Circolare - 20/06/2022 - Prot. n. 20171 - Personale abilitato alle funzioni di esaminatore
OGGETTO: Articolo 9, comma 8, del DL 16 giugno 2022, n. 68 - Modifiche all'articolo 121 del Codice della strada in materia di personale abilitato alle funzioni di esaminatore per il conseguimento di titoli abilitativi alla guida.
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI
DIPARTIMENTO PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE
Direzione generale per la motorizzazione, per i servizi ai cittadini
e alle imprese in materia di trasporti e navigazione
Prot. n. 20171
Roma, 20 giugno 2022
OGGETTO: Articolo 9, comma 8, del DL 16 giugno 2022, n. 68 - Modifiche all'articolo 121 del Codice della strada in materia di personale abilitato alle funzioni di esaminatore per il conseguimento di titoli abilitativi alla guida.
Come è noto, l'articolo 9, co. 8, del decreto legge 16 giugno 2022, n. 68 (GU n.139 del 16 giugno 2022) ha modificato l'articolo 121 CdS prevedendo, sostanzialmente, che gli esami per il conseguimento dei titoli abilitativi alla guida siano effettuati da dipendenti del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili - e non più, quindi, del Dipartimento (oggi) per la mobilità sostenibile (di seguito DMS) - "a seguito della frequenza di corso di qualificazione iniziale, secondo le disposizioni di cui ai commi 5 e 5-bis, ed esame di abilitazione".
Ai sensi dell'articolo 13, il predetto decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e, dunque, il 16 giugno u.s..
Numerosi Uffici hanno quindi interpellato questa Direzione Generale per sapere "se" ed eventualmente "come" potersi avvalere del personale del MIMS extra DMS, formato in qualità di esaminatore ai sensi del provvedimento n. 35672 del 6 luglio 2018: con tale provvedimento, infatti, il Capo dell'allora Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale, in occasione dell'organizzazione dei corsi di qualificazione iniziale su citati, aveva esteso la possibilità di frequentare gli stessi a tutto il personale dell'Amministrazione.
Al riguardo si rappresenta quanto segue.
Accogliendo un ricorso "per l'annullamento della Circolare prot. 35672 del 6 luglio 2018 del Capo Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale, limitatamente alla parte in cui ammette ai corsi di qualificazione iniziale per esaminatori di cui all'art. 121 del Codice della Strada il personale dipendente del Ministero non appartenente al Dipartimento dei trasporti; di ogni atto connesso, precedente e successivo" - con sentenza 1367/2022, pubblicata in data 7 febbraio 2022, il TAR Lazio ha disposto che "va annullato il provvedimento impugnato nei termini di cui in motivazione."
Appare evidente che l'annullamento della circolare, sia pure limitatamente alla parte in cui ammette ai corsi di qualificazione iniziale per esaminatori personale non appartenente al DMS, e di ogni atto connesso, precedente e successivo, ha travolto completamente ogni effetto giuridico di quella formazione erogata ed abilitazione conseguita sulla base di un provvedimento dichiarato illegittimo e che, dunque, oggi, non possono essere utilmente "recuperate" se non nel caso in cui il Consiglio di Stato eventualmente riformi la sentenza del TAR.
Proprio per tale ragione, questa Direzione Generale ha da sempre rappresentato nelle opportune sedi che la modifica normativa all'articolo 121 CdS doveva essere completata da un'ulteriore disposizione intesa a dichiarare l'applicabilità del citato articolo 121, come modificato, al personale formato ed abilitato alle funzioni di esaminatore prima della data di entrata in vigore del decreto legge stesso.
Ed invero, - sebbene ai sensi dell'art. 11 delle preleggi, "La legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo" -, secondo consolidata dottrina e giurisprudenza tale divieto di retroattività può essere superato se ciò risponde, tra l'altro, ad un criterio di ragionevolezza.
L'auspicata disposizione non è tuttavia nel testo del DL n. 68 del 2022 e pertanto, a diritto vigente, le modifiche normative in commento non consentono l'impiego dei predetti esaminatori del MIMS extra DMS.
Di tutto quanto fin qui esposto questa Direzione Generale terrà informato l'Ufficio legislativo di questa Amministrazione, con l'occasione reiterando la richiesta di una disposizione finalizzata a recuperare le professionalità formate con i corsi già erogati e le abilitazioni già riconosciute, anche per fornire un contributo immediato e concreto alle richieste dell'utenza di contrarre i tempi d'attesa per l'erogazione dei servizi.
IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Pasquale D'Anzi
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