Circolare - 06/06/2018 - Prot. n. 4521 - Articolo 180 CdS
OGGETTO: Modifica dell'articolo 180 del Codice della Strada introdotta dalla L. 96/2017 di conversione del D.L. 50/2017.
MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria,
delle Comunicazioni e per i reparti Speciali della Polizia di Stato
Servizio Polizia Stradale
Prot. n. 300/A/4521/18/108/13/1
Roma, 6 giugno 2018
OGGETTO: Modifica dell'articolo 180 del Codice della Strada introdotta dalla L. 96/2017 di conversione del D.L. 50/2017.
Divieti di circolazione anno 2018 - Chiarimenti.
Applicazione dell'art. 10 ai trasporti intermodali.
Sono state rappresentate alcune problematiche che interessano in modo rilevante l'azione degli organi preposti ai controlli nel settore dell'autotrasporto di merci. Si è ritenuto, perciò, opportuno con la presente circolare, fornire chiarimenti in merito allo scopo di rendere uniforme l'interpretazione delle seguenti disposizioni.
1) Possesso dei documenti di circolazione
L'obbligo di avere a bordo del veicolo il documento di circolazione in originale, di cui all'art. 180, comma 7, C.d.S., è stato escluso per una serie di veicoli. Tra questi, richiamando l'attenzione sulle disposizioni dell'articolo 47 bis, comma 3, lett. d) del D.L.50/2017, convertito con L. 96/2017, che ha modificato l'articolo 180, comma 4 del Codice della Strada, è necessario ribadire che anche per i rimorchi e i semirimorchi di massa complessiva superiore a 3,5 t, la carta di circolazione, da esibire agli organi preposti ai controlli, può essere sostituita da una fotocopia autenticata dallo stesso proprietario con sottoscrizione del medesimo.
2) Divieti di circolazione anno 2018
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in risposta ad un quesito specifico sul calendario dei divieti di circolazione 2018, relativo alla deroga del rientro in sede dei veicoli situati in un raggio non superiore a 50 km. dalla sede dell'impresa di cui all'art. 3, comma 2, lett. b) del DM 19 dicembre 2017, ha chiarito che non è condizione essenziale per l'applicazione della deroga che il veicolo debba essere privo di carico, ben potendosi ritenere autorizzato a circolare in deroga al divieto anche chi sta compiendo un viaggio di ritorno a carico. Naturalmente, in caso di controllo, il conducente deve dimostrare, con le modalità e la documentazione appropriata, di trovarsi in un percorso di rientro alla sede dell'impresa.
3) Circolazione di veicoli utilizzati in trasporti intermodali: art. 10, comma 3, lettera e) C.d.S.
L'art. 47-bis c. 3 lettera b) del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, coordinato con la legge di conversione 21 giugno 2017, n. 96, modificando l'art. 10, comma 3, lett. e) del C.d.S., ha esteso la regolamentazione dei trasporti eccezionali relativa a container marittimi e casse mobili, anche ai semirimorchi utilizzati in operazioni di trasporto intermodale.
Per effetto di quella modifica risulta che, oltre ad autotreni ed autoarticolati dotati di blocchi d'angolo di tipo normalizzato allorché trasportino esclusivamente contenitori o casse mobili di tipo unificato anche autotreni ed autoarticolati che trainino rimorchi o semirimorchi utilizzati in operazioni di trasporto intermodale non sono soggetti a specifica autorizzazione per trasporto eccezionale a condizione che non eccedano 4,30 m in altezza e che chi esegue il trasporto verifichi che nel percorso siano comprese esclusivamente strade o tratti di strada aventi le caratteristiche indicate nell'art. 167, comma 4, vale a dire altezza libera delle opere di sottovia che garantisca un franco minimo rispetto all'intradosso delle opere d'arte non inferiore a 30 cm.
In sede di applicazione delle predette disposizioni si è posto il dubbio se, con riferimento alla nuova previsione normativa dell'art. 10 C.d.S. per "trasporto intermodale" debba intendersi che il veicolo eccedente i limiti di altezza indicati, debba essere impegnato in un "trasporto combinato" come definito dalla direttiva 92/106/CEE, estendendo, perciò, a tale tipologia di trasporto eccezionale anche le limitazioni di circolazione imposte per quel tipo di trasporto dalla predetta direttiva.
Secondo le definizioni fornite in ambito internazionale, il trasporto intermodale è quella tipologia di trasporto effettuato con unità di carico atte a poter essere utilizzate con diverse modalità di trasporto senza dover trasbordare le merci e rompere l'unità del carico. Nell'ambito del trasporto intermodale è definito il trasporto combinato, che ne costituisce perciò una categoria particolare, che si caratterizza per utilizzare un vettore stradale per le operazioni iniziali/finali del tragitto ed un vettore ferroviario ovvero marittimo per la restante parte del percorso.
Conformemente alle predette definizioni, perciò, tutti i veicoli impegnati in operazioni di trasporto intermodale possono beneficiare delle richiamate disposizioni dell'art. 10, comma 3 lett. e) del C.d.S., anche quando non sono trasporti comunitari e quando non si verificano le condizioni richieste dalia direttiva 92/106/CEE per i trasporti combinati. Ovviamente, le predette disposizioni dell'art. 10 C.d.S. si applicano anche ai trasporti combinati come definiti dalla richiamata Direttiva 92/106/CEE.
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
Busacca