Nota Ministero dell'Interno - 03/05/2022 - Prot. n. 14430 - Sanzioni autotrasporto
OGGETTO: Richiesta di parere interpretativo sul sistema sanzionatorio da applicare alle violazioni amministrative delle normative in materia di autotrasporto.
MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Direzione centrale per la Polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni
e per i Reparti speciali della Polizia di Stato
Servizio Polizia stradale
Prot. n. 300/1/0000014430.U/2022
Roma, 3 maggio 2022
OGGETTO: Richiesta di parere interpretativo sul sistema sanzionatorio da applicare alle violazioni amministrative delle normative in materia di autotrasporto.
Si fa riferimento alla nota n. 4285 dello scorso 31 marzo della Direzione che legge per conoscenza, con la quale è stata inoltrata una richiesta di parere di codesto Comando datata 3 febbraio 2022, riguardante la procedura di applicazione del sistema sanzionatorio relativo a violazioni in materia di autotrasporto. Per quanto di specifica competenza di questo Servizio Polizia Stradale, si fornisce il seguente contributo.
Il parere del Consiglio di Stato n. 1557/2018 è stato espresso a seguito di un quesito formulato da questo Dipartimento, per individuare l'Autorità competente ed il procedimento da seguire per l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 12, comma 1-bis del d.lgs. 136/2016; riguardante il distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi [1]. Il parere suindicato, con il quale il Consiglio di Stato ha ritenuto che il procedimento sanzionatorio da seguire è quello contenuto nel codice della strada e, di conseguenza, l'autorità competente a ricevere il ricorso è il Prefetto o in alternativa il Giudice di Pace, è stato diramato a tutti gli organi di polizia stradale con circolare del 10 luglio 2018.
Nel merito della questione sottoposta all'attenzione, si sottolinea che il parere espresso dal Consiglio di Stato è stato formulato con specifico e diretto riferimento al decreto legislativo 136/2016, richiamandone il contenuto laddove è previsto che le sanzioni relative agli obblighi amministrativi di cui al primo comma dell'art. 10, siano di competenza dell'Ispettorato del lavoro, mentre quelle relative agli obblighi di cui ai commi successivi, siano di competenza degli organi di polizia stradale. Tale presunta discrasia, secondo la ricostruzione formulata nel parere, deve essere interpretata nel senso che la norma non realizza un indebito frazionamento di competenze, ma una separazione del tutto coerente cori le modalità di adempimento dei diversi obblighi, arrivando alla conclusione che il procedimento sanzionatorio da applicarsi deve essere rinvenuto nelle norme del codice del strada e non della legge 689/81.
Siffatta ricostruzione, pertanto, trae le proprie motivazioni dal contenuto della norma sottoposta all'esame, di conseguenza, il principio espresso non può trovare fondamento in altre norme che disciplinano materie diverse da quella del distacco dei lavoratori [2].
Per quanto indicato, si ritiene che il procedimento sanzionatorio da applicarsi per le violazioni di cui alla legge 298/1974 ed alla legge 218/2003, sia quello della legge 689/1981 che individua nel Prefetto l'Autorità alla quale proporre scritti difensivi.
Per quanto riguarda, invece, la possibilità di presentare ricorso al Giudice di Pace avverso il fermo amministrativo, occorre fare delle considerazioni in ragione del contenuto delle norme in esame.
Tra le sanzioni contenute nella legge 218/2003 non vi è quella accessoria del fermo amministrativo; la norma prevede la sola applicazione dell'art. 207 del cds [3] di cui si dirà più avanti.
Gli artt. 26, 46, 46-bis e 46-ter della legge 298/1974, invece, oltre a prevedere l'applicazione dell'art. 207 cds [4], prevedono anche la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo, richiamando, per la sua applicazione, le norme contenute nel capo I, sezione II del titolo VI del codice della strada, ovvero le disposizioni dell'art. 214 cds, che fa parte delle stesse norme citate.
In particolare, il comma 4 del richiamato art. 214 prevede la possibilità di presentare riscorso al Prefetto ai sensi dell'art. 203 cds avverso il fermo amministrativo, ed in virtù del contenuto dell'art. 204-bis cds, che prevede la possibilità di proporre ricorso davanti all'autorità giudiziaria ordinaria [5] in alternativa alla proposizione del ricorso al Prefetto, deve ritenersi che avverso la sanzione accessoria del fermo amministrativo applicato per le violazioni di cui alla legge 298/1974, possa essere proposto ricorso anche al Giudice di Pace.
Tuttavia, occorre precisare che la previsione contenuta nel richiamato comma 4 dell'art. 214 cds, disciplina il ricorso alla sola sanzione accessoria in argomento, e non alla sanzione principale. Pertanto, la possibilità di proposizione del ricorso al Giudice di Pace nelle ipotesi di violazioni di cui alla legge 298/1974, deve intendersi riferita al solo fermo amministrativo, e l'autorità giudiziaria adita potrà pronunciarsi soltanto nel merito dell'applicazione della conseguente procedura del fermo senza poter valutare, invece, la legittimità dell'infrazione accertata.
Per quanto riguarda il fermo amministrativo operato ai sensi dell'art. 207 cds, la natura cautelare della misura, a tutela del credito vantato per la sanzione dall'amministrazione, non consente di richiamare l'applicazione delle disposizioni dell'art. 214 [6]. Non a caso, l'art. 207 prevede che il veicolo deve essere affidato in custodia ad uno dei soggetti di cui all'art. 214-bis cds e, inoltre, non prevede neanche un rimedio diretto e autonomo rispetto a quello relativo alla violazione.
Da ciò ne discende che non può essere proposto ricorso contro l'applicazione del fermo amministrativo disciplinato dall'art. 207, restando possibile la sola presentazione di scritti difensivi riguardanti solo la sanzione principale dal quale deriva, per la quale l'unica autorità che può essere adita è il Prefetto ai sensi dell'art. 18 della legge 689/1981 che, in tal caso, sarà chiamato a valutare anche la sanzione accessoria del fermo amministrativo ai sensi dell'art. 214, con i conseguenti effetti sull'eventuale fermo ai sensi dell'art. 207.
Volendo riassumere:
- avverso le violazioni di cui alla legge 218/2003, è possibile presentare scritti difensivi al Prefetto ai sensi dell'art. 18 della legge 689/1981. In caso di emissione di ordinanza di archiviazione da parte del Prefetto, automaticamente decadrà anche l'eventuale fermo di cui all'art. 207 cds. Invece, non è esperibile in nessun modo il ricorso avverso la sola sanzione cautelare del fermo di cui all'art. 207;
- avverso le violazioni di cui alla legge 298/1974, è possibile presentare scritti difensivi al Prefetto ai sensi dell'art. 18 della legge 689/1981 che, in tale contesto, potrà valutare anche la legittimità dell'applicazione della sanzione accessoria del fermo amministrativo ai sensi dell'art. 214, con i conseguenti effetti sull'eventuale fermo ai sensi dell'art. 207. Inoltre, è esperibile il ricorso alla sola sanzione accessoria del fermo amministrativo ai sensi dell'art. 214, da Presentare al Prefetto o in alternativa al Giudice di Pace che potranno valutare soltanto la procedura di applicazione di tale misura senza poter entrare nel merito della legittimità della sanzione principale. Invece, non è esperibile in nessun modo il ricorso avverso la sola sanzione cautelare del fermo di cui all'art. 207.
Per la Prefettura e il Compartimento si invia in allegato, per i profili di interesse, anche la nota cui la presente è riscontro.
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
Pomponio
[1] Sulla questione, questo Dicastero aveva ritenuto doversi applicare il procedimento sanzionatorio di cui alla legge 689/81, diversamente dalla posizione assunta dal Ministero del lavoro. Tale differente interpretazione aveva fatto emergere la necessità di dirimere la questione formulando il quesito in argomento.
[2] Anche in ragione del divieto di applicazione delle norme per analogia, e in virtù dell'obbligo per la P.A. di operare in modo chiaro e lineare, tale da fornire ai cittadini regole di condotta certe e sicure, soprattutto quando da esse possano derivare conseguenze negative.
[3] Che prevede l'obbligo di pagamento immediato nella mani dell'agente accertatore delle sanzioni riguardanti violazioni commesse con veicoli immatricolati all'estero, ovvero, in alternativa, il versamento di una cauzione al fine di proporre ricorso, pena l'applicazione del fermo amministrativo del veicolo.
[4] L'applicazione dell'art. 207 cds in caso di violazione di cui agli artt. 26 e 46 della legge 298/1974 è prevista dall'art. 60 della stessa legge 298/1974, mentre gli artt. 46-bis e 46-ter lo prevedono direttamente.
[5] Che in questo caso è il Giudice di Pace del luogo in cui è stata commessa la violazione.
[6] Nel tempo questo Dicastero ha affermato in diverse circolari che la procedura ordinaria prevista dall'art. 214 cds, per l'applicazione della sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo, non è applicabile al fermo disciplinato dall'art. 207 cds.