Circolare - 05/07/2021 - Prot. n. 21715 - Validità certificato di approvazione
OGGETTO: Validità del certificato di approvazione di cui al cap. 9.1.3.5 dell’ADR - mod. DTT 307 (ex 306), cd. “barrato rosa” - Chiarimenti.
Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE
DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE, PER I SERVIZI AI CITTADINI
E ALLE IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE
Divisione 5
Prot. n. 21715 del 5 luglio 2021
OGGETTO: Validità del certificato di approvazione di cui al cap. 9.1.3.5 dell’ADR - mod. DTT 307 (ex 306), cd. “barrato rosa” - Chiarimenti.
Come è noto, ai sensi del capitolo 9.1.3.4 dell’ADR “il certificato di approvazione scade al più tardi un anno dopo la data della visita tecnica del veicolo che precede il rilascio del certificato.
Il periodo di validità, tuttavia, sarà correlato alla data dell’ultima scadenza nominale, se la visita tecnica è effettuata nel mese che precede o che segue questa data.
Il veicolo non deve essere utilizzato per il trasporto di merci pericolose dopo la data di scadenza nominale fino a quando il veicolo non abbia un certificato di approvazione valido”.
Ai sensi di tali disposizioni, sono stati segnalati a questo Dipartimento casi di fermo di veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose il cui certificato di approvazione, DTT 307 (ex 306) conforme al modello di cui al cap. 9.1.3.5 del citato ADR, comunemente detto “barrato rosa”, reca una data di scadenza nominale anteriore a quella del controllo.
Al riguardo, sentito anche il competente Servizio Polizia Stradale della Direzione Centrale delle Specialità della Polizia di Stato, si ritiene di dover rappresentare quanto segue.
Ferma restando ai fini della circolazione internazionale la disciplina di cui all’ADR, ai soli fini della circolazione nazionale rileva il dettato dell’articolo 103, co. 2, del DL n. 18 del 2020, come convertito con modificazioni dalla L. 27 del 2020, e succ. mod. ed int., ai sensi del quale:
“2. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2021, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza... (omissis)...”.
Pertanto, poiché il “certificato di approvazione” di cui al citato cap. 9.1.3.5 ADR (cod. “barrato rosa”) è evidentemente ricompreso nel campo di applicazione della suddetta disposizione normativa, ne deriva che la validità del “barrato rosa”, recante una data di scadenza nominale ricompresa tra il 31 gennaio 2020 ed il 31 luglio 2021 è prorogata fino al novantesimo giorno successivo a tale ultima data, e quindi fino al 29 ottobre 2021.
Peraltro, essendo la citata previsione normativa applicabile solo nell’ordinamento nazionale, ne deriva che la proroga in parola è riconosciuta esclusivamente nella circolazione su suolo nazionale; restano invece confermate tutte le disposizioni di cui all’Accordo ADR in sede di circolazione internazionale.
Tanto chiarito:
- si raccomanda all’utenza interessata di voler tempestivamente prenotare presso un UMC l’operazione prevista ai fini del rinnovo del “barrato rosa”, così da favorire l’ordinata organizzazione nel tempo delle relative attività;
- si raccomanda altresì agli UMC di voler assicurare almeno fino a tutto il 29 ottobre 2021 la massima collaborazione ed operatività per le attività in parola, anche riservando alle stesse, ove occorra, specifiche sedute.
Si rammenta che sono confermate le disposizioni di cui alla circolare prot. n. 103032-DIV3-E del 19 dicembre 2008 – Certificato di approvazione ADR mod. DTT 306 "Barrato rosa" – con particolare riferimento alla parte in cui la stessa dispone che:
“È consentita la circolazione anche oltre il termine di scadenza del certificato DTT 306 in presenza di prenotazione effettuata entro il predetto termine, fino alla data fissata per la presentazione all'ispezione tecnica di rinnovo in analogia a quanto previsto per la revisione dei veicoli a motore di cui al D.M. 6 agosto 1998 n. 408.
Ovviamente tale possibilità è riservata solo alla circolazione in territorio nazionale.”.
Si rappresenta infine che, cessando lo stato di emergenza alla data del 31 luglio p.v., a diritto vigente nessuna ulteriore proroga è prevista o sarà possibile.
Alla Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato, che legge per conoscenza, si chiede cortese collaborazione per la massima diffusione della presente circolare.
Il Capo del Dipartimento
Cons. Mauro Bonaretti
Vedi anche: