Circolare Ministero dell'Interno - 28/08/2020 - Prot. n. 6099 - Rinnovo e proroga di certificati e autorizzazioni
OGGETTO: Emergenza COVID–19. Regolamento (UE) 2020/698 del Parlamento e del Consiglio del 25 maggio 2020, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L165 del 27 maggio 2020, in vigore dal 4 giugno 2020, recante "misure specifiche e temporanee in considerazione dell'epidemia di Covid-19 con riguardo al rinnovo o alla proroga di taluni certificati, licenze e autorizzazioni e al rinvio di talune verifiche e attività formative periodiche in taluni settori della legislazione in materia di trasporti". Decisione (UE) della Commissione n. 2020/1219 del 20 agosto 2020.
MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria,
delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato
Prot. n. 300/A/6099/20/115/28
Roma, 28 agosto 2020
OGGETTO: Emergenza COVID–19. Regolamento (UE) 2020/698 del Parlamento e del Consiglio del 25 maggio 2020, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L165 del 27 maggio 2020, in vigore dal 4 giugno 2020, recante "misure specifiche e temporanee in considerazione dell'epidemia di Covid-19 con riguardo al rinnovo o alla proroga di taluni certificati, licenze e autorizzazioni e al rinvio di talune verifiche e attività formative periodiche in taluni settori della legislazione in materia di trasporti". Decisione (UE) della Commissione n. 2020/1219 del 20 agosto 2020.
Facendo seguito alla circolare n. 300/A/3977/20/115/28 del 5 giugno 2020, con la quale si era dato conto dell'emanazione del Regolamento 2020/698 che ha prorogato di sette mesi la validità delle carte di qualificazione del conducente in scadenza nel periodo compreso tra il 1 febbraio e il 31 agosto 2020, si segnala che sulla gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 277/16 del 26 agosto 2020, è stata pubblicata la Decisione della Commissione europea n. 2020/1219 del 20 agosto 2020, con la quale l'Italia è stata autorizzata ad applicare una proroga di quattro mesi del periodo suindicato, portando la data finale al 31 dicembre 2020.
Per effetto di tale previsione, la validità delle CQC con scadenza nel periodo compreso tra il 1 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020, è prorogata per un periodo di sette mesi dalla data di scadenza indicata su ciascun documento.
Tale proroga produce i suoi effetti per la circolazione su tutto il territorio dell'Unione europea, compresa l'Italia, solo per le CQC rilasciate in Italia.
La norma deve essere coordinata con quanto previsto dall'art. 103, comma 2, del decreto legge 18/2020, per effetto del quale, le CQC rilasciate in Italia in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione della cessazione dello stato di emergenza che, al momento, corrisponde al 29 ottobre 2020.
Le due norme devono essere sovrapposte per individuare, caso per caso, quella più favorevoli e stabilire, inoltre, quale consenta la circolazione solo in ambito nazionale ovvero in tutto il territorio dell'Unione europea.
In concreto, si potrebbero determinare le seguenti situazioni:
• CQC con scadenza il 31/01/2020 sono prorogate nella validità sino al 29/10/2020, solo per la circolazione in ambito nazionale (art. 103, comma 2, DL 18/2020);
• CQC con scadenza compresa tra il 01/02/2020 e il 29/03/2020 sono prorogate nella validità sino al 29/10/2020, per la circolazione in ambito nazionale (art. 103, comma 2, DL 18/2020), mentre per la circolazione sul resto del territorio dell'UE fruiscono della proroga di sette mesi dalla data di scadenza del documento (art. 2 Reg. UE 2020/698 e Decisione della Commissione UE 2020/1219);
• CQC con scadenza compresa tra il 30/03/2020 e il 31/12/2020 sono prorogate nella validità per sette mesi successivi alla scadenza riportata nel documento, per la circolazione in tutto il territorio dell'UE compresa l'Italia (art. 2 Reg. UE 2020/698 e Decisione della Commissione UE 2020/1219). Per completezza, si trasmette la circolare n. 0022916 del 27 agosto 2020 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che ha fornito un quadro aggiornato sulla proroga dei termini di validità delle abilitazioni alla guida e dei documenti necessari per il loro rilascio o conferma di validità, attirando l'attenzione su quanto indicato riguardo all'attestato di cui all'art. 115, comma 2, lettere a) e b).
In particolare, i titolari di patente di categoria CE, non ancora muniti dell'attestato suindicato, che hanno compiuto o compiranno il sessantacinquesimo anno di età nel periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 29 ottobre 2020, sono autorizzati, sino a quest'ultima data, a condurre autotreni ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 tonnellate. Analogamente i titolari di patente di categoria D1, D1E, D o DE, non ancora muniti dell'attestato, che hanno compiuto o compiranno il sessantesimo anno di età nel periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 29 ottobre 2020, sono autorizzati, sino a quest'ultima data, a condurre autobus, autocarri, autotreni autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone.
Le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo sono pregate di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi o Servizi di Polizia Locale.
IL DIRETTORE CENTRALE
Busacca