Circolare - 22/12/2021 - Prot. n. 39481 - Legge n. 156 del 9/11/2021
OGGETTO: Legge n. 156 del 9.11.2021, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge n. 121 del 10.9.2021.
Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili
DIPARTIMENTO PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE
DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE, PER I SERVIZI AI CITTADINI E ALLE
IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE
IL DIRETTORE GENERALE
Circolare prot. n. 39481 del 22/12/2021
OGGETTO: Legge n. 156 del 9.11.2021, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge n. 121 del 10.9.2021.
Come è noto, in data 10 nov 2021 è entrata in vigore la legge richiamata in oggetto e recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, recante disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali”.
Tra le disposizioni contenute nel richiamato disposto legislativo è presente un provvedimento di modifica dell’articolo 62 del C.d.S. comma 3, secondo periodo, ove il testo precedente che recita “per gli autobus o filobus a 2 assi destinati ai servizi pubblici di linea urbani e suburbani la massa complessiva a pieno carico non deve eccedere le 19 t” è stato così sostituito: “qualora si tratti di autobus o filobus a due assi, la massa complessiva a pieno carico non deve eccedere le 19,5 t”.
In sintesi il limite della massa complessiva a pieno carico è stato portato a 19,5 t per tutti gli autobus e filobus a 2 assi, senza alcuna distinzione relativamente al servizio svolto. Tale nuovo limite è altresì, in coerenza con la direttiva 96/53/CE così come modificata dalla direttiva 2015/719/UE, recepito nell’ordinamento italiano con DM del 06/04/2017 pubblicato sulla G.U. 132 del 09/06/2017.
Pertanto, tenendo conto delle mutate condizioni normative, si è provveduto alla conseguente modifica -da 19.000 kg a 19.500 kg- del sistema informatico, per i campi che riguardano il valore delle masse complessive a pieno carico dei veicoli di categoria internazionale M2 e M3 a due assi.
Tanto premesso, a partire dalla data di protocollo della presente, i costruttori di autoveicoli di categoria M2 e M3, in possesso di un’omologazione europea che preveda massa complessiva a pieno carico di 19,5 t, per le prime immatricolazioni di veicoli da immettere in circolazione sul territorio nazionale, potranno presentare domanda di inserimento dati con il Nuovo processo immatricolativo (NPI) indicando sia i nuovi limiti di m.c.p.c., sia gli altri dati (ad esempio numero dei posti) eventualmente variati compatibilmente con il nuovo valore della m.c.p.c..
Per quanto attiene ai veicoli già immatricolati e per i quali l’omologazione europea prevedeva m.c.p.c. di 19,5 t (valore a suo tempo non ammissibile in Italia e pertanto non attribuito in ragione di vincoli normativi nazioni ora rimossi), questi dovranno essere sottoposti a nuova visita e prova, presso l’UMC competente territorialmente, al fine del riconoscimento della maggiore massa (nonché delle eventuali altre caratteristiche conseguentemente modificate) e del successivo conseguente aggiornamento della carta di circolazione.
A tale riguardo dovrà essere presentata la dichiarazione della casa costruttrice del veicolo attestante i limiti di massa previsti nell’omologazione europea, nonché le prescrizioni tecniche necessarie (quali la disposizione dei sedili e le altre modifiche apportate al veicolo) per rendere lo stesso conforme a quanto previsto nel provvedimento di omologazione.
L’esito favorevole della visita e prova è subordinato altresì all’acquisizione della dichiarazione dell’officina che ha eseguito l’adeguamento del veicolo alle caratteristiche previste in sede di omologazione (adeguamento del numero dei posti, eventuali accessori installati) secondo le prescrizioni tecniche fornite dalla casa costruttrice.
L’adeguamento della massa complessiva a 19,5 t sarà effettuato in via amministrativa soltanto per quei veicoli di categoria M2 ed M3 per i quali il costruttore non abbia previsto alcuna variazione tecnica a seguito della maggior massa autorizzata.
Ing. Pasquale D’Anzi
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