Regolamento UE - 15/05/2013 - n. 886 - Informazioni sulla viabilità connesse alla sicurezza stradale
OGGETTO: Regolamento che integra la direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i dati e le procedure per la comunicazione gratuita agli utenti, ove possibile, di informazioni minime universali sulla viabilità connesse alla sicurezza stradale.
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 886/2013
DELLA COMMISSIONE del 15 maggio 2013
Regolamento che integra la direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i dati e le procedure per la comunicazione gratuita agli utenti, ove possibile, di informazioni minime universali sulla viabilità connesse alla sicurezza stradale.
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, sul quadro generale per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto, in particolare l’articolo 3, lettera c), e l’articolo 6, paragrafo 1, sentito il garante europeo della protezione dei dati, considerando quanto segue:
(1) L’articolo 3, lettera c), della direttiva 2010/40/UE annovera tra le azioni prioritarie i dati e le procedure per la comunicazione gratuita agli utenti, ove possibile, di informazioni minime universali sul traffico connesse alla sicurezza stradale.
(2) L’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2010/40/UE prescrive che la Commissione adotti le specifiche necessarie ad assicurare la compatibilità, l’interoperabilità e la continuità per la diffusione e l’utilizzo operativo dei sistemi di trasporto intelligenti (ITS) per le azioni prioritarie.
(3) La comunicazione «Verso uno spazio europeo della sicurezza stradale: orientamenti 2011-2020 per la sicurezza stradale» afferma che gli ITS «possono contribuire in misura rilevante al miglioramento della sicurezza del traffico, ad esempio attraverso l’adozione di dispositivi per il rilevamento degli incidenti e supervisione del traffico in grado di fornire informazioni in tempo reale agli utenti della strada».
(4) Ai fini dell’erogazione di servizi informativi, la direttiva 2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, relativa al riutilizzo dell’informazione del settore pubblico prevede al riguardo norme minime valide in tutta l’Unione ed esorta gli Stati membri a spingersi oltre adottando politiche che consentano un utilizzo ampio delle informazioni o dati in possesso degli enti pubblici.
(5) La diffusione e l’impiego di applicazioni e servizi di ITS comporta un trattamento di dati personali che deve essere effettuato conformemente al diritto dell’Unione, risultante in particolare dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, e dalla direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche). Occorre quindi che le applicazioni e i servizi di ITS rispettino i principi di limitazione delle finalità e di minimizzazione dei dati.
(6) Per garantire la compatibilità, l’interoperabilità e la continuità è necessario stabilire i requisiti minimi applicabili ai servizi di informazioni universali sulla viabilità connesse alla sicurezza stradale. Tali requisiti devono vertere sulla definizione e sull’utilizzo di un elenco standardizzato di eventi o situazioni relativi alla sicurezza stradale che devono essere comunicati agli utenti finali, nonché sul contenuto delle informazioni da comunicare agli utenti finali. Se gli utenti finali sono informati tramite una pluralità di canali di diffusione controllati da gestori della rete stradale, prestatori di servizi ed emittenti dedicate alle informazioni sulla viabilità di natura pubblica e/o privata, occorre che le informazioni diffuse non siano contraddittorie e che, quindi, comunichino gli stessi elementi e si basino sulla stessa descrizione dell’evento o della situazione.
(7) La diffusione di informazioni minime universali sulla viabilità connesse alla sicurezza stradale implica necessariamente la disponibilità di dati sulla viabilità connessi alla sicurezza stradale, che sono acquisiti e conservati da gestori della rete stradale e prestatori di servizi di natura pubblica e/o privata. Per assicurare l’agevole disponibilità di tali dati per lo scambio e il riutilizzo ai fini dell’erogazione di servizi informativi, i gestori della rete stradale e i prestatori di servizi di natura pubblica e/o privata devono renderli accessibili in punti individuali di accesso oppure provvedere a che siano accessibili in punti d’accesso nazionali istituiti e gestiti dagli Stati membri. Il punto d’accesso nazionale può configurarsi come repertorio, registro, portale web o forma analoga.
(8) Occorre garantire che i dati sulla viabilità connessi alla sicurezza stradale siano accessibili nel rispetto degli obblighi di protezione dei dati, ad esempio ricorrendo alla loro anonimizzazione. Se il servizio informativo si basa su dati, compresa la geolocalizzazione, acquisiti presso gli utenti finali stessi o, in futuro, tramite sistemi cooperativi, occorre informare precisamente gli utenti finali dell’acquisizione di tali dati, delle modalità che presiedono alla raccolta e alla potenziale rintracciabilità e del periodo di tempo in cui i dati sono conservati. I gestori della rete stradale e i prestatori di servizi di natura pubblica e/o privata, così come l’industria automobilistica, devono applicare misure tecniche adeguate per garantire l’anonimato dei dati ricevuti dagli utenti finali o dai loro veicoli.
(9) È opportuno consentire agli Stati membri che offrono già sul loro territorio una qualche forma di servizio informativo sulla viabilità connesso alla sicurezza stradale di mantenere i metodi in uso, sempre che siano conformi ai requisiti prescritti dal presente regolamento. Perché l’erogazione di servizi informativi sulla sicurezza stradale e sulle condizioni di viabilità produca il massimo effetto positivo in termini di diminuzione del numero di incidenti e di vittime della strada nell’Unione, occorre garantire la compatibilità, l’interoperabilità e la continuità tra gli Stati membri delle informazioni minime universali sulla viabilità connesse alla sicurezza stradale diffuse, mantenendo un livello minimo di qualità e, ove possibile, la gratuità per tutti gli utenti finali.
(10) Affinché tutti gli Stati membri adottino un approccio armonizzato e fluido alla diffusione di informazioni minime universali sulla viabilità connesse alla sicurezza stradale in tutta l’Unione, è importante stabilire obblighi validi in tutta l’Unione per l’erogazione dei servizi in materia. Per assicurare l’interoperabilità e la continuità della diffusione di informazioni minime universali sulla viabilità connesse alla sicurezza stradale nell’Unione, gli Stati membri possono basarsi sulle soluzioni tecniche e gli standard in libero accesso forniti dalle organizzazioni europee e internazionali di normazione.
(11) Ai fini dell’attendibilità e validità delle informazioni minime universali sulla viabilità connesse alla sicurezza stradale diffuse, occorre garantirne un livello minimo di qualità. Gli Stati membri devono continuare a lavorare e condividere le esperienze maturate ai fini della definizione dei pertinenti criteri qualitativi, delle metodologie di misurazione e monitoraggio della qualità e degli obiettivi qualitativi inerenti a ciascuna tipologia di evento o situazione che incide sulla sicurezza stradale, rete stradale e/o ambiente operativo. È opportuno che gli Stati membri mettano in comune conoscenze e migliori pratiche comunicando alla Commissione i risultati delle analisi effettuate e le conclusioni tratte dalle esperienze maturate.
(12) Sebbene la diffusione di informazioni minime universali sulla viabilità connesse alla sicurezza stradale debba configurarsi, laddove possibile, come servizio universale gratuito agli utenti finali, è possibile che questi debbano farsi carico di costi associati al servizio, quali canoni per le telecomunicazioni, licenze radio o acquisto delle apparecchiature che consentono la ricezione delle informazioni.
(13) Occorre che le informazioni minime universali sulla viabilità connesse alla sicurezza stradale raggiungano quanti più utenti finali possibile in funzione delle possibilità tecniche, tenuto conto delle diverse capacità tecniche dei veicoli, della pluralità dei canali di diffusione e delle apparecchiature di ricezione disponibili sul mercato.
(14) I gestori della rete stradale e prestatori di servizi di natura pubblica o privata devono tendere ad armonizzare la presentazione del contenuto informativo diffuso agli utenti finali, a prescindere dalla lingua. Se l’hanno sottoscritta, gli Stati membri devono basarsi sulla convenzione di Vienna sulla segnaletica stradale del 1968, convenuta dal Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite l’8 novembre 1968, con particolare riguardo alla risoluzione consolidata sulla segnaletica stradale elaborata dal gruppo «Sicurezza della circolazione stradale».
(15) Gli Stati membri devono essere in grado di stabilire, sulla scorta di una valutazione effettuata a livello nazionale, la copertura del servizio di informazioni minime universali sulla viabilità connesse alla sicurezza stradale lungo la rete stradale transeuropea che attraversa il rispettivo territorio, al fine di concentrarsi sui tratti stradali e sulle zone in cui le condizioni di traffico e di sicurezza impongono l’erogazione di servizi informativi e giustificano l’investimento associato. Si riconosce tuttavia che, in considerazione delle diverse situazioni e dei diversi portatori d’interesse che li contraddistinguono, non è opportuno applicare le prescrizioni del presente regolamento ai nodi urbani. Occorre che gli Stati membri comunichino alla Commissione la copertura nazionale del servizio informativo.
(16) A norma dell’articolo 17, paragrafo 4, della direttiva 2010/40/UE, la Commissione è tenuta a presentare ogni tre anni al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sui progressi realizzati nell’attuazione della direttiva. La relazione dev’essere corredata di un’analisi del funzionamento e dell’attuazione degli articoli da 5 a 11 e dell’articolo 16 e deve valutare la necessità di apportare eventuali modifiche alla direttiva. In tale sede si deve inoltre valutare l’eventualità di modificare e/o integrare, se necessario, le specifiche adottate per le azioni prioritarie in funzione della diffusione sul piano nazionale, dell’evoluzione tecnologica e dell’andamento del processo di standardizzazione,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione
Il presente regolamento stabilisce le specifiche atte ad assicurare la compatibilità, interoperabilità e continuità nell’attivazione e nell’operatività dei dati e delle procedure per la comunicazione gratuita agli utenti, ove possibile, di informazioni minime universali sulla viabilità connesse alla sicurezza stradale a livello di Unione a norma della direttiva 2010/40/UE.
Esso si applica all’erogazione di servizi di informazioni minime universali sulla viabilità connesse alla sicurezza stradale sulla rete stradale transeuropea.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) «rete stradale transeuropea»: la rete stradale definita nell’allegato I, sezione 2, della decisione n. 661/2010/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, ad esclusione dei nodi urbani;
b) «strada provvisoriamente sdrucciolevole»: situazione imprevista che rende sdrucciolevole il manto stradale per un dato periodo di tempo determinando una scarsa aderenza del veicolo alla strada;
c) «presenza di animali, persone, ostacoli, detriti sulla carreggiata»: situazione in cui sono presenti sulla carreggiata animali, detriti, ostacoli o persone laddove di norma non dovrebbero essere, con l’eventualità di dover ricorrere ad una manovra di emergenza per evitarli;
d) «area dell’incidente non in sicurezza»: zona in cui si è verificato un incidente che non è stata ancora messa in sicurezza dall’autorità competente;
e) «lavori a breve termine»: cantiere temporaneo di lavori in corso sulla carreggiata o ai suoi lati, indicato solo da una segnaletica minima in considerazione della breve durata dei lavori;
f) «visibilità ridotta»: visibilità che risulta diminuita a causa di una situazione che, limitando il campo visivo del conducente, può influire sulla guida sicura;
g) «veicolo contromano»: veicolo che procede su una carreggiata separata in direzione di marcia contraria al traffico regolare;
h) «carreggiata ostruita non in sicurezza»: ostruzione parziale o totale della sede stradale che non è messa adeguatamente in sicurezza e segnalata;
i) «condizioni atmosferiche eccezionali»: condizioni atmosferiche straordinarie, estreme o atipiche per la stagione che possono influire sulla guida sicura;
j) «utente delle informazioni minime universali sulla viabilità connesse alla sicurezza stradale»: persona fisica o giuridica che interviene nell’erogazione di servizi di informazioni minime universali sulla viabilità connesse alla sicurezza stradale, quali gestori della rete stradale, gestori del traffico, prestatori di servizi ed emittenti dedicate alle informazioni sulla viabilità di natura pubblica e privata;
k) «utente finale»: conducente che usufruisce dei servizi di informazioni minime universali sulla viabilità connesse alla sicurezza stradale;
l) «servizio di informazioni minime universali sulla viabilità connesse alla sicurezza stradale»: servizio d’informazione in tempo reale sulla viabilità con un contenuto minimo concordato inerente alla sicurezza stradale, accessibile con ilminimo sforzo da un massimo di utenti finali;
m) «dati sulla viabilità connessi alla sicurezza stradale»: i dati necessari ai fini dell’erogazione del servizio di informazioni minime universali sulla viabilità connesse alla sicurezza stradale, acquisiti tramite qualsiasi fonte privata o pubblica;
n) «informazioni minime universali sulla viabilità connesse alla sicurezza stradale»: dati sulla viabilità connessi alla sicurezza stradale risultanti da estrazione, aggregazione o elaborazione, che gestori della rete stradale e/o prestatori di servizi di natura pubblica e/o privata comunicano agli utenti finali mediante un qualsiasi canale di diffusione;
o) «punto di accesso»: punto di accesso digitale in cui i dati sulla viabilità connessi alla sicurezza stradale necessari alla generazione di informazioni minime universali sulla viabilità connesse alla sicurezza stradale sono raccolti, formattati e messi a disposizione per scambio e riutilizzo;
p) «gratuitamente» o «gratuito» o «a titolo gratuito»: erogazione del servizio di informazioni minime universali sulla viabilità connesse alla sicurezza stradale senza che nessun costo supplementare sia posto a carico dell’utente finale nel punto di utilizzo.
Articolo 3
Elenco degli eventi o situazioni che incidono sulla sicurezza stradale
Gli eventi o situazioni contemplati dal servizio di informazioni minime universali sulla viabilità connesse alla sicurezza stradale comprendono almeno le categorie seguenti:
a) strada provvisoriamente sdrucciolevole;
b) presenza di animali, persone, ostacoli, detriti sulla carreggiata;
c) area dell’incidente non in sicurezza;
d) lavori a breve termine;
e) visibilità ridotta;
f) veicolo contromano;
g) carreggiata ostruita non in sicurezza;
h) condizioni atmosferiche eccezionali.
Articolo 4
Contenuto informativo
1. Le informazioni diffuse circa l’evento o situazione che incide sulla sicurezza stradale indicano i dati seguenti:
a) luogo dell’evento o situazione;
b) categoria dell’evento o situazione, di cui all’articolo 3, e ove opportuno sua breve descrizione;
c) se del caso, consigli sulla condotta di guida.
2. Le informazioni sono ritirate al cessare dell’evento o situazione ovvero sono adattate al mutare dell’evento o situazione
Articolo 5
Erogazione del servizio informativo
1. Gli Stati membri stabiliscono in quali tratti della rete stradale transeuropea le condizioni di traffico e di sicurezza impongono l’attivazione del servizio di informazioni minime universali sulla viabilità connesse alla sicurezza stradale. Essi comunicano alla Commissione detti tratti stradali.
2. L’erogazione del servizio informativo soddisfa i requisiti previsti agli articoli da 6 a 8.
Articolo 6
Rilevazione di eventi o situazioni e acquisizione dei dati
I gestori della rete stradale e/o prestatori di servizi di natura pubblica e privata predispongono o impiegano, al solo fine di erogare il servizio informativo, i mezzi atti a rilevare gli eventi o situazioni interessati e acquisiscono i pertinenti dati sulla viabilità connessi alla sicurezza stradale. L’attivazione di detti mezzi soddisfa le condizioni e gli obblighi previsti dalla normativa nazionale.
Articolo 7
Disponibilità, scambio e riutilizzo dei dati
1. I gestori della rete stradale e/o prestatori di servizi di natura pubblica e/o privata mettono in comune e si scambiano i dati acquisiti a norma dell’articolo 6. A tal fine assicurano, mediante un punto d’accesso, la disponibilità di detti dati secondo lo standard DATEX II (CEN/TS 16157) o altro formato a lettura ottica perfettamente compatibile e interoperabile con DATEX II.
2. Ciascuno Stato membro gestisce un punto nazionale d’accesso ai dati di cui al paragrafo 1, nel quale confluiscono i punti d’accesso predisposti dai gestori della rete stradale e/o prestatori di servizi di natura pubblica e/o privata attivi nel suo territorio.
3. Detti dati sono accessibili, per scambio e riutilizzo, a ciascun utente di informazioni minime universali sulla viabilità connesse alla sicurezza stradale:
a) in assenza di discriminazioni;
b) in tutta l’Unione a prescindere dallo Stato membro di stabilimento;
c) nel rispetto dei diritti d’accesso e delle procedure previsti dalla direttiva 2003/98/CE;
d) secondo una tempistica che permette l’erogazione tempestiva del servizio informativo;
e) tramite il punto nazionale d’accesso.
4. I gestori della rete stradale e i prestatori di servizi di natura pubblica o privata provvedono all’aggiornamento tempestivo e alla qualità dei dati messi a disposizione tramite il rispettivo punto d’accesso.
Articolo 8
Divulgazione delle informazioni
1. I gestori della rete stradale, prestatori di servizi ed emittenti dedicate alle informazioni sulla viabilità di natura pubblica divulgano agli utenti finali informazioni minime universali sulla viabilità connesse alla sicurezza stradale prima di comunicare loro qualsiasi altra informazione sulla viabilità non collegata alla sicurezza.
2. Il servizio informativo soddisfa le condizioni seguenti:
a) è erogato in modo da raggiungere il maggior numero di utenti finali interessati dal dato evento o situazione di cui all’articolo 3;
b) i gestori della rete stradale, prestatori di servizi e/o emittenti dedicate alle informazioni sulla viabilità di natura pubblica e/o privata ne assicurano, laddove possibile, la disponibilità gratuita per gli utenti finali.
3. I gestori della rete stradale e prestatori di servizi di natura pubblica e privata collaborano per armonizzare la presentazione del contenuto informativo diffuso agli utenti finali. Essi informano gli utenti finali dell’esistenza del servizio informativo e della relativa copertura.
Articolo 9
Valutazione della conformità ai requisiti
1. Gli Stati membri designano un organo nazionale imparziale e indipendente incaricato di valutare se gestori della rete stradale, prestatori di servizi ed emittenti dedicate alle informazioni sulla viabilità di natura pubblica o privata soddisfino i requisiti previsti agli articoli da 3 a 8. Due o più Stati membri possono designare un organo comune incaricato di valutare la conformità a detti requisiti nel territorio di ciascuno di essi. Gli Stati membri notificano gli organi nazionali alla Commissione.
2. I gestori della rete stradale, prestatori di servizi ed emittenti dedicate alle informazioni sulla viabilità di natura pubblica e privata comunicano agli organi nazionali designati gli estremi d’identificazione e una descrizione del servizio informativo da essi erogato, e presentano una dichiarazione di conformità ai requisiti previsti agli articoli da 3 a 8.
La dichiarazione riporta, secondo i casi, gli elementi seguenti:
a) copertura del servizio informativo in termini di categorie connesse alla sicurezza stradale e tratti della rete stradale;
b) informazioni sul pertinente punto d’accesso ai dati sulla viabilità connessi alla sicurezza stradale e relative condizioni d’uso;
c) formato dei dati sulla viabilità connessi alla sicurezza stradale accessibili tramite il pertinente punto d’accesso;
d) mezzo di divulgazione del servizio informativo agli utenti finali.
In caso di variazione nell’erogazione del servizio, i gestori della rete stradale, prestatori di servizi ed emittenti dedicate alle informazioni sulla viabilità di natura pubblica o privata aggiornano immediatamente la dichiarazione di conformità.
3. Gli organi nazionali designati verificano, mediante campionamento casuale, l’esattezza delle dichiarazioni di vari gestori della rete stradale, prestatori di servizi ed emittenti dedicate alle informazioni sulla viabilità di natura pubblica o privata e chiedono loro di dimostrare il soddisfacimento dei requisiti previsti agli articoli da 3 a 8.
Gli organi nazionali nominati riferiscono ogni anno alle autorità nazionali circa le dichiarazioni presentate e i risultati delle ispezioni casuali.
Articolo 10
Azioni successive
1. Entro 12 mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento gli Stati membri comunicano alla Commissione le informazioni seguenti:
a) l'organo nazionale incaricato della valutazione della conformità ai requisiti previsti agli articoli da 3 a 8;
b) la descrizione del punto nazionale d’accesso esistente o previsto.
2. Entro 12 mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento, e successivamente ogni anno civile, gli Stati membri comunicano alla Commissione le informazioni seguenti:
a) lo stato di avanzamento dell’attuazione del servizio informativo, anche in termini di criteri applicati per definirne il livello qualitativo e mezzi impiegati per monitorarne la qualità;
b) i risultati della valutazione della conformità ai requisiti previsti agli articoli da 3 a 8;
c) se pertinente, la descrizione delle modifiche apportate al punto nazionale d’accesso.
Articolo 11
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o ottobre 2013. Per il servizio informativo già attivato alla data di entrata in vigore del presente regolamento, esso si applica tuttavia a decorrere dal 1° ottobre 2015.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 maggio 2013
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
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