Circolare - 14/06/2021 - Prot. n. 19589 - Svizzera. Nuovo Accordo in materia di conversione patenti
OGGETTO: Svizzera. Nuovo Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Consiglio Federale Svizzero per il riconoscimento reciproco in materia di conversione di patenti di guida firmato a Roma il 13 maggio 2021.
Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE
DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE, PER I SERVIZI AI CITTADINI
E ALLE IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE
Divisione 5
Prot. n. 19589 del 14 giugno 2021
OGGETTO: Svizzera. Nuovo Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Consiglio Federale Svizzero per il riconoscimento reciproco in materia di conversione di patenti di guida firmato a Roma il 13 maggio 2021
Come previsto dall’art. 14 dell’Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Consiglio Federale Svizzero per il riconoscimento reciproco in materia di conversione di patenti di guida, firmato a Lugano il 04 dicembre 2015 e con scadenza 11 giugno 2021, sono state realizzate le consultazioni per il rinnovo dell’Accordo stesso.
Al termine di dette consultazioni, in data 13 maggio 2021, è stato sottoscritto un nuovo Accordo per la sostituzione di quello sopra richiamato.
Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale – DGUE – Ufficio VIII, con la comunicazione del 10 giugno 2021, ha reso noto che il nuovo Accordo entra in vigore il 12 giugno 2021.
Pertanto gli Uffici della Motorizzazione Civile (UMC) potranno continuare ad accettare le richieste di conversione delle patenti di guida svizzere.
Si allega alla presente Circolare il testo del nuovo Accordo firmato il 13 maggio 2021.
Il nuovo Accordo cesserà di produrre i suoi effetti il 12 giugno 2026.
Solo per gli Uffici della Motorizzazione e per le forze dell’ordine in indirizzo, il medesimo Accordo viene inviato completo degli allegati tecnici necessari per la sua applicazione, escluse le immagini dei modelli di patenti di guida italiane.
Gli allegati tecnici (individuati all’art. 9) sono:
- un elenco denominato Modelli di patenti di guida che identifica i modelli di patenti di guida rilasciate in Italia e in Svizzera, da ritenere validi ai fini della conversione. Potranno quindi essere accettate solo le patenti di guida svizzere redatte sui modelli individuati, dall’elenco in questione e di cui si trasmette l’immagine;
- il Modello 1, redatto in tre lingue (italiano - francese - tedesco), da utilizzare per la restituzione delle patenti di guida a seguito della conversione;
- il Modello 2, redatto in tre lingue (italiano - francese - tedesco), da utilizzare per comunicare il rilascio del duplicato della patente di guida oggetto di furto o smarrimento;
- due Tabelle di equipollenza, che individuano l’equivalenza tra le categorie di patenti rilasciate nelle due Parti;
- un elenco che contiene i riferimenti delle autorità cantonali svizzere.
Si rappresenta che le modifiche apportate al testo del nuovo Accordo -firmato il 13 maggio 2021- rispetto a quello firmato il 04 dicembre 2015, sono di ridotta entità e riguardano:
- la parte introduttiva del testo;
- alcuni articoli (ad esempio 6, 7, 8. 9, 14 e 15). È stato introdotto il nuovo articolo 14, pertanto il nuovo testo si compone di 15 articoli, anziché di 14 come il precedente;
- le Tabelle di equipollenza (per modifiche riguardanti le note e la categoria A1 rilasciata in svizzera);
- l’elenco delle autorità cantonali svizzere (per variazione di qualche indirizzo di posta elettronica).
Nulla è modificato in merito ai Modelli 1 e 2 ed al loro uso.
Resta invariato anche l’elenco Modelli di patenti di guida Per facilità di consultazione, appare opportuno evidenziare che possono avere minima influenza sulle operazioni di competenza degli UMC i nuovi contenuti degli articoli 6 e 7.
L’articolo 6, al primo paragrafo, sottolinea il principio per cui il titolare di patente elvetica può convertire la stessa solo nel caso in cui -al momento della presentazione dell’istanza- è residente in Italia da meno di quattro anni.
L’articolo 7 evidenzia che l’Accordo si applica solo alle patenti di guida “rilasciate prima dell’acquisizione della residenza da parte dei titolari nel territorio dell’altra Parte”. Potranno quindi essere ritenute valide, ai fini della conversione, solo le patenti di guida elvetiche conseguite in Svizzera prima dell’acquisizione della residenza in Italia da parte del titolare.
I principi contenuti nei suddetti articoli sono peraltro già noti, in via generale, a codesti UMC.
Pertanto, tranne che per le minime modifiche introdotte dal nuovo Accordo, gli UMC continueranno ad applicare le procedure in uso per la conversione delle patenti di guida rilasciate in Svizzera.
Considerato che il 12 giugno 2021 è sabato – giorno in cui gli UMC non sono aperti al pubblico – si evidenzia che l’Accordo in esame sarà applicato alle domande di conversione (ovvero di duplicato) di patenti svizzere presentate da lunedì 15 giugno 2021.
Il rilascio di una patente italiana per conversione (o duplicato) di una patente svizzera avverrà, in conformità alla I Tabella di equipollenza.
Si richiamano di seguito le principali indicazioni relative alla conversione di patenti elvetiche.
È confermato che gli UMC possono accettare domande di conversione di patenti svizzere anche in assenza dell’originale delle stesse in quanto smarrite o rubate. Infatti l’art. 5 dell’Accordo contempla la possibilità per ognuna delle Parti di procedere all’emissione del duplicato di una patente, rilasciata dall’altra Parte, oggetto di furto o smarrimento.
Come già noto, in tale casistica la domanda presentata agli UMC, unitamente alla documentazione di rito, dovrà essere corredata anche con la copia della denuncia di smarrimento o furto della patente svizzera di cui si chiede il duplicato. Inoltre dovrà essere prodotta un’attestazione rilasciata dalla Rappresentanza diplomatica svizzera che dovrà specificare:
- tutti i dati della patente elvetica, necessari al rilascio della patente italiana
- che sulla patente stessa non gravano provvedimenti restrittivi;
- se la patente è stata rilasciata per esami ovvero per conversione di altro documento; in questo ultimo caso dovrà essere indicato lo Stato di primo rilascio, per permettere l’applicazione dell’art. 8 dell’Accordo.
Resta, infatti confermato anche il principio espresso dall’articolo 8, anche se redatto con qualche modifica. Dallo stesso si evince che non è possibile accettare richieste di conversione (o duplicato) di patenti svizzere ottenute in sostituzione di un documento estero non convertibile in Italia.
Nel rispetto dell’art. 4 -paragrafo 4-, per i neopatentati restano valide le limitazioni previste dalle norme vigenti in Italia, con riferimento alla data di rilascio della patente elvetica di cui si chiede la conversione (o il duplicato).
Nel rispetto dell’art. 10, la patente svizzera in originale deve essere ritirata all’atto della consegna della patente italiana emessa per conversione.
Si indicano di seguito i riferimenti dell’Autorità Centrale svizzera necessari all’applicazione dell’Accordo.
Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
DATEC
Ufficio federale delle strade
Divisione Circolazione stradale
3003 Berna
Indirizzo e-mail: admas-faber@astra.admin.ch
Si richiama il principio indicato nella Circolare prot. 17294/23.18.07 del 03.07.2013 per cui la descrizione nonché le immagini dei modelli delle patenti di guida allegati all’Accordo devono essere visionati esclusivamente dagli operatori degli UMC addetti alle procedure di conversione, nonché dalle forze dell’ordine.
Si trasmette l’elenco degli Stati che rilasciano patenti di guida convertibili in Italia opportunamente aggiornato. Si ricorda che l’aggiornamento dello stesso deve essere effettuato anche nei siti internet dei singoli UMC.
IL CAPO DIPARTIMENTO
Dott. Mauro Bonaretti
Accordo del 13/05/2021
ACCORDO
TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E
IL CONSIGLIO FEDERALE SVIZZERO
PER IL RICONOSCIMENTO RECIPROCO IN MATERIA DI CONVERSIONE DI PATENTI DI GUIDA
Il Governo della Repubblica Italiana e il Consiglio federale svizzero, di seguito denominati «Parti»,
considerata la particolare situazione geografica tra i due Paesi, al fine di migliorare la sicurezza dei trasporti stradali nonché di agevolare il traffico stradale sul territorio delle Parti;
vista la Direttiva comunitaria 2006/126/CE del 20 dicembre 2006 in materia di patenti di guida e successive modifiche;
vista la Convenzione sulla circolazione stradale, fatta a Vienna 18 novembre 1968;
tenuto conto che tra gli Stati membri dell'Unione Europea e la Confederazione Svizzera vige la libera circolazione dei dati personali, in quanto, con riferimento alla loro protezione, vige un reciproco riconoscimento di adeguatezza ai sensi delle rispettive normative in materia;
visto l'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Consiglio federale svizzero per il riconoscimento reciproco in materia di conversione di patenti di guida fatto a Lugano il 4 dicembre 2015 e in vigore fino all'11 giugno 2021,
hanno convenuto quanto segue:
Articolo 1
Le Parti riconoscono reciprocamente, ai fini della conversione, le patenti di guida in corso di validità che sono state emesse dalle competenti Autorità dell'altra Parte, secondo la propria normativa interna, a favore di titolari di patenti di guida che acquisiscono la residenza sul proprio territorio.
Le Parti si impegnano a osservare il principio secondo il quale a seguito di un esame per il conseguimento di una patente di guida il titolare deve essere in possesso di un solo documento.
Articolo 2
Nell'interpretazione degli articoli del presente accordo si intende per «residenza» quanto definito e disciplinato in merito dalle rispettive normative vigenti presso le Parti.
In Italia la "residenza" individuata nel presente Accordo si identifica con la "residenza anagrafica". Nell'ordinamento svizzero tale concetto è espresso con il termine "domicilio".
Articolo 3
Nel rispetto della citata Convenzione di Vienna le Parti riconoscono reciprocamente, ai fini della circolazione, le patenti di guida in corso di validità secondo le seguenti modalità.
La patente di guida svizzera è valida ai fini della circolazione nel territorio italiano:
- senza limitazioni temporali se il titolare non è residente in Italia,
- per un anno dalla data di acquisizione della residenza del titolare in Italia,
- senza limitazioni temporali se il titolare pur soggiornando in Italia ha mantenuto la residenza in Svizzera.
La patente di guida italiana è valida ai fini della circolazione nel territorio svizzero:
- senza limitazioni temporali se il titolare non è residente in Svizzera,
- per un anno dalla data di acquisizione della residenza del titolare in Svizzera,
- senza limitazioni temporali se il titolare è "dimorante settimanale" in Svizzera e mantiene la residenza in Italia dove rientra regolarmente (almeno due volte al mese). In tal caso le persone, dette dimoranti settimanali, devono presentare agli organi di controllo un certificato di residenza del competente Comune italiano o un attestato di dimora settimanale in Svizzera (rilasciato dalle competenti autorità cantonali Ufficio controllo abitanti/Polizia degli stranieri.
Articolo 4
Se il titolare della patente emessa dalle Autorità di una delle due Parti stabilisce la residenza nel territorio dell'altra Parte, può convertire la sua patente senza dover sostenere esami teorici e pratici, salvo situazioni particolari.
Le Autorità competenti possono chiedere un certificato medico comprovante il possesso dei requisiti psicofisici necessari per le categorie richieste.
Per l'applicazione del primo capoverso del presente articolo, il titolare della patente di guida deve aver compiuto l'età prevista dalle rispettive normative interne per il rilascio della categoria di cui chiede la conversione.
Le limitazioni di guida e le sanzioni, che sono eventualmente previste in relazione alla data di rilascio della patente di guida dalle norme interne delle due Parti, sono applicate con riferimento alla data di rilascio della patente originaria di cui si chiede la conversione.
Pertanto per l'applicazione del presente articolo.
- nella patente italiana rilasciata per conversione di patente svizzera, viene indicata, per ogni categoria, la data di primo rilascio per esame in Svizzera, indicata nella patente elvetica convertita;
- la patente svizzera rilasciata per conversione di patente italiana, conseguita da almeno un anno alla data dell'acquisizione della residenza in Svizzera del titolare, ha validità illimitata. La patente svizzera rilasciata per conversione di patente italiana conseguita da meno di un anno, alla data dell'acquisizione della residenza in Svizzera del titolare, riporta una data di scadenza calcolata in base alle norme interne svizzere. Tale procedura si applica per le patenti di categoria A e B, mentre le patenti delle altre categorie hanno sempre validità illimitata.
Articolo 5
Se il titolare della patente emessa dalle Autorità di una delle due Parti stabilisce la residenza nel territorio dell'altra Parte, può ottenere il duplicato della sua patente di guida nel caso in cui il documento non ancora convertito sia stato oggetto di furto o smarrimento. Unitamente alla richiesta di duplicato, il titolare della patente di guida smarrita o sottratta deve consegnare copia della denuncia presentata alle competenti Autorità della Parte che deve procedere al rilascio del nuovo documento.
Per la procedura di cui al primo capoverso sarà necessario presentare, oltre alla documentazione normalmente richiesta dalle normative interne della Parte che procede alla conversione, un'attestazione rilasciata dalla Rappresentanza diplomatica della Parte che ha emesso la patente di guida, che riporti tutti i dati del documento smarrito o rubato e per cui dovrà essere dichiarato anche che sullo stesso non gravano provvedimenti sanzionatori restrittivi. Inoltre nella suddetta attestazione dovrà essere indicato se la patente è stata rilasciata per esami o per conversione e in quest'ultimo caso dovrà essere specificato il Paese di primo rilascio, al fine di permettere l'applicazione dell'art. 8.
Articolo 6
I titolari di patenti di guida svizzere possono convertire le proprie patenti senza sostenere esami teorici e pratici ai sensi del primo capoverso dell'articolo 4 solo se al momento della presentazione dell'istanza di conversione sono residenti in Italia da meno di quattro anni.
I titolari di patenti di guida italiane possono convertire le proprie patenti senza sostenere esami teorici e pratici ai sensi del primo capoverso dell'articolo 4 solo se al momento della presentazione dell'istanza di conversione sono residenti in Svizzera da meno di cinque anni. Sono fatte salve situazioni particolari.
Articolo 7
Il presente Accordo si applica esclusivamente per le patenti di guida rilasciate prima dell'acquisizione della residenza da parte dei titolari nel territorio dell'altra Parte.
Articolo 8
Il presente Accordo non si applica a quelle patenti di guida ottenute a loro volta in sostituzione di un documento rilasciato da altro Stato e non convertibile nel territorio della Parte che deve procedere alla conversione o al duplicato.
Articolo 9
Al momento della conversione o del duplicato della patente di guida, l'equipollenza delle categorie delle patenti delle Parti viene riconosciuta sulla base delle tabelle tecniche di equipollenza allegate al presente Accordo, di cui costituiscono parte integrante. Le predette tabelle, l'elenco dei modelli delle patenti di guida - completo delle immagini dei modelli in esso descritti -, i modelli "1" e "2" indicati all'art. 10 e l'elenco delle autorità cantonali costituiscono gli allegati tecnici che possono essere modificati dalle Parti con accordi in forma semplificata tramite Scambio di Note.
Le Autorità Centrali ai fini del presente Accordo sono, per la Repubblica Italiana, il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili - Dipartimento per i trasporti e la navigazione e, per la Svizzera, il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni DATEC.
Le Parti si informano reciprocamente sugli indirizzi delle Autorità Centrali.
Articolo 10
Le Autorità competenti per la conversione o il duplicato delle patenti di guida sono le seguenti:
a) nella Repubblica Italiana gli Uffici periferici della Motorizzazione presenti sul territorio
b) nella Confederazione Svizzera gli Uffici cantonali della circolazione stradale di cui all'elenco in allegato.
Nel corso delle procedure di conversione delle patenti, le Autorità competenti delle Parti ritirano le patenti da convertire e le restituiscono alle Autorità Centrali, individuate all'art. 9, dell'altra Parte, utilizzando il modello denominato "1" redatto in tre lingue (italiano - francese - tedesco), allegato al presente Accordo. Il ritiro della patente da convertire avviene al momento del rilascio della nuova patente emessa per conversione.
Analogamente, le autorità competenti delle Parti comunicano l'avvenuto rilascio del duplicato della patente di guida alle Autorità Centrali, individuate all'art. 9, dell'altra Parte utilizzando il modello denominato "2" redatto in tre lingue (italiano - francese - tedesco), allegato al presente Accordo. A tale comunicazione viene allegata copia della denuncia di smarrimento o furto della patente duplicata.
Articolo 11
L'Autorità competente di ciascuna Parte che effettua la conversione può inoltre chiedere, con le modalità indicate all'art. 13, informazioni alla Autorità Centrale dell'altra Parte, ove sorgano dubbi circa la validità, l'autenticità della patente e i dati in essa riportati.
La traduzione della patente di guida può essere richiesta solo nei casi in cui sul documento siano riportate indicazioni diverse da quelle previste nei modelli di patenti di guida individuati nell'elenco di cui all'art. 9.
L'Autorità competente di ciascuna Parte che effettua il duplicato può chiedere, con le modalità indicate all'art. 13, informazioni alle Autorità Centrali dell'altra Parte ove sorgano dubbi circa i dati contenuti nell'attestazione prevista all'art. 5.
Articolo 12
L'Autorità Centrale della Parte che riceve la patente ritirata a seguito di conversione informa l'Autorità che ha provveduto alla restituzione qualora il documento presenti anomalie relative alla validità, all'autenticità o ai dati in esso riportati. Tale informazione viene trasmessa per i canali diplomatici.
L'Autorità Centrale della Parte che riceve la comunicazione del rilascio del duplicato della patente informa l'Autorità che ha effettuato detta comunicazione qualora rilevi motivi ostativi all'emissione del documento stesso. Tale informazione viene trasmessa per i canali diplomatici.
Articolo 13
Qualora le comunicazioni di cui all'art. 11 destinate all'Autorità Centrale italiana non siano redatte in lingua italiana si ricorre all'intervento delle Rappresentanze diplomatiche.
Le comunicazioni di cui all'art. 11 destinate all'Autorità Centrale svizzera sono redatte in lingua italiana, (una delle lingue ufficiali della Confederazione Svizzera) pertanto non è necessario ricorrere all'intervento delle Rappresentanze diplomatiche.
Qualora le comunicazioni di cui all'art. 12 destinate ai vari Uffici della Motorizzazione italiana siano redatte in lingua italiana non è necessario ricorrere all'intervento delle Rappresentanze diplomatiche.
Qualora le comunicazioni di cui all'art. 12 destinate alle singole autorità cantonali siano redatte nella lingua ufficiale del Cantone competente come da elenco in allegato, non è necessario ricorrere all'intervento delle Rappresentanze diplomatiche.
Articolo 14
Il presente Accordo sarà attuato nel rispetto delle legislazioni italiana e svizzera, nonché del diritto internazionale applicabile e, per quanto riguarda la Parte italiana, degli obblighi derivanti dalla sua appartenenza all'Unione Europea.
Le spese derivanti dall'attuazione del presente Accordo saranno sostenute dalle Parti nei limiti delle rispettive disponibilità finanziarie senza generare oneri aggiuntivi per i bilanci ordinari della Repubblica Italiana e della Confederazione Svizzera.
Qualsiasi controversia nell'interpretazione e/o applicazione del presente Accordo sarà risolta in via amichevole tramite consultazioni e negoziati diretti tra le Parti.
Articolo 15
L'Accordo, di cui gli allegati tecnici sono parte integrante, entrerà in vigore il 12 giugno 2021 a condizione che entro la predetta data le Parti si siano notificate reciprocamente l'adempimento delle procedure previste dai rispettivi ordinamenti per l'entrata in vigore dell'Accordo stesso. In caso contrario, il presente Accordo entrerà in vigore il giorno della data di ricezione della seconda delle due notifiche con le quali le Parti si saranno comunicate ufficialmente il completamento delle rispettive procedure interne previste a tale scopo.
Il presente Accordo rimarrà valido per cinque (5) anni a meno che una delle Parti non notifichi all'altra la sua intenzione di porvi fine sei mesi prima della data prevista per la cessazione e potrà essere modificato per iscritto per mutuo consenso. A partire da un anno prima della scadenza, le Parti avvieranno consultazioni in merito al suo rinnovo.
In fede di che, i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati hanno firmato il presente Accordo.
Fatto a Roma, il 13.05.2021, in due originali in lingua italiana.