Circolare - 09/11/2020 - Prot. n. 15224 - Revoca patente per illeciti
OGGETTO: Revoca della patente per commissione degli illeciti di cui agli articoli 186, comma 1, lett. c), 186-bis, e 187, c.d.s.. Possibilità, nel determinare il periodo in cui opera il divieto di conseguire una nuova patente di guida, ai sensi dell'art. 219, comma 3-ter, c.d.s., di sottrarre quanto scontato dal destinatario del provvedimenti a titolo di sospensione della patente di cui era precedentemente titolare.
Ministero dell'Interno
Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali
Prot. n. 15224
Roma, 9 novembre 2020
OGGETTO: Revoca della patente per commissione degli illeciti di cui agli articoli 186, comma 1, lett. c), 186-bis, e 187, c.d.s.. Possibilità, nel determinare il periodo in cui opera il divieto di conseguire una nuova patente di guida, ai sensi dell'art. 219, comma 3-ter, c.d.s., di sottrarre quanto scontato dal destinatario del provvedimenti a titolo di sospensione della patente di cui era precedentemente titolare.
Si fa riferimento alla problematica in oggetto, in merito alla quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha chiesto di conoscere il parere di questa Amministrazione, in particolare a seguito della sentenza n. 126/2020 della Quarta Sezione Penale, con la quale la Corte di Cassazione ha ritenuto ammissibile la detrazione del cosiddetto presofferto. La Corte ha, altresì, espresso l'avviso che al Prefetto, competente ad adottare il provvedimento di revoca conseguente alla condanna per le fattispecie di cui agli articoli 186, 186-bis e 187, spetterebbe anche il compito di rimodulare la durata del periodo in cui vige il divieto di conseguire una nuova patente, tenendo conto di quanto già scontato a titolo di sospensione provvisoria e "conseguentemente ammettendo o meno il soggetto al nuovo esame di guida".
Relativamente ad entrambe le questioni scaturenti dalla lettura di tale decisione si è ritenuto di chiedere un parere all'Avvocatura Generale dello Stato, la quale ha recentemente fornito le seguenti osservazioni. In primo luogo, ha ritenuto ammissibile tale scomputo, e ha richiamato al riguardo anche la giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, Sez. 111 , 26 aprile 2018, n. 2465), secondo la quale "l'art. 219, comma 3-ter, del codice della strada va interpretato nel senso che, a seguito della revoca della patente di guida, questa può essere conseguita solo dopo che siano trascorsi tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza che abbia accertato il reato; ma dai tre anni va scomputato l'eventuale periodo di sospensione della patente che ha preceduto la revoca".
Inoltre, con riferimento alla seconda questione posta - ovvero se spetti al Prefetto indicare la data in cui termina il divieto di conseguire una nuova patente di guida - l'Organo legale di Difesa ha ritenuto di condividere l'osservazione di questa Amministrazione circa l'inopportunità di inserire nel documento in questione una tale indicazione, essendo essa di competenza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, al di fuori dell'ipotesi di verifica del possesso dei requisiti morali di cui all'art. 120 del codice della strada.
L'Avvocatura ha anche osservato come l'indicazione, nei provvedimenti di revoca, della data in cui termina il divieto di conseguire una nuova patente non sembra imposta da nessuna disposizione di legge, nè costituisce esercizio di un potere discrezionale, considerato anche che l'interessato "ha a sua disposizione tutti i dati per effettuare il calcolo, peraltro elementare".
Pertanto, alla luce del parere dell'Avvocatura Generale dello Stato, si pregano le SS.LL. di volersi attenere alle indicazioni in questione nell'adottare i provvedimenti di revoca.
Si informa, infine, che si è provveduto ad informare il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del parere reso dalla predetta Avvocatura, e delle disposizioni impartite alle compenti Prefetture- UU.TT.GG..
IL CAPO DIPARTIMENTO
Sgaraglia
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