Circolare - 13/06/2018 - Prot. n. 14380 - Articolo 126 bis
OGGETTO: Articolo 126bis - Ordinanza Corte di Cassazione, II Sez. civile, 16 aprile 2018, n. 9270.
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione gli Affari Generali ed il Personale Direzione Generale Motorizzazione Divisione 6 Contenzioso amministrativo e giurisdizionale
Prot. n. 14380
Roma, 13/06/2018
OGGETTO: Articolo 126bis - Ordinanza Corte di Cassazione, II Sez. civile, 16 aprile 2018, n. 9270.
Si fa seguito alle precedenti circolari in materia, ed in particolare alla circolare prot. RU/25476 del 16 novembre 2016, per trasmettere la recentissima Ordinanza della Corte di Cassazione II Sez. civile, 16 aprile 2018, n. 9270.
La detta decisione, che riconferma integralmente la posizione già assunta dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 1817 4 del 2016 , ribadisce 4 punti essenziali oggetto del contenzioso in materia fornendo precisi e puntuali principi di diritto in grado di contrastare efficacemente le più frequenti eccezioni formulate dai ricorrenti.
Si riportano qui di seguito i passaggi più rilevanti:
a) Nel sistema delineato dall'art.126 bis c.d.s., "... l'applicazione della sanzione accessoria della decurtazione dei punti dalla patente di guida è conseguenza dell'accertamento costituito dal verbale di contestazione della violazione del codice della strada, che deve recare indicazione della decurtazione";
b) "... la comunicazione della variazione del punteggio a cura dell'Anagrafe nazionale è atto privo di contenuto provvedimentale, meramente informativo, la cui fonte è costituita dal verbale di contestazione . . ed è espressione del principio di trasparenza della attività amministrativa";
c) "... il provvedimento di revisione della patente, che è atto vincolato all'azzeramento del punteggio .... non presuppone l'avvenuta comunicazione delle variazioni di punteggio, tenuto conto che l'interessato conosce subito, attraverso il verbale di accertamento, se e in quale misura gli sarà applicata la sanzione accessoria della decurtazione punti, e può conoscere in ogni momento il suo saldo punti";
d) "... il sistema così delineato garantisce la possibilità del recupero dei punti decurtati prima dell'azzeramento, per evitare la revisione; ....... l'iscrizione ai corsi di recupero è consentita, oltre agli automobilisti che esibiscono la comunicazione, anche a quelli che esibiscono il duplicato della comunicazione, ottenuto tramite il numero verde, ovvero, la stampa del report de "il portale dell'automobilista", ovvero, l'attestazione a stampa della posizione del conducente rilasciata dall'Ufficio della Motorizzazione (cf Circolare Ministero dei Trasporti, n.11490 in data 8 maggio 2013)".
Le argomentazioni sopra riportate toccano tutte le principali eccezioni sollevate dai ricorrenti ribadendo la più volte segnalata non essenzialità della comunicazione di decurtazione e la centralità invece del verbale di accertamento quale unica fonte della decurtazione dei punti-patente.
Anche relativamente ai corsi di recupero viene confermato che la partecipazione non è subordinata alla sola comunicazione di decurtazione ma è consentita con altri documenti (previsti nella circolare n.11490 in data 8 maggio 2013).
L'intero impianto difensivo di questa Direzione è stato quindi confermato.
Ciò premesso, nel richiamare il contenuto della precedente circolare n. 25476 del 16 novembre 2016, si ribadisce la necessità e la obbligatorietà della costituzione in giudizio per far valere le ragioni dell'Amministrazione evitando di incorrere in sentenze sfavorevoli che, alla luce della ormai consolidata giurisprudenza della Cassazione, non appaiono più giustificabili.
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Ing. Sergio Dondolini
ORDINANZA n. 9270 del 2018
Civile Ord. Sez. 2 Num. 9270 Anno 2018
Presidente: GIUSTI ALBERTO
Relatore: SCALISI ANTONINO
Data pubblicazione: 16/04/2018
ORDINANZA
sul ricorso 8838-2014 proposto da:
CONVERSANO GIOVANNI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CALAMATTA 15, presso lo studio dell'avvocato GUIDO BRUNO CRASTOLLA, rappresentato e difeso dall'avvocato PIERO MONGELLI;
- ricorrente -
contro
MINISTERO delle INFRASTRUTTURE e dei TRASPORTI, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso L'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 2532/2013 del TRIBUNALE di LECCE, depositata il 23/09/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/01/2018 dal Consigliere ANTONINO SCALISI;
lette le conclusioni del P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale GIANFRANCO SERVELLO che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Fatti di causa
Conversano Giovanni con ricorso del 16 maggio 2011 conveniva in giudizio il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nonché la Direzione Generale e la Direzione Territoriale di Lecce della Motorizzazione Civile al fine di ottenere:
a) in via preliminare la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento del 23 agosto 2011, con il quale la Motorizzazione di Lecce disponeva nei confronti del ricorrente la revisione della patente di guida e
b) nel merito chiedeva l'annullamento del predetto provvedimento di revisione della patente di guida, il reintegro dei venti punti sulla patente del Conversano Giovanni.
Eccepiva, il ricorrente, l'illegittimità del provvedimento di revisione della patente di guida per violazione dell'art. 126 bis del Dlgs 285 del 1992, nella parte in cui prevede l'obbligo per l'Amministrazione di comunicare agli interessati ogni singola variazione di punteggio onde consentire la tempestiva partecipazione agli appositi corsi di recupero; 2) l'illegittimità del provvedimento di cui si dice per violazione dell'art. 3 della legge n. 241 del 1990 in considerazione della carenza di motivazione di detto provvedimento amministrativo.
All'udienza del 30 settembre 2001 si costituiva l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Lecce che contestava gli assunti del ricorrente e ne chiedeva il rigetto. Il Giudice di Pace di Lecce con sentenza n. 5067 del 2011 dichiarava inammissibile il ricorso per essere la comunicazione di decurtazione del punteggio un provvedimento non impugnabile. Avverso tale sentenza Conversano interponeva appello per le stesse ragioni già esposte con il ricorso introduttivo.
Si costituiva il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che in via preliminare eccepiva il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore del Giudice amministrativo e, nel merito richiamava le argomentazioni difensive già svolte nel giudizio di primo grado.
Il Tribunale di Lecce, con sentenza n. 5374 del 2011, dichiarava ammissibile l'opposizione, ma la rigettava nel merito. Secondo il Tribunale di Lecce l'appello doveva essere rigettato perché il provvedimento della Motorizzazione Civile era doveroso e vincolato una volta esaurito il punteggio e dovendosi rilevare che l'eventuale omessa comunicazione non escludeva la validità del provvedimento di revisione, sia perché dalla decurtazione dei punti l'automobilista era già a conoscenza, essendogli noto l'esito della contestazione dell'infrazione, sia perché poteva acquisire conoscenza tramite la consultazione dell'Anagrafe.
La cassazione di questa sentenza è stata chiesta da Conversano Giovanni con ricorso affidato ad un motivo. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha resistito con controricorso.
Ragioni della decisione
1. = Con l'unico motivo di ricorso Conversano Giovanni lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 126 bis del Dlgs n. 285 del 1992 ed art. 6 del DM 29 luglio 2003 recante programmi dei corsi per il recupero dei punti della patente di guida (GU. 6 agosto 2003 n. 181) come modificato dal DM; 30 marzo 2006 (GU 3 maggio 2006 n. 101). Il ricorrente si duole del fatto che il Tribunale abbia ritenuto irrilevante, ai fini della legittimità del procedimento di revisione della patente di guida, la mancanza di comunicazioni, da parte dell'Anagrafe Nazionale degli abilitati alla guida, delle riduzioni del relativo punteggio causate da precedenti infrazioni, o, in altri termini, che il Tribunale abbia ritenuto che la comunicazione della decurtazione di punteggio al trasgressore non sarebbe condizione di validità del provvedimento stesso di revisione della patente di guida. Piuttosto, ritiene il ricorrente, l'art. 126 bis CdS imporrebbe all'amministrazione un obbligo di comunicare la decurtazione, la cui ratio risiederebbe nel porre il trasgressore in condizioni di riparare. E, la violazione di tale obbligo impedendo al trasgressore di iscriversi ai corsi per il recupero del punteggio, ai sensi dell'art. 6 del DM 29 luglio 2003 dovrebbe spiegare i propri effetti invalidanti anche sul provvedimento di revisione della patente.
Il Tribunale, non avrebbe tenuto conto, secondo il ricorrente, che in assenza della comunicazione di cui all'art. 126 bis CdS l'automobilista sarebbe posto nella totale impossibilità di verificare se la decurtazione dei punti sia stata operata legittimamente oppure illegittimamente in relazione a contestazioni per le quali sia stato proposto ricorso la cui decisione sia ancora sub iudice o per le quali il ricorso sia stato addirittura accolto dall'Autorità Giudiziaria.
1.1. = Il motivo è infondato
Va qui osservato che nel sistema delineato dall'art. 126-bis del d.lgs. n.285 del 1992, l'applicazione della sanzione accessoria della decurtazione dei punti dalla patente di guida è conseguenza dell'accertamento costituito dal verbale di contestazione della violazione del Codice della Strada, che deve recare l'indicazione della decurtazione (comma 2). A sua volta, il comma 3 del medesimo art. 126-bis prescrive che ogni variazione di punteggio è comunicata agli interessati dall'Anagrafe Nazionale degli abilitati alla guida, ma prevede anche che ciascun conducente possa controllare in tempo reale lo stato della propria patente con le modalità indicate dal Dipartimento ministeriale per i trasporti terrestri; che la comunicazione della variazione di punteggio a cura dell'Anagrafe nazionale è atto, privo di contenuto provvedimentale, meramente informativo, la cui fonte è costituita dal verbale di contestazione (ovvero dall'ordinanza-ingiunzione che, rigettando il ricorso amministrativo, confermi il verbale anche per la parte concernente la sanzione accessoria), ed è espressione del principio di trasparenza dell'attività amministrativa. A sua volta, il provvedimento di revisione della patente, che è atto vincolato all'azzeramento del punteggio, ed è, anch'esso, fondato sulla definitività dell'accertamento delle violazioni stradali in esito alle quali sia stato decurtato l'intero punteggio dalla patente di guida, non presuppone l'avvenuta comunicazione delle variazioni di punteggio, tenuto conto che l'interessato conosce subito, attraverso il verbale di accertamento, se e in quale misura gli sarà applicata la sanzione accessoria della decurtazione punti, e può conoscere in ogni momento il suo saldo-punti (Cass. n. 18174 del 2016).
Il sistema così delineato garantisce la possibilità del recupero dei punti decurtati prima dell'azzeramento, per evitare la revisione; ed è, altresì, evidente che, ai fini dell'iscrizione ai corsi di recupero del punteggio, non possa essere richiesta la previa comunicazione della avvenuta decurtazione dei punti, così come da tempo afferma la giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza n. 6189 del 2012), che ha già chiarito che l'iscrizione ai corsi di recupero è consentita, oltre che agli automobilisti che esibiscono la comunicazione, anche a quelli che esibiscono il duplicato della comunicazione, ottenuto tramite il numero verde, ovvero, la stampa del report de "il portale dell'automobilista", ovvero, l'attestazione a stampa della posizione del conducente rilasciata dall'Ufficio della Motorizzazione (adesso cfr. Circolare Ministero dei trasporti, n. 11490 in data 8 maggio 2013).
In definitiva, il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza. Deve, altresì, darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, del raddoppio del contributo unificato, ex art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/02, D. Lgs. 546/92;
PQM
La Corte rigetta il ricorso principale. Condanna il ricorrente a rifondere alla contro- ricorrente le spese del giudizio di cassazione, che liquida in €. 800,00 oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell'articolo 1 3, comma 1 quater, d.p.r. 115/02, D. Lgs. 546/92 si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma dell'articolo 1 bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma il 19 gennaio 2018.