Accordo multilaterale M 324 - Certificati di formazione ADR
Accordo multilaterale M 324
in conformita con 1'1.5.1 ADR concernente i certificati di formazione dei conducenti secondo 1'8.2.2.8.2 ADR e i certificati dei consulenti per la sicurezza secondo 1'1.8.3.7 ADR
(1) In deroga alle disposizioni del primo paragrafo dell'8.2.2.8.2 ADR è estesa al 30 novembre 2020 la validità di tutti i certificati di formazione dei conducenti di veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose che scadono tra il 1° marzo e il 1° novembre 2020i I documenti sono rinnovati per cinque anni a decorrere dalla data di scadenza originale se i titolari dimostrano di aver frequentato un corso di aggiornamento ai sensi dell'8.2.2.5 ADR e hanno superato l'esame di cui all'8.2.2.7 prima del 1° dicembre 2020.
(2) In deroga alle disposizioni dell'1.8.3.16.1 ADR, è estesa al 30 novembre 2020 la validità di tutti i certificati di formazione dei consulenti per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose che scadono tra il 1° marzo 2020 e il 1° novembre 2020. I documenti sono rlnnovatl per cinque anni a decorrere dalla data di scadenza originale se i titolari hanno superato l'esame di cui all'1.8.3.16.2 ADR prima del 1° dicembre 2020.
(3) II presente accordo, valido fino al 1° dicembre 2020, si applica ai trasporti effettuati nei territori delle Parti contraenti dell'ADR che lo hanno sottoscritto. In caso di denuncia anticipata da parte di uno dei firmatari, l'accordo resta valido fino alla suddetta data solo per i trasporti effettuati nei territori delle Parti contraenti che non lo hanno denunciato
Berna, 2O/03/2020
Autorltä svizzera competente per l'ADR:
Ufficio federale delle strade
Jürg Röthlisberger
Direttore