Brexit: trasporti e patenti di guida
Brexit, l'uscita del Regno Unito dall'Ue
Il 29 marzo 2017 il Regno Unito, a seguito del referendum del 23 giugno 2016, ha notificato l’intenzione di recedere dall’Unione europea a norma dell’articolo 50 del Trattato sull’UE.
Dopo quasi tre anni di lavoro tra i negoziatori, la ratifica da parte del Regno Unito e l’approvazione da parte del Parlamento europeo, il 30 gennaio 2020 il Consiglio europeo ha adottato, mediante procedura scritta, la decisione relativa alla conclusione dell'accordo di recesso a nome dell'Ue e una dichiarazione politica sul quadro delle future relazioni.
L’accordo di recesso consente di gestire l’uscita del Regno Unito dall'Ue in maniera ordinata, a tutela di cittadini e imprese. A partire dalla mezzanotte del 31 gennaio 2020, infatti, il Regno Unito non sarà più uno Stato membro dell'Ue e sarà considerato un Paese terzo.
L’accordo prevede inoltre un periodo transitorio al 31 dicembre 2020 in cui un ampio corpo di regole Ue (incluse le regole sulla libera circolazione delle persone, dei servizi, dei capitali e delle merci nei termini previsti dall’accordo di recesso) continuerà ad applicarsi al Regno Unito.
L’intesa recepisce pienamente le priorità italiane, a partire dalla tutela dei diritti dei cittadini e dalla protezione delle indicazioni geografiche, per arrivare al regolamento delle pendenze finanziarie britanniche nei confronti del bilancio Ue e alle prospettive di un partenariato economico e di sicurezza profondo e ambizioso tra l’Ue e il Regno Unito dopo la Brexit.
Per seguire e coordinare le attività inerenti la Brexit, il negoziato e le misure di preparazione e di emergenza per ogni scenario, incluso quello di un recesso senza accordo, il Governo italiano ha istituito a Palazzo Chigi una Task Force per la Brexit. Durante la riunione del 27 gennaio, è stato ribadito l’impegno italiano a sostegno del Capo negoziatore dell'UE, Michel Barnier, nei negoziati con il Regno Unito relativi alla futura relazione che preveda un Accordo di Libero Scambio, una cooperazione di sicurezza e un livello di mobilità per i cittadini all’altezza della profondità degli scambi tra Italia e Regno Unito.
Diritti dei cittadini dopo il 31 gennaio 2020
Con la ratifica e l’entrata in vigore dell’accordo di recesso, durante il periodo di transizione, che inizierà il 1° febbraio 2020, il diritto Ue sarà applicabile al e nel Regno Unito, conformemente alla parte IV dell'accordo e più specificamente all'articolo 127 – salvo disposizione contraria dell’accordo stesso.
In pratica, ciò significa che le norme dell’Ue in materia di libera circolazione e di coordinamento della sicurezza sociale continueranno ad applicarsi ai cittadini italiani nel Regno Unito e ai britannici in Italia. Pertanto, anche se alla data del recesso i cittadini britannici in Italia non saranno più cittadini Ue e a quelli italiani nel Regno Unito non si applicheranno più in quel Paese le regole della libera circolazione UE, essi godranno, durante il periodo di transizione, degli stessi diritti di cui attualmente godono ai sensi della legislazione Ue sulla libera circolazione. Ciò significa che il 1° febbraio 2020 non cambierà nulla per quanto riguarda i diritti di libera circolazione dei cittadini (e dei loro familiari) che vivono in Italia e nel Regno Unito. Analogamente, i cittadini italiani e britannici (e i loro familiari) attualmente non residenti, rispettivamente, nel Regno Unito e in Italia avranno il diritto, nell'esercizio dei loro diritti ai sensi della direttiva 2004/38/CE, di trasferirsi e di stabilirsi in Italia durante il periodo transitorio.
Al termine del periodo di transizione, i diritti dei cittadini britannici e delle loro famiglie saranno disciplinati dalla parte II dell'accordo di recesso (ad eccezione dei cittadini italiani/britannici che non hanno mai esercitato i loro diritti di libera circolazione). Il preambolo dell’accordo riconosce l'obiettivo della parte II, ovvero proteggere l'Unione e i cittadini del Regno Unito (nonché i loro rispettivi familiari) nella circostanza in cui eserciteranno i diritti di libera circolazione prima della fine del periodo di transizione, e garantire che i loro diritti siano esercitabili e basati sul principio di non discriminazione, pur tutelando il diritto derivante dai periodi di previdenza sociale.
Per i cittadini britannici iscritti all’anagrafe italiana (vedi vademecum), una volta terminato il periodo transitorio l'Italia garantirà la tutela dei diritti acquisiti sulla base di una procedura dichiarativa ai sensi dell’art. 18.4 dell’accordo di recesso (“Rilascio dei documenti di soggiorno”) e alle condizioni di cui all'articolo 19 dell'accordo (Rilascio di documenti di soggiorno durante il periodo di transizione). L’iscrizione all’anagrafe italiana entro il 31 dicembre 2020 e le disposizioni dell’accordo di recesso consentiranno quindi di godere dei diritti previsti da tale accordo.
Per i cittadini italiani residenti nel Regno Unito, ai sensi dell’art. 18.1 dell’accordo di recesso è previsto un “EU Settlement Scheme (Settled Status e Pre-Settled Status)”, vale a dire una misura amministrativa introdotta dal governo britannico per consentire ai cittadini europei di continuare a risiedere legalmente nel Regno Unito dopo la sua uscita dall’Ue.
Patenti di guida
Con specifico riguardo al settore dei conducenti ed in particolare alle patenti di guida, si può differenziare l’argomento in due parti:
a) il riconoscimento della patente di guida estera ai fini della circolazione sul territorio italiano;
b) la conversione in equipollente documento italiano, senza sostenere esami.
Per quanto concerne la circolazione, ai sensi dell’art. 135 del Codice della Strada, chi è in possesso di patente di guida extracomunitaria (e quindi anche britannica, nel momento in cui il Regno Unito recedesse dall’UE) può condurre veicoli sul territorio italiano se non ha la residenza anagrafica in Italia ovvero solo per un anno dalla data in cui è stata acquisito detta residenza in Italia.
La patente dovrà essere accompagnata dal “permesso (o patente) internazionale di guida”, che viene rilasciato dallo Stato che ha emesso la patente di guida stessa (in questo caso il Regno Unito), oppure da traduzione ufficiale in lingua italiana. Al riguardo utili informazioni possono essere reperite: sul portale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nella sezione Permesso internazionale di guida e sul portale della Direzione Generale Territoriale del Centro al link: http://www.motorizzazioneroma.it/sportcond16.php
Per quanto concerne invece la conversione delle patenti di guida rilasciate nel Regno Unito, non sarà più possibile effettuarla una volta che quest’ultima non farà più parte della UE. Si potrà pertanto procedere alla conversione delle patenti di guida rilasciate dalle autorità britanniche solo previo Accordo bilaterale che disciplini la materia, tra l’Italia e Regno Unito come nel caso di altri Paesi extracomunitari.
Trasporto su strada
Se l'accordo di recesso non sarà ratificato, il trasporto di merci su strada tra l'UE e il Regno Unito subirà forti limitazioni e sarà assoggettato a un sistema internazionale di contingentamento. L’Unione Europea ha adottato una misura atta ad assicurare i collegamenti di base, grazie alla quale gli operatori del Regno Unito, se in possesso della licenza del Regno Unito per il trasporto internazionale “consentito” di merci o anche senza nei casi previsti dall’art. 3, par. 2, del regolamento n. 2019/501, saranno autorizzati in via temporanea a trasportare merci nell'Unione ferma restando la reciprocità, vale a dire che il Regno Unito riconosca diritti equivalenti ai trasportatori di merci su strada dell'UE assicurando le condizioni per una concorrenza leale.
Su proposta della Commissione è in corso di adozione da parte dei co – legislatori europei una modifica al regolamento n. 2019/501, che proroga la scadenza della sua validità dal termine originario del 31 dicembre 2019 fino al 31 luglio 2020 al fine di mantenere in vigore per il trasporto stradale sino a quest’ultima data il regime temporaneo dei collegamenti.
Per gli operatori, sono utili le informazioni indicate nei rilevanti avvisi della Commissione europea (sul trasporto su strada, sui prodotti industriali, sulla protezione dei consumatori e i diritti dei passeggeri, sugli spostamenti tra l’UE e il Regno Unito).
Perderanno validità sul territorio UE le licenze di attività, i certificati di sicurezza e le patenti dei conducenti emessi dal Regno Unito. I soggetti che ne fossero in possesso dovranno assicurare quanto prima la compatibilità della documentazione con la normativa UE.
I vostri commenti...
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Pertanto dal 01/01/2021 la patente britannica si potrá utilizzare in Italia solo per brevi periodi.
Qualora si volesse ristabilire la propria residenza in italia la patente GB non potrá essere convertita (contrariamente al fatto che le patenti UE possono essere ancora convertite in GB)
Sono ora tornata ad abitare in Italia.
Devo convertita prima di fine mese?
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