Circolare - 16/06/2022 - Prot. n. 3762 - Dematerializzazione attestazione sanitaria
OGGETTO: Seguiti circolare prot. n. 6942 del 27 febbraio 2020 recante istruzioni in materia di “Dematerializzazione dell’attestazione sanitaria del possesso dell’idoneità psicofisica per il rilascio della patente di guida” – Modifica delle istruzioni relative alla documentazione da allegare alla richiesta di rilascio patente di guida presentata all’UMC.
Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili
DIPARTIMENTO PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
Circolare prot. n. 3762 del 16/06/2022
OGGETTO: Seguiti circolare prot. n. 6942 del 27 febbraio 2020 recante istruzioni in materia di “Dematerializzazione dell’attestazione sanitaria del possesso dell’idoneità psicofisica per il rilascio della patente di guida” – Modifica delle istruzioni relative alla documentazione da allegare alla richiesta di rilascio patente di guida presentata all’UMC.
Si fa seguito alla circolare prot. n. 6942 del 27 febbraio 2020, con la quale sono stati forniti chiarimenti per l’attuazione dell’articolo 331 del regolamento di esecuzione ed attuazione del codice della strada, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2019, n. 54, in materia di dematerializzazione del certificato medico che attesta l’idoneità psicofisica dei conducenti richiesta per il rilascio e la revisione delle patenti di guida.
Le relative istruzioni sono divenute applicabili a decorrere dal 6 luglio 2020, giusta proroga disposta con la circolare prot. n. 11760 del 27 aprile 2020.
Ai fini di quel che qui rileva, la circolare prot. n. 6942 del 27 febbraio 2020, tra l’altro, infra paragrafo 6 “Procedimento di trasmissione della relazione medica” dispone che:
"a) i soggetti certificatori, al termine della visita medica, se l’esito è positivo, trasmettono per via telematica la relazione medica di cui all’articolo 2, comma 1 del DPR 54/2019 al CED della Direzione Generale per la Motorizzazione. La relazione riporterà un codice identificativo unico e conterrà eventuali prescrizioni relative al conducente, in relazione alle sue minorazioni o mutilazioni, indicate con i codici unionali o nazionali. Sulla predetta relazione, in corrispondenza di firma e timbro del sanitario, il sistema inserirà, automaticamente il nominativo del sanitario che ha proceduto all’accertamento ed il codice identificativo ovvero, nel caso di accertamento svolto presso una commissione medica locale, solo il codice della struttura e il nominativo del presidente della commissione;
b) i soggetti certificatori subordinano l’accertamento sanitario alla verifica dell’assolvimento dell’imposta di bollo (attualmente pari a euro 16,00), ………. e al conseguente inserimento del codice del versamento nel sistema informatico;
c) …(omissis)… ;
d) al termine delle operazioni sub a) e b), i soggetti certificatori rilasciano all’utente la ricevuta dell’avvenuta trasmissione della relazione medica al CED della Direzione Generale per la Motorizzazione. La ricevuta, generata automaticamente dal sistema informatico e provvista del codice identificativo unico della corrispondente relazione medica, è stampata su carta semplice;
e) sulla predetta ricevuta, i soggetti accertatori che hanno ritenuto solo “parzialmente” sussistenti i requisiti di idoneità psicofisica, in relazione alla categoria di patente richiesta dall’utente (ad es., periodo di validità ridotto, imposizione di prescrizioni, idoneità per categoria inferiore rispetto a quella di cui è titolare l’utente ecc.), indicano espressamente i motivi sulla base dei quali hanno fondato la loro valutazione, al fine di consentire agli utenti di richiedere la visita presso un organo sanitario di Rete Ferroviaria italiana, ai sensi dell’art. 119, comma 5, c.d.s., ovvero di proporre i ricorsi consentiti dall’ordinamento giuridico. I motivi sui quali si fonda il giudizio del soggetto accertatore non devono in alcun caso essere inseriti nella relazione medica né, comunque, registrati nel sistema informatico della Direzione Generale per la Motorizzazione. Nel caso in cui il declassamento sia richiesto dall’utente, i soggetti accertatori indicano, sulla ricevuta da consegnargli, che l’idoneità dei requisiti psicofisici è stata accertata per una categoria “inferiore”, a richiesta dell’utente stesso;
f) …(omissis)… .”.
Infine, nel terzultimo capoverso, dispone:
“In considerazione dell’esigenza di garantire una graduale introduzione del nuovo sistema, si rappresenta che, fino a nuove disposizioni dello scrivente Dipartimento, la ricevuta della trasmissione della relazione medica, stampata dal sanitario accertatore, dovrà essere sempre allegata alla richiesta di rilascio della patente di guida presentata all’Ufficio Motorizzazione civile, fatta salva dunque, l’ipotesi ordinaria di rinnovo della patente di guida che non necessita di presentazione di istanza.”.
Trascorsi ormai quasi due anni dall’introduzione delle su riportate istruzioni e consolidata la procedura dalle medesime istruzioni prevista, è necessario adottare nuove disposizioni con riferimento all’obbligo di allegare alla richiesta di rilascio della patente la ricevuta della relazione medica.
Pertanto si dispone che, a decorrere dal prossimo 1° agosto 2022 non sarà più richiesto all’utente di allegare, alla richiesta di rilascio della patente di guida presentata all’UMC, copia della predetta ricevuta.
Dalla medesima data gli UMC, nei soli casi di rilascio di patenti speciali, procederanno ad acquisire dall’archivio ANAG, interrogato in ragione del codice fiscale del predetto utente, la ricevuta della relazione medica e verificare che la patente da rilasciare (e già stampata ed in possesso dell’UMC) sia coerente con le prescrizioni in detta ricevuta indicate.
Al riguardo si ribadisce ai sanitari di cui all’articolo 119, sia monocratici che collegiali, la necessità di prestare la massima cura a che la relazione esponga correttamente e compiutamente “le eventuali prescrizioni relative al conducente, in relazione alle sue minorazioni o mutilazioni, indicate con i codici unionali o nazionali”, segnalando che – in via integrativa ma non sostitutiva -, l’applicativo messo a disposizione del CED consente di compilare nella relazione anche un “campo note”; tanto garantirà la completa trasposizione sulla “ricevuta” di ogni prescrizione relativa al conducente, in relazione alle sue minorazioni o mutilazioni.
Ogni eventuale annotazione sulla copia stampata e consegnata all’utente, ulteriore rispetto a quelle risultanti dalla stampa per il tramite dell’applicativo CED, non produrrà alcun effetto sulla produzione della patente e non potrà mai essere nota all’UMC; ne consegue che ogni effetto/conseguenza che dovesse generarsi da/prodursi per la mancata registrazione in patente di dette annotazioni resta nella sfera di diretta responsabilità del medico accertatore.
Il terzultimo capoverso della circolare prot. n. 6942 del 27 febbraio 2020, sopra riportato, è conseguentemente soppresso.
Infine, quanto alle istruzioni di cui alla lettera b) del più volte citato paragrafo 7 della circolare in commento, si rammenta che le stesse sono da attualizzarsi in ragione della novellata disciplina dei pagamenti per le operazioni di motorizzazione attraverso la Piattaforma PagoPA.
Cons. Mauro Bonaretti
Il direttore della DG Mot
Ing. Pasquale D’Anzi
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