Circolare Ministero dell'Interno - 31/05/2022 - Prot. n. 18217 - Modifica dell'art. 10 c. 10-bis del CdS
OGGETTO: Modifica dell'art. 10, comma 10-bis del codice della strada. Validità delle autorizzazioni per i trasporti eccezionali con massa fino a 108 tonnellate.
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CEN1RALE PER LA POLIZIA S1RADALE, FERROVIARIA,
DELLE COMUNICAZIONI E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO
Circolare prot. n. 18217
Roma, 31 maggio 2022
OGGETTO: Modifica dell'art. 10, comma 10-bis del codice della strada. Validità delle autorizzazioni per i trasporti eccezionali con massa fino a 108 tonnellate.
Si fa seguito alla circolare prot. n. 14520 del 28 dicembre 2021 con la quale sono state illustrate le novità introdotte dal decreto legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazione dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, che ha apportato modifiche alle norme sulla circolazione stradale.
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 17 maggio 2022 è stato pubblicato il decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, in vigore dal 18 maggio 2022, il quale, con l'art. 54, ha modificato il comma 10-bis dell'art. 10 del codice della strada, e l'art. 7-bis, comma 2 del decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146, riguardanti la disciplina delle autorizzazione per i trasporti eccezionali, i cui contenuti sono illustrati nell'allegata scheda (all. 1).
Le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo sono pregate di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi e Servizi di Polizia Locale.
Questa Direzione Centrale provvederà per i rispettivi Compartimenti di Specialità e per gli altri uffici della Polizia di Stato.
IL DIRETTORE CENTRALE
Stradiotto
Allegato 1 alla circolare prot. n. 18217 del 31/05/2022
Attraverso la modifica del comma 10-bis dell'art. 10 del codice della strada, è stata differita al 31 luglio 2022(1) la data entro la quale deve essere adottato il decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, con il quale saranno stabilite le specifiche tecniche e le modalità per il rilascio delle autorizzazioni per i trasporti eccezionali di cui al comma 2 dell'art. 10 cds.
Con la modifica dell'art. 7-bis, comma 2 del decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146, per i trasporti in condizioni di eccezionalità per massa complessiva fino a 108 tonnellate effettuati mediante complessi di veicoli a otto assi, continuerà ad applicarsi la disciplina di cui all'art. 10 cds, vigente al 9 novembre 2021(2), fino alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale suindicato e comunque non oltre il 31 luglio 2022(3).
Inoltre, è stata prorogata l'efficacia fino alla loro scadenza delle autorizzazioni per i trasporti eccezionali di cui sopra rilasciate prima dell'entrata in vigore delle nuove norme(4), fino alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale suindicato, e comunque non oltre il 31 luglio 2022(5).
(1) La norma prevedeva che il decreto dovesse essere adottato entro il 30 aprile 2022.
(2) Corrispondente alla data di vigenza dell'art. 10 cds prima della modifica operata dal decreto legge 121/2021, entrata in vigore il 10 novembre 2021.
(3) La norma originariamente indicava la data del 30 aprile 2022.
(4) Fino al 20 dicembre 2021. Infatti, la legge 215/2021 che in sede di conversione del decreto legge 146/2021 ha modificato l'art. 10 del codice della strada, è entrata in vigore il 21 dicembre 2021.
(5) La norma originariamente indicava la data del 30 aprile 2022.
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