Decreto MIMS - 19/07/2021 - Pesi e dimensioni di veicoli pesanti
OGGETTO: Adeguamento del decreto 6 aprile 1998 al regolamento (UE) 2019/1242 ed alla decisione (UE) 2019/984, in materia di pesi e dimensioni di veicoli pesanti.
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI
DECRETO 19 luglio 2021
(GU n. 221 del 15/09/2021)
Adeguamento del decreto 6 aprile 1998 al regolamento (UE) 2019/1242 ed alla decisione (UE) 2019/984, in materia di pesi e dimensioni di veicoli pesanti.
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI
Vista la direttiva 96/53/CE del Consiglio del 25 luglio 1996 che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità, le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale, recepita con il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione e del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 5 maggio 1998;
Vista la direttiva 2002/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 febbraio 2002, che modifica la suddetta direttiva 96/53/CE, recepita con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 12 settembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 7 novembre 2003;
Vista la direttiva 2015/719/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015, che modifica la direttiva 96/53/CE, recepita con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 6 aprile 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 132 del 9 giugno 2017;
Vista la rettifica alla direttiva 2015/719/UE pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea n. L 207 del 4 agosto 2015;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo codice della strada» e, in particolare, l’art. 71, commi 2, 3 e 4, che stabilisce la competenza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti a decretare in materia di norme costruttive e funzionali dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ispirandosi al diritto comunitario, nonché l’art. 229 che delega i Ministri della Repubblica a recepire, con proprio decreto secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie concernenti le materie disciplinate dallo stesso codice;
Visto il regolamento (UE) 2019/1242 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 dei veicoli pesanti nuovi e modifica i regolamenti (CE) n. 595/2009 e (UE) 2018/956 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 96/53/CE del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea n. L 198 del 25 luglio 2019;
Vista la decisione (UE) 2019/984 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 che modifica la direttiva 96/53/CE del Consiglio per quanto riguarda i termini di applicazione delle norme speciali in materia di lunghezza massima delle cabine in caso di miglioramento delle prestazioni aerodinamiche, dell’efficienza energetica e delle prestazioni di sicurezza, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea n. L 164 del 20 giugno 2019;
Ritenuto opportuno adeguare i testi dell’ordinamento interno alle modifiche introdotte dal regolamento (UE) 2019/1242 e dalla decisione (UE) 2019/984;
Decreta:
Art. 1.
Modifiche al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione e del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 1998
1. Al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione e del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 1998 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’art. 2, comma 1, la seguente definizione è inserita dopo la definizione di «veicolo alimentato con combustibili alternativi»: «“veicolo a emissioni zero”, un “veicolo pesante a emissioni zero” quale definito all’art. 3, punto 11), del regolamento (UE) 2019/1242 del Parlamento europeo e del Consiglio.».
b) l’art. 9, comma 3 è sostituito dal seguente: «3: Il paragrafo 1 si applica a decorrere dal 1° settembre 2020».
c) l’art. 10-bis è sostituito dal seguente: «1. Il peso massimo autorizzato dei veicoli alimentati con combustibili alternativi o a zero emissioni è quello indicato all’allegato I, punti 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.3.1, 2.3.2 e 2.4. I veicoli alimentati con combustibili alternativi o a zero emissioni devono rispettare anche i limiti di peso massimo autorizzato per asse di cui all’allegato I, punto 3. Il peso aggiuntivo necessario per i veicoli alimentati con combustibili alternativi o a zero emissioni è definito in base alla documentazione fornita dal costruttore al momento dell’omologazione del veicolo interessato. Tale peso aggiuntivo è indicato nella prova ufficiale richiesta conformemente all’art. 6.».
d) l’allegato I è così modificato:
d.1) il seguente comma è aggiunto nella seconda colonna dei punti 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3 e 2.2.4: «Nel caso di combinazioni di veicoli, compresi i veicoli alimentati con combustibili alternativi o a zero emissioni, i pesi massimi autorizzati di cui alla presente sezione sono incrementati del peso supplementare necessario per la tecnologia a combustibile alternativo o a zero emissioni per un massimo di 1 tonnellata e 2 tonnellate rispettivamente»;
d.2) il seguente comma è aggiunto nella seconda colonna del punto 2.3.1: «Veicoli a zero emissioni: il peso massimo autorizzato di 18 tonnellate è incrementato del peso supplementare necessario per la tecnologia a combustibile alternativo, per un massimo di 2 tonnellate»;
d.3) il seguente comma è aggiunto nella terza colonna del punto 2.3.2: «Veicoli a tre assi a zero emissioni: il peso massimo autorizzato di 25 o 26 tonnellate quando l’asse motore è munito di doppi pneumatici e di sospensioni pneumatiche o riconosciute equivalenti a livello dell’Unione ai sensi dell’allegato II, oppure quando ciascun asse motore è munito di doppi pneumatici e il peso massimo di ciascun asse non supera le 9,5 tonnellate, è incrementato del peso supplementare necessario per la tecnologia a zero emissioni per un massimo di 2 tonnellate»;
d.4) il punto 2.4 è sostituito dal seguente: «Autosnodati a 3 assi: 28 t; Autosnodati a 3 assi alimentati con combustibili alternativi: il peso massimo autorizzato di 28 t è incrementato del peso supplementare necessario per la tecnologia a combustibile alternativo, per un massimo di 1 t; Autosnodati a tre assi che sono veicoli a emissioni zero: il peso massimo autorizzato di 28 tonnellate è incrementato del peso supplementare necessario per la tecnologia a emissioni zero, per un massimo di 2 tonnellate».
Art. 2.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 19 luglio 2021
Il Ministro: GIOVANNINI
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