Protocollo autoscuole Regione Marche
OGGETTO: Misure per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 in materia di artigianato, servizi e commercio – Misure integrative per la prevenzione del contagio da virus SARS-CoV-2 nel Settore Autoscuole, Scuole Nautiche e Studi di Consulenza automobilistica
Apertura attività 18 maggio ’20
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Oggetto: Misure per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 in materia di artigianato, servizi e commercio – Misure integrative per la prevenzione del contagio da virus SARS-CoV-2 nel Settore Autoscuole, Scuole Nautiche e Studi di Consulenza automobilistica
Apertura attività 18 maggio ’20
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE SOGGETTO ATTUATORE
VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto predisposto dal Dirigente della P.F. Credito, Cooperative, Commercio e Tutela dei consumatori, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di emanare il presente decreto;
VISTO il parere favorevole del Dirigente del Servizio Attività Produttive, Lavoro e Istruzione sotto il profilo di legittimità e della regolarità tecnica e l’attestazione dello stesso che dal decreto non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;
VISTA LA L.R. n.27/09 “Testo unico in materia di Commercio”;
VISTA LA L.R. n.17 del 20 novembre 2007 “disciplina dell’attività di acconciatore e estetista”
VISTA L.R. n.38 del 18 novembre 2013 “disciplina dell’attività di tatuaggio e piercing”
VISTO il documento Operational considerations for COVID-19 management in the accommodation sector” redatto dall’Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 aprile 2020;
VISTO il documento “COVID-19 and food safety: guidance for food businesses” redatto dall’Organizzazione Mondiale della Sanità il 7 aprile 2020;
VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare gli articoli 25, 26 e 27;
VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTO il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile rep. n. 414 del 7 febbraio 2020 recante: “Nomina del soggetto attuatore del Ministero della salute per la gestione delle attività connesse alla gestione dell’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
VISTO il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile rep. n. 532 del 18 febbraio 2020 recante: “Integrazione compiti e funzioni del Soggetto attuatore, nominato con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile rep. n. 414 del 7 febbraio 2020, per la gestione delle attività connesse alla gestione dell’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
VISTO il Decreto del Capo Dipartimento protezione civile n. 628 del 27 febbraio 2020 con il quale viene nominato il Presidente della Regione Marche Soggetto Attuatore degli interventi emergenziali;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19." che adotta misure urgenti di contenimento del contagio;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID - 19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da CORONAVIRUS-19" che, tra l'altro, all'art. 4, prevede misure per potenziare la capacità di intervento del Sistema Sanitario;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale
VISTA la Circolare del Ministero della Salute 22 febbraio 2020 n. 5443;
VISTO il Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto dalle parti sociali il 14 marzo 2020 su invito del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell’economia, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della salute, come integrato dalle stesse parti sociali il 24 aprile 2020;
VISTO il Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione, INAIL, aprile 2020;
VISTO il Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;
VISTO il Regolamento (CE) N. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari;
VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni (testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro);
VISTA LA DGR 565/2020 - protocolli operativi per la prevenzione, gestione, contrasto e controllo dell’emergenza covid-19 per le attività di Commercio su aree pubbliche, commercio in sede fissa, Somministrazione di alimenti e bevande , attività di Tatuatori, attività di sgombero, attività di acconciatori, estetisti e centri benesseri;
VISTO il Documento tecnico su ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive del contagio da Sars- CoV nel settore della ristorazione dell’INAIL e dell’ISS del 12/05/2020;
VISTO il Documento tecnico su ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2 nel settore della cura della persona: servizi dei parrucchieri e di altri trattamenti estetici
VISTA LA DGR 569/2020 “DGR.565/2020 – Conferma protocolli ed integrazione facoltativa – Attività di Somministrazione di Alimenti e bevande e Servizi alla persona a seguito dei documenti tecnici su ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2 nel settore della ristorazione e dei servizi alla persona – INAIL e ISS del 12/05/2020 e del 13/05/2020;
VISTO il Protocollo di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nel settore delle Autoscuole, Scuole Nautiche e Studi di Consulenza Automobilistica condiviso tra Il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, dall’ Associazione UNASCA (Unione Nazionale Autoscuole e Studi di Consulenza Automobilistica) e le OO.SS. Filt-Cgil, Fit-Cisl e UIL Trasporti e sottoscritto dalle stesse associazioni nel mese di maggio ’20;
VISTA la DGR 582/2020 “Approvazione protocollo lavoro-sicurezza tra la regione e le parti sociali –Impegni per garantire in sicurezza la ripresa lavorativa e misure di contenimento del contagio delle attività produttive,commerciale e dei servizi;
VISTO l’articolo 25 dello Statuto della Regione;
DECRETA
1. Di approvare le misure integrative per la prevenzione del contagio da virus SARS-CoV-2 nel Settore Autoscuole, Scuole Nautiche e Studi di Consulenza automobilistica come da allegato 1) quale parte integrante e sostanziale del presente decreto;
2. A far data dal 18/05/2020 sono aperte le attività nel settore Autoscuole,Scuole nautiche e studi di Consulenza automobilistica;
3. la riapertura delle attività di cui al punto 2 è subordinata al rigoroso rispetto del Protocollo di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nel settore delle Autoscuole, Scuole Nautiche e Studi di Consulenza Automobilistica condiviso tra Il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, l’Associazione UNASCA (Unione Nazionale Autoscuole e Studi di Consulenza Automobilistica) e le OO.SS. Filt-Cgil, Fit-Cisl e UIL e sottoscritto nel mese di maggio 2020 dalle stesse associazioni, nonché alle misure integrative per la prevenzione del contagio da virus SARS-CoV-2 di cui all’allegato 1);
4. Il presente decreto è trasmesso alle Prefetture, ai Sindaci dei Comuni marchigiani, alla Camera di Commercio delle Marche e alle segreterie regionali dei sindacati CGIL, CISL, UIL e alle Associazioni di Categoria e alle Associazini dei Consumatori e alle Associzioni Cooperative.
Il Presidente della Giunta
Luca Ceriscioli
DOCUMENTO ISTRUTORIO
L’Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale. Con la Delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. In Italia tutte le attività produttive e commerciali sono state chiuse al fine di fronteggiare e bloccare l’ epidemia da COVID-19.
La Regione Marche è stata una delle regioni che ha dovuto affrontare un grado di diffusione della pandemia Covid 19 tra i più alti d’Italia. Da questa situazione, dagli ultimi dati le Marche risultano la best performer tra le regioni italiane. Il tasso di contagio è sceso sotto il 30% e sembra tendere a ridursi ulteriormente, per avvicinarsi allo zero. Si tratta di un dato ampiamente migliore di tutte le regioni italiane.
Con questa situazione la riapertura delle attività economiche avviata il 4 maggio e gradualmente estesa ai settori più delicati in termini di rischio di contagio, sulla base di specifici protocolli di sicurezza, può avvenire in un clima di relativa fiducia. Naturalmente, va mantenuta la massima cautela perché tutte le organizzazioni sanitarie e scientifiche evidenziano il rischio di una possibile ripresa della pandemia.
La situazione economica nazionale, la riduzione del PIL e, conseguentemente, la riduzione del potere di acquisto delle famiglie e della liquidità delle imprese, il potenziale aumento della disoccupazione rischiano di determinare una crisi sociale di grave portata per il Paese e per la nostra regione.
La giunta regionale con:
- la DGR 565 dell’11/05/2020 ha approvato “PROTOCOLLI PER LA PREVENZIONE, GESTIONE, CONTRASTO E CONTROLLO DELL’EMERGENZA COVID-19 NELLE ATTIVITA’ DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE, COMMERCIO IN SEDE FISSA,SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE, SGOMBERO, TATUATORI E ACCONCIATORI,ESTETISTI E CENTRO BENESSERE;
- la DGR 569/2020 DGR.565/2020 – CONFERMA PROTOCOLLI ED INTEGRAZIONE FACOLTATIVA - ATTIVITA’ SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE - E SERVIZI ALLA PERSONA A SEGUITO DEI DOCUMENTI TECNICI SU IPOTESI DI RIMODULAZIONE DELLE MISURE CONTENITIVE DEL CONTAGIO DA SARS-COV-2 NEL SETTORE DELLA RISTORAZIONE E DEI SERVIZI ALLE PERSONE - INAIL E ISS DEL 12/05/2020 E DEL 13/05/2020
Questi protocolli approvati con la sopra citat deliberazione rappresentano delle indicazioni dettagliate e operative per la prevenzione, gestione, contrasto e controllo dell’emergenza COVID-19 nei settori produttivi e commerciali e dei servizi in genere al fine di indicare ai titolari delle attività le modalità più idonee a prevenire il rischio di contagio dal virus SARS CoV-2 (responsabile della malattia denominata COVID-19) sia nei confronti dei clienti sia nei confronti del personale e permettere l’esercizio dell’attività nel rispetto della loro sicurezza.
I protocolli contengono misure che seguono la logica della precauzione e integra le prescrizioni del legislatore (in particolare il protocollo di cui all’Allegato 6 del DPCM 26/4/2020) e le indicazioni dell’Autorità sanitaria.
Le imprese li adottano all’interno dei propri luoghi di lavoro, con la duplice finalità di protezione sia per i lavoratori sia per i frequentatori esterni in quanto il profilo di rischio è principalmente correlato alla prossimità interpersonale tra lavoratori e tra lavoratori e clienti.
Le misure di sicurezza anti-contagio si aggiungono pertanto a quelle già adottate ai fini della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori (D. Lgs. 81/08 e smi.) e a quelle previste da specifiche normative di settore (Igiene e sicurezza alimentare).
Tenuto conto:
1. delle deliberazioni approvate dalla giunta regionale;
2. che il 14 marzo 2020 è stato sottoscritto tra le parti sociali il Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro integrato con le linee guida per adempimenti dei settori dei trasporti e della logistica il 20 marzo 2020 e che tale protocollo è parte integrante del DPCM del 26 aprile 2020, come riportato all’allegato 8;
3. che su invito del Consiglio dei ministri, del Ministro dell’economia, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della salute, che hanno promosso l’incontro tra le parti sociali, in attuazione della misura contenuta all’articolo 1,si raccomanda , tra le iniziative da promuovere, intese tra organizzazioni datoriali e sindacali , finalizzate all’assunzione di protocolli condivisi di sicurezza anti contagio. Conseguentemente l’associazione UNASCA e le OO.SS hanno stipulato un protocollo sanitario anti COVID- 19 che le linee generali sono riportate nelle presenti misure regionali;
4. che in conseguenza di quanto previsto al punto 3 è stato predisposto il Protocollo di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nel settore delle Autoscuole, Scuole Nautiche e Studi di Consulenza Automobilistica condiviso tra Il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, l’Associazione UNASCA (Unione Nazionale Autoscuole e Studi di Consulenza Automobilistica) e le OO.SS. Filt-Cgil, Fit-Cisl e UIL Trasporti e sottoscritto nel mese di maggio ’20 tra le parti sociali ;
5. che le “misure integrative per la prevenzione del contagio da virus SARS-CoV-2 nel Settore Autoscuole, Scuole Nautiche e Studi di Consulenza automobilistica” di cui all’allegato 1) al presente decreto sono conseguenziali e in linea con quanto citato al punto 4.
Preso atto che
- l’obiettivo è fornire ulteriori indicazioni operative finalizzate a incrementare, negli ambienti di lavoro non sanitari e nella fattispecie nel Settore Autoscuole, Scuole Nautiche e Studi di Consulenza automobilistica, l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l’epidemia di COVID-19 rispetto alle misure previste dall’Allegato 6 del DPCM 26 aprile 2020;
- per la peculiarità dell’attività il protocollo contiene misure che seguono la logica della precauzione e integra le prescrizioni del legislatore (in particolare il protocollo di cui all’Allegato 6 del DPCM 26/4/2020) e le indicazioni dell’Autorità sanitaria.
Si ritiene
1. di predisporre le misure integrative per la prevenzione del contagio da virus SARS-CoV-2 nel Settore Autoscuole, Scuole Nautiche e Studi di Consulenza automobilistica come da allegato 1) quale parte integrante e sostanziale del presente decreto
2. di far ripartire le attività nel settore Autoscuole,Scuole nautiche e studi di Consulenza automobilistica dal 18/05/2020;
3. che la riapertura delle attività di cui al punto 2 è subordinata al rigoroso rispetto del Protocollo di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nel settore delle Autoscuole, Scuole Nautiche e Studi di Consulenza Automobilistica condiviso tra Il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, l’Associazione UNASCA (Unione Nazionale Autoscuole e Studi di Consulenza Automobilistica) e le OO.SS. Filt-Cgil, Fit-Cisl e UIL e sottoscritto nel mese di maggio 2020 dalle stesse associazioni , nonché alle misure integrative per la prevenzione del contagio da virus SARS-CoV-2 di cui all’allegato 1);
Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.
In riferimento a quanto sopra esposto propone l’adozione del presente atto.
Il responsabile del procedimento
Marco Moscatelli
ALLEGATI
Misure integrative per la prevenzione del contagio da virus SARS-CoV-2 nel Settore Autoscuole, Scuole Nautiche e Studi di Consulenza automobilistica
L’obiettivo del presente protocollo è fornire ulteriori indicazioni operative finalizzate a incrementare, negli ambienti di lavoro non sanitari e nella fattispecie nel Settore Autoscuole, Scuole Nautiche e Studi di Consulenza automobilistica, l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l’epidemia di COVID-19 rispetto alle misure previste dall’Allegato 6 del DPCM 26 aprile 2020. Vista la peculiarità dell’attività il protocollo contiene misure che seguono la logica della precauzione e integra le prescrizioni del legislatore (in particolare il protocollo di cui all’Allegato 6 del DPCM 26/4/2020) e le indicazioni dell’Autorità sanitaria.
Considerato che il 14 marzo 2020 è stato sottoscritto tra le parti sociali il Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro integrato con le linee guida per adempimenti dei settori dei trasporti e della logistica il 20 marzo 2020 e che tale protocollo è parte integrante del DPCM del 26 aprile 2020, come riportato all’allegato 8.
Tenuto conto che su invito del Consiglio dei ministri, del Ministro dell’economia, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della salute, che hanno promosso l’incontro tra le parti sociali, in attuazione della misura contenuta all’articolo 1, si raccomanda , tra le iniziative da promuovere, intese tra organizzazioni datoriali e sindacali, finalizzate all’assunzione di protocolli condivisi di sicurezza anti contagio. Conseguentemente l’associazione UNASCA e le OO.SS hanno stipulato un protocollo sanitario anti COVID- 19 che le linee generali sono riportate nelle presenti misure regionali.
Il presente Protocollo prevede adempimenti per ogni specifico settore quali Autoscuole, Centri di Istruzione Automobilistica, Scuole Nautiche, Studi di Consulenza Automobilistica con l’obiettivo di coniugare la ripresa ed il consolidamento delle attività produttive con la garanzia di condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative tenute conto delle specificità dei settori rappresentati e delle loro particolari attività, ivi compreso lo svolgimento delle esercitazioni di guida ai sensi dell’art. 122 DLGS 30 aprile 1992 n: 285 e delle prove di verifica delle capacità e dei comportamenti ai sensi dell’art. 121 del D.lgs 30 aprile 1992 n.28, unitamente alle esercitazioni ed agli esami finalizzati al conseguimento delle patenti nautiche .Fermo restando quanto emanato dal Governo, dal Ministero dei Trasporti e dal Ministero della Salute, contenete le linee guida generali condivise tra le parti per agevolare le imprese nell’adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio e necessarie per le diverse modalità di lavoro, nel presente protocollo elencano gli adempimenti, le attività formative ed informative, quelle di igiene e sanificazione necessarie per lo svolgimento delle attività proprie del settore, di segreteria, front office, formazione per i corsi professionali e per il conseguimento dei titoli abilitativi alla guida di veicoli e natanti oltre che alle esercitazioni e prove pratiche di verifica.
1. PREMESSE
Le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro e nella collettività si conformano a:
- Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19 “Misure urgenti per fronteggiare epidemiologica da COVID-19”
- “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto il 14 marzo 2020 e integrato e modificato il 24 aprile 2020 (ora Allegato 6 del DPCM 26 aprile 2020);
- DPCM 26 aprile 2020
- “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” Verbale n. 49 approvato dal Comitato Tecnico Scientifico istituito presso il Dipartimento della Protezione Civile, approvato in data 9 aprile 2020
- Circolare del Ministero della Salute, n. 0014915-29/04/2020-DGPRE-DGPRE-P del 29 aprile 2020
- Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS –CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione – INAIL aprile 2020
- Protocollo di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nel settore delle Autoscuole, Scuole Nautiche e Studi di Consulenza Automobilistica condiviso tra Il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, l’Associazione UNASCA (Unione Nazionale Autoscuole e Studi di Consulenza Automobilistica) e le OO.SS. Filt-Cgil, Fit-Cisl e UIL Trasporti
Le misure sancite dal DL n. 19 del 25 marzo 2020 e il protocollo aggiornati in Allegato 8 del DPCM 26 aprile 2020, rappresentano un obbligo per i datori di lavoro delle attività produttive e professionali (inclusi lavoratori autonomi) al fine di garantire il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro.
Le misure di sicurezza anti-contagio si aggiungono pertanto a quelle già adottate ai fini della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori (D. Lgs 81/08 e smi) e a quelle previste da specifiche normative di settore (Igiene e sicurezza alimentare).
È quindi necessario che l’adozione delle misure contro la diffusione del virus COVID-19 segua un approccio integrato, a garanzia della massima tutela sia dal rischio di contagio da nuovo coronavirus (utenti, consumatori, lavoratori), sia dai rischi professionali (lavoratori), che alimentari (consumatori).
A tal fine è essenziale il coordinamento tra il Comitato (previsto dal punto 13 del Protocollo del 24/4/20), il Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale (ove presente ai sensi del D. Lgs 81/08) e il Responsabile del piano di autocontrollo (HACCP), le cui figure possono anche coincidere.
2. FORMAZIONE E INFORMAZIONE
a) L’impresa provvederà a formare il proprio personale tramite momenti formativi interni che includano il presente protocollo e le eventuali procedure aziendali organizzative interne per la prevenzione della diffusione del virus responsabile del COVID-19.
b) Ogni membro del personale, sia dipendente che familiare coadiuvante o personale occasionale giornaliero operante nella struttura, dovrà rispettare rigorosamente le misure di sicurezza indicate nel presente protocollo.
c) Provvedere alla adeguata formazione del lavoratore sul corretto uso della mascherina (vedi materiale OMS, ISS, Ministero salute…) e di altri dispositivi di protezione, privilegiando modalità di formazione a distanza (es. e-learning);
d) L’impresa deve informare i propri dipendenti e chiunque entri nei locali dell’impresa o prenda posto sui veicoli o sulle imbarcazioni adibiti alle esercitazioni pratiche, circa le disposizioni sanitarie e di comportamento adottate, consegnando e/o affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali appositi materiali informativi
e) Essendo l’informativa valida anche per clienti e consumatori che accedono al locale, è opportuno che le locandine/poster siano facilmente comprensibili e scritti in varie lingue (materiali disponibili e scaricabili da siti ufficiali come Ministero della salute, Istituto Superiore di Sanità, Organizzazione Mondiale della Sanità, Regioni…);
f) Per i lavoratori dipendenti e per i lavoratori di aziende terze (addetti pulizie, manutenzione, fornitori, vigilanza…) si può fare ricorso anche a strumenti informatici e materiali multimediali, in modo da trasmetterli prima dell’accesso in azienda ed evitare la trasmissione di materiale cartaceo;
g) L’azienda fornisce al personale dipendente le informazioni sulle misure adottate tenendo conto anche delle mansioni e dei contesti lavorativi, in particolare riguardo all’importanza di:
i. mantenere la distanza di sicurezza ogni qualvolta la mansione lo consenta
ii. rispettare il divieto di assembramento
iii. osservare le regole di igiene
iv. utilizzare correttamente i Dispositivi di protezione.
h) Tutti i dipendenti dell’azienda e i collaboratori, anche occasionali, dovranno essere forniti di un tesserino di riconoscimento esposto e visibile in modo che i clienti possano avere punti di riferimento immediatamente visibili.
i) Le informazioni dovranno riguardare principalmente:
I. l’informativa rivolta ai lavoratori e a chiunque entri in Azienda o salga a bordo dei veicoli e/o dei natanti necessari all’espletamento dell’attività, circa le disposizioni adottate delle Autorità, tramite Il decalogo del Ministero della Salute e ISS (“NUOVO CORONAVIRUS - Dieci comportamenti da seguire”);
II. Predisporre materiale informativo sulle misure di igiene (locandine, cartelli …) da porre in ingresso e in altre postazioni del locale facilmente accessibili/visibili per informare sulle modalità organizzative adottate per prevenire il contagio. Materiali informativi utili possono essere scaricati da siti istituzionali (Ministero della salute, Istituto Superiore di Sanità -ISS, Organizzazione Mondiale della Sanità -OMS, Regioni…);
III. la comunicazione dell’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o di ulteriori sintomi influenzali, di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria;
IV. la comunicazione, nel caso di febbre e problemi respiratori, di non recarsi al pronto soccorso ma di contattare il proprio medico o il Numero Unico di Emergenza (NUE) 112.
V. la comunicazione di non poter fare ingresso o di non permanere in Azienda anche successivamente all’ingresso, qualora sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) per le quali i provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;
VI. la comunicazione della necessità di dover informare tempestivamente e responsabilmente il proprio Datore di Lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti. In tal caso il dipendente interessato dovrà lasciare il luogo di lavoro, conformandosi alle direttive sanitarie impartite dagli organi competenti in materia.
3. DISPOSIZIONE GENERALI
a) Adempimenti delle imprese
1) l’obbligo di assicurare la fornitura dei dispositivi di protezione individuale, ove previsti dal DVR adottato e/o dalle prescrizioni normative che disciplinano la materia, di informare e formare i dipendenti ed informare gli utenti relativamente al loro corretto uso e gestione, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, privilegiando in ogni caso la modalità in aula/in presenza in favore dei dipendenti;
2) l’informazione a tutti i lavoratori ed utenti circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, apposite informative, che indichino le corrette modalità di comportamento e le misure precauzionali, anche individuali, da adottarsi, con la prescrizione che il mancato rispetto potrà contemplare l'interruzione del servizio;
3) l’installazione di dispenser presso le sedi di lavoro, le aule ed i veicoli di soluzione idroalcolica ad uso dei candidati, insegnanti, istruttori, esaminatori e chiunque a qualsiasi titolo entri in azienda;
4) l’accesso agli spazi comuni va in ogni caso contingentato, nel rispetto delle prescrizioni del Ministero della Salute con la previsione di un ricambio di aria continua dei locali, di un tempo possibilmente ridotto di permanenza all’interno di tali spazi, con il mantenimento della distanza di sicurezza di almeno un metro tra le persone che li occupano;
5) la sanificazione e l’igienizzazione, adeguate e frequenti, dei locali, delle postazioni lavorative, dei veicoli e delle imbarcazioni utilizzati per le esercitazioni pratiche, con particolare riguardo a tutti i luoghi, gli strumenti e le apparecchiature utilizzate da chiunque a qualsiasi titolo entri in da ripetersi ad ogni cambio turno e/o di persone;
6) la dotazione e l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale nei luoghi di lavoro laddove non sia possibile mantenere la distanza tra lavoratori prevista dalle disposizioni vigenti prevedendo:
(a) l’installazione di separatori di posizione nei luoghi strategici per la funzionalità del sistema (bancone, desk e spazi di ricezione, scambio documentazione con la clientela etc.);
(b) la dotazione e l’utilizzo di dispositivi di protezione individuali da parte del personale nei punti di accoglienza della clientela;
(c) l’organizzazione e la disciplina della fruizione degli spazi comuni, dei punti di ristoro, se presenti e dei servizi igienici;
7) la possibilità per il datore di lavoro di promuovere ed effettuare uno screening sulla propria popolazione dei lavoratori, esclusivamente su base volontaria, in accordo con la RSA, se presente, l’RLS ed il medico competente, avvalendosi di personale sanitario abilitato, anche attraverso sistemi per l’effettuazione di self-test in azienda (in ottemperanza alle indicazioni fornite dal Garante della Privacy ed in ossequio al Reg. UE n. 679/2016 – GDPR), solamente nel corso dell’emergenza sanitaria in corso, ed allo scopo esclusivo di prevenire la diffusione del contagio e l’insorgenza di patologie correlate.
b) Dipendenti
I. Il personale dipendente, prima dell’accesso nell’azienda, potrà essere sottoposto a al controllo della temperatura corporea tramite termo scanner, che non dovrà superare i 37,5°. In tal caso non sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro (nota 1);
II. Il personale che lavora a contatto con il pubblico deve indossare guanti e/o mascherine chirurgiche e se necessario visiere facciali protettive (ad esempio nella necessità di richiedere una firma obbligatoria, documenti, esercitazioni pratiche, etc.). L’utilizzo dei medesimi dispositivi è obbligatorio negli uffici quando non è possibile garantire la distanza di sicurezza di almeno un metro tra gli operatori.
III. Il dipendente deve curare scrupolosamente l’igiene delle mani (lavaggio con acqua e sapone e uso di soluzione/gel disinfettante, anche preparato secondo ricetta OMS), in quanto la maggior parte dei compiti legati alle mansioni richiedono il contatto diretto con il cliente e non consentono il rispetto della distanza minima di sicurezza.
IV. Dopo essersi sottoposto alla misurazione della temperatura corporea, il personale all’ingresso in azienda dovrà procedere al lavaggio delle mani con acqua e sapone e alla disinfezione delle mani con gel idroalcolici con concentrazione di alcol di almeno il 60%.
V. L’impresa ha la possibilità di individuare un responsabile per la prevenzione con il compito di distribuire i dispositivi di prevenzione, controllare l’applicazione delle misure di prevenzione e, in caso d’emergenza, applicare le procedure di primo intervento.
VI. Come già definito dal D.Lgs. n. 81/2008, resta l’obbligo del datore di lavoro di fornire i dispositivi di protezione individuale.
VII. Si fa presente che per effettuare il controllo della temperatura con termometro a infrarossi si deve: lasciare ambientare il dispositivo nel luogo di utilizzo (in genere sono sufficienti 15 minuti);
- i termometri a infrarossi sono sensibili a campi magnetici e umidità, ed è indispensabile che siano allontanati da telefoni cellulari;
- la persona controllata deve rimanere ferma per tutto il tempo necessario al rilievo della temperatura.
c) Per i Fornitori:
1) Per l’accesso di fornitori esterni vengono individuate procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale.
2) Gli ordinativi dei prodotti sono effettuati per telefono, e-mail o altri dispositivi, privilegiando la trasmissione telematica di documenti;
3) Regolare gli accessi nel locale dei fornitori/corrieri in orari di non apertura al pubblico;
4) Nelle attività di consegna, carico e scarico, il trasportatore, corriere o fornitore lascia preferibilmente la merce all’esterno in prossimità dell’ingresso. Eventuale scambio di materiali/documenti dovrà avvenire nel rispetto della distanza di sicurezza (almeno un metro),
5) l’accesso di fornitori potrà avvenire solo previo appuntamento telefonico o digitale.
6) I fornitori devono prendere visione degli avvisi inerenti l’igiene e la sicurezza esposti nei locali e sono tenuti a rispettare tutte le regole aziendali fissate per l’accesso e la permanenza presso la sede di lavoro.
7) Le eventuali consegne di pacchi, documenti e altre tipologie di merci espresse deve avvenire mantenendo:
- il rispetto della distanza di sicurezza di un metro;
- indossando dispositivi di protezione (mascherine e guanti).
4. ATTIVITA’ DI PULIZIA E SANIFICAZIONE
L’attività di “pulizia” è finalizzata a rimuovere con azione esclusivamente meccanica polveri, materiale non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati ed aree di pertinenza fino al raggiungimento di un livello soddisfacente di pulizia ottica. L’attività di “disinfezione”, invece, distrugge o rende inattivi agenti patogeni mediante azione chimica. Per le attività di pulizia si possono utilizzare prodotti definiti come detergenti o igienizzanti, anche i comuni saponi possono rientrare in questa definizione, in quanto è ampiamente dimostrato che presentano azione efficace di scioglimento sull’involucro lipidico del virus SARS-CoV-2. Per le attività di disinfezione vanno utilizzati prodotti disinfettanti (biocidi o presidi medico-chirurgici). La differenza fondamentale tra questi prodotti, che a volte hanno una formula anche molto simile, risiede fondamentalmente nel fatto che l’immissione in commercio dei disinfettanti rispetto ai comuni detergenti è vincolata al superamento di prove di efficacia. Va fatta una puntuale verifica dei prodotti utilizzati con lettura delle rispettive etichette in quanto la differenza tra detergente, sanificante e disinfettante è di fondamentale importanza.
Si ricorda che i coronavirus umani possono rimanere infettivi su superfici inanimate per un massimo di 9 giorni. La disinfezione delle superfici con sodio allo 0,1%, l'ipoclorito o l’etanolo al 62% e 71% riducono significativamente l’infettività dei coronavirus su superfici entro 1 minuto di esposizione. Ci si aspetta un effetto simile contro il SARS-CoV-2. Secondo quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 5443 del 22 febbraio 2020, nonché secondo quanto riportato nel Protocollo condiviso del 14 marzo per il contrasto alla diffusione del Covid-19 negli ambienti di lavoro, in luoghi di lavoro non sanitari dove non si siano verificati contagi Covid-19, la sanificazione è necessaria in ambienti (come i servizi igienici) dove è auspicabile che sia normalmente prevista, così come nel caso della presenza di un caso di positività al SARS-CoV-2. È sufficiente anche una blanda disinfezione e in un minuto i virus vengono inattivati. Gli ambienti di vita e di lavoro vanno detersi e, in questo modo, non c’è alcuna possibilità di trasmissione.
a) Riepilogo delle principali procedure:
1. L’impresa deve provvedere ad assicurare la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago, dei servizi sanitari, nonché dei veicoli, motocicli e dei mezzi nautici in uso.
2. In particolare
- L'azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali (deposito materie prime, spogliatoio per gli addetti, servizi igienici per gli addetti e per il pubblico), delle postazioni di lavoro, delle aree comuni (reception) e di svago (es sale fumatori), anche nel rispetto delle procedure di igiene già adottate ai sensi delle specifiche normative di settore;
- Garantire la pulizia e sanificazione a fine turno delle superfici di contatto “comuni” (banconi, piani di lavoro, tavoli, maniglie, porte, delle attrezzature/strumentazioni di lavoro delle tastiere, schermi touch, mouse (casse, dispositivi digitali di prenotazione o pagamento);
- Dotare i servizi igienici di materiali (asciugamani) usa e getta e di un numero adeguato di cesti per i rifiuti;
- Il Datore di Lavoro provvede inoltre ad effettuare una ricognizione degli spazi e delle superfici di ambienti ed attrezzature a maggior rischio di contatto per le quali prevedere frequenze e modalità di igienizzazione specifica (ad esempio, maniglie, scrivanie, attrezzature in uso a più lavoratori, tastiere, mouse ecc.) anche al fine di programmare il numero delle persone e o dei dipendenti che vi possono accedere. Per l’utilizzo comune a più operatori di veicoli (ad esempio, attrezzature di lavoro quali, motocicli, autovetture, automezzi pesanti, imbarcazioni etc..) il Datore di Lavoro prevede procedure di pulizia con idonei prodotti, fornendo ogni mezzo di un kit di igienizzazione e disponendo l'opportuna aerazione delle cabine e degli abitacoli chiusi, fra una lezione di pratica e quella successiva.
- L’impresa, in ottemperanza alle indicazioni del Ministero della Salute e secondo le modalità
- ritenute più opportune, organizza interventi particolari di pulizia, ferma restando la periodicità degli stessi.
- Importante garantire il costante ricambio di aria naturale dei locali (vedi anche Rapporto ISS 5/2020 “Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2” del 23/3/2020), soprattutto durante le operazioni di pulizia e sanificazione;
- Gli impianti di ventilazione meccanica controllata, consentendo il ricambio dell’aria con l’esterno, devono restare attivi nelle 24 ore per tutti i giorni della settimana. Le prese e le griglie di ventilazione devono essere pulite con panni puliti in microfibra, inumiditi con acqua e sapone o con alcool etilico maggiore al 70%;
- Eliminare la funzione di ricircolo dell’aria condizionata, che favorisce la diffusione in aria di agenti patogeni (batteri, virus, ecc.);
3. Inoltre si ritiene importante quanto segue:
- Prima di utilizzare i prodotti per la pulizia leggere attentamente le istruzioni e rispettare i dosaggi d’uso raccomandati sulle confezioni (si vedano simboli di pericolo sulle etichette);
- Non miscelare i prodotti di pulizia, in particolare quelli contenenti candeggina o ammoniaca con altri prodotti;
- Pulire le postazioni di lavoro dopo ogni servizio utilizzando prodotti disinfettanti;
- Pulire giornalmente i locali comuni come spogliatoi e servizi igienici, utilizzando acqua e sapone e/o alcol etilico 75% e/o prodotti a base di cloro all’1% (candeggina);
- Pulire giornalmente le superfici comuni, ossia utilizzate da più persone (comprese tastiere, maniglie e corrimani), utilizzando acqua e sapone e/o alcol etilico 75% e/o prodotti a base di cloro all’1% (candeggina);
- Garantire un buon ricambio d’aria in tutti gli ambienti;
- Manutenere adeguatamente gli eventuali impianti di aerazione/ventilazione e umidità;
- Posizionare nel locale raccoglitori chiusi per i rifiuti.
4. PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI
È stato chiarito dalla comunità scientifica che il contagio avviene in presenza di persone infette tramite tosse e starnuti. Il virus, infatti, entra nel corpo attraverso gli occhi, il naso e la bocca, quindi bisogna evitare di toccarli con mani non adeguatamente pulite.
Al fine di ridurre la possibilità di contagio anche da parte di soggetti asintomatici occorre, in primo luogo, rispettare le raccomandazioni dell’OMS sulle misure di distanziamento sociale, pulizia delle mani e igiene respiratoria: l’OMS ritiene che il mantenimento di distanze minime tra le persone, la frequente igiene delle mani e i comportamenti corretti in caso di tosse e starnuti, siano le più efficaci per limitare la diffusione del coronavirus.
Anche se è del tutto probabile che personale e clienti abbiano familiarità con queste misure, si ricorda che:
I. il distanziamento sociale include evitare abbracci, baci, strette di mano con gli ospiti, così come tra membri dello staff. La distanza minima raccomandata è di un metro , si consiglia di evitare o tenere quanto più a distanza, chiunque tossica o starnutisca;
II. l'igiene delle mani implica un lavaggio frequente e accurato;
III. per igiene respiratoria si intende il comportamento da tenere quando si tossisce o starnutisce. L’Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda di coprirsi la bocca con il gomito o, preferibilmente, con un fazzoletto monouso (che deve essere poi immediatamente gettato).
5. SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI CORSI
1) Gli spostamenti all’interno dell’azienda devono essere limitati al minimo indispensabile e nel rispetto delle indicazioni aziendali, dunque, laddove il datore di lavoro ravvisasse l’urgenza e la necessità di effettuare riunioni, la partecipazione dei dipendenti dovrà essere ridotta allo stretto indispensabile e, comunque, dovranno essere garantiti il distanziamento interpersonale e un’adeguata pulizia/areazione dei locali prima e dopo lo svolgimento della stessa.
6. GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA
- Nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quale, ad esempio, la tosse, questa è tenuta a dichiararlo immediatamente al titolare o, ove presente, al responsabile del personale affinché si proceda al suo temporaneo isolamento, venga accertato che indossi una mascherina protettiva e si proceda con l’immediato avvertimento delle Autorità sanitarie competenti, contattando i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute.
- L’azienda, al fine di agevolare le misure di quarantena, collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti stretti” avuti nel posto di lavoro di una persona presente in azienda risultata positiva al tampone COVID-19. Nel periodo dell’indagine, l’azienda potrà chiedere agli eventuali contatti stretti di lasciare cautelativamente l’attività, secondo le indicazioni dell’Autorità sanitaria.
7. Raccomandazioni specifiche per lo svolgimento delle lezioni teoriche in aula di cui al D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285 e D.Lgs 18 luglio 2005 n.171 e relativi regolamenti di attuazione
a) Le lezioni teoriche di ogni categoria di patente e di corsi di formazione professionali potranno essere svolte assumendo il presente protocollo di sicurezza anti-contagio come da disposizioni del Ministero della Salute e delle altre Autorità competenti, garantendo il rispetto della distanza minima interpersonale di almeno un metro, con l’obbligo di utilizzo dei seguenti dispositivi di protezione individuali di cui sarà assicurata la preventiva fornitura ai dipendenti:
b) mascherina o dispositivo di protezione individuale superiore;
c) guanti monouso per tutti i partecipanti.
d) Ai corsisti deve essere inoltre rilevata la temperatura con termo scanner o con diversa ed adeguata strumentazione;
e) Tra il docente e i discenti deve essere tassativamente garantita una distanza minima di almeno due metri. Ad ogni fine lezione deve essere prevista un'adeguata sanificazione dell’aula, degli arredamenti interni e suppellettili ad uso degli allievi e dei docenti, la sanificazione in oggetto sarà eseguita secondo le modalità sopra elencate al paragrafo dedicato alla sanificazione.
f. Inoltre
- Le lezioni teoriche, se compatibili con le disposizioni nazionali e/o nazionali possono essere garantite anche in modalità telematica a distanza al fine del rispetto delle distanze interpersonali e di evitare assembramenti di persone.
8. Raccomandazioni specifiche per l’utilizzo condiviso di veicoli e lo svolgimento delle lezioni di guida/esercitazioni pratiche, degli esami pratici e degli spostamenti di cui al D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285 e D.Lgs 18 luglio 2005 n.171 e relativi regolamenti di attuazione.
1) Tenuto conto dell’impossibilità di garantire all’interno dell’abitacolo del veicolo il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, al fine di ridurre al minimo il rischio di contatto e contagio tra gli istruttori, l’esaminatore e l'allievo/candidato al conseguimento della patente di guida, nautica o abilitazione professionale durante le esercitazioni pratiche e gli esami, occorre garantire il rispetto delle misure sanitarie mediante l’utilizzo degli appositi dispositivi di protezione individuali previsti dalla normativa vigente.
2) Analoghe precauzioni andranno adottate dal personale esaminatore.
3) Gli occupanti del veicolo o dell’imbarcazione dovranno utilizzare guanti monouso nuovi indossati immediatamente prima di salire a bordo del veicolo e/o imbarcazione al fine di ridurre al minimo il rischio di contaminazione delle superfici.
4) Alla fine di ogni lezione o prova di esame e comunque ogni qualvolta sia variato l’utilizzatore del veicolo o dell’imbarcazione, sia esso istruttore, esaminatore, allievo o candidato ed in particolare, alla ripresa di ogni giorno di lavoro, si dovrà procedere alla pulizia del veicolo, dell’abitacolo o della cabina di guida e delle parti dell’imbarcazione, oggetto di interazione, degli oggetti e strumenti condivisi, come da disposizioni delle Ministero della Salute e delle altre Autorità competenti.
5) Durante lo svolgimento delle esercitazioni pratiche e degli esami, i candidati in attesa del proprio turno dovranno stazionare in un ambiente organizzato evitando l’assembramento di persone nel rispetto delle prescrizioni del Ministero della Salute e previste dalle normative nazionali e locali e del distanziamento sociale.
6) Inoltre, si deve procedere a:
- garantire la pulizia e la sanificazione delle maniglie di apertura interne ed esterne delle portiere così come la carrozzeria immediatamente circostante a contatto con il precedente utilizzatore;
- garantire la completa apertura delle portiere della cabina o dell’abitacolo o di tutte le superfici vetrate scorrevoli ed assicurare un abbondante e prolungato ricambio di aria;
- garantire la pulizia e la sanificazione di tutte le superfici del veicolo a contatto con il precedente utilizzatore (sedili, cruscotto, plancia, volante, cambio, freno di stazionamento, comandi, indicatori, pulsanti, tastiere, schermi touch, maniglie, vani portaoggetti, pareti, soffitto, portiere, parabrezza, vetri laterali, specchietto retrovisore etc.), con particolare cura di tutte le superfici eventualmente poste immediatamente dinanzi ai sedili e di tutti gli oggetti e le attrezzature portatili o rimovibili presenti in cabina o nell’abitacolo (chiave di avviamento, telecomandi, penne, blocchi, laptop, mezzi di comunicazione portatili, attrezzature di lavoro, accessori vari, etc.);garantire la pulizia e sanificazione di tutte le superfici interne ed esterne oggetto di interazione e contatto tra allievi, istruttori, esaminatori ed imbarcazione (timone, leve di comando motori e strumenti, pulsanti, indicatori, winch, manovelle, drizze, scotte, cime, cime dei parabordi, strumenti di rilevazione posizione, whf, strumenti per il carteggio, carte nautiche, pubblicazioni, binocoli, bussole, rilevatori di posizione, giubbotti di salvataggio etc.) in un a logica di alternanza con il precedente utilizzatore;
- informare e vigilare sul divieto di utilizzo di aria compressa e/o acqua sotto pressione e/o vapore per la pulizia e/o aspirapolvere così come qualsiasi altro metodo che possa generare spruzzi o determinare aerosol di materiale infettivo nella cabina o abitacolo e nell’ambiente;
- viaggiare ogni qualvolta possibile con i finestrini dell'abitacolo di veicolo ad uso condiviso completamente aperti;
- non utilizzare mai la funzione di ricircolo dell’aria;
- durante l’impiego dell’automezzo o dell’imbarcazione ad uso condiviso il conducente alla guida e gli eventuali passeggeri e/o membri dell’equipaggio (anche nella qualità di allievo, istruttore esaminatore) devono indossare:
â—¦ una mascherina o dispositivo di protezione individuale superiore;
â—¦ guanti monouso;
- non toccarsi mai naso, bocca e occhi quando ci si trova all’interno dell’autoveicolo o dell’imbarcazione ad uso condiviso e non prima di aver apportato le personali misure di igiene;
- lavarsi o igienizzarsi le mani prima di entrare nell’autoveicolo o nell’imbarcazione ad uso condiviso e subito dopo usciti;
- usare sempre guanti monouso durante le operazioni di rifornimento carburante eseguite autonomamente.
9. SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS
- La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (cd. decalogo);
- Vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia;
- La sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l'informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio;
- Nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico competente collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST;
- Il medico competente segnala all'azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e l'azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy;
- Il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie. Il medico competente, in considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglia sanitaria, potrà suggerire l'adozione di eventuali mezzi diagnostici qualora ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori;
- Alla ripresa delle attività, è opportuno che sia coinvolto il medico competente per le identificazioni dei soggetti con particolari situazioni di fragilità e per il reinserimento lavorativo di soggetti con pregressa infezione da COVID 19.
E' raccomandabile che la sorveglianza sanitaria ponga particolare attenzione ai soggetti fragili anche in relazione all'età.
Per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l'infezione da COVID19, il medico competente, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, effettua la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione" (D.Lgs 81/08 e s.m.i, art. 41, c. 2 lett. e-ter), anche per valutare profili specifici di rischiosità e comunque indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia.
Le aziende del settore ristorazione che non hanno nominato il medico competete in quanto non previsto ad esito della valutazione dei rischi ai sensi del D. Lgs 81/08 e smi, alla ripresa dell’attività applicheranno le indicazioni della Autorità sanitarie.
10. AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE
Le aziende, a seconda delle dimensioni, si riservano la possibilità di costituire un Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS.
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1 La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, deve avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente. A tal fine si suggerisce di:
1) rilevare a temperatura e non registrare il dato acquisto. È possibile identificare l’interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso ai locali aziendali;
2) fornire l’informativa sul trattamento dei dati personali. Si ricorda che l'informativa può omettere le informazioni di cui l'interessato è già in possesso e può essere fornita anche oralmente. Quanto ai contenuti dell'informativa, con riferimento alla finalità del trattamento potrà essere indicata la prevenzione dal contagio da COVID-19 e con riferimento alla base giuridica può essere indicata l’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell'art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020 e con riferimento alla durata dell'eventuale conservazione dei dati si può far riferimento al termine dello stato d'emergenza;
3) definire le misure di sicurezza e organizzative adeguate a proteggere i dati. In particolare, sotto il profilo organizzativo, occorre individuare i soggetti preposti al trattamento e fornire loro le istruzioni necessarie. A tal fine, si ricorda che i dati possono essere trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e non devono essere diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali "contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19);
4) in caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura, assicurare modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore. Tali garanzie devono essere assicurate anche nel caso in cui il lavoratore comunichi all'ufficio responsabile del personale di aver avuto, al di fuori del contesto aziendale, contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 e nel caso di allontanamento del lavoratore che durante l'attività lavorativa sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria e dei suoi colleghi (v. infra).