Circolare - 30/04/2018 - Prot. n. 3530 - Riposo settimanale regolare a bordo del veicolo
OGGETTO: Riposo settimanale regolare a bordo del veicolo. Sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella causa C-102/16 Vaditrans BVBA / Belgische Staat.
MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria,
delle Comunicazioni e per i reparti Speciali della Polizia di Stato
Servizio Polizia Stradale
Prot. n. 300/A/3530/18/113/2
Roma, 30 aprile 2018
OGGETTO: Riposo settimanale regolare a bordo del veicolo. Sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella causa C-102/16 Vaditrans BVBA / Belgische Staat.
Il 20 dicembre 2017, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha emanato la sentenza - per pronto riferimento qui allegata - relativa alla causa in oggetto, originata da un ricorso che un'impresa di trasporto belga ha proposto innanzi al Consiglio di Stato di quel Paese, per l'annullamento del regio decreto belga, in forza del quale può essere inflitta un'ammenda di importo pari a 1.800 euro qualora il conducente di un camion effettui il periodo di riposo settimanale regolare a bordo del proprio veicolo.
La Corte di Giustizia si è pronunciata su istanza del Consiglio di Stato belga che ha chiesto di chiarire le disposizioni del regolamento n. 561 del 2006 con particolare riferimento alla sussistenza di un divieto implicito di effettuare il periodo di riposo settimanale regolare a bordo del veicolo.
Dopo aver chiarito che ogni volta che il regolamento fa riferimento congiuntamente alle nozioni di "periodo di riposo settimanale regolare" e di "periodo di riposo settimanale ridotto", esso utilizza l'espressione generale "periodo di riposo settimanale", la Corte ha stabilito che, considerato che nel paragrafo 8 dell'art. 8 del regolamento utilizza l'espressione "periodo di riposo settimanale ridotto", il legislatore dell'Unione ha avuto l'intenzione di consentire al conducente di effettuare i periodi di riposo settimanali ridotti a bordo del veicolo e di vietargli, invece, di fare lo stesso per i periodi di riposo settimanali regolari.
Secondo la Corte, ritenuto che il legislatore ha voluto che i conducenti abbiano la possibilità di effettuare i periodi di riposo settimanali regolari in un luogo che fornisca condizioni di alloggio idonee e adeguate, e considerato che la cabina di un camion non sembra costituire un luogo di riposo idoneo a periodi di riposo più lunghi, ritenere che i periodi di riposo settimanali regolari possano essere effettuati a bordo del veicolo implicherebbe che un conducente possa effettuare la totalità dei propri periodi di riposo nella cabina del veicolo, contrastando manifestamente con l'obiettivo del miglioramento delle condizioni di lavoro dei conducenti perseguito dal regolamento.
La conclusione è, pertanto, nel senso che l'art. 8, paragrafo 8 del regolamento 561/2006 contiene manifestamente il divieto, per i conducenti, di effettuare il periodo di riposo settimanale regolare a bordo di un veicolo.
Tanto premesso, rilevata la mancanza nel nostro ordinamento di una specifica sanzione per tale violazione, si ritiene, d'intesa anche con la Direzione Generale per il trasporto Stradale e l'Intermodalità del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentita in merito, che il riposo settimanale regolare a bordo del veicolo possa essere considerato come non goduto, in quanto effettuato in condizioni non idonee secondo la normativa vigente. Conseguentemente, nel caso in cui tale situazione dovesse essere accertata a seguito di un controllo su strada, potrà essere contestata la violazione prevista dall'art. 174, comma 7, CdS, nell'ipotesi più grave indicata nel terzo periodo (mancato rispetto dei limiti prescritti per oltre il 20 per cento).
Naturalmente, potendo la violazione essere accertata esclusivamente nel momento in cui viene commessa, ad essa consegue il ritiro dei documenti di guida con intimazione a non riprendere il viaggio fino al completamento del prescritto riposo nella modalità corretta.
IL DIRETTORE CENTRALE
Sgalla
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