Circolare - 18/06/2020 - Prot. n. 10264 - Rinnovo licenze comunitarie
OGGETTO: Regolamento (UE) n. 2020/698. Licenze comunitarie per il trasporto internazionale di merci e persone su strada e copie certificate conformi. Termini di validità e presentazione domande di rinnovo.
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
DIREZIONE GENERALE PER IL TRASPORTO STRADALE E PER L’INTERMODALITÀ
Roma, 18 giugno 2020
Circolare prot. 10264
CIRCOLARE D.G. T.S.I. N. 4/2020
OGGETTO: Regolamento (UE) n. 2020/698. Licenze comunitarie per il trasporto internazionale di merci e persone su strada e copie certificate conformi. Termini di validità e presentazione domande di rinnovo.
Come noto il Regolamento (Ue) 2020/698 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 maggio 2020, in vigore dal decorso 4 giugno, recante misure specifiche e temporanee in considerazione dell’epidemia di Covid-19, agli artt. 7 e 8, ha previsto, fra l’altro, che la validità di una licenza comunitaria per il trasporto di merci e, rispettivamente, per il trasporto di passeggeri, che sarebbe altrimenti scaduta o che scadrebbe nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 agosto 2020 si considera prorogata per un periodo di sei mesi dalla scadenza riportata nel medesimo documento. Naturalmente, anche la validità delle corrispondenti copie conformi segue il medesimo principio.
Ciò posto, premesso che, per dare certezza giuridica all’attività internazionale posta in essere dalle imprese di trasporto italiane in ambito europeo, dall’inizio del periodo di emergenza connesso all’epidemia Covid-19 l’attività di rilascio delle licenze comunitarie, necessarie sia per il trasporto di merci, sia per il trasporto di persone, da parte della scrivente Direzione generale e delle copie certificate conformi delle stesse da parte dei competenti Uffici è stata individuata come attività indifferibile, come tale essa è stata svolta in modo regolare, senza soluzione di continuità.
Fermo in ogni caso il principio introdotto dal predetto regolamento, si ritiene opportuno evidenziare che l’Amministrazione continua a garantire l’istruttoria delle domande e il rinnovo di licenze e, di conseguenza, delle relative copie conformi, qualora vengano presentate le apposite istanze agli uffici rispettivamente competenti.
Nel contempo, alla luce di quanto disposto dai citati articoli 7 e 8 del Regolamento (UE) n. 2020/698 del 25 maggio 2020 si precisa che, per quanto attiene alle modalità di rinnovo delle licenze comunitarie in scadenza nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 (ove non già rinnovate) e il 31 agosto 2020 e delle relative copie certificate conformi, la cui validità risulta prorogata dalle predette disposizioni per un periodo di sei mesi, per evitare il rischio di cumulo delle domande di rinnovo in un periodo limitato, ed al fine di consentire una efficace organizzazione dell’attività di rilascio delle licenze comunitarie, in deroga a quanto disposto con la circolare n. 6/17 del 6.6.2017 (che indica per le domande di licenza per il trasporto di merci un periodo massimo di due mesi quale termine anticipabile rispetto alla scadenza), fino a nuove disposizioni, si raccomanda alle imprese interessate a presentare domanda di rinnovo di procedervi con un consistente anticipo rispetto alla data di scadenza, ed in modo particolare per le imprese che si avvalgono della proroga di sei mesi della loro validità.
Si rammenta che, qualora sia stata rilasciata una nuova licenza comunitaria, a seguito di domanda di rinnovo, non è consentita l’utilizzazione delle copie certificate conformi della licenza comunitaria precedente, in quanto la validità delle copie conformi è, per principio generale, strettamente dipendente dalla validità della licenza medesima e non possono conservare validità le copie conformi di una licenza sostituita per rinnovo.
Si sottolinea infine che, in caso di licenza prorogata “ex lege” dal regolamento n. 2020/698, per ragioni tecniche legate al sistema informatico non è possibile procedere al rilascio di copie certificate conformi della stessa nel periodo di proroga della validità in quanto il sistema non consente la stampa di copie certificate conformi di licenze già “formalmente” scadute.
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Vincenzo Cinelli
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