Circolare - 11/09/2019 - Prot. n. 27731 - Art. 126bis
OGGETTO: Art. 126bis - Sentenza Consiglio di Stato n. 5857/2019 del 23/08/2019.
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione
gli Affari Generali ed il Personale
Direzione Generale Motorizzazione
Divisione 6
Roma, 11 settembre 2019
Prot. n. RU/27731
OGGETTO: Art. 126bis - Sentenza Consiglio di Stato n. 5857/2019 del 23/08/2019.
Si fa seguito alle circolari n. 14380 del 13.06.2018, n. 25476 del 16.11.2016 nonché alle altre precedenti circolari in materia, per trasmettere la recentissima sentenza del Consiglio di Stato, Sez. II, n. 5857 del 23.08.2019.
Tale sentenza ribadisce ancora una volta che: "... la comunicazione della avvenuta decurtazione di punteggio non è condizione di validità della sanzione accessoria della decurtazione del punteggio della patente, che produce comunque i suoi effetti immediatamente nella sfera giuridica dell'interessato, né del provvedimento di revisione della patente di guida, che consegue in via necessitata dalla perdita totale dei punti attribuiti alla patente medesima, tenuto conto che l'interessato conosce subito, attraverso il verbale di accertamento, se e in quale misura gli sarà applicata la sanzione accessoria della decurtazione punti, e può conoscere in ogni momento il suo saldo punti, garantendo tale sistema la possibilità del recupero dei punti decurtati prima dell'azzeramento, per evitare la revisione".
La suddetta sentenza riassume tutti i principi essenziali connessi all'applicazione dell'art. 126bis espressi dalla più autorevole giurisprudenza degli ultimi anni ed affermati nelle precedenti circolari in materia in cui sono state fornite le linee guida per la difesa dell'Amministrazione nei numerosi contenziosi.
Si richiamano pertanto gli Uffici in indirizzo ad una puntuale difesa dell'Amministrazione in giudizio stante l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale in materia che rende ampiamente superabile il motivo di ricorso fondato sulla mancanza della comunicazione di decurtazione.
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Ing. Sergio Dondolini
Sentenza del Consiglio di Stato, Sez. II, n. 5857 del 23.08.2019
N. 05857/2019 REG.PROV.COLL.
N. 07557/2011 REG.RIC.
Pubblicato il 23/08/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7557 del 2011, proposto da Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia ope legis in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
contro
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandro Anderloni, Andrea Belletti, Giuseppe Barreca ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via Giulio Caccini n.1;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (sezione terza) n. 891 del 5 aprile 2011, resa inter partes sul ricorso n.r.g. 2436/2009 proposto per l'annullamento del provvedimento n. 2/6149 emesso in data 16.6.2009 dall'Ufficio Provinciale di Milano -Direzione Generale per la motorizzazione -Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, avente ad oggetto la revisione della patente di guida categoria B n. MI5379945D di cui è titolare, nonché di tutti gli atti connessi.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 giugno 2019 il Cons. Francesco Guarracino e udito l'avv.to dello Stato Gianmario Rocchitta per l'amministrazione appellante;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti ricorre in appello avverso la sentenza n. 891 del 5 aprile 2011 con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, ritenuta la propria giurisdizione, ha annullato il provvedimento n. 2/6149 del 16 giugno 2009, notificato il 18 luglio 2009, dell'Ufficio Provinciale di Milano -Direzione Generale per la motorizzazione, con cui è stata disposta la revisione della patente di guida della sig.ra - OMISSIS- a seguito dell'azzeramento del relativo punteggio, sull'assunto che, incontestata la circostanza che la ricorrente non avesse ricevuto alcuna comunicazione da parte dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida circa la decurtazione dei punti operata nei suoi confronti, il comportamento tenuto dall'amministrazione fosse in contrasto con l'art. 126 bis del codice della strada, il quale prevede che ogni variazione del punteggio debba essere comunicata al patentato a cura dell'anagrafe degli abilitati alla guida, con conseguente illegittimità dell'ordine dispositivo della revisione della patente di guida per la perdita integrale del punteggio.
Con due motivi di appello il Ministero ha censurato la sentenza di primo grado sostenendo che la comunicazione di cui all'art. 126 bis cod. strada non condiziona la validità del provvedimento sanzionatorio di decurtazione dei punti e tantomeno del provvedimento di revisione della patente, soffermandosi ad illustrare le ragioni per cui, qualunque sia la ricostruzione del rapporto tra la comunicazione ex art. 126 bis cit. ed il provvedimento che dispone la revisione della patente, non potrebbe derivarsi l'invalidità di quest'ultimo dalla semplice mancanza della predetta comunicazione.
La sig.ra -OMISSIS- ha resistito all'appello con memoria difensiva.
L'esecutività della sentenza appellata è stata sospesa dalla Sezione IV di questo Consiglio con ordinanza n. 4573 del 18 ottobre 2011.
Alla pubblica udienza del 18 giugno 2019 la causa è stata trattenuta in decisione. Preliminarmente deve constatarsi che il capo di sentenza relativo alla sussistenza della giurisdizione amministrativa sulla controversia non ha formato oggetto di appello, con conseguente formazione del giudicato sul punto. Nel merito l'appello è fondato, alla stregua del concorde orientamento di questo Consiglio (sez. IV, 4 dicembre 2012 n. 6189) e della Corte di cassazione (Sez. VI, 16 settembre 2016, n. 18174), per il quale la comunicazione dell'avvenuta decurtazione di punteggio non è condizione di validità della sanzione accessoria della decurtazione del punteggio della patente, che produce comunque i suoi effetti immediatamente nella sfera giuridica dell'interessato, né del provvedimento di revisione della patente di guida, che consegue in via necessitata dalla perdita totale dei punti attribuiti alla patente medesima, tenuto conto che l'interessato conosce subito, attraverso il verbale di accertamento, se e in quale misura gli sarà applicata la sanzione accessoria della decurtazione punti, e può conoscere in ogni momento il suo saldo-punti, garantendo tale sistema la possibilità del recupero dei punti decurtati prima dell'azzeramento, per evitare la revisione.
Per queste ragioni l'appello deve essere accolto e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinto il ricorso di primo grado.
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, respinge il ricorso di primo grado.
Condanna l'appellata al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio in favore del Ministero appellante, che liquida nella somma complessiva di € 2000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2019 con l'intervento dei magistrati: Gianpiero Paolo Cirillo, Presidente Francesco Frigida, Consigliere Giovanni Orsini, Consigliere Carla Ciuffetti, Consigliere Francesco Guarracino, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
Francesco Guarracino
IL PRESIDENTE
Gianpiero Paolo Cirillo
IL SEGRETARIO