Circolare - 08/05/2020 - Prot. n. 2999 - Proroga e sospensione termini per emergenza COVID-19
OGGETTO: Artt. 92, comma 4 e 103, commi 1 e 2, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 – (Proroga e sospensione di termini in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito in legge con Legge 24 aprile 2020, n. 27, e art. 37, decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 (Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro di proroga di termini amministrativi e processuali) - Ulteriore aggiornamento dell'elenco delle attività indifferibili da rendersi a cura degli Uffici periferici del Dipartimento Trasporti.
Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI LA NAVIGAZIONE
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
Prot. n. 2999 del 08/05/2020
OGGETTO: Artt. 92, comma 4 e 103, commi 1 e 2, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 – (Proroga e sospensione di termini in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito in legge con Legge 24 aprile 2020, n. 27, e art. 37, decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 (Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro di proroga di termini amministrativi e processuali) - Ulteriore aggiornamento dell'elenco delle attività indifferibili da rendersi a cura degli Uffici periferici del Dipartimento Trasporti.
Si ripropone il testo della circolare prot. n. 2807 del 30 aprile 2020, da intendersi totalmente sostituita dalla presente, nella quale sono evidenziati in grassetto gli aggiornamenti apportati alle attività indifferibili cui è possibile dar corso a partire dal corrente mese di maggio 2020.
Nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 110 del 29 aprile 2020 è stata pubblicata la legge 24 aprile 2020, n. 27 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, i cui artt. 92, comma 4, e 103, commi 1 e 2, come modificati dall'art. 37 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 (pubblicato sull'edizione straordinaria della Gazzetta Ufficiale n. 94 dell'8 aprile 2020) recano disposizioni i cui effetti incidono sulla operatività degli UMC, così come di seguito si illustra.
Art. 103, comma 1 - Sospensione dei termini procedimentali
A norma del comma 1 dell'art. 103 sono sospesi fino al 15 maggio i termini di tutti i procedimenti amministrastivi, ad istanza di parte o d'ufficio, pendenti a decorrere dal 23 febbraio 2020.
Pertanto, nella durata complessiva del procedimento, non si tiene conto del periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e la data del 15 maggio 2020.
Fermo restando che, per espressa previsione contenuta nella norma, le pubbliche amministrazioni “adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati”, per tutte le attività diverse da quelle indifferibili da rendere in presenza, o comunque non espletabili in via ordinaria nelle modalità del lavoro agile di cui all'art. 87 del medesimo decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, così come convertito nella richiamata legge n. 27/2020, è possibile concludere i procedimenti pendenti anche dopo il 15 maggio 2020, in ragione della particolare situazione organizzativa di ciascun UMC connessa all'emergenza sanitaria in atto.
Art. 103, comma 2 - Proroga di validità di autorizzazioni alla circolazione
Il comma 2 dell'art. 103, della richiamata legge 24 aprile 2020, n. 27 di conversione del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, prevede che: “Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, […], in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.”
Nell'ambito di applicazione della norma rientrano dunque anche tutte le autorizzazioni, comunque denominate, che consentono la circolazione provvisoria di veicoli sul territorio nazionale.
In particolare, la proroga di validità deve ritenersi applicabile:
- Agli estratti della carta di circolazione rilasciati dagli UMC ai sensi dell'art. 92, comma 1, CdS, in deroga al termine massimo di validità di 60 giorni;
- alla ricevuta rilasciata dalle imprese di consulenza ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 264, come previsto dall'art. 92, comma 2, CdS, in deroga al termine massimo di validità di 30 giorni;
- ai fogli di via, rilasciati ai sensi dell'art. 99 c.d.s., fermo restando che si tratta di autorizzazioni provvisorie non già alla circolazione “ordinaria” bensì esclusivamente finalizzata a condurre i veicoli ai transiti di confine;
- alle carte di circolazione, e le relative targhe EE, rilasciate ai sensi dell'art. 134, comma 1, CdS;
- alle autorizzazioni alla circolazione di prova, di cui al DPR 24 novembre 2001, n. 474, per le quali non sia già pendente il procedimento di rinnovo.
Inoltre, la genericità del tenore letterale della disposizione richiama nel suo ambito anche le certificazioni rilasciate all'esito di un procedimento tecnico di valutazione e accertamento.
Per effetto, la proroga si applica alla validità della autorizzazione alla circolazione relativa ai veicoli dotati di alimentazione a metano (CNG), alle prove periodiche, nell'intervento di 3 o 6 anni, sulla cisterne, nonché alle verifiche periodiche dei veicoli in regime ATP.
Art. 92, comma 4 - Differimento termini operazioni tecniche
Per i veicoli soggetti a revisione (art. 80 c.d.s.) o a visita e prova (artt. 75 e 78 c.d.s.) entro il 31 luglio 2020, il comma 4 dell'art. 92 ne autorizza la circolazione su strada fino al 31 ottobre 2020.
Per quanto attiene alla revisione, la disposizione ha carattere generale e non ammette eccezioni; pertanto trova applicazione con riguardo a qualunque categoria di veicolo soggetto all'obbligo di revisione.
Si specifica, in proposito, che nessuna incombenza è richiesta in capo agli interessati in quanto la proroga è operante “ope legis”.
La proroga è operante anche nel caso in cui il veicolo sia stato sottoposto a revisione con esito “ripetere” e a condizione che siano state sanate le irregolarità rilevate in sede di revisione.
Medesimo regime di proroga è esteso alle operazioni inerenti alle scadenze del c.d. “Barrato rosa” per i veicoli che trasportano merci in regime ADR.
Ancora, la sostituzione dei serbatoi GPL, aventi scadenza successiva al 31 gennaio 2020, come noto soggetti ad aggiornamento a norma dell'art. 78 del CdS, segue il periodo di proroga introdotto dall'art. 92, comma 4, del decreto legge in argomento.
Sulla base delle disposizioni sopra richiamate, si ritiene altresì necessario aggiornare l'elenco delle attività indifferibili da rendersi a partire dalla data del 4 maggio 2020 o successiva, ove espressamente indicata, limitatamente alle operazioni tecniche ed amministrative di competenza degli Uffici periferici della Motorizzazione. È lasciata, comunque, ai Direttori degli Uffici la possibilità di operare limitate rimodulazioni delle tempistiche di avvio indicate nella presente in ragione di specifiche esigenze connesse a fattori di natura locale.
Pertanto, a integrazione di quanto riportato nella circolare prot. n. 2807 del 30 aprile 2020, le attività indifferibili da rendersi sono le seguenti:
1. Visita e prova ed immatricolazione di veicoli, da rendersi, anche in regime di L. 870/86, nell'ambito del territorio provinciale (dal 25 maggio 2020);
2. Rilascio del certificato di approvazione a seguito di visita e prova (dal 25 maggio 2020);
3. Rilascio del certificato di approvazione ADR “barrato rosa” (dal 25 maggio 2020)
4. Immatricolazione, re-immatricolazione e trasferimento della proprietà per tutti i veicoli;
5. Duplicato della carta di circolazione per smarrimento, sottrazione o distruzione (c.c non duplicabile dall'U.C.O.) (dal 25 maggio 2020);
6. Visite periodiche ATP;
7. Revisione dei veicoli da rendersi anche in regime di L. 870/86, nell'ambito del territorio provinciale (dal 25 maggio 2020);
8. Prove periodiche sulle cisterne per i trasporti di merci pericolose;
9. Autorizzazione all'esercizio della professione di autotrasportatore (iscrizione al REN);
10. Trasporto di merci nell'ambito dell'UE/SEE/Svizzera: rilascio delle copie conformi delle licenze comunitarie per il trasporto di merci;
11. Trasporto di merci in ambito extra-UE: compilazione dei certificati che dichiarano l'avvenuta revisione periodica del veicolo pesante (veicolo a motore/veicolo rimorchiato) - Modello CEMT, Annex 6 ove si annota la proroga della scadenza delle revisione in Italia;
12. Rilascio delle copie conformi delle licenze comunitarie per trasporto di passeggeri;
13. Autorizzazioni per i servizi di linea - rilascio della documentazione da tenere a bordo;
14. Rilascio duplicato patente di guida per riclassificazione o riduzione periodo di validità, deterioramento, distruzione, smarrimento, furto (patente non duplicabile dall'UCO) (dall'11 maggio 2020);
15. Rilascio patente di guida a seguito di conversione di patente militare (dall'11 maggio 2020);
16. Rilascio patente di guida a seguito di conversione di patente estera (dall'11 maggio 2020);
17. Rilascio patente di guida internazionale (dall'11 maggio 2020).
Si evidenzia, inoltre, che anche le operazioni di competenza dei CPA ed indicate nella circolare della Direzione Generale per la Motorizzazione con circolare prot. n. 12077 del 30 aprile 2020, sono da intendersi attività indifferibili.
Per quanto attiene l'obbligo di sottoporre i veicoli a revisione entro il 31 luglio 2020, ferma restando la proroga fino al 31 ottobre 2020, a richiesta degli interessati gli UMC possono quindi espletare le attività di controllo tecnico avendo cura, nella programmazione delle attività di prenotazione in ragione delle specifiche situazioni locali, nel dare precedenza a quelle da effettuare con riguardo:
- ai veicoli da radiare per definitiva esportazione all'estero, secondo le nuove disposizioni contenute nell'art. 103 c.d.s.;
- ai veicoli comunque destinati alla circolazione all'estero (sia in Paesi UE sia in Stati extra UE);
- ai veicoli da sottoporre a revisione singola, ai sensi dell'art. 80, commi 5 e 7, c.d.s.;
- ai veicoli il cui precedente controllo tecnico abbia avuto esito “ripetere”.
Si ritiene infine utile far espresso riferimento, in particolare, alle attività tecniche di visita e prova a norma degli articoli 75/78 del CdS, di competenza degli Uffici Motorizzazione Civile, ed alla ineludibile necessità di adottare, almeno in una prima fase, la massima cautela nella ripresa delle attività, in particolare in ambito legge n. 870/86.
In merito, si ritiene opportuno dettare le linee guida generali che seguono.
Le verifiche e prove presso le sedi dei centri privati richiedenti la prestazione o da essi predisposte in territorio provinciale, devono essere limitate, per quanto possibile e sulla base delle valutazioni e dei riscontri appannaggio di ogni direttore, alle strutture (piste, aree di prova) poste nella provincia sede dell'UMC, soltanto qualora il richiedente avrà garantito di aver adottato le misure di prevenzione sanitaria previste nelle direttive emanate dalla Protezione Civile e recepite negli accordi fra il Governo e le parti sociali, ivi compreso l'utilizzo dei DPI messi a disposizione a cura del richiedente.
Tutte le iniziative sopra evidenziate si intendono a carattere provvisorio e riferite alla specifica fase evolutiva dell'emergenza sanitaria in atto.
La presente è anche trasmessa quale informativa alle OO.SS..
IL CAPO DIPARTIMENTO
Dott.ssa Speranzina De Matteo