Circolare - 28/05/2019 - Prot. n. 10353 - Transito in territorio italiano di semirimorchi immatricolati in stato UE
OGGETTO: Trasporto internazionale di merci. Transito in territorio italiano di semirimorchi immatricolati in stato non appartenente all'UE pervenuti via mare. Aggancio da parte di veicolo a motore dell'UE.
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
DIREZIONE GENERALE PER IL TRASPORTO STRADALE
E PER L'INTERMODALITÀ
CIRCOLARE D.G. T.S.I. N. 2
Roma, 28 maggio 2019
Oggetto: Trasporto internazionale di merci. Transito in territorio italiano di semirimorchi immatricolati in stato non appartenente all'UE pervenuti via mare. Aggancio da parte di veicolo a motore dell'UE.
È pervenuta segnalazione, da parte di imprese stabilite in uno Stato appartenente all'Unione europea, circa qualche difficoltà incontrata in occasione dell'aggancio in Italia, nell'area portuale, da parte di veicoli in disponibilità di tali imprese, di semirimorchi immatricolati in Paesi non appartenenti all'Unione europea pervenuti da essi via mare e destinati in altro Stato membro.
A tale riguardo va evidenziato quanto segue:
• il percorso del semirimorchio dallo Stato di carico non appartenente all'Unione europea all'Italia con lo sbarco in un porto nazionale per una destinazione verso altro stato membro (prima parte del viaggio del suddetto semirimorchio), costituisce un trasporto di merci tra tale stato extra-UE e l'Italia stessa in quanto il semirimorchio medesimo accede in territorio italiano;
• tale tipo di trasporto, pur pervenendo via mare, può quindi essere eseguito solo nel quadro dell'accordo bilaterale tra l'Italia ed il Paese terzo interessato (per esempio Turchia);
• di conseguenza, il semirimorchio, per accedere nel territorio italiano deve essere accompagnato da una valida autorizzazione debitamente compilata facente parte del contingente bilaterale scambiato tra l'Italia ed il Paese terzo, purché idonea a consentire il trasporto in questione.
La prosecuzione del viaggio del predetto semirimorchio in transito in territorio italiano verso la sua destinazione finale (per esempio la Spagna) potrà essere assicurata in regime di licenza comunitaria da un'impresa stabilita in uno Stato membro dell'Unione europea con un veicolo a motore che aggancia nel porto di arrivo il predetto semirimorchio, in modo che il complesso veicolare in questione completi il trasporto con l'accompagnamento della copia conforme della licenza comunitaria intestata al vettore che ha in disponibilità il veicolo a motore.
Le Autorità di controllo, pertanto, devono, in ambito portuale, verificare che il semirimorchio/rimorchio in questione sia accompagnato al momento dell'ingresso in territorio italiano, da una valida autorizzazione dei contingenti bilaterali che legittimi l'ingresso del veicolo isolato in questione ed apporre sulla stessa il timbro che ne testimonia l'utilizzo. Successivamente a tale formalità, e ferme tutte le altre di diversa natura, il rimorchio/semirimorchio potrà essere agganciato da un veicolo a motore immatricolato in un Paese dell'Unione europea per il transito in Italia con destinazione verso altro stato membro. Ovviamente anche in occasione del viaggio di ritorno del predetto rimorchio/semirimorchio, preliminarmente alla partenza dal porto italiano verso la sua destinazione in stato non dell'UE il semirimorchio isolato dovrà essere accompagnato dalla valida autorizzazione, che ne ha consentito l'accesso all'andata in territorio italiano per il transito, correttamente compilata, che copra la tratta in partenza dal territorio italiano nel viaggio di ritorno, anche eventualmente a vuoto (si ricorda che le autorizzazioni dei contingenti italiani sono valide per un solo viaggio, che comprende le tratte di andata e di ritorno, come da format dei moduli di autorizzazione concessi in base agli accordi bilaterali).
Nel corso dei controllo su strada, in ogni caso, per il complesso veicolare formatosi come sopra con un veicolo a motore immatricolato in un Paese dell'Unione europea e il semirimorchio immatricolato in Paese terzo, deve essere esibita, a richiesta, la copia certificata conforme della licenza comunitaria rilasciata a nome del vettore che ha in regolare disponibilità il veicolo a motore e non anche l'autorizzazione bilaterale relativa all'ingresso ed uscita del rimorchio o semirimorchio extra EU da territorio italiano.
Si pregano le Direzioni Generali Territoriali di estendere la presente a tutti gli Uffici, avendo cura che sia poi messa a disposizione di tutto il personale impiegato nell'attività di controllo.
Vorrà, infine, il Servizio di Polizia Stradale diramare la presente alle altre Forze di Polizia ed alle Prefetture, affinché ne sia curata la diffusione anche alle Polizie locali.
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Vincenzo Cinelli