Affare Consiglio di Stato - 18/09/2019 - n. 1023 - Ministero Infrastrutture e Trasporti
OGGETTO: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti.
Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 18 settembre 2019
NUMERO AFFARE 01023/2019
OGGETTO: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza di sospensiva, proposto dalla Autoscuola Besnatese di Manuelli Umberto & C. Sas, contro la Provincia di Varese, per l’annullamento del provvedimento 1494/2018 di revoca attività autoscuola.
LA SEZIONE
Vista la relazione con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull’affare in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Andrea Pannone;
1) Riferisce l’amministrazione richiedente che: In conseguenza di quanto sopra, vengono concordati, tra i soci della nuova compagine, patti sociali, tra cui la denominazione della nuova società “Autoscuola Besnatese di Venturi Giovanni & C. s.a.s.”.
Il 27 giugno 2018 la Provincia di Varese, …, con determinazione n. 1494, ha disposto la “revoca ai sensi dell’art. 123, comma 9, del d.lgs. 285/92 dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di autoscuola” nei confronti di detta società. La determinazione è fondata sul presupposto che il signor Giovanni Massimo Venturi, legale rappresentante della società “Autoscuola Besnatese di Venturi Giovanni & C. s.a.s.” risultava essere già responsabile didattico presso una delle sedi delle “Autoscuole Albatros di Venturi Giovanni & C s.a.s.”.
Tale doppio ruolo è in contrasto con la disposizione di cui all’art. 123, comma 4 del codice della strada (d. l.vo 30 aprile 1992, n. 285), che prevede che laddove la titolarità di autoscuola è in capo ad una società di persone, tutti i soci amministratori devono averne “la proprietà e la gestione diretta, personale, esclusiva e permanente dell’esercizio ...”.
Successivamente, in data 9 ottobre 2018, …, il socio Andrea Larcinese di “Autoscuola Besnatese di Venturi Giovanni & C. s.a.s.” ha ceduto le proprie quote al signor Umberto Manuelli, il quale, in ambito societario, ha assunto la qualifica di socio accomandatario, amministratore e gerente, mentre il sig. Giovanni Massimo Venturi ha assunto la qualifica di socio accomandante.
Contestualmente, la nuova compagine assume la ragione sociale “Autoscuola Besnatese di Manuelli Umberto & C. s.a.s.” e, al momento della presentazione del ricorso straordinario in argomento, ha dichiarato che “sta predisponendo la documentazione necessaria per l’esercizio dell’attività”. […].
Sostiene la società ricorrente che:
a) l’art. 123, comma 9, del codice della strada prevede l’adozione del provvedimento di revoca nei seguenti casi:
- a) siano venuti meno le capacità finanziarie ed i requisiti morali del titolare;
- b) venga meno l’attrezzatura didattica dell’autoscuola;
- c) siano stati adottati più di due provvedimenti di sospensione in un quinquennio;
b) “nessuna norma impone che il legale rappresentante di una società di persone debba essere anche il responsabile didattico dell’autoscuola gestita”;
c) la cessione di quote era stata prontamente notificata alla Provincia di Varese, tramite deposito della visura camerale aggiornata. Inoltre sarebbe mancata la comunicazione di avvio del procedimento di un successivo provvedimento di revoca dell’attività di autoscuola, per cui la società, che alla data del provvedimento di revoca gestiva l’autoscuola Besnatese, solo con il provvedimento stesso ha conosciuto di essere privo di idoneo responsabile didattico, nonché di aver violato il “requisito della c.d. esclusività” previsto dal predetto art. 123 c.d.s., secondo l’interpretazione espressa dal Consiglio di Stato con parere n. 3458/2011 del 16 novembre 2011. […].>>
2) Osserva il Ministero che: <<L’art. 123 del codice della strada impone al titolare di più autoscuole di assumere in una di esse la gestione diretta ed esclusiva e nominare, per ciascuna delle altre sedi, un responsabile didattico. L’espressione “per ciascuna” manifesta la volontà del legislatore di preporre un responsabile didattico per ogni singola sede di autoscuola. Di conseguenza, non è possibile preporre un soggetto con la qualifica di responsabile didattico per più sedi di autoscuola.
Con una memoria datata 8 giugno 2018, l’autoscuola sosteneva che “responsabile didattico” dell’autoscuola Besnatese era il signor Larcinese Andrea e non il legale rappresentante Venturi Giovanni. La ricostruzione normativa offerta dell’autoscuola si mostrava tuttavia in conflitto con il dato letterale del codice della strada (art. 123) e comunque veniva contraddetta dalla dichiarazione resa dallo stesso Larcinese alla Provincia di Varese il 18 giugno 2018, prot. n. 33224, nella quale Larcinese affermava di “non voler svolgere le mansioni di responsabile didattico nella nuova società e di non averle mai svolte”.
La Provincia di Varese accertava quindi il venir meno del requisito previsto dall’art. 123, comma 4, del d.lgs 285/92 e il 29 giugno 2018 e disponeva, di conseguenza la “revoca dell’autorizzazione” intestata ad una non determinata “Autoscuola Besnatese s.a.s.”, che, probabilmente, viste le premesse deve riferirsi alla società Autoscuola Besnatese di Venturi Giovanni & C. s.a.s.. […].
In merito si osserva che l’art. 123, comma 4 del d. lgs 285/92 prescrive che il titolare dell’attività di autoscuola (o il legale rappresentante, in caso di società) “deve avere la gestione diretta, personale, esclusiva e permanente dell’esercizio, nonché la gestione diretta dei beni patrimoniali dell’autoscuola”. Nel caso di apertura di ulteriori sedi di autoscuola, la medesima norma impone che “per ciascuna [...] deve essere preposto un responsabile didattico, in organico quale dipendente o collaboratore familiare ovvero anche, nel caso di società di persone o di capitali, quale rispettivamente socio o amministratore”.
Di conseguenza, la persona fisica o il legale rappresentante della società che esercitano la titolarità di autoscuola devono avere, oltre che la responsabilità amministrativa, anche la responsabilità tecnica di almeno un’autoscuola. Quest’ultima deve essere delegata ad altro soggetto, che abbia i requisiti prescritti all’art. 123, c. 5, del codice della strada, nel caso di apertura di ulteriori sedi di autoscuola.
Per quel che riguarda l’incompatibilità del sig. Giovanni Venturi, alla luce di quanto sopra esposto, è agevole osservare che se addirittura all’interno della stessa compagine sociale il legale rappresentante non può assumere la “responsabilità didattica” di tutte le sedi, a fortiori non potrà assumere il medesimo ruolo per un’altra autoscuola.
Nessun pregio riveste l’argomento del ricorrente secondo cui il principio di “esclusività” riguarderebbe solo le imprese individuali e non anche le società. In realtà, l’art. 335, comma 2, del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada prevede espressamente che: “Qualora l’autorizzazione sia rilasciata a persone giuridiche, i requisiti prescritti, ad eccezione della capacità finanziaria che deve essere posseduta dalla persona giuridica, sono richiesti al legale rappresentante o, nel caso di società od enti, alla persona da questi delegata. Quando l’autorizzazione sia rilasciata in favore di società non aventi personalità giuridica, i requisiti prescritti devono essere posseduti dal socio amministratore. Qualora ci siano più soci amministratori di società non aventi personalità giuridica, tali requisiti devono essere posseduti da ognuno di questi”.
Nel caso di una società in accomandita semplice, come nel caso di specie, quindi, i requisiti di cui all’art. 123, comma 5, del codice della strada, e, conseguentemente l’obbligo di “esclusività” gravano su tutti i soci accomandatari.
La ricorrente contesta il provvedimento finale, assumendo che non ci si troverebbe in alcuna delle ipotesi di revoca previste dall’art. 123, comma 9, del codice della strada.
In merito si osserva che le ipotesi di revoca previste da tale disposizione attengono a fattispecie successive al riconoscimento della correttezza della segnalazione certificata di inizio di attività di autoscuola. Più correttamente, il provvedimento della Provincia di Varese non avrebbe dovuto essere di revoca dell’autorizzazione ma di inibizione dall’avvio di attività, mancando uno dei presupposti dell’avvio stesso, per incompatibilità di uno dei soci amministratori — peraltro anche legale rappresentante — della società che gestiva l’autoscuola Besnatese.
Inconferente, tuttavia, è il richiamo della ricorrente all’art. 8 del DM 317/95, atteso che la norma riguarda il caso in cui l’autoscuola sia rimasta provvisoriamente priva dell’unico insegnate o istruttore di cui dispone e non abbia la “possibilità di sostituirlo immediatamente”. In questi casi la Provincia “può” consentire l’utilizzo di un supplente temporaneo per non più di sei mesi. La norma riguarda i casi eccezionali di impossibilità di garantire la prestazione, e non anche quelli nei quali la società scelga strutturalmente di dotarsi di un responsabile didattico di un’altra società in violazione del principio di esclusività.
Priva di pregio è anche la lagnanza sul fatto che la società ricorrente sostiene che l’amministrazione non le avrebbe comunicato il preavviso di rigetto ex art. 10 bis della legge 241/90: la Besnatese avrebbe quindi avuto contezza di essere priva del responsabile didattico solo “con il provvedimento di revoca”. L’amministrazione, inoltre, non avrebbe valutato le memorie partecipative presentate dalla società ai sensi dell’art. 10 delle legge 241/90.
Innanzi tutto il preavviso di rigetto è istituto che riguarda i procedimenti su istanza di parte: nel caso de quo, invece, il procedimento è stato avviato d’ufficio nell’ambito dei poteri di vigilanza attribuiti alla Provincia dall’art. 123, comma 7 bis, del codice della strada.
Peraltro anche ove fosse mancato il preavviso di rigetto, il provvedimento non avrebbe potuto avere un contenuto diverso rispetto a quello adottato, atteso che la società ha perso un requisito tecnico fondamentale per l’esercizio dell’attività di autoscuola. Trova quindi piana applicazione l’art. 21 octies della legge 241/90. […]>>.
3) Questa Sezione del Consiglio di Stato osserva preliminarmente che, nel provvedimento impugnato, si richiama il parere del Consiglio di Stato n. 3458/2011 del 16/11/2011 [recte: n. 4514/2011 del 7 dicembre 2011] con il quale si esplicita che il requisito dell’esclusività deve essere declinato nella possibilità della titolarità di una sola autoscuola, ancorché con più sedi.
Questa Sezione non ha ragione di discostarsi da quanto ritenuto in precedenza e di conseguenza ritenere infondato il ricorso perché è pacifico in atti, al di là di ogni quesitone procedurale, che il signor Giovanni Massimo Venturi è legale rappresentante della società “Autoscuola Besnatese di Venturi Giovanni & C. s.a.s.” ed era già responsabile didattico presso una delle sedi delle “Autoscuole Albatros di Venturi Giovanni & C. s.a.s.”.
La doppia titolarità ha giustificato l’adozione del provvedimento impugnato.
La circostanza che si stia predisponendo la documentazione necessaria per l’esercizio di una nuova titolarità non incide sulla legittimità del provvedimento impugnato che cristallizza le situazioni di fatto e di diritto esistenti al momento della sua adozione. P.Q.M. esprime il parere che il ricorso debba essere respinto con assorbimento dell’istanza cautelare.
L'ESTENSORE
Andrea Pannone
IL PRESIDENTE
Roberto Giovagnoli
IL SEGRETARIO
Maria Cristina Manuppelli