Circolare - 21/04/2023 - Prot. n. 12726 - Revoca della patente di guida
OGGETTO: Art. 219, comma 3 ter, del codice della strada.
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
DIPARTIMENTO PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE
DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE, PER I SERVIZI AI CITTADINI
E ALLE IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE
IL DIRETTORE GENERALE
Prot. n. 12726 del 21 aprile 2023
OGGETTO: Art. 219, comma 3 ter, del codice della strada.
Com’è noto, l’art. 219, comma 3 ter del codice della strada stabilisce che “quando la revoca della patente di guida è disposta a seguito delle violazioni di cui agli articoli 186, 186 bis e 187, non è possibile conseguire una nuova patente di guida prima di tre anni a decorrere dalla data di accertamento del reato, fatto salvo quanto previsto dai commi 3-bis e 3-ter dell'articolo 222".
Sulla interpretazione della norma in oggetto, con particolare riguardo alla data di accertamento del reato da cui decorre il triennio per poter riottenere il titolo abilitativo alla guida, nonché al conteggio nel periodo previsto dalla norma in parola di quello sofferto dall’interessato a seguito della sospensione cautelare della patente di guida (cosiddetto presofferto), questa Amministrazione ha diramato delle circolari, nelle quali si è chiarito, conformemente al parere richiesto dal Ministero dell’Interno all’Avvocatura Generale dello Stato, che l’art. 219, comma 3-ter, del codice della strada va interpretato nel senso che, a seguito della revoca della patente di guida, questa può essere conseguita solo dopo che siano trascorsi tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza che abbia accertato il reato; dai tre anni, tuttavia, va scomputato l’eventuale periodo di sospensione della patente che ha preceduto la revoca (Circolare prot. RU32098 dell’11.11.2020).
Ciò premesso, si trasmette l’unita sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, 27.12.2022 n.11323, nella quale viene confermato l’orientamento interpretativo suddetto con le argomentazioni che, ad ogni buon fine, si riportano di seguito.
In particolare il giudice amministrativo, nel richiamare l’art. 219, comma 3 ter, del d.lgs. n. 285 del 1992, ha affermato che: “secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, la disposizione in esame va interpretata nel senso che, a seguito della revoca della patente di guida, questa può essere conseguita solo dopo che siano decorsi tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza che abbia accertato il reato; ai tre anni va scomputato l'eventuale periodo di sospensione della patente che ha preceduto la revoca (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 24 aprile 2018, n. 2465; Cons. Stato, Sez. III, 6 giugno 2016, n. 2416)”.
Analogamente, un’altra recente sentenza del Supremo Consesso Amministrativo in materia (Consiglio di Stato, sez. V, 7.3.2023, n. 2355), ha confermato l'indirizzo prevalente della giurisprudenza amministrativa e di legittimità, secondo cui “il provvedimento di revoca della patente non viene dunque, materialmente, in esistenza prima che il giudice penale lo pronunci (altro essendo, per natura, finalità ed effetti diversi, il provvedimento prefettizio cautelare, di sospensione provvisoria della patente) e, logicamente, il suo procedimento di applicazione da parte della competente autorità amministrativa non può iniziare prima che la sentenza penale sia passata in giudicato. La revoca della patente è, pertanto, un atto ad efficacia istantanea adottabile dall'autorità amministrativa solo una volta che la sentenza penale di condanna sia, appunto, passata in giudicato (Cass. n. 13508 del 2019)”. Il Consiglio di Stato, quindi, ribadisce il principio secondo cui, quando la revoca della patente di guida è disposta per violazione delle norme del Codice della strada che sanzionano la guida sotto l'influenza dell'alcool (art. 185 e 186 bis) e quella in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti (art. 187), è possibile conseguire un nuovo documento di guida solo dopo il decorso di tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza che abbia accertato il reato.
A conforto di quanto sopra esposto, il Consiglio di Stato evidenzia che "d'altra parte, il testo legislativo non si è riferito né alla data di commissione del fatto, né alla data di accertamento del fatto in sede amministrativa... ma all'accertamento del reato, che implica l'accertamento di tutti i suoi elementi costitutivi, incluso l'elemento soggettivo, con la relativa spettanza dei poteri esclusivamente all'Autorità giudiziaria (Cons. Stato, n. 2416 del 2016)”.
Tanto si trasmette quale ulteriore ausilio nella predisposizione da parte di codesti Uffici delle difese e delle memorie nei contenziosi in materia.
Si invitano le Direzioni Generali Territoriali in indirizzo a diffondere la presente circolare presso gli UMC di competenza.
Ing. Pasquale D’Anzi
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