Circolare - 07/07/2020 - Prot. n. 17022 - Proroga patenti nautiche
OGGETTO: Proroga della validità delle patenti nautiche, in scadenza tra il 31/01/2020 e il 31/07/2020, ai sensi dell’articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SULLE AUTORITÀ PORTUALI,
LE INFRASTRUTTURE PORTUALI ED IL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D’ACQUA INTERNE
Prot. n. 17022 del 7 luglio 2020
Oggetto: Proroga della validità delle patenti nautiche, in scadenza tra il 31/01/2020 e il 31/07/2020, ai sensi dell’articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
Com’è noto, la patente nautica nell'ordinamento diportistico assolve la finalità, prevalente e specifica, di abilitare il titolare al comando di unità da diporto, secondo la categoria e la specie che gli è propria, ai sensi dell'articolo 39 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto), e degli articoli dal 25 al 27 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146 (Regolamento di attuazione del codice della nautica da diporto).
In relazione alle proroghe di validità previste dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si ritiene che la patente nautica rientri ad ogni effetto tra gli atti abilitativi comunque denominati, i quali, ai sensi dell’articolo 103, comma 2, del predetto decreto-legge, se "in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza", che, deliberato dal Consiglio dei ministri il 31/01/2020, scade il 31/07/2020, salvo proroga.
I titolari di patente nautica, scaduta o in scadenza entro i termini citati, hanno comunque facoltà di presentare domanda di convalida all'ufficio di rilascio ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Si invitano la Direzione e i Comandi generali in indirizzo ad estendere la seguente nota agli uffici dipendenti.
IL DIRETTORE GENERALE
Mauro Coletta
Vedi anche: