Circolare - 23/04/2018 - Prot. n. 2740 - Deroghe divieti di circolazione dei mezzi pesanti
OGGETTO: Quesito sulla corretta applicazione delle deroghe ai sensi dell'art. 3 del Calendario dei divieti di circolazione dei mezzi pesanti - DM n. 571 del 19.12.2017 - V.S. nota del 22 febbraio 2018.
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
Direzione generale per la sicurezza stradale
Divisione 2
Prot. n. 2740
Roma, 23 aprile 2018
OGGETTO: Quesito sulla corretta applicazione delle deroghe ai sensi dell'art. 3 del Calendario dei divieti di circolazione dei mezzi pesanti - DM n. 571 del 19.12.2017 - V.S. nota del 22 febbraio 2018.
Con riferimento alla nota in oggetto, si precisa quanto segue.
L'art. 3, comma 2, lettera b), del DM n. 571/2017 cita "per i veicoli che compiono percorso per il rientro alle sedi dell'impresa intestataria degli stessi, principale o secondarie, da documentare con l'esibizione di un aggiornato certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria ed artigianato, purché tali veicoli non si trovino ad una distanza superiore a 50 km dalle medesime sedi a decorrere dall'orario di inizio del divieto e non percorrano tratti autostradali".
La ratio di tale dispositivo è quella di garantire all'autista che si trova in circolazione ed ad una distanza inferiore ai 50 km dalla sede dell'impresa di trasporto per cui lavora, di proseguire il viaggio con il proprio veicolo per raggiungere la medesima sede nonostante l'inizio del divieto di circolazione.
Tale assunto trova la sua giustificazione sia per evitare che l'autista rimanga fermo su strada per tutta la durata del divieto senza far ritorno in sede nonostante la distanza da percorrere sia minima, nel rispetto dei principi dell'organizzazione del lavoro, e sia per evitare che un mezzo pesante rimanga inutilmente in circolazione su strada in coerenza agli obiettivi di sicurezza stradale.
La disposizione in esame, tra l'altro, ai fini dell'applicazione della deroga de qua, non indica come condizione essenziale che il veicolo debba essere privo del carico, in quanto il medesimo potrebbe essere carico e far ritorno in sede per un eventuale "rottura" del medesimo carico ovvero per essere predisposto ad nuovo trasporto il giorno seguente.
A parere di questo Ufficio, quindi, per l'utilizzo della deroga è necessario solamente che l'autista del veicolo, nel caso si trovasse nelle condizioni di cui all'art. 3, comma 2, lettera b) ed in caso di controllo da parte di un organo accertatore, dimostri con le modalità e documentazioni appropriate di trovarsi in un percorso di rientro alla sede dell'impresa.
IL FUNZIONARIO
Dott. Fabio Dimita
IL DIRIGENTE TECNICO
Ing. Silverio Antoniazzi
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