Legge - 01/12/2018 - n. 132 - Decreto sicurezza convertito in legge
OGGETTO: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell’interno e l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate.
LEGGE 1° dicembre 2018 , n. 132
(GU n. 281 del 03/12/2018)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell’interno e l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.
Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell’interno e l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 30 settembre 2019:
a) uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate nonché correttive del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94;
b) uno o più ulteriori decreti legislativi recanti disposizioni integrative in materia di revisione dei ruoli del personale delle Forze di polizia nonché correttive del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95.
3. I decreti legislativi di cui al comma 2, lettere a) e b), fermo restando il mantenimento della sostanziale equiordinazione del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia, sono adottati osservando, rispettivamente, i princìpi e criteri direttivi di cui all’articolo 1, comma 5, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, e i princìpi e criteri direttivi di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a), numero 1), della legge 7 agosto 2015, n. 124. La rideterminazione delle dotazioni organiche complessive delle Forze di polizia, ivi prevista, è attuata in ragione delle aggiornate esigenze di funzionalità e della consistenza effettiva alla data del 1° gennaio 2019, ferme restando le facoltà assunzionali autorizzate e non esercitate alla medesima data.
4. I decreti legislativi di cui al comma 2 sono adottati secondo la procedura prevista dall’articolo 8, comma 5, della legge 7 agosto 2015, n. 124.
5. Agli eventuali oneri derivanti dall’adozione dei decreti legislativi di cui al comma 2 si provvede nei limiti delle risorse del fondo di cui all’articolo 35, comma 1, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113.
6. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 1º dicembre 2018
MATTARELLA
CONTE, Presidente del Consiglio dei ministri SALVINI, Ministro dell’interno
Visto, il Guardasigilli: BONAFEDE
Allegato alla Legge n. 132 del 01/12/2018
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 4 OTTOBRE 2018, N. 113
All’articolo 1, comma 1:
alla lettera g), capoverso d-bis), al primo periodo, le parole: «eccezionale gravità, accertate mediante idonea documentazione, tali da determinare un irreparabile» sono sostituite dalle seguenti: «particolare gravità, accertate mediante idonea documentazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, tali da determinare un rilevante» e, al secondo periodo, la parola: «eccezionale» è sostituita dalla seguente: «particolare»;
alla lettera h), capoverso Art. 20-bis, comma 2, dopo le parole: «ha la durata di sei mesi,» sono inserite le seguenti: «ed è rinnovabile per un periodo ulteriore di sei mesi se permangono le condizioni di eccezionale calamità di cui al comma 1; il permesso»;
dopo la lettera n) è inserita la seguente: «n-bis) all’articolo 32, comma 1-bis , gli ultimi due periodi sono soppressi»;
alla lettera o), dopo le parole: «protezione sussidiaria,» sono aggiunte le seguenti: «per casi speciali, per protezione speciale, per cure mediche ai sensi dell’articolo 19, comma 2, lettera d-bis ),».
All’articolo 2, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: «2-bis. Nell’ambito delle procedure di cui al comma 2, l’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) svolge l’attività di vigilanza collaborativa ai sensi dell’articolo 213, comma 3, lettera h), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
2-ter. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al comma 2-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L’ANAC provvede allo svolgimento dell’attività di cui al medesimo comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
2-quater. Il soggetto gestore dei centri di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, dei centri previsti dal decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563, e dei centri di cui agli articoli 10 -ter e 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, pubblica, con cadenza semestrale, nel proprio sito internet o portale digitale la rendicontazione delle spese di gestione, effettuata sulla base delle disposizioni vigenti in materia, successivamente alle verifiche operate dalla prefettura ai fini della liquidazione. Gli stessi dati sono resi disponibili nel sito internet delle prefetture territorialmente competenti attraverso un link di collegamento al sito internet o al portale digitale del soggetto gestore».
All’articolo 3, dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. All’articolo 7, comma 5, lettera e), del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, dopo le parole: “del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni,” sono inserite le seguenti: “nonché presso i locali di cui all’articolo 6, comma 3 -bis , primo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142,”».
All’articolo 4, comma 1, le parole: «o in quelli» sono soppresse e dopo le parole: «di convalida.» è aggiunto il seguente periodo: «Le strutture ed i locali di cui ai periodi precedenti garantiscono condizioni di trattenimento che assicurino il rispetto della dignità della persona.».
Dopo l’articolo 5 è inserito il seguente:
«Art. 5-bis (Disposizioni in materia di convalida del respingimento disposto dal questore e di registrazione nel sistema di informazione Schengen). - 1. All’articolo 10 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: “2-bis. Al provvedimento di respingimento di cui al comma 2 si applicano le procedure di convalida e le disposizioni previste dall’articolo 13, commi 5 -bis , 5 -ter , 7 e 8.
2-ter. Lo straniero destinatario del provvedimento di respingimento di cui al comma 2 non può rientrare nel territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione del Ministro dell’interno. In caso di trasgressione lo straniero è punito con la reclusione da uno a quattro anni ed è espulso con accompagnamento immediato alla frontiera. Si applicano altresì le disposizioni di cui all’articolo 13, comma 13, terzo periodo.
2-quater. Allo straniero che, già denunciato per il reato di cui al comma 2 -ter ed espulso, abbia fatto reingresso nel territorio dello Stato si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni.
2-quinquies. Per i reati previsti dai commi 2-ter e 2-quater è obbligatorio l’arresto dell’autore del fatto anche fuori dei casi di flagranza e si procede con rito direttissimo.
2-sexies. Il divieto di cui al comma 2-ter opera per un periodo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni, la cui durata è determinata tenendo conto di tutte le circostanze concernenti il singolo caso”;
b) dopo il comma 6 è inserito il seguente: “6-bis. Il divieto di cui al comma 2-ter è inserito, a cura dell’autorità di pubblica sicurezza, nel sistema di informazione Schengen di cui al regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, e comporta il divieto di ingresso e soggiorno nel territorio degli Stati membri dell’Unione europea, nonché degli Stati non membri cui si applica l’ acquis di Schengen”».
Nel capo I del titolo I, dopo l’articolo 6 è aggiunto il seguente:
«Art. 6-bis (Regolazione e controllo del lavoro dei familiari del personale di rappresentanze diplomatico-consolari straniere e di organizzazioni internazionali). - 1. Gli stranieri notificati come familiari conviventi di agenti diplomatici, di membri del personale amministrativo e tecnico, di funzionari e impiegati consolari o di funzionari internazionali possono, previa comunicazione tramite i canali diplomatici, svolgere attività lavorativa nel territorio della Repubblica, a condizioni di reciprocità e limitatamente al periodo in cui possiedano in Italia la condizione di familiare convivente ai sensi dell’articolo 37, paragrafi 1 e 2, della Convenzione sulle relazioni diplomatiche, fatta a Vienna il 18 aprile 1961, dell’articolo 46 della Convenzione sulle relazioni consolari, fatta a Vienna il 24 aprile 1963, o delle pertinenti disposizioni degli accordi di sede con organizzazioni internazionali.
2. Tra i soggetti conviventi di cui al comma 1 sono compresi il coniuge non legalmente separato di età non inferiore ai diciotto anni, la parte di un’unione civile tra persone dello stesso sesso, i figli minori, anche del coniuge, o nati fuori dal matrimonio, non coniugati, a condizione che l’altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso, i figli di età inferiore ai venticinque anni qualora a carico, i figli con disabilità a prescindere dalla loro età, nonché i minori di cui all’articolo 29, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, adottati o affidati o sottoposti a tutela. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale accerta l’equivalenza tra le situazioni regolate da ordinamenti stranieri e quelle di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76.
3. Fermo restando il rispetto della normativa italiana in materia fiscale, previdenziale e di lavoro e fatte salve le diverse disposizioni previste dagli accordi internazionali, i familiari di cui al presente articolo non godono dell’immunità dalla giurisdizione civile e amministrativa, se prevista, per gli atti compiuti nell’esercizio dell’attività lavorativa.
4. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
All’articolo 7, comma 1: alla lettera a), le parole: «624-bis, primo comma, nell’ipotesi aggravata di cui all’articolo 625, primo comma, numero 3)» sono sostituite dalle seguenti: «624-bis, primo comma»; alla lettera b), le parole: «624-bis, primo comma, nell’ipotesi aggravata di cui all’articolo 625, comma 1, numero 3)» sono sostituite dalle seguenti: «624 -bis , primo comma».
Dopo l’articolo 7 è inserito il seguente: «Art. 7-bis (Disposizioni in materia di Paesi di origine sicuri e manifesta infondatezza della domanda di protezione internazionale). - 1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l’articolo 2 è inserito il seguente: “Art. 2-bis (Paesi di origine sicuri). - 1. Con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con i Ministri dell’interno e della giustizia, è adottato l’elenco dei Paesi di origine sicuri sulla base dei criteri di cui al comma 2. L’elenco dei Paesi di origine sicuri è aggiornato periodicamente ed è notificato alla Commissione europea.
2. Uno Stato non appartenente all’Unione europea può essere considerato Paese di origine sicuro se, sulla base del suo ordinamento giuridico, dell’applicazione della legge all’interno di un sistema democratico e della situazione politica generale, si può dimostrare che, in via generale e costante, non sussistono atti di persecuzione quali definiti dall’articolo 7 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, né tortura o altre forme di pena o trattamento inumano o degradante, né pericolo a causa di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale. La designazione di un Paese di origine sicuro può essere fatta con l’eccezione di parti del territorio o di categorie di persone.
3. Ai fini della valutazione di cui al comma 2 si tiene conto, tra l’altro, della misura in cui è offerta protezione contro le persecuzioni ed i maltrattamenti mediante:
a) le pertinenti disposizioni legislative e regolamentari del Paese ed il modo in cui sono applicate;
b) il rispetto dei diritti e delle libertà stabiliti nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, nel Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, aperto alla firma il 19 dicembre 1966, ratificato ai sensi della legge 25 ottobre 1977, n. 881, e nella Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura del 10 dicembre 1984, in particolare dei diritti ai quali non si può derogare a norma dell’articolo 15, paragrafo 2, della predetta Convenzione europea;
c) il rispetto del principio di cui all’articolo 33 della Convenzione di Ginevra;
d) un sistema di ricorsi effettivi contro le violazioni di tali diritti e libertà.
4. La valutazione volta ad accertare che uno Stato non appartenente all’Unione europea è un Paese di origine sicuro si basa sulle informazioni fornite dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo, che si avvale anche delle notizie elaborate dal centro di documentazione di cui all’articolo 5, comma 1, nonché su altre fonti di informazione, comprese in particolare quelle fornite da altri Stati membri dell’Unione europea, dall’EASO, dall’UNHCR, dal Consiglio d’Europa e da altre organizzazioni internazionali competenti.
5. Un Paese designato di origine sicuro ai sensi del presente articolo può essere considerato Paese di origine sicuro per il richiedente solo se questi ha la cittadinanza di quel Paese o è un apolide che in precedenza soggiornava abitualmente in quel Paese e non ha invocato gravi motivi per ritenere che quel Paese non è sicuro per la situazione particolare in cui lo stesso richiedente si trova”;
b) all’articolo 9, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: “2-bis. La decisione con cui è rigettata la domanda presentata dal richiedente di cui all’articolo 2 -bis , comma 5, è motivata dando atto esclusivamente che il richiedente non ha dimostrato la sussistenza di gravi motivi per ritenere non sicuro il Paese designato di origine sicuro in relazione alla situazione particolare del richiedente stesso”;
c) all’articolo 10:
1) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “L’ufficio di polizia informa il richiedente che, ove proveniente da un Paese designato di origine sicuro ai sensi dell’articolo 2 -bis , la domanda può essere rigettata ai sensi dell’articolo 9, comma 2-bis”;
2) al comma 2, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente: “d-bis) l’elenco dei Paesi designati di origine sicuri ai sensi dell’articolo 2-bis”;
d) all’articolo 28, comma 1, dopo la lettera c -bis ) è aggiunta la seguente: “c-ter) la domanda è presentata da un richiedente proveniente da un Paese designato di origine sicuro ai sensi dell’articolo 2-bis”;
e) all’articolo 28-bis, comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente: “a) il richiedente rientra in una delle ipotesi previste dall’articolo 28-ter”;
f) dopo l’articolo 28-bis è inserito il seguente: “Art. 28-ter (Domanda manifestamente infondata). - 1. La domanda è considerata manifestamente infondata, ai sensi dell’articolo 32, comma 1, lettera b -bis ), quando ricorra una delle seguenti ipotesi:
a) il richiedente ha sollevato esclusivamente questioni che non hanno alcuna attinenza con i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;
b) il richiedente proviene da un Paese designato di origine sicuro ai sensi dell’articolo 2-bis ;
c) il richiedente ha rilasciato dichiarazioni palesemente incoerenti e contraddittorie o palesemente false, che contraddicono informazioni verificate sul Paese di origine;
d) il richiedente ha indotto in errore le autorità presentando informazioni o documenti falsi o omettendo informazioni o documenti riguardanti la sua identità o cittadinanza che avrebbero potuto influenzare la decisione negativamente, ovvero ha dolosamente distrutto o fatto sparire un documento di identità o di viaggio che avrebbe permesso di accertarne l’identità o la cittadinanza;
e) il richiedente è entrato illegalmente nel territorio nazionale, o vi ha prolungato illegalmente il soggiorno, e senza giustificato motivo non ha presentato la domanda tempestivamente rispetto alle circostanze del suo ingresso;
f) il richiedente ha rifiutato di adempiere all’obbligo del rilievo dattiloscopico a norma del regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013;
g) il richiedente si trova nelle condizioni di cui all’articolo 6, commi 2, lettere a) , b) e c) , e 3, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142”;
g) all’articolo 32, comma 1, lettera b -bis ), le parole: “nei casi di cui all’articolo 28 -bis , comma 2, lettera a)” sono sostituite dalle seguenti: “nei casi di cui all’articolo 28-ter”».
All’articolo 8: al comma 1, capoverso 2-ter, le parole: «, salva la valutazione del caso concreto.» sono sostituite dalle seguenti: «, ove non giustificato da gravi e comprovati motivi»; al comma 2, capoverso 2-ter, le parole: «, salva la valutazione del caso concreto.» sono sostituite dalle seguenti: «, ove non giustificato da gravi e comprovati motivi».
All’articolo 9:
al comma 1, alla lettera a) è premessa la seguente: «0a) all’articolo 2, comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente: “b-bis) ‘domanda reiterata’: un’ulteriore domanda di protezione internazionale presentata dopo che è stata adottata una decisione definitiva su una domanda precedente, anche nel caso in cui il richiedente abbia esplicitamente ritirato la domanda ai sensi dell’articolo 23 e nel caso in cui la Commissione territoriale abbia adottato una decisione di estinzione del procedimento o di rigetto della domanda ai sensi dell’articolo 23-bis, comma 2”»;
al comma 1, lettera b), numero 1): al capoverso 1-bis, dopo le parole: «Nel caso previsto dall’articolo» sono inserite le seguenti: «28, comma 1, lettera c-ter), e dall’articolo»;
al capoverso 1-ter, dopo le parole: «i relativi controlli» sono inserite le seguenti: «, e nei casi di cui all’articolo 28, comma 1, lettera c-ter)»;
al comma 2, le parole: «465.228,75 euro per l’anno 2018 e» sono soppresse;
dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: «2-bis. Al fine di velocizzare l’esame delle domande di protezione internazionale pendenti, con decreto del Ministro dell’interno possono essere istituite, dal 1° gennaio 2019 con durata massima di otto mesi, ulteriori sezioni delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 25 gennaio 2008, n. 25, fino ad un numero massimo di dieci.
2-ter. Per le finalità di cui al comma 2 -bis è autorizzata la spesa di 2.481.220 euro per l’anno 2019. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell’articolo 39».
All’articolo 10, comma 1:
alla lettera a) è premessa la seguente: «0a) all’articolo 32, comma 1, dopo la lettera b-bis) è aggiunta la seguente: “b-ter) rigetta la domanda se, in una parte del territorio del Paese di origine, il richiedente non ha fondati motivi di temere di essere perseguitato o non corre rischi effettivi di subire danni gravi o ha accesso alla protezione contro persecuzioni o danni gravi, può legalmente e senza pericolo recarvisi ed esservi ammesso e si può ragionevolmente supporre che vi si ristabilisca”»;
alla lettera a), capoverso 1-bis, primo periodo, dopo le parole: «il questore» sono inserite le seguenti: «, salvo che la domanda sia già stata rigettata dalla Commissione territoriale competente,» e dopo le parole: «adotta contestuale decisione» sono aggiunte le seguenti: «, valutando l’accoglimento della domanda, la sospensione del procedimento o il rigetto della domanda»;
la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) all’articolo 35-bis, comma 5, le parole: “ai sensi dell’articolo 29, comma 1, lettera b)” sono sostituite dalle seguenti: “ai sensi dell’articolo 29, comma 1, lettera b), nonché del provvedimento adottato nei confronti del richiedente per il quale ricorrono i casi e le condizioni di cui all’articolo 32, comma 1 -bis . Quando, nel corso del procedimento giurisdizionale regolato dal presente articolo, sopravvengono i casi e le condizioni di cui all’articolo 32, comma 1-bis , cessano gli effetti di sospensione del provvedimento impugnato già prodotti a norma del comma 3”».
All’articolo 12:
al comma 1, dopo la lettera a) sono inserite le seguenti: «a-bis) il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Con decreto del Ministro dell’interno, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che si esprime entro trenta giorni, sono definiti i criteri e le modalità per la presentazione da parte degli enti locali delle domande di contributo per la realizzazione e la prosecuzione dei progetti finalizzati all’accoglienza dei soggetti di cui al comma 1. Nei limiti delle risorse disponibili del Fondo di cui all’articolo 1-septies, il Ministro dell’interno, con proprio decreto, provvede all’ammissione al finanziamento dei progetti presentati dagli enti locali”;
a-ter) il comma 3 è abrogato»;
al comma 2:
alla lettera d), dopo il numero 1) è inserito il seguente: «1-bis) al comma 2, le parole: “sentito l’ente” sono sostituite dalle seguenti: “previo parere dell’ente”»;
dopo la lettera h) è inserita la seguente: «h-bis) all’articolo 19, comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “e comunque senza alcuna spesa o onere a carico del Comune interessato all’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati”»;
la lettera m) è sostituita dalla seguente: «m) all’articolo 22-bis, commi 1 e 3, la parola: “richiedenti” è sostituita dalle seguenti: “titolari di”»; dopo il comma 5 è inserito il seguente: «5-bis. I minori non accompagnati richiedenti asilo al compimento della maggiore età rimangono nel Sistema di protezione di cui al comma 4 fino alla definizione della domanda di protezione internazionale».
Dopo l’articolo 12 sono inseriti i seguenti:
«Art. 12-bis (Monitoraggio dei flussi migratori). - 1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell’interno effettua un monitoraggio dell’andamento dei flussi migratori al fine della progressiva chiusura delle strutture di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.
Art. 12-ter (Obblighi di trasparenza per le cooperative sociali che svolgono attività in favore di stranieri). - 1. Al comma 125 dell’articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, dopo il primo periodo è inserito il seguente: “Le cooperative sociali sono altresì tenute, qualora svolgano attività a favore degli stranieri di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, a pubblicare trimestralmente nei propri siti internet o portali digitali l’elenco dei soggetti a cui sono versate somme per lo svolgimento di servizi finalizzati ad attività di integrazione, assistenza e protezione sociale”».
All’articolo 14:
al comma 1, dopo la lettera a) è inserita la seguente: «a-bis) dopo l’articolo 9 è inserito il seguente: “Art. 9.1. - 1. La concessione della cittadinanza italiana ai sensi degli articoli 5 e 9 è subordinata al possesso, da parte dell’interessato, di un’adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER). A tal fine, i richiedenti, che non abbiano sottoscritto l’accordo di integrazione di cui all’articolo 4 -bis del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, o che non siano titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all’articolo 9 del medesimo testo unico, sono tenuti, all’atto di presentazione dell’istanza, ad attestare il possesso di un titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o paritario riconosciuto dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale o dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, ovvero a produrre apposita certificazione rilasciata da un ente certificatore riconosciuto dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale o dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca”»;
al comma 1, lettera c), capoverso Art. 9-ter, il comma 2 è soppresso;
dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. Il termine per il rilascio degli estratti e dei certificati di stato civile occorrenti ai fini del riconoscimento della cittadinanza italiana è stabilito in sei mesi dalla data di presentazione della richiesta da parte di persone in possesso di cittadinanza straniera».
All’articolo 15:
al comma 1 è premesso il seguente: «01. Le funzioni di agente del Governo a difesa dello Stato italiano dinanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo sono svolte dall’Avvocato generale dello Stato, che può delegare un avvocato dello Stato»;
al comma 1, capoverso Art. 130-bis (L): nella rubrica, le parole: «nei processi civili» sono soppresse; al comma 1, le parole: «Nel processo civile, quando» sono sostituite dalla seguente: «Quando»;
dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. All’articolo 7, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197, le parole: “e sino al 1° gennaio 2019” sono soppresse».
Nel capo IV del titolo I, dopo l’articolo 15 sono aggiunti i seguenti:
«Art. 15-bis (Obblighi di comunicazione al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni). - 1. Dopo l’articolo 11 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente: “Art. 11-bis (Comunicazioni al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni). - 1. Gli istituti penitenziari e gli istituti a custodia attenuata per detenute madri trasmettono semestralmente al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo ove hanno sede l’elenco di tutti i minori collocati presso di loro, con l’indicazione specifica, per ciascuno di essi, della località di residenza dei genitori, dei rapporti con la famiglia e delle condizioni psicofisiche del minore stesso. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, assunte le necessarie informazioni, chiede al tribunale, con ricorso motivato, di adottare i provvedimenti di propria competenza.
2. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, che trasmette gli atti al medesimo tribunale con relazione informativa, ogni sei mesi, effettua o dispone ispezioni nei medesimi istituti indicati, ai fini di cui al comma 1. Può procedere a ispezioni straordinarie in ogni tempo.
3. I pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio, gli esercenti un servizio di pubblica necessità che entrano in contatto con il minore di cui al comma 1 debbono riferire al più presto al direttore dell’istituto su condotte del genitore pregiudizievoli al minore medesimo. Il direttore dell’istituto ne dà immediata comunicazione al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni”.
2. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l’articolo 387 è inserito il seguente: “Art. 387-bis (Adempimenti della polizia giudiziaria nel caso di arresto o di fermo di madre di prole di minore età). - 1. Nell’ipotesi di arresto o di fermo di madre con prole di minore età, la polizia giudiziaria che lo ha eseguito, senza ritardo, ne dà notizia al pubblico ministero territorialmente competente, nonché al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo dell’arresto o del fermo”;
b) all’articolo 293, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: “4 -bis . Copia dell’ordinanza che dispone la custodia cautelare in carcere nei confronti di madre di prole di minore età è comunicata al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo di esecuzione della misura”;
c) all’articolo 656, dopo il comma 3 è inserito il seguente: “3 -bis . L’ordine di esecuzione della sentenza di condanna a pena detentiva nei confronti di madre di prole di minore età è comunicato al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo di esecuzione della sentenza”.
Art. 15-ter (Funzioni del personale del Corpo di polizia penitenziaria in materia di sicurezza). - 1. Al capo II del titolo I delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo l’articolo 4-bis è aggiunto il seguente: “Art. 4-ter (Nucleo di polizia penitenziaria a supporto delle funzioni del procuratore nazionale antimafia). - 1. Nell’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 371-bis , commi 1 e 2, del codice e con specifico riferimento all’acquisizione, all’analisi ed all’elaborazione dei dati e delle informazioni provenienti dall’ambiente penitenziario, il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo si avvale di un apposito nucleo costituito, fino a un massimo di venti unità, nell’ambito del Corpo di polizia penitenziaria e composto da personale del medesimo Corpo. L’assegnazione al predetto nucleo non determina l’attribuzione di emolumenti aggiuntivi”».
All’articolo 17, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Sono esclusi dall’applicazione del presente comma i contratti di noleggio di autoveicoli per servizi di mobilità condivisa, e in particolare il car sharing , al fine di non comprometterne la facilità di utilizzo».
All’articolo 18: al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La presente disposizione si applica progressivamente, nell’anno 2019, agli altri comuni capoluogo di provincia.»;
dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Con decreto del Ministro dell’interno, adottato previo accordo sancito in sede di Conferenza Statocittà ed autonomie locali, sono determinati i parametri connessi alla classe demografica, al rapporto numerico tra il personale della polizia municipale assunto a tempo indeterminato e il numero di abitanti residenti, al numero delle infrazioni alle norme sulla sicurezza stradale rilevate nello svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 12 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in relazione ai quali le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione anche con riguardo a comuni diversi da quelli di cui allo stesso comma 1»;
il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Per l’attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l’anno 2018 e di 175.000 euro per l’anno 2019. Ai relativi oneri si provvede, per l’anno 2018, ai sensi dell’articolo 39 e, per l’anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307»;
dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: «3-bis. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1-bis, nel limite di euro 25.000 per l’anno 2019, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 23 febbraio 1999, n. 44».
All’articolo 19:
al comma 1, le parole: «Conferenza Unificata» sono sostituite dalle seguenti: «Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281», dopo le parole: «i comuni» sono inserite le seguenti: «capoluogo di provincia, nonché quelli» e le parole: «polizia municipale» sono sostituite dalle seguenti: «polizia locale»;
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Con decreto del Ministro dell’interno, adottato previo accordo sancito in sede di Conferenza Statocittà ed autonomie locali, sono determinati i parametri connessi alle caratteristiche socioeconomiche, alla classe demografica, all’afflusso turistico e agli indici di delittuosità, in relazione ai quali le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione anche per comuni diversi da quelli di cui al medesimo comma»;
al comma 2, le parole: «polizia municipale» sono sostituite dalle seguenti: «polizia locale»;
al comma 4, le parole: «polizie municipali» sono sostituite dalle seguenti: «polizie locali»;
alla rubrica, le parole: «Polizie municipali» sono sostituite dalle seguenti: «polizie locali».
Dopo l’articolo 19 sono inseriti i seguenti:
«Art. 19-bis (Interpretazione autentica dell’articolo 109 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773). - 1. L’articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, si interpreta nel senso che gli obblighi in esso previsti si applicano anche con riguardo ai locatori o sublocatori che locano immobili o parti di essi con contratti di durata inferiore a trenta giorni.
Art. 19-ter (Dotazioni della polizia municipale. Interpretazione autentica dell’articolo 5, comma 5, primo periodo, della legge 7 marzo 1986, n. 65). — 1. L’articolo 5, comma 5, primo periodo, della legge 7 marzo 1986, n. 65, si interpreta nel senso che gli addetti al servizio di polizia municipale ai quali è conferita la qualifica di agente di pubblica sicurezza possono portare, senza licenza, le armi di cui possono essere dotati in relazione al tipo di servizio nei termini e nelle modalità previsti dai rispettivi regolamenti, nonché nei casi di operazioni esterne di polizia, d’iniziativa dei singoli durante il servizio, anche al di fuori del territorio dell’ente di appartenenza esclusivamente in caso di necessità dovuto alla flagranza dell’illecito commesso nel territorio di appartenenza».
Dopo l’articolo 20 è inserito il seguente:
«Art. 20-bis (Contributo delle società sportive agli oneri per i servizi di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive). — 1. All’articolo 9, comma 3-ter, del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, le parole: “Una quota non inferiore all’1 per cento e non superiore al 3 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “Una quota non inferiore al 5 per cento e non superiore al 10 per cento”».
All’articolo 21, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. All’articolo 10, commi 2 e 3, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, le parole: “sei mesi” sono sostituite dalle seguenti: “dodici mesi”.
1-ter. Dopo l’articolo 13 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, è inserito il seguente: “Art. 13-bis (Disposizioni per la prevenzione di disordini negli esercizi pubblici e nei locali di pubblico trattenimento). — 1. Fuori dei casi di cui all’articolo 13, il questore può disporre per ragioni di sicurezza, nei confronti delle persone condannate con sentenza definitiva o confermata in grado di appello nel corso degli ultimi tre anni per reati commessi in occasione di gravi disordini avvenuti in pubblici esercizi ovvero in locali di pubblico trattenimento, per delitti non colposi contro la persona e il patrimonio, nonché per i delitti previsti dall’articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il divieto di accesso agli stessi locali o ad esercizi pubblici analoghi, specificamente indicati, ovvero di stazionamento nelle immediate vicinanze degli stessi.
2. Il divieto di cui al comma 1 può essere limitato a specifiche fasce orarie e non può avere una durata inferiore a sei mesi né superiore a due anni. Il divieto è disposto, con provvedimento motivato, individuando comunque modalità applicative compatibili con le esigenze di mobilità, salute e lavoro del destinatario dell’atto.
3. Il divieto di cui al comma 1 può essere disposto anche nei confronti di soggetti minori di diciotto anni che hanno compiuto il quattordicesimo anno di età. Il provvedimento è notificato a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.
4. Il questore può prescrivere alle persone alle quali è notificato il divieto previsto dal comma 1 di comparire personalmente una o più volte, negli orari indicati, nell’ufficio o comando di polizia competente in relazione al luogo di residenza dell’obbligato o in quello specificamente indicato.
5. In relazione al provvedimento di cui al comma 4 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 6, commi 3 e 4, della legge 13 dicembre 1989, n. 401.
6. La violazione del divieto di cui al presente articolo è punita con la reclusione da sei mesi ad un anno e con la multa da 5.000 a 20.000 euro”.
1-quater. All’articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo le parole: “sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza,” sono inserite le seguenti: “di non accedere agli esercizi pubblici e ai locali di pubblico trattenimento, anche in determinate fasce orarie,”».
Dopo l’articolo 21 sono inseriti i seguenti:
«Art. 21-bis (Misure per la sicurezza nei pubblici esercizi). — 1. Ai fini di una più efficace prevenzione di atti illegali o di situazioni di pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica all’interno e nelle immediate vicinanze degli esercizi pubblici, individuati a norma dell’articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, con appositi accordi sottoscritti tra il prefetto e le organizzazioni maggiormente rappresentative degli esercenti possono essere individuate specifiche misure di prevenzione, basate sulla cooperazione tra i gestori degli esercizi e le Forze di polizia, cui i gestori medesimi si assoggettano, con le modalità previste dagli stessi accordi.
2. Gli accordi di cui al comma 1 sono adottati localmente nel rispetto delle linee guida nazionali approvate, su proposta del Ministro dell’interno, d’intesa con le organizzazioni maggiormente rappresentative degli esercenti, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
3. L’adesione agli accordi sottoscritti territorialmente e il loro puntuale e integrale rispetto da parte dei gestori degli esercizi pubblici sono valutati dal questore anche ai fini dell’adozione dei provvedimenti di competenza in caso di eventi rilevanti ai fini dell’eventuale applicazione dell’articolo 100 del citato testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931.
Art. 21-ter (Sanzioni in caso di inottemperanza al divieto di accesso in specifiche aree urbane). — 1. All’articolo 10 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Il contravventore al divieto di cui al presente comma è punito con l’arresto da sei mesi ad un anno”;
b) al comma 3, dopo il primo periodo è inserito il seguente: “Il contravventore al divieto emesso in relazione ai casi di cui presente comma è punito con l’arresto da uno a due anni”.
Art. 21-quater (Introduzione del delitto di esercizio molesto dell’accattonaggio). - 1. Dopo l’articolo 669 del codice penale è inserito il seguente: “Art. 669 -bis (Esercizio molesto dell’accattonaggio). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque esercita l’accattonaggio con modalità vessatorie o simulando deformità o malattie o attraverso il ricorso a mezzi fraudolenti per destare l’altrui pietà, è punito con la pena dell’arresto da tre a sei mesi e con l’ammenda da euro 3.000 a euro 6.000. È sempre disposto il sequestro delle cose che sono servite o sono state destinate a commettere l’illecito o che ne costituiscono il provento”.
Art. 21-quinquies (Modifiche alla disciplina sull’accattonaggio). – 1. All’articolo 600 -octies del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) è aggiunto, in fine, il seguente comma: “Chiunque organizzi l’altrui accattonaggio, se ne avvalga o comunque lo favorisca a fini di profitto è punito con la reclusione da uno a tre anni”;
b) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Impiego di minori nell’accattonaggio. Organizzazione dell’accattonaggio”.
Art. 21-sexies (Disposizioni in materia di parcheggiatori abusivi). - 1. Il comma 15 -bis dell’articolo 7 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente: “15-bis . Salvo che il fatto costituisca reato, coloro che esercitano senza autorizzazione, anche avvalendosi di altre persone, ovvero determinano altri ad esercitare senza autorizzazione l’attività di parcheggiatore o guardiamacchine sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 771 ad euro 3.101. Se nell’attività sono impiegati minori, o se il soggetto è già stato sanzionato per la medesima violazione con provvedimento definitivo, si applica la pena dell’arresto da sei mesi a un anno e dell’ammenda da 2.000 a 7.000 euro. È sempre disposta la confisca delle somme percepite, secondo le modalità indicate al titolo VI, capo I, sezione II”».
Dopo l’articolo 22 è inserito il seguente:
«Art. 22-bis (Misure per il potenziamento e la sicurezza delle strutture penitenziarie). — 1. Al fine di favorire la piena operatività del Corpo di polizia penitenziaria, nonché l’incremento degli standard di sicurezza e funzionalità delle strutture penitenziarie, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l’anno 2018, di 15 milioni di euro per l’anno 2019 e di 25 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, da destinare ad interventi urgenti connessi al potenziamento, all’implementazione e all’aggiornamento dei beni strumentali, nonché alla ristrutturazione e alla manutenzione degli edifici e all’adeguamento dei sistemi di sicurezza.
2. Per le ulteriori esigenze del Corpo di polizia penitenziaria connesse all’approvvigionamento di nuove uniformi e di vestiario, è autorizzata la spesa di euro 4.635.000 per l’anno 2018».
All’articolo 23:
al comma 1, alla lettera a), dopo le parole: «ingombra una strada ordinaria o ferrata,» sono aggiunte le seguenti: «ad eccezione dei casi previsti dall’articolo 1-bis,»;
al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) l’articolo 1-bis è sostituito dal seguente: “Art. 1-bis. – 1. Chiunque impedisce la libera circolazione su strada ordinaria, ostruendo la stessa con il proprio corpo, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 4.000. La medesima sanzione si applica ai promotori ed agli organizzatori”»;
al comma 2, dopo le parole: «del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66», sono aggiunte le seguenti: «, e dall’articolo 24 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773».
Nel capo I del titolo II, dopo l’articolo 23 è aggiunto il seguente:
«Art. 23-bis (Modifiche al codice della strada). — 1. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l’articolo 213 è sostituito dal seguente: “Art. 213 (Misura cautelare del sequestro e sanzione accessoria della confisca amministrativa) . — 1. Nell’ipotesi in cui il presente codice prevede la sanzione accessoria della confisca amministrativa, l’organo di polizia che accerta la violazione provvede al sequestro del veicolo o delle altre cose oggetto della violazione facendone menzione nel verbale di contestazione della violazione.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, il proprietario o, in caso di sua assenza, il conducente del veicolo o altro soggetto obbligato in solido, è sempre nominato custode con l’obbligo di depositare il veicolo in un luogo di cui abbia la disponibilità o di custodirlo, a proprie spese, in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio, provvedendo al trasporto in condizioni di sicurezza per la circolazione stradale. Il documento di circolazione è trattenuto presso l’ufficio di appartenenza dell’organo di polizia che ha accertato la violazione. Il veicolo deve recare segnalazione visibile dello stato di sequestro con le modalità stabilite nel regolamento. Di ciò è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione.
3. Nelle ipotesi di cui al comma 5, qualora il soggetto che ha eseguito il sequestro non appartenga ad una delle Forze di polizia di cui all’articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, le spese di custodia sono anticipate dall’amministrazione di appartenenza. La liquidazione delle somme dovute alla depositeria spetta alla prefettura-ufficio territoriale del Governo. Divenuto definitivo il provvedimento di confisca, la liquidazione degli importi spetta all’Agenzia del demanio, a decorrere dalla data di trasmissione del provvedimento.
4. È sempre disposta la confisca del veicolo in tutti i casi in cui questo sia stato adoperato per commettere un reato, diverso da quelli previsti nel presente codice, sia che il reato sia stato commesso da un conducente maggiorenne, sia che sia stato commesso da un conducente minorenne.
5. All’autore della violazione o ad uno dei soggetti con il medesimo solidalmente obbligati che rifiutino ovvero omettano di trasportare o custodire, a proprie spese, il veicolo, secondo le prescrizioni fornite dall’organo di polizia, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.818 a euro 7.276, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi. In caso di violazione commessa da minorenne, il veicolo è affidato in custodia ai genitori o a chi ne fa le veci o a persona maggiorenne appositamente delegata, previo pagamento delle spese di trasporto e custodia. Quando i soggetti sopra indicati si rifiutino di assumere la custodia del veicolo o non siano comunque in grado di assumerla, l’organo di polizia dispone l’immediata rimozione del veicolo e il suo trasporto presso uno dei soggetti di cui all’articolo 214 -bis . Di ciò è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. Il veicolo è trasferito in proprietà al soggetto a cui è consegnato, senza oneri per l’erario, quando, decorsi cinque giorni dalla comunicazione di cui al periodo seguente, l’avente diritto non ne abbia assunto la custodia, pagando i relativi oneri di recupero e trasporto. Del deposito del veicolo è data comunicazione mediante pubblicazione nel sito internet istituzionale della prefettura-ufficio territoriale del Governo competente. La somma ricavata dall’alienazione è depositata, sino alla definizione del procedimento in relazione al quale è stato disposto il sequestro, in un autonomo conto fruttifero presso la tesoreria dello Stato. In caso di confisca, questa ha ad oggetto la somma depositata; in ogni altro caso la medesima somma è restituita all’avente diritto.
6. Fuori dei casi indicati al comma 5, entro i trenta giorni successivi alla data in cui, esauriti i ricorsi anche giurisdizionali proposti dall’interessato o decorsi inutilmente i termini per la loro proposizione, è divenuto definitivo il provvedimento di confisca, il custode del veicolo trasferisce il mezzo, a proprie spese e in condizioni di sicurezza per la circolazione stradale, presso il luogo individuato dal prefetto ai sensi delle disposizioni dell’articolo 214 -bis . Decorso inutilmente il suddetto termine, il trasferimento del veicolo è effettuato a cura dell’organo accertatore e a spese del custode, fatta salva l’eventuale denuncia di quest’ultimo all’autorità giudiziaria qualora si configurino a suo carico estremi di reato. Le cose confiscate sono contrassegnate dal sigillo dell’ufficio cui appartiene il pubblico ufficiale che ha proceduto al sequestro. Con decreto dirigenziale, di concerto fra il Ministero dell’interno e l’Agenzia del demanio, sono stabilite le modalità di comunicazione, tra gli uffici interessati, dei dati necessari all’espletamento delle procedure di cui al presente articolo.
7. Avverso il provvedimento di sequestro è ammesso ricorso al prefetto ai sensi dell’articolo 203. Nel caso di rigetto del ricorso, il sequestro è confermato. La declaratoria di infondatezza dell’accertamento si estende alla misura cautelare ed importa il dissequestro del veicolo ovvero, nei casi indicati al comma 5, la restituzione della somma ricavata dall’alienazione. Quando ne ricorrono i presupposti, il prefetto dispone la confisca con l’ordinanza ingiunzione di cui all’articolo 204, ovvero con distinta ordinanza, stabilendo, in ogni caso, le necessarie prescrizioni relative alla sanzione accessoria. Il prefetto dispone la confisca del veicolo ovvero, nel caso in cui questo sia stato distrutto, della somma ricavata. Il provvedimento di confisca costituisce titolo esecutivo anche per il recupero delle spese di trasporto e di custodia del veicolo.
8. Il soggetto che ha assunto la custodia il quale, durante il periodo in cui il veicolo è sottoposto al sequestro, circola abusivamente con il veicolo stesso o consente che altri vi circolino abusivamente è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.988 a euro 7.953. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente. L’organo di polizia dispone l’immediata rimozione del veicolo e il suo trasporto presso uno dei soggetti di cui all’articolo 214 -bis . Il veicolo è trasferito in proprietà al soggetto a cui è consegnato, senza oneri per l’erario.
9. La sanzione stabilita nel comma 1 non si applica se il veicolo appartiene a persone estranee alla violazione amministrativa.
10. Il provvedimento con il quale è stata disposta la confisca del veicolo è comunicato dal prefetto al P.R.A. per l’annotazione nei propri registri”;
b) l’articolo 214 è sostituito dal seguente: “Art. 214 (Fermo amministrativo del veicolo) . — 1. Nelle ipotesi in cui il presente codice prevede che all’accertamento della violazione consegua l’applicazione della sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo, il proprietario, nominato custode, o, in sua assenza, il conducente o altro soggetto obbligato in solido, fa cessare la circolazione e provvede alla collocazione del veicolo in un luogo di cui abbia la disponibilità ovvero lo custodisce, a proprie spese, in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio. Sul veicolo deve essere collocato un sigillo, secondo le modalità e con le caratteristiche definite con decreto del Ministero dell’interno, che, decorso il periodo di fermo amministrativo, è rimosso a cura dell’ufficio da cui dipende l’organo di polizia che ha accertato la violazione ovvero di uno degli organi di polizia stradale di cui all’articolo 12, comma 1. Il documento di circolazione è trattenuto presso l’organo di polizia, con menzione nel verbale di contestazione. All’autore della violazione o ad uno dei soggetti con il medesimo solidalmente obbligato che rifiuti di trasportare o custodire, a proprie spese, il veicolo, secondo le prescrizioni fornite dall’organo di polizia si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 776 a euro 3.111, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi. L’organo di polizia che procede al fermo dispone la rimozione del veicolo ed il suo trasporto in un apposito luogo di custodia, individuato ai sensi delle disposizioni dell’articolo 214 -bis , secondo le modalità previste dal regolamento. Di ciò è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. Si applicano, in quanto compatibili, le norme sul sequestro dei veicoli, ivi comprese quelle di cui all’articolo 213, comma 5, e quelle per il pagamento ed il recupero delle spese di custodia.
2. Nei casi di cui al comma 1, il veicolo è affidato in custodia all’avente diritto o, in caso di violazione commessa da minorenne, ai genitori o a chi ne fa le veci o a persona maggiorenne appositamente delegata, previo pagamento delle spese di trasporto e custodia.
3. Se l’autore della violazione è persona diversa dal proprietario del veicolo, o da chi ne ha la legittima disponibilità, e risulta altresì evidente all’organo di polizia che la circolazione è avvenuta contro la volontà di costui, il veicolo è immediatamente restituito all’avente titolo. Della restituzione è redatto verbale, copia del quale viene consegnata all’interessato.
4. Avverso il provvedimento di fermo amministrativo del veicolo è ammesso ricorso al prefetto a norma dell’articolo 203.
5. Salvo che il veicolo non sia già stato trasferito in proprietà, quando il ricorso sia accolto e l’accertamento della violazione dichiarato infondato l’ordinanza estingue la sanzione accessoria ed importa la restituzione del veicolo dall’organo di polizia indicato nel comma 1. La somma ricavata dall’alienazione è depositata, sino alla definizione del procedimento in relazione al quale è stato disposto il sequestro, in un autonomo conto fruttifero presso la tesoreria dello Stato.
6. Quando sia stata presentata opposizione ai sensi dell’articolo 205, la restituzione non può avvenire se non dopo il provvedimento dell’autorità giudiziaria che rigetta il ricorso.
7. È sempre disposto il fermo amministrativo del veicolo per uguale durata nei casi in cui a norma del presente codice è previsto il provvedimento di sospensione della carta di circolazione. Per l’esecuzione provvedono gli organi di polizia di cui all’articolo 12, comma 1. Nel regolamento sono stabilite le modalità e le forme per eseguire detta sanzione accessoria.
8. Il soggetto che ha assunto la custodia il quale, durante il periodo in cui il veicolo è sottoposto al fermo, circola abusivamente con il veicolo stesso o consente che altri vi circolino abusivamente è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.988 a euro 7.953. Si applicano le sanzioni amministrative accessorie della revoca della patente e della confisca del veicolo. L’organo di polizia dispone l’immediata rimozione del veicolo e il suo trasporto presso uno dei soggetti di cui all’articolo 214 -bis . Il veicolo è trasferito in proprietà al soggetto a cui è consegnato, senza oneri per l’erario”;
c) all’articolo 214 -bis , commi 1 e 2, le parole: “comma 2-quater” sono sostituite dalle seguenti: “comma 5”;
d) dopo l’articolo 215 è inserito il seguente: “Art. 215 -bis (Censimento dei veicoli sequestrati, fermati, rimossi, dissequestrati e confiscati) . — 1. I prefetti, con cadenza semestrale, provvedono a censire, sentiti anche gli organi accertatori per quanto di competenza, i veicoli giacenti da oltre sei mesi presso le depositerie di cui all’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571, a seguito dell’applicazione, ai sensi del presente codice, di misure di sequestro e fermo, nonché per effetto di provvedimenti amministrativi di confisca non ancora definitivi e di dissequestro. Di tali veicoli, individuati secondo il tipo, il modello e il numero di targa o di telaio, indipendentemente dalla documentazione dello stato di conservazione, è formato apposito elenco, pubblicato nel sito internet istituzionale della prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio, in cui, per ciascun veicolo, sono riportati altresì i dati identificativi del proprietario risultanti al pubblico registro automobilistico.
2. Nei trenta giorni successivi alla pubblicazione dell’elenco di cui al comma 1, il proprietario o uno degli altri soggetti indicati all’articolo 196 può assumere la custodia del veicolo, provvedendo contestualmente alla liquidazione delle somme dovute alla depositeria, con conseguente estinzione del debito maturato nei confronti dello Stato allo stesso titolo. Di tale facoltà è data comunicazione in sede di pubblicazione dell’elenco di cui al comma 1, con l’avviso che in caso di mancata assunzione della custodia i veicoli oggetto di fermo, sequestro e dissequestro sono da ritenersi abbandonati, mentre quelli oggetto di confisca non ancora definitiva sono da ritenersi definitivamente confiscati. Di tale confisca è data comunicazione a cura del prefetto al pubblico registro automobilistico per l’annotazione nei propri registri. La prefettura-ufficio territoriale del Governo informa dell’inutile decorso dei predetti termini l’Agenzia del demanio, che provvede a gestire tali veicoli, anche ai soli fini della rottamazione nel caso di grave danneggiamento o deterioramento, secondo le procedure e le modalità dettate dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 189. La liquidazione delle relative spese compete alla medesima Agenzia a decorrere dalla data di ricezione dell’informativa di cui al periodo precedente.
3. La somma ricavata dall’alienazione è depositata, sino alla definizione del procedimento in relazione al quale è stato disposto il sequestro o il fermo, in un autonomo conto fruttifero presso la tesoreria dello Stato. In caso di confisca, questa ha a oggetto la somma depositata; in ogni altro caso la somma depositata è restituita all’avente diritto.
4. Con decreto dirigenziale, di concerto fra il Ministero dell’interno e l’Agenzia del demanio, sono stabilite le modalità di comunicazione, tra gli uffici interessati, dei dati necessari all’espletamento delle procedure di cui al presente articolo”».
All’articolo 24, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Le disposizioni degli articoli 83, comma 3-bis , e 91, comma 1-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, limitatamente ai terreni agricoli che usufruiscono di fondi europei per importi non superiori a 25.000 euro, non si applicano fino al 31 dicembre 2019».
All’articolo 26, comma 1, le parole: «nonché al prefetto» sono sostituite dalle seguenti: «nonché, limitatamente ai lavori pubblici, al prefetto».
Dopo l’articolo 26 è inserito il seguente: «Art. 26-bis (Piano di emergenza interno per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti). - 1. I gestori di impianti di stoccaggio e di lavorazione dei rifiuti, esistenti o di nuova costruzione, hanno l’obbligo di predisporre un piano di emergenza interna allo scopo di:
a) controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per la salute umana, per l’ambiente e per i beni;
b) mettere in atto le misure necessarie per proteggere la salute umana e l’ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti;
c) informare adeguatamente i lavoratori e i servizi di emergenza e le autorità locali competenti;
d) provvedere al ripristino e al disinquinamento dell’ambiente dopo un incidente rilevante.
2. Il piano di emergenza interna è riesaminato, sperimentato e, se necessario, aggiornato dal gestore, previa consultazione del personale che lavora nell’impianto, ivi compreso il personale di imprese subappaltatrici a lungo termine, ad intervalli appropriati, e, comunque, non superiori a tre anni. La revisione tiene conto dei cambiamenti avvenuti nell’impianto e nei servizi di emergenza, dei progressi tecnici e delle nuove conoscenze in merito alle misure da adottare in caso di incidente rilevante.
3. Per gli impianti esistenti, il piano di emergenza interna di cui al comma 1 è predisposto entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
4. Il gestore trasmette al prefetto competente per territorio tutte le informazioni utili per l’elaborazione del piano di emergenza esterna, di cui al comma 5.
5. Per gli impianti di cui ai commi precedenti, al fine di limitare gli effetti dannosi derivanti da incidenti rilevanti, il prefetto, d’intesa con le regioni e con gli enti locali interessati, predispone il piano di emergenza esterna all’impianto e ne coordina l’attuazione.
6. Il piano di cui al comma 5 è predisposto allo scopo di:
a) controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per la salute umana, per l’ambiente e per i beni;
b) mettere in atto le misure necessarie per proteggere la salute umana e l’ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti, in particolare mediante la cooperazione rafforzata con l’organizzazione di protezione civile negli interventi di soccorso;
c) informare adeguatamente la popolazione, i servizi di emergenza e le autorità locali competenti;
d) provvedere sulla base delle disposizioni vigenti al ripristino e al disinquinamento dell’ambiente dopo un incidente rilevante.
7. Il prefetto redige il piano di emergenza esterna entro dodici mesi dal ricevimento delle informazioni necessarie da parte del gestore, ai sensi del comma 4.
8. Il piano di cui al comma 5 è riesaminato, sperimentato e, se necessario, aggiornato, previa consultazione della popolazione, dal prefetto ad intervalli appropriati e, comunque, non superiori a tre anni. La revisione tiene conto dei cambiamenti avvenuti negli impianti e nei servizi di emergenza, dei progressi tecnici e delle nuove conoscenze in merito alle misure da adottare in caso di incidenti rilevanti.
9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d’intesa con il Ministro dell’interno per gli aspetti concernenti la prevenzione degli incendi, previo accordo sancito in sede di Conferenza unificata, sono stabilite le linee guida per la predisposizione del piano di emergenza esterna e per la relativa informazione alla popolazione.
10. All’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ».
All’articolo 28, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. All’articolo 143, comma 11, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il primo periodo è sostituito dal seguente: “Fatta salva ogni altra misura interdittiva ed accessoria eventualmente prevista, gli amministratori responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento di cui al presente articolo non possono essere candidati alle elezioni per la Camera dei deputati, per il Senato della Repubblica e per il Parlamento europeo nonché alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, in relazione ai due turni elettorali successivi allo scioglimento stesso, qualora la loro incandidabilità sia dichiarata con provvedimento definitivo”».
Nel capo II del titolo II, dopo l’articolo 29 è aggiunto il seguente:
«Art. 29-bis (Modifiche al codice della strada, in materia di circolazione di veicoli immatricolati all’estero). — 1. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 93:
1) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: “1-bis. Salvo quanto previsto dal comma 1 -ter , è vietato, a chi ha stabilito la residenza in Italia da oltre sessanta giorni, circolare con un veicolo immatricolato all’estero.
1-ter. Nell’ipotesi di veicolo concesso in leasing o in locazione senza conducente da parte di un’impresa costituita in un altro Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo che non ha stabilito in Italia una sede secondaria o altra sede effettiva, nonché nell’ipotesi di veicolo concesso in comodato a un soggetto residente in Italia e legato da un rapporto di lavoro o di collaborazione con un’impresa costituita in un altro Stato membro dell’Unione europea o aderente allo Spazio economico europeo che non ha stabilito in Italia una sede secondaria od altra sede effettiva, nel rispetto delle disposizioni contenute nel codice doganale comunitario, a bordo del veicolo deve essere custodito un documento, sottoscritto dall’intestatario e recante data certa, dal quale risultino il titolo e la durata della disponibilità del veicolo. In mancanza di tale documento, la disponibilità del veicolo si considera in capo al conducente.
1-quater. Nell’ipotesi di cui al comma 1-bis e ferma restando l’applicazione delle sanzioni previste dal comma 7 -bis , se il veicolo non è immatricolato in Italia, l’intestatario chiede al competente ufficio motorizzazione civile, previa consegna del documento di circolazione e delle targhe estere, il rilascio di un foglio di via e della relativa targa, ai sensi dell’articolo 99, al fine di condurre il veicolo oltre i transiti di confine. L’ufficio motorizzazione civile provvede alla restituzione delle targhe e del documento di circolazione alle competenti autorità dello Stato che li ha rilasciati”;
2) dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti: “7-bis. Alla violazione delle disposizioni di cui al comma 1 -bis si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 712 a euro 2.848. L’organo accertatore trasmette il documento di circolazione all’ufficio motorizzazione civile competente per territorio, ordina l’immediata cessazione della circolazione del veicolo e il suo trasporto e deposito in luogo non soggetto a pubblico passaggio. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 213. Qualora, entro il termine di centottanta giorni decorrenti dalla data della violazione, il veicolo non sia immatricolato in Italia o non sia richiesto il rilascio di un foglio di via per condurlo oltre i transiti di confine, si applica la sanzione accessoria della confisca amministrativa ai sensi dell’articolo 213.
7-ter. Alla violazione delle disposizioni di cui al comma 1 -ter , primo periodo, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.000. Nel verbale di contestazione è imposto l’obbligo di esibizione del documento di cui al comma 1-ter entro il termine di trenta giorni. Il veicolo è sottoposto alla sanzione accessoria del fermo amministrativo secondo le disposizioni dell’articolo 214, in quanto compatibili, ed è riconsegnato al conducente, al proprietario o al legittimo detentore, ovvero a persona delegata dal proprietario, solo dopo che sia stato esibito il documento di cui al comma 1 -ter o, comunque, decorsi sessanta giorni dall’accertamento della violazione. In caso di mancata esibizione del documento, l’organo accertatore provvede all’applicazione della sanzione di cui all’articolo 94, comma 3, con decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti”;
b) all’articolo 132:
1) al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Scaduto il termine di un anno, se il veicolo non è immatricolato in Italia, l’intestatario chiede al competente ufficio motorizzazione civile, previa consegna del documento di circolazione e delle targhe estere, il rilascio di un foglio di via e della relativa targa, ai sensi dell’articolo 99, al fine di condurre il veicolo oltre i transiti di confine. L’ufficio motorizzazione civile provvede alla restituzione delle targhe e del documento di circolazione alle competenti autorità dello Stato che li ha rilasciati.”;
2) il comma 5 è sostituito dal seguente: “5. Fuori dei casi indicati all’articolo 93, comma 1-ter, chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 712 a euro 2.848. L’organo accertatore trasmette il documento di circolazione all’ufficio motorizzazione civile competente per territorio, ordina l’immediata cessazione della circolazione del veicolo e il suo trasporto e deposito in luogo non soggetto a pubblico passaggio. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 213. Se entro il termine di centottanta giorni, decorrenti dalla data della violazione, il veicolo non è immatricolato in Italia o non è richiesto il rilascio di un foglio di via per condurlo oltre i transiti di confine, si applica la sanzione accessoria della confisca amministrativa ai sensi dell’articolo 213”;
c) all’articolo 196, comma 1, l’ultimo periodo è sostituito dai seguenti: “Nelle ipotesi di cui all’articolo 84 risponde solidalmente il locatario e in quelle di cui all’articolo 94, comma 4 -bis , risponde solidalmente l’intestatario temporaneo del veicolo. Nei casi indicati all’articolo 93, commi 1 -bis e 1 -ter , e all’articolo 132, delle violazioni commesse risponde solidalmente la persona residente in Italia che ha, a qualunque titolo, la disponibilità del veicolo, se non prova che la circolazione del veicolo stesso è avvenuta contro la sua volontà.”».
L’articolo 30 è sostituito dal seguente: «Art. 30 (Modifica dell’articolo 633 del codice penale). — 1. L’articolo 633 del codice penale è sostituito dal seguente: “Art. 633 (Invasione di terreni o edifici). — Chiunque invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 103 a euro 1032. Si applica la pena della reclusione da due a quattro anni e la multa da euro 206 a euro 2064 e si procede d’ufficio se il fatto è commesso da più di cinque persone o se il fatto è commesso da persona palesemente armata. Se il fatto è commesso da due o più persone, la pena per i promotori o gli organizzatori è aumentata”».
All’articolo 31, comma 1, le parole: «633, terzo comma» sono sostituite dalle seguenti: «633, secondo comma».
Nel capo III del titolo II, dopo l’articolo 31 sono aggiunti i seguenti:
«Art. 31-bis (Modifica all’articolo 284 del codice di procedura penale). - 1. All’articolo 284 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 -bis è inserito il seguente: “1-ter. La misura cautelare degli arresti domiciliari non può essere eseguita presso un immobile occupato abusivamente”.
Art. 31-ter (Disposizioni in materia di occupazione arbitraria di immobili). — 1. All’articolo 11 del decretolegge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: “1. Il prefetto, acquisito il parere del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica in seduta allargata ai rappresentanti della regione, emana, ai sensi dell’articolo 13 della legge 1° aprile 1981, n. 121, direttive per la prevenzione delle occupazioni arbitrarie di immobili.
2. Quando è richiesto l’intervento della Forza pubblica per l’esecuzione di un provvedimento di rilascio di immobili occupati arbitrariamente da cui può derivare pericolo di turbative per l’ordine e la sicurezza pubblica, l’autorità o l’organo che vi provvede ne dà comunicazione al prefetto.
3. Il prefetto, ricevuta la comunicazione di cui al comma 2, convoca il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica ai fini dell’emanazione delle direttive concernenti il concorso delle diverse componenti della Forza pubblica nell’esecuzione del provvedimento, estendendo la partecipazione ai rappresentanti della regione. Il prefetto comunica tempestivamente all’autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento di rilascio l’intervenuta esecuzione dello stesso.
3.1. Il prefetto, qualora ravvisi la necessità di definire un piano delle misure emergenziali necessarie per la tutela dei soggetti in situazione di fragilità che non sono in grado di reperire autonomamente una sistemazione alloggiativa alternativa, sentito il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, istituisce una cabina di regia incaricata di provvedere nel termine di novanta giorni. Della cabina di regia fanno parte, oltre a rappresentanti della prefettura, anche rappresentanti della regione e degli enti locali interessati, nonché degli enti competenti in materia di edilizia residenziale pubblica. Ai rappresentanti della cabina di regia non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato.
3.2. Alla scadenza del termine di novanta giorni di cui al comma 3.1, il prefetto riferisce all’autorità giudiziaria gli esiti dell’attività svolta dalla cabina di regia, indicando i tempi di esecuzione del provvedimento di rilascio ovvero le ragioni che ne rendono necessario il differimento. L’autorità giudiziaria competente per l’esecuzione, tenuto conto delle informazioni ricevute, adotta i provvedimenti necessari, ivi compreso quello di differimento dell’esecuzione. Ferma restando la responsabilità anche sotto il profilo risarcitorio degli autori del reato di occupazione abusiva, al proprietario o al titolare di altro diritto reale di godimento sull’immobile è liquidata dal prefetto un’indennità onnicomprensiva per il mancato godimento del bene, secondo criteri equitativi che tengono conto dello stato dell’immobile, della sua destinazione, della durata dell’occupazione, dell’eventuale fatto colposo del proprietario nel non avere impedito l’occupazione. L’indennità è riconosciuta a decorrere dalla scadenza del termine di novanta giorni di cui al comma 3.1 e non è dovuta se l’avente diritto ha dato causa o ha concorso a dare causa con dolo o colpa grave all’occupazione arbitraria. Avverso il provvedimento che ha disposto la liquidazione dell’indennità il proprietario dell’immobile può proporre ricorso dinanzi al tribunale del luogo ove l’immobile si trova. Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento di liquidazione dell’indennità. Si applicano gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile e il tribunale decide in composizione monocratica. Il reclamo si propone al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.
3.3. Il differimento dell’esecuzione del provvedimento di rilascio non può superare un anno decorrente dalla data di adozione del relativo provvedimento.
3.4. Ai fini della corresponsione dell’indennità di cui al comma 3.2, nello stato di previsione del Ministero dell’interno è istituito un fondo con una dotazione iniziale di 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2018. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 23 febbraio 1999, n. 44, affluite all’entrata del bilancio dello Stato, che restano acquisite all’erario. Il fondo potrà essere alimentato anche con le risorse provenienti dal Fondo unico giustizia di cui all’articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per la quota spettante al Ministero dell’interno.
3.5. Qualora al prefetto sia richiesto l’ausilio della Forza pubblica per l’esecuzione di una pluralità di ordinanze di rilascio da cui può derivare pericolo di turbative per l’ordine e la sicurezza pubblica, convoca il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, allargato ai rappresentanti della regione, per la predisposizione del programma degli interventi. La determinazione del programma degli interventi avviene secondo criteri di priorità che tengono conto della situazione dell’ordine e della sicurezza pubblica negli ambiti territoriali interessati, dei possibili rischi per l’incolumità e la salute pubblica, dei diritti dei soggetti proprietari degli immobili, nonché dei livelli assistenziali che devono essere garantiti agli aventi diritto dalle regioni e dagli enti locali. Il programma degli interventi è comunicato all’autorità giudiziaria che ha adottato le ordinanze di rilascio nonché ai soggetti proprietari. Il termine di novanta giorni di cui al comma 3.1 inizia a decorrere, per ciascun intervento, dalla data individuata in base al programma degli interventi.
3.6. Avverso il programma di cui al comma 3.5 è ammesso ricorso innanzi al giudice amministrativo, che decide con il rito di cui all’articolo 119 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. L’eventuale annullamento del predetto provvedimento può dar luogo, salvi i casi di dolo o colpa grave, esclusivamente al risarcimento in forma specifica, consistente nell’obbligo per l’amministrazione di disporre gli interventi necessari ad assicurare la cessazione della situazione di occupazione arbitraria dell’immobile”.
2. Il rispetto della procedura di cui ai commi da 3 a 3.6 dell’articolo 11 del citato decreto-legge n. 14 del 2017, come modificato dal comma 1 del presente articolo, esonera il Ministero dell’interno ed i suoi organi periferici dalla responsabilità civile e amministrativa per la mancata esecuzione di provvedimenti di rilascio di immobili abusivamente occupati, qualora la stessa sia dipesa dall’impossibilità di individuare le misure emergenziali di cui al comma 3.1 del citato articolo 11, ovvero dalla necessità di assicurare la salvaguardia della pubblica e privata incolumità. Nei predetti casi è dovuta esclusivamente l’indennità di cui al comma 3.2 del citato articolo 11.
3. Le disposizioni di cui all’articolo 11 del citato decreto- legge n. 14 del 2017, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche alle controversie per le quali non sia intervenuta sentenza alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».
Dopo l’articolo 32 sono inseriti i seguenti:
«Art. 32-bis (Istituzione del Nucleo per la composizione delle Commissioni straordinarie per la gestione degli enti sciolti per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare). - 1. Presso il Dipartimento per le politiche del personale dell’amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie del Ministero dell’interno - Direzione centrale per le risorse umane è istituito un apposito nucleo, composto da personale della carriera prefettizia, nell’ambito del quale sono individuati i componenti della commissione straordinaria di cui agli articoli 143 e 144 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per la gestione degli enti sciolti per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare.
2. Al nucleo di cui al comma 1 è assegnato, nell’ambito delle risorse organiche della carriera prefettizia, un contingente di personale non superiore a cinquanta unità, di cui dieci con qualifica di prefetto e quaranta con qualifica fino a viceprefetto.
3. Le unità di personale individuate nell’ambito del nucleo di cui al comma 1 quali componenti della commissione straordinaria nominata ai sensi degli articoli 143 e 144 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono essere collocate in posizione di disponibilità in base alla vigente normativa, per l’esercizio a tempo pieno e in via esclusiva delle funzioni commissariali, ove l’amministrazione ne ravvisi l’urgenza.
4. Con decreto del Ministro dell’interno di natura non regolamentare, sono individuate le modalità, i criteri e la durata di assegnazione al nucleo di cui al comma 1, in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139.
5. Fermi restando i compensi spettanti per lo svolgimento delle attività commissariali indicate al comma 1, la mera assegnazione al nucleo non determina l’attribuzione di compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o emolumenti comunque denominati.
Art. 32-ter (Nomina del presidente della Commissione per la progressione in carriera di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139) . — 1. All’articolo 17, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, le parole: “scelto tra quelli preposti alle attività di controllo e valutazione di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286,” sono soppresse.
Art. 32-quater (Disposizioni in materia di tecnologia 5G) . — 1. All’articolo 1, comma 1036, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: “, avvalendosi degli organi della polizia postale e delle comunicazioni ai sensi dell’articolo 98 del codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259” sono sostituite dalle seguenti: “. A tal fine i predetti Ispettorati possono richiedere al prefetto l’ausilio della Forza pubblica”.
Art. 32-quinquies (Riorganizzazione del Servizio centrale di protezione) . — 1. All’articolo 14 del decretolegge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, al primo periodo, le parole: “Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica” sono sostituite dalle seguenti: “Ministro dell’economia e delle finanze” e il secondo periodo è sostituito dal seguente: “Il Servizio centrale di protezione è articolato in almeno due divisioni dotate di personale e strutture differenti e autonome, in modo da assicurare la trattazione separata delle posizioni dei collaboratori di giustizia e dei testimoni di giustizia”;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: “1-bis. All’attuazione del presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente”.
Art. 32-sexies (Istituzione del Centro Alti Studi del Ministero dell’interno) . — 1. Per la valorizzazione della cultura istituzionale e professionale del personale dell’Amministrazione civile dell’interno è istituito il Centro Alti Studi del Ministero dell’interno nell’ambito del Dipartimento per le politiche del personale dell’Amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie che opera presso la Sede didattico-residenziale, con compiti di promozione, organizzazione e realizzazione di iniziative, anche di carattere seminariale, finalizzate allo studio e all’approfondimento dei profili normativi e amministrativi attinenti all’esercizio delle funzioni e dei compiti dell’Amministrazione civile dell’interno, nonché alla realizzazione di studi e ricerche sulle attribuzioni del Ministero dell’interno.
2. Il Centro Alti Studi del Ministero dell’interno, fermi restando la dotazione organica e il contingente dei prefetti collocati a disposizione ai sensi della normativa vigente, è presieduto da un prefetto, con funzioni di presidente, ed opera attraverso un consiglio direttivo e un comitato scientifico i cui componenti sono scelti fra rappresentanti dell’Amministrazione civile dell’interno, docenti universitari ed esperti in discipline amministrative, storiche, sociali e della comunicazione. Al presidente e ai componenti degli organi di cui al periodo precedente non spetta la corresponsione di compensi, rimborsi di spese, emolumenti o gettoni di presenza comunque denominati. Il Centro Alti Studi del Ministero dell’interno non costituisce articolazione di livello dirigenziale del Ministero dell’interno.
3. Per le spese di promozione, organizzazione e realizzazione di iniziative, anche di carattere seminariale, nonché realizzazione di studi e ricerche, è autorizzata la spesa di 50.000 euro annui a decorrere dal 2019. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse destinate alle spese di funzionamento della Sede didattico-residenziale di cui al comma 1.
4. Fatto salvo quanto disposto dal comma 3, all’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
Nel capo I del titolo III, dopo l’articolo 35 sono aggiunti i seguenti:
«Art. 35-bis (Disposizioni in materia di assunzioni a tempo indeterminato di personale della polizia municipale) . — 1. Al fine di rafforzare le attività connesse al controllo del territorio e di potenziare gli interventi in materia di sicurezza urbana, i comuni che nel triennio 2016-2018 hanno rispettato gli obiettivi dei vincoli di finanza pubblica possono, nell’anno 2019, in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, assumere a tempo indeterminato personale di polizia municipale, nel limite della spesa sostenuta per detto personale nell’anno 2016 e fermo restando il conseguimento degli equilibri di bilancio. Le cessazioni nell’anno 2018 del predetto personale non rilevano ai fini del calcolo delle facoltà assunzionali del restante personale.
Art. 35-ter (Modifiche all’articolo 50 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) . - 1. All’articolo 50 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 7 -bis , dopo le parole: “anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi,” sono inserite le seguenti: “o in altre aree comunque interessate da fenomeni di aggregazione notturna,” e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, nonché limitazioni degli orari di vendita degli esercizi del settore alimentare o misto, e delle attività artigianali di produzione e vendita di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato e di erogazione di alimenti e bevande attraverso distributori automatici”;
b) dopo il comma 7 -bis è inserito il seguente: “7 -bis .1. L’inosservanza delle ordinanze emanate dal Sindaco ai sensi del comma 7 -bis è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 5.000 euro. Qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte in un anno, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta, ai sensi dell’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689”.
Art. 35 -quater (Potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei comuni) . — 1. Per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei comuni è istituito nello stato di previsione del Ministero dell’interno un apposito fondo, con una dotazione pari a 2 milioni di euro per l’anno 2018 e a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Le risorse del suddetto fondo possono essere destinate anche ad assunzioni a tempo determinato di personale di polizia locale, nei limiti delle predette risorse e anche in deroga all’articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
2. Alla copertura dei relativi oneri si provvede:
a) quanto a euro 1 milione per l’anno 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
b) quanto a euro 1 milione per l’anno 2018 e a euro 5 milioni per l’anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decretolegge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
c) quanto a euro 5 milioni per l’anno 2019, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a) , della legge 23 febbraio 1999, n. 44, affluite all’entrata del bilancio dello Stato, che restano acquisite all’erario.
3. Il fondo di cui al comma 1 potrà essere alimentato anche con le risorse provenienti dal Fondo unico giustizia di cui all’articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per la quota spettante al Ministero dell’interno.
4. Le modalità di presentazione delle richieste da parte dei comuni interessati nonché i criteri di ripartizione delle risorse del fondo di cui al comma 1 sono individuate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell’interno, da adottare di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
Art. 35 -quinquies (Videosorveglianza) . — 1. Al fine di potenziare gli interventi in materia di sicurezza urbana per la realizzazione degli obiettivi di cui all’articolo 5, comma 2, lettera a) , del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, con riferimento all’installazione, da parte dei comuni, di sistemi di videosorveglianza, l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 5, comma 2 -ter , del citato decreto-legge n. 14 del 2017 è incrementata di 10 milioni di euro per l’anno 2019, di 17 milioni di euro per l’anno 2020, di 27 milioni di euro per l’anno 2021 e di 36 milioni di euro per l’anno 2022.
2. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui all’articolo 1, comma 140, lettere b) ed e) , della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nell’ambito del programma “Contrasto al crimine, tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica” della missione “Ordine pubblico e sicurezza” dello stato di previsione del Ministero dell’interno.
3. Le autorizzazioni di spesa di cui al comma 2 possono essere reintegrate mediante rimodulazione di risorse finanziarie assegnate o da assegnare al Ministero dell’interno per la realizzazione di investimenti.
Art. 35-sexies (Utilizzo degli aeromobili a pilotaggio remoto da parte delle Forze di polizia di cui all’articolo 16, primo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121) . — 1. All’articolo 5 del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, il primo periodo del comma 3 -sexies è sostituito dal seguente: “Fermo restando quanto disposto dal codice della navigazione e dalla disciplina dell’Unione europea, con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro della difesa, con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare, sentito l’Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC), entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono disciplinate le modalità di utilizzo, da parte delle Forze di polizia, degli aeromobili a pilotaggio remoto, comunemente denominati ‘droni’, ai fini del controllo del territorio per finalità di pubblica sicurezza, con particolare riferimento al contrasto del terrorismo e alla prevenzione dei reati di criminalità organizzata e ambientale, nonché per le finalità di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, e, per il Corpo della guardia di finanza, anche ai fini dell’assolvimento delle funzioni di polizia economica e finanziaria di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68”».
All’articolo 36:
dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. All’articolo 35 -bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. Al fine di consentire la prosecuzione dell’attività dell’impresa sequestrata o confiscata, dalla data di nomina dell’amministratore giudiziario e fino all’eventuale provvedimento di dissequestro dell’azienda o di revoca della confisca della stessa, o fino alla data di destinazione dell’azienda, disposta ai sensi dell’articolo 48, sono sospesi gli effetti della pregressa documentazione antimafia interdittiva, nonché le procedure pendenti preordinate al conseguimento dei medesimi effetti”»;
al comma 2, alla lettera a) è premessa la seguente: «0a) al comma 2:
1) al primo periodo, le parole: “sequestro e” sono sostituite dalla seguente: “sequestro,” e dopo la parola: “straordinaria” sono inserite le seguenti: “e i dati, individuati dal regolamento di attuazione previsto dall’articolo 113, comma 1, lettera c) , indispensabili per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali”;
2) al secondo periodo, le parole: “inserendo tutti” sono sostituite dalle seguenti: “aggiornando dalla data del provvedimento di confisca di secondo grado”;
3) il terzo periodo è soppresso»;
dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. All’articolo 41 -ter , comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nell’alinea, le parole: “sono istituiti, presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, tavoli provinciali permanenti sulle aziende sequestrate e confiscate, aventi il compito di” sono sostituite dalle seguenti: “il prefetto può istituire, presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo, un tavolo provinciale sulle aziende sequestrate e confiscate, avente il compito di”.
2 -ter . All’articolo 43 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: “il provvedimento di confisca di primo grado, entro sessanta giorni dal deposito” sono sostituite dalle seguenti: “i provvedimenti di confisca di primo e di secondo grado, entro sessanta giorni dal deposito di ciascuno dei medesimi provvedimenti”;
b) il comma 5 -bis è sostituito dal seguente: “5-bis . Dopo il conferimento di cui all’articolo 38, comma 3, l’Agenzia provvede al rendiconto ai sensi dei commi precedenti qualora la confisca venga revocata. In caso di confisca definitiva l’Agenzia trasmette al giudice delegato una relazione sull’amministrazione dei beni, esponendo le somme pagate e riscosse, le spese sostenute e il saldo finale, con l’indicazione dei limiti previsti dall’articolo 53. In tale ultimo caso, il giudice delegato, all’esito degli eventuali chiarimenti richiesti, prende atto della relazione”.
2-quater. All’articolo 44 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è aggiunto, in fine, il seguente comma: “2-bis. Per il recupero e la custodia dei veicoli a motore e dei natanti confiscati, l’Agenzia applica le tariffe stabilite con il decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, emanato ai sensi dell’articolo 59 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. Ferme restando le tariffe stabilite dal periodo precedente, l’Agenzia può avvalersi di aziende da essa amministrate operanti nello specifico settore”»;
al comma 3:
alla lettera a), dopo il numero 2) sono inseriti i seguenti:
«2-bis) alla lettera c), quartultimo periodo, le parole: “Se entro un anno” sono sostituite dalle seguenti: “Se entro due anni”;
2-ter) alla lettera c), terzultimo periodo, le parole: “Alla scadenza dei sei mesi” sono sostituite dalle seguenti: “Alla scadenza di un anno”»;
alla lettera a), numero 3), capoverso d) , le parole: «Se entro un anno» sono sostituite dalle seguenti: «Se entro due anni»;
alla lettera e), le parole: «è inserito il seguente» sono sostituite dalle seguenti: «sono inseriti i seguenti» e dopo il capoverso 7-ter è aggiunto il seguente: «7-quater. Le modalità di attuazione della disposizione di cui al comma 7-ter, ai sensi della quale, in caso di acquisizione del bene al patrimonio dello Stato, il tribunale ordina il pagamento delle somme, ponendole a carico del Fondo unico giustizia, sono stabilite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia»;
alla lettera f), capoverso 10, le parole: «Le somme ricavate dalla vendita di cui al comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «Il 90 per cento delle somme ricavate dalla vendita di cui al comma 5»;
dopo la lettera f) è inserita la seguente: «f-bis) dopo il comma 10 è inserito il seguente: “10-bis. Il 10 per cento delle somme ricavate dalla vendita di cui al comma 5 confluisce in un fondo, istituito presso il Ministero dell’interno, per le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni di cui al comma 3, lettera c)”»;
dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. All’articolo 51, comma 3-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, le parole: “Qualora sussista un interesse di natura generale” sono sostituite dalle seguenti: “Ai fini del perseguimento delle proprie finalità istituzionali”».
Dopo l’articolo 36 è inserito il seguente:
«Art. 36-bis (Iscrizione di provvedimenti al registro delle imprese) . — 1. Nel capo IV del titolo III del libro I del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo l’articolo 51 è inserito il seguente: “Art. 51-bis (Iscrizione di provvedimenti al registro delle imprese) . — 1. Il decreto di sequestro di cui all’articolo 20, il decreto di confisca di cui all’articolo 24, i provvedimenti di cui agli articoli 34 e 34 -bis , la nomina dell’amministratore giudiziario ai sensi dell’articolo 41, il provvedimento di cui all’articolo 45, nonché tutti i provvedimenti giudiziari di cui al presente decreto comunque denominati, relativi ad imprese, a società o a quote delle stesse, sono iscritti al registro delle imprese, su istanza della cancelleria, entro il giorno successivo al deposito in cancelleria, con le modalità individuate dal regolamento emanato ai sensi dell’articolo 8, comma 6 -bis , della legge 29 dicembre 1993, n. 580. Nelle more dell’emanazione del regolamento di cui al periodo precedente si applica l’articolo 8, comma 6 -ter , della citata legge n. 580 del 1993”».
Dopo l’articolo 37 è inserito il seguente:
«Art. 37-bis (Disposizioni in materia di funzionamento dell’Agenzia). — 1. All’articolo 113 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. Sulla base di apposite convenzioni, anche onerose, l’Agenzia, per l’assolvimento dei suoi compiti e delle attività istituzionali, può richiedere, nei limiti degli stanziamenti del proprio bilancio, la collaborazione di amministrazioni centrali dello Stato, ivi comprese società e associazioni in house ad esse riconducibili di cui può avvalersi con le medesime modalità delle amministrazioni stesse, di Agenzie fiscali o di enti pubblici”».
Nel capo II del titolo III, dopo l’articolo 38 è aggiunto il seguente:
«Art. 38-bis (Disposizioni a sostegno delle vittime delle attività di estorsione e dell’usura) . — 1. Alla legge 23 febbraio 1999, n. 44, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 13, dopo il comma 2 è inserito il seguente: “2 -bis . Non possono far parte dell’elenco di cui al comma 2 associazioni ed organizzazioni che, al momento dell’accettazione della domanda di iscrizione, non siano in regola con la documentazione antimafia di cui al libro II, capi dal I al IV, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159”;
b) all’articolo 13, comma 3, le parole: “centoventi giorni” sono sostituite dalle seguenti: “ventiquattro mesi”;
c) all’articolo 14, dopo il comma 1 è inserito il seguente: “1-bis . Qualora dalla disponibilità dell’intera somma dipenda la possibilità di riattivare in maniera efficiente l’attività imprenditoriale, previa concessione di provvisionale, ovvero di altre misure cautelari, da parte del giudice nel corso del giudizio relativo all’evento delittuoso posto a base dell’istanza, possono essere erogate somme di denaro a titolo di anticipo dell’elargizione, sino a concorrenza dell’intero ammontare”;
d) all’articolo 19, comma 1, lettera d) , sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “I membri di cui alla presente lettera devono astenersi da prendere parte all’attività del Comitato, incluse eventuali votazioni, quando sono chiamati ad esprimersi su richiedenti l’accesso al fondo di cui all’articolo 18 i quali siano, ovvero siano stati nei dieci anni precedenti, membri delle loro associazioni ovvero abbiano ricevuto supporto in sede di giudizio dalle medesime associazioni. Ogni decisione assunta in violazione di quanto previsto dal precedente periodo è da considerarsi nulla”;
e) all’articolo 19, dopo il comma 1 è inserito il seguente: “1-bis. In un’apposita sezione del sito internet del Ministero dell’interno sono pubblicati i decreti di nomina dei componenti di cui al comma 1, lettera d)”;
f) all’articolo 20, comma 1, le parole: “trecento giorni” sono sostituite dalle seguenti: “due anni a decorrere dal provvedimento di sospensione. Non sono dovuti interessi di mora nel frattempo eventualmente maturati”.
2. All’articolo 14, comma 5, della legge 7 marzo 1996, n. 108, la parola: “sei” è sostituita dalla seguente: “ventiquattro”».
All’articolo 39, comma 1:
nell’alinea, dopo la parola: «18,» sono inserite le seguenti: «comma 3, limitatamente all’anno 2018,», dopo la parola: «22,» è inserita la seguente: «22-bis,», le parole: «15.681.423», «57.547.109» e «59.477.109» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «21.851.194», «75.028.329» e «84.477.109» e le parole: «e a 10.327.109 euro a decorrere dall’anno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «, a 35.327.109 euro per l’anno 2026 e a 10.327.109 euro a decorrere dall’anno 2027»;
dopo la lettera a) sono inserite le seguenti: «a-bis) quanto a 4.635.000 euro per l’anno 2018, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della giustizia;
a-ter) quanto a 2.000.000 di euro per l’anno 2018, a 15.000.000 di euro per l’anno 2019 e a 25.000.000 di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della giustizia»;
alla lettera c), le parole: «quanto a 531.423 euro per l’anno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «quanto a 66.194 euro per l’anno 2018» e le parole: «a 2.497.109 euro per l’anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «a 4.978.329 euro per l’anno 2019».
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