Circolare Ministero dell'Interno - 22/09/2022 - Prot. n. 30689 - Pacchetto mobilità
OGGETTO: Pacchetto mobilità. Modifiche alle norme relative al trasporto su strada di merci e passeggeri. Chiarimento.
Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO
Circolare prot. n. 30689 del 22 settembre 2022
OGGETTO: Pacchetto mobilità. Modifiche alle norme relative al trasporto su strada di merci e passeggeri. Chiarimento.
Di seguito alla circolare n. 300/A/2353/21/111/2/2 del 16 marzo 2021, con la quale sono state fornite indicazioni sulle nuove regole per l'autotrasporto introdotte dal cosiddetto "Pacchetto mobilità", si rende necessario fornire un chiarimento sul contenuto della deroga prevista dall'art. 12, comma 3, del Regolamento (CE) 561/2006, introdotto dal Regolamento (UE) 2020/1054, illustrato nell'allegata scheda (All. 1).
Le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo sono pregate di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi e Servizi di Polizia Locale.
Questa Direzione Centrale provvederà per i rispettivi Compartimenti di Specialità e per gli altri uffici della Polizia di Stato.
IL DIRETTORE CENTRALE
Stradiotto
Allegato 1 alla circolare prot. n. 30689 del 22/09/2022
Il Regolamento (UE) 2020/1054 ha modificato l'art. 12 del Regolamento (CE) 561/2006, introducendo delle deroghe relative al limite del periodo di guida giornaliero e settimanale per raggiungere la sede di attività del datore di lavoro o il proprio luogo di residenza.
In particolare, con l'introduzione del comma 3 del predetto art. 12, i conducenti, in presenza di circostanze eccezionali, possono superare di due ore il periodo di guida giornaliero e settimanale per raggiungere i luoghi suindicati, per effettuare un periodo di riposo settimanale regolare.
Nella circolare del 16 marzo 2021, in fase di prima applicazione della nuova norma era stato indicato che tale deroga non poteva riguardare anche il termine per iniziare un nuovo periodo di riposo giornaliero.
Tuttavia, sulla base di una diversa lettura fornita dalla Direzione generale della Mobilità e dei trasporti della Commissione europea(1), è stato chiarito che la portata giuridica della deroga contenuta nel comma 3 dell'art. 12 è la stessa di quella ai sensi del comma 2 di tale articolo.
Pertanto, in presenza delle condizioni indicate, i conducenti possono superare fino a due ore il limite massimo di guida giornaliero e settimanale, derogando anche alle regole relative al riposo giornaliero(2), potendolo concludere, quindi, al massimo nell'arco di 26 ore dal termine del precedente periodo di riposo giornaliero o settimanale.
(1) Secondo cui le condizioni per fruire della deroga prevista dal terzo comma sono quelle indicate per la deroga contenuta nel secondo comma.
(2) Che trovano la propria disciplina nell'art. 8, comma 2 del Reg. 561/2006, secondo il quale "I conducenti devono aver effettuato un nuovo periodo di riposo giornaliero nell'arco di 24 ore dal termine del precedente periodo di riposo giornaliero o settimanale".
Vedi anche: