Circolare Ministero dell'Interno - 14/02/2018 - Prot. n. 455 - Documento equipollente alla carta d'identità
OGGETTO: Consultazioni elettorali del 4 marzo 2018. Possibilità di identificare gli elettori ai seggi mediante la ricevuta della richiesta di carta d'identità elettronica.
MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
Direzione centrale per i servizi demografici
CIRCOLARE N. 2/2018
Prot. n. 455
Roma, 14 febbraio 2018
OGGETTO: Consultazioni elettorali del 4 marzo 2018. Possibilità di identificare gli elettori ai seggi mediante la ricevuta della richiesta di carta d'identità elettronica.
È stato formulato, da Prefetture e Comuni, il quesito concernente la possibilità che, in occasione delle consultazioni elettorali del 4 marzo p.v., gli elettori sprovvisti di documento di riconoscimento siano identificati, ai seggi, mediante l'esibizione della ricevuta della richiesta della carta d'identità elettronica (prevista dall'art. 5 del D.M. 23/12/2015 - e dall'art. 4.4 del relativo allegato B - attuativo dell'art. 10, D.L. n. 78/2015, conv. L. n. 125/2015), in quanto documento di riconoscimento ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. c, D.P.R. n. 445/2000.
La CIE, infatti, a differenza della carta d'identità cartacea, è emessa non dai Comuni bensì da Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. per conto di questa Amministrazione, ed in seguito spedita al cittadino entro 6 giorni lavorativi dalla richiesta presentata all'ufficio anagrafico, che quindi rilascia al cittadino la citata ricevuta, nelle more della consegna della CIE.
In tale contesto, esaminato il quesito in sede di Commissione interministeriale della CIE e sentito l'Ufficio legislativo del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione qui in indirizzo, si forniscono i seguenti chiarimenti.
Il D.P.R. n. 361/1957 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati) all'art. 57 prevede che gli elettori per essere ammessi a votare "devono esibire a carta di identità o altro documento d'identificazione rilasciato dalla pubblica amministrazione purché munito di fotografia" (primo comma) e che, ai fini di identificazione degli elettori, sono validi anche "le carte di identità e gli altri documenti di identificazione ... scaduti, purché i documenti stessi risultino sotto ogni altro aspetto regolari e possano assicurare la precisa identificazione del votante"(secondo comma); la disposizione in esame prevede altresì che "in mancanza d'idoneo documento d'identificazione, uno dei membri dell'Ufficio che conosca personalmente l'elettore ne attesta l'identità, apponendo la propria firma nella colonna di identificazione" (terzo comma) e che "se nessuno dei membri dell'Ufficio è in grado di accertare sotto la sua responsabilità l'identità dell'elettore, questi può presentare un altro elettore del Comune, noto all'Ufficio, che ne attesti l'identità" (quarto comma).
Tale disciplina esprime un evidente favor per l'esercizio del diritto di voto da parte di colui la cui identità possa essere inequivocabilmente attestata, anche prescindendo dal corso di validità del suo documento di identificazione.
Al fine dunque di favorire l'esercizio del diritto di voto da parte di coloro che, nei giorni antecedenti le consultazioni elettorali, avranno presentato richiesta di CIE, è da ritenere che la ricevuta della CIE - in quanto munita della fotografia del titolare, dei relativi dati anagrafici e del numero della CIE cui si riferisce - risponda ai requisiti del documento di riconoscimento di cui all'art. 1, comma 1, lett. c) D.P.R. n. 445/2000 cit.
Per le operazioni di identificazione ai seggi si allega, quale utile riferimento, la configurazione della ricevuta in esame (All.1).
Le SS.LL. vorranno portare a conoscenza dei Sigg. Sindaci il contenuto della presente circolare affinché ne venga data analoga comunicazione ai Sigg. Presidenti dei seggi.
Si confida nella fattiva, consueta collaborazione.
IL DIRETTORE CENTRALE
D'Attilio
Allegato 1 alla circolare n. 455 del 14/02/2018