Parere - 08/03/2018 - Prot. n. AS1496 - Autoscuole e centri di istruzione automobilistica
OGGETTO: Provincia di Salerno - Regolamento provinciale delle autoscuole e centri di istruzione automobilistica.
AUTORITÀ GARANTE
DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
Prot. n. AS1496
Roma, 8 marzo 2018
OGGETTO: Provincia di Salerno - Regolamento provinciale delle autoscuole e centri di istruzione automobilistica.
Con riferimento alla richiesta di parere concernente la compatibilità con i principi concorrenziali del vincolo di distanza di cui al Regolamento per la disciplina dell'attività delle autoscuole e dei centri di istruzione automobilistica della Provincia di Salerno, pervenuta in data 7 febbraio 2018, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 287/90, nella sua riunione del 7 marzo 2018, ha inteso formulare le seguenti considerazioni.
In via preliminare si osserva che l'Autorità ha già in passato affermato che l'attività di autoscuola deve essere valutata alla luce dei principi di liberalizzazione e concorrenza di cui alla Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno e al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, attuativo della Direttiva citata, poi confermati dal D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della L. 24 marzo 2012, n. 27. Tanto premesso, con riferimento alle disposizioni relative alle distanze minime tra le autoscuole (previste sia in caso di apertura di una nuova attività che nel caso di spostamento di un'attività già esistente) di cui al Regolamento della Provincia di Salerno in esame, si evidenzia che tali previsioni, ostacolando l'accesso e l'esercizio dell'attività di autoscuola sulla base di criteri volti a contingentare l'offerta, appaiono in contrasto con i principi di liberalizzazione e concorrenza, nazionali ed europei, vigenti in materia.
In particolare, sul punto si rappresenta che l'articolo 34, comma 2, del D.L. 201/2011 (c.d. Salva Italia) convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, ha previsto, fra le altre cose, l'abrogazione "di distanze minime tra le localizzazioni delle sedi deputate all'esercizio di una attività economica;" e stabilito in via generale che "la disciplina delle attività economiche è improntata al principio di libertà di accesso, di organizzazione e di svolgimento, fatte salve le esigenze imperative di interesse generale, costituzionalmente rilevanti e compatibili con l'ordinamento comunitario, che possono giustificare l'introduzione di previ atti amministrativi di assenso o autorizzazione o di controllo, nel rispetto del principio di proporzionalità".
In tal senso, si evidenzia che la previsione di distanze minime, sulla cui base effettuare la localizzazione delle autoscuole in modo uniforme sul territorio provinciale, impedisce, di fatto, l'adeguamento della struttura del mercato (l'offerta) alle esigenze espresse dal consumatore (la domanda).
Peraltro, le esigenze di tutela di interessi generali, individuate nel Regolamento in esame (garantire la sicurezza stradale e l'incolumità pubblica), non appaiono, nel caso di specie, in grado di giustificare le limitazioni citate. Le restrizioni di cui si tratta, infatti, non sono di per sé idonee a garantire che lo svolgimento dell'attività di autoscuola, effettuato nel rispetto dei limiti di distanza citati, consenta l'offerta di servizi maggiormente improntati alla tutela delle esigenze di sicurezza sopra citate.
Inoltre, come chiarito nello stesso Regolamento, la distanza minima è stata introdotta per assicurare, in primo luogo, una "distribuzione delle autoscuole in modo equilibrato sull'intero territorio provinciale e, quindi, un accesso appropriato al predetto servizio da parte della popolazione" e, dunque, per garantire un artificioso equilibrio fra domanda e offerta. Le limitazioni citate non risultano, pertanto, né adeguate, né proporzionate al perseguimento degli interessi generali di cui si invoca la tutela.
Si evidenzia, altresì, che il Legislatore nazionale non ha mai previsto distanze minime per il rilascio del titolo per l'esercizio di tale attività.
L'Autorità, ritiene, pertanto, che le disposizioni del Regolamento che introducono distanze minime per l'apertura di autoscuole, ostacolando l'accesso al mercato e l'esercizio dell'attività in esame, sono in contrasto con i principi nazionali ed europei posti a tutela della concorrenza.
L'Autorità auspica che le considerazioni sopra svolte favoriscano la modifica in senso pro-concorrenziale della regolamentazione citata.
L'Autorità invita a comunicare, entro un termine di quarantacinque giorni dalla ricezione del parere, le determinazioni assunte in relazione alle considerazioni sopra esposte.
Il presente parere sarà pubblicato sul Bollettino di cui all'articolo 26 della legge n. 287/90. Eventuali esigenze di riservatezza dovranno essere rappresentate all'Autorità entro trenta giorni dal ricevimento del presente parere, precisandone i motivi.
IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella
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