Association of Classification Societies (IACS), ovvero autorizzati dal Comando generale ai sensi dell’art. 10, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2005, n. 134 in materia di approvazione e mantenimento in servizio delle cisterne mobili e dei contenitori per gas a elementi multipli (CGEM) e dei loro accessori secondo quanto previsto dal capitolo 6.7 del Codice IMDG, previa specifica istanza presentata alla Commissione prevista dall’art. 13, comma 3 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35 provvedono anche all’approvazione e mantenimento in servizio delle cisterne mobili e dei contenitori per gas a elementi multipli (CGEM) e dei loro accessori secondo quanto previsto dal capitolo 6.7 dell’ADR/RID/ADN.
2. Gli organismi riconosciuti dal Dipartimento in base al comma 1 del presente articolo devono inviare alla Commissione prevista dall’art. 13, comma 3 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, entro il mese di febbraio di ogni anno una relazione delle attività svolte nell’anno precedente.
3. I Centri Prova Autoveicoli (CPA) e gli Uffici Motorizzazione Civile (UMC) del Dipartimento secondo le competenze loro attribuite, provvedono all’approvazione e al mantenimento in servizio delle cisterne mobili e dei contenitori per gas a elementi multipli (CGEM) e dei loro accessori secondo quanto previsto dal capitolo 6.7 del Codice IMDG e le ulteriori disposizioni impartite dal Comando generale.
4. I Centri Prova Autoveicoli (CPA) e gli Uffici Motorizzazione Civile (UMC) del Dipartimento trasmettono copia delle certificazioni emesse al Comando generale.
5. Il Dipartimento invia annualmente al Comando generale un elenco dei Centri Prova Autoveicoli (CPA) e degli Uffici Motorizzazione Civile (UMC) che effettuano le attività di cui al presente articolo.
Art. 4.
Rilascio, rinnovo e vigilanza sugli organismi autorizzati/riconosciuti
1. Nelle more della revisione della normativa di settore, le Autorità competenti continuano ad effettuare, per gli organismi autorizzati/riconosciuti di cui ai precedenti articoli, le attività di rilascio e rinnovo delle relative autorizzazioni, nonché la vigilanza sugli stessi, ciascuna comunicando all’altra il calendario delle attività per l’eventuale attività congiunta.
2. Le disposizioni di dettaglio per lo svolgimento delle citate attività di rilascio, rinnovo e vigilanza, sono disciplinate con decreti dipartimentali/dirigenziali, da parte delle Autorità competenti, ciascuno nell’ambito delle rispettive competenze attribuite dalle vigenti norme.
Art. 5.
Approvazione delle apparecchiature a pressione (con e senza marcatura «UN») del capitolo 6.2 dell’ADR/RID/ADN e del Codice IMDG.
1. Il codice tecnico applicabile ai recipienti a pressione non «UN», conformemente a quanto riportato alla sezione 6.2.3 del codice IMDG, è quello previsto dalle vigenti norme tecniche contenute nel capitolo 6.2 dell’ADR/ RID/ADN per i recipienti a pressione non «UN».
2. Gli organismi notificati ai sensi del decreto legislativo 12 giugno 2012, n. 78 per l’espletamento delle attività di approvazione e mantenimento in servizio delle apparecchiature a pressione trasportabili, nel rispetto di quanto previsto al successivo art. 6 fatto salvo quanto già ricadente nella succitata notifica, sono autorizzati ad effettuare le attività previste dal capitolo 6.2 del Codice IMDG e dalle corrispondenti sezioni del capitolo 6.2 dell’ADR/RID/ADN.
3. Nei casi in questione, la Commissione prevista dall’art. 13, comma 3 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35 dovrà essere integrata, su richiesta del Dipartimento, da un funzionario appositamente delegato dal Comando generale. I riconoscimenti, le revoche ed i rinnovi rilasciati dalla citata commissione ai sensi del presente articolo, dovranno essere notificati al Comando generale da parte del Dipartimento.
Art. 6.
Approvazione organismi ed esperti per attività previste da RID/ADR/ADN ed IMDG CODE
1. Le Commissioni di cui all’art. 13, commi 1 e 3 del decreto legislativo n. 35/2010 incardinate nel Dipartimento per le attività loro assegnate in ambito RID ADR ed ADN e gli uffici del Comando generale che assolvono al medesimo compito in ambito IMDG CODE, dovranno obbligatoriamente avvalersi dell’accreditamento basato sulla norma EN/ISO/CEI 17020:2012 (salvo art. 8.1.3 - organismi di ispezione di «tipo A»);
2. Il Dipartimento ed il Comando generale procederanno a stipulare specifiche convenzioni con l’ente unico dell’accreditamento - Accredia (di seguito Accredia) - ovvero ad estendere il campo di applicazione di quelle attualmente in vigore ai fini del presente decreto.
3. Al fine di garantire la necessaria continuità dei procedimenti amministrativi le convenzioni di cui al precedente comma dovranno prevedere sia nelle fasi di vigilanza e monitoraggio che di primo riconoscimento il coinvolgimento diretto di componenti delle commissioni di cui al comma 1 ovvero di esperti tecnici da questi valutai idonei per ciascuna specialità trasportistica anche su designazione delle singole Direzioni generali del Dipartimento e dal Comando generale.
4. Il Dipartimento previa istanza indirizzata alle relative Commissioni per le attività previste dai commi 1 e 3 dell’art. 13 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, ed il Comando generale previa istanza indirizzata al competente ufficio, autorizzano gli organismi notificati ai sensi del decreto legislativo 12 giugno 2012, n. 78, in alternativa alle procedure in uso ed in funzione delle rispettive competenze, ad espletare le seguenti attività:
a. esecuzione delle prove sulle cisterne previste al paragrafo 6.8.2.4.6 dalla normativa RID nonché a valutare e certificare le modifiche apportate alle cisterna;
b. approvazione e mantenimento in servizio delle apparecchiature a pressione trasportabili di cui all’art. 5 del presente decreto;
c. estensione della periodicità di revisione delle bombole da 10 a 15 anni secondo quanto previsto dall’istruzione di imballaggio P200 dell’ADR/RID/ADN;
d. approvazione e l’effettuazione delle prove di imballaggi, grandi imballaggi e contenitori intermedi, sia nuovi che ricondizionati, che recano la marcatura UN secondo le previsioni del capitolo 6.3 dell’ADR/RID/ADN;
e. mantenimento in servizio delle cisterne destinate al trasporto di gas approvate secondo il decreto ministeriale 22 luglio 1930 e regio decreto 12 maggio 1927, n. 824;
f. mantenimento in servizio delle bombole destinate al trasporto di gas approvate secondo il regio decreto 19 settembre 1925 secondo le previsioni del presente decreto;
g. approvazione e mantenimento in servizio delle apparecchiature di cui al cap. 6.7 del dell’ADR/RID/ADN e dell’IMDG CODE. I requisiti generali richiesti per l’inoltro delle istanze di cui al presente comma sono riportate nell’allegato 1 al presente decreto e saranno comunque dettagliate da specifici atti dipartimentali o del Comando generale.
5. Il Dipartimento, previa specifica istanza ed avvenuta estensione dell’accreditamento secondo la norma EN/ ISO/CEI 17020:2012 autorizza gli enti tecnici riconosciuti ad operare nell’ambito della Convenzione CSC all’approvazione ed all’esecuzione delle prove dei contenitori per il trasporto alla rinfusa di merci pericolose secondo quanto previsto dal Capitolo 6.11 dell’ADR e RID.
6. Il Dipartimento ed il Comando generale possono, con propri provvedimenti ed in conformità alle vigenti disposizioni in materia, autorizzare esperti ed organismi per le effettuazioni di ulteriori attività di verifica ed ispezioni previste negli allegati dell’ADR/RID/ADN ed IMDG CODE previa acquisizione da parte del richiedente di specifico accreditamento.
7. Il Dipartimento ed il Comando generale provvederanno come necessario alle comunicazioni verso gli organismi internazionali coinvolti.
Roma, 21 dicembre 2017
Il Ministro: DELRIO