Decreto Ministero dei Trasporti - 19/02/2019 - Assegnazione delle somme derivanti dal pagamento delle sanzioni
OGGETTO: Modalità di assegnazione delle somme derivanti dal pagamento delle sanzioni per violazioni delle disposizioni in materia di diritti dei passeggeri nelle modalità del trasporto ferroviario, con autobus e per vie navigabili interne.
DECRETO 19 febbraio 2019
Modalità di assegnazione delle somme derivanti dal pagamento delle sanzioni per violazioni delle disposizioni in materia di diritti dei passeggeri nelle modalità del trasporto ferroviario, con autobus e per vie navigabili interne.
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto il regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario;
Visto il regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004;
Visto il regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011 relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004;
Visti gli articoli 1, comma 2, e 3 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, recante la disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario;
Visto il decreto legislativo 4 novembre 2014, n. 169, recante la disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 181/2011;
Visto il decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 129, recante la disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1177/2010;
Visti, in particolare, l’art. 5, comma 4, del decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, l’art. 4, comma 5, del decreto legislativo 4 novembre 2014, n. 169 e l’art. 4, comma 5, del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 129, che prevedono che le somme derivanti dal pagamento delle sanzioni per violazioni dei diritti dei passeggeri delle modalità di trasporto ferroviario, con autobus e via mare e per vie navigabili interne sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione in un apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per il finanziamento di progetti a vantaggio dei consumatori dei settori dei trasporti;
Considerato che, ai sensi delle medesime disposizioni, con successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta dell’Autorità di regolazione dei trasporti, adottato d’intesa con la Conferenza Stato-regioni e province autonome, il predetto fondo è assegnato a progetti del predetto Ministero, e alle regioni, in misura tale che a ciascuna regione sia trasferito l’importo corrispondente all’ammontare derivante dal pagamento delle sanzioni, applicate in relazione ai servizi di trasporto di competenza regionale e locale, riferibili al proprio territorio;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 29 maggio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 143 del 23 giugno 2015, con il quale sono state individuate le strutture regionali deputate a ricevere i reclami a seguito di presunte infrazioni accertate in relazione ai servizi ferroviari di competenza regionale e locale;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 9 ottobre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 261 del 9 novembre 2015, con il quale sono state individuate le strutture regionali deputate a ricevere i reclami a seguito di presunte infrazioni accertate in relazione ai servizi di trasporto effettuato con autobus;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 5 giugno 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 135 del 13 giugno 2017, con il quale sono state individuate le strutture regionali deputate a ricevere i reclami a seguito di presunte infrazioni accertate in relazione ai servizi di trasporto via mare e per vie navigabili interne;
Considerato che è stato istituito nello stato di previsione dell’entrata del Ministero dell’economia e delle finanze il capitolo 2454 piano gestionale 25, in cui far confluire le somme derivanti dal pagamento delle sanzioni di cui ai citati decreti legislativi;
Considerato che le somme che affluiranno sul capitolo 2454 piano gestionale 25 saranno riassegnate sui pertinenti capitoli da istituire nello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
Considerato che sulla scorta delle comunicazioni dell’Autorità di regolazione dei trasporti, le risorse verranno assegnate da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alle regioni;
Vista la proposta dell’Autorità di regolazione dei trasporti;
Acquisita l’intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, espressa nella seduta del 13 febbraio 2019;
Decreta:
Art. 1.
Destinazione delle risorse
1. Le somme derivanti dal pagamento delle sanzioni per le violazioni delle disposizioni del decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, del decreto legislativo 4 novembre 2014, n. 169 e del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 129, in materia, rispettivamente, di diritti dei passeggeri nelle modalità di trasporto ferroviario, con autobus e via mare e per vie navigabili interne, sono assegnate a progetti a vantaggio dei consumatori, destinati a campagne di sensibilizzazione e informazione sui diritti dei passeggeri, promosse anche avvalendosi della collaborazione dei gestori dei servizi e delle infrastrutture interessati.
Art. 2.
Realizzazione dei progetti
1. I progetti, destinati in via prioritaria al finanziamento di campagne informative riguardanti l’accessibilità ai servizi di trasporto per le persone con disabilità o a mobilità ridotta, possono essere realizzati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dalle regioni, con le risorse di cui all’art. 3.
Art. 3.
Assegnazione delle risorse
1. Le somme rivenienti dalle sanzioni applicate ai trasporti pubblici di interesse nazionale di cui all’art. 3, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, sono assegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Le somme rivenienti dalle sanzioni applicate ai trasporti pubblici di interesse regionale e locale, di cui all’art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 422 del 1997, sono assegnate in modo da garantire che a ciascuna regione sia trasferito l’importo corrispondente all’ammontare derivante dal pagamento delle sanzioni riferibili al proprio territorio.
2. L’Autorità di regolazione dei trasporti, entro il primo trimestre di ogni anno, trasmette al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti le tabelle riassuntive di tutte le sanzioni irrogate nel corso dell’anno precedente, relativamente alle tre modalità di trasporto passeggeri, per ferrovia, per nave e per autobus, indicando a quale regione sono riferibili le sanzioni applicate ai trasporti pubblici di interesse regionale e locale.
3. Nel caso di sanzione applicata in ambito ferroviario sovraregionale, l’Autorità di regolazione dei trasporti indica, sulla base delle informazioni fornite da Trenitalia S.p.a., a quale delle regioni interessate deve esserne assegnato il relativo importo.
Art. 4.
Attività di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale, sulla base di quanto comunicato dall’Autorità di regolazione dei trasporti, effettua la ricognizione delle entrate, ai fini del finanziamento dei progetti di cui agli articoli 1 e 2, e provvede alla successiva riassegnazione sui pertinenti capitoli di spesa.
2. Nell’ambito del Dipartimento di cui al comma 1, la Direzione generale per la sicurezza stradale provvede alla predisposizione dei progetti di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché, entro la fine di ogni anno, all’erogazione alle regioni delle somme di loro spettanza, all’esito della riassegnazione delle risorse, di cui al medesimo comma 1.
3. Annualmente, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti trasmette alla Conferenza Stato-Regioni la relazione illustrativa dei progetti realizzati nel corso dell’anno precedente sia da parte delle regioni che da parte dello Stato.
Art. 5.
Attività di competenza delle regioni
1. Le regioni, ai fini della relazione annuale di cui all’art. 4, presentano entro il primo trimestre di ogni anno al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, i progetti realizzati nel corso dell’anno precedente.
Roma, 19 febbraio 2019
Il Ministro
TONINELLI
Vedi anche: