Accordo - 30/12/2020 - Scambi commerciali e cooperazione tra UE - Comunità europea dell’energia atomica e Regno Unito - Irlanda del Nord
OGGETTO: Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra.
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. 149 del 30/04/2021
ACCORDO SUGLI SCAMBI COMMERCIALI E LA COOPERAZIONE
tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra.
PREAMBOLO
L’UNIONE EUROPEA E LA COMUNITÀ EUROPEA DELL’ENERGIA ATOMICA
E
IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,
1. RIAFFERMANDO il loro impegno a favore dei principi democratici, dello Stato di diritto, dei diritti umani, della lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e della lotta ai cambiamenti climatici, che costituiscono elementi essenziali del presente accordo o eventuale accordo integrativo,
2. RICONOSCENDO l’importanza della cooperazione mondiale per affrontare questioni di interesse condiviso,
3. RICONOSCENDO l’importanza della trasparenza nel commercio e negli investimenti internazionali a beneficio di tutte le parti interessate,
4. INTENZIONATI a stabilire norme chiare e reciprocamente vantaggiose che disciplinino il commercio e gli investimenti tra le parti,
5. CONSIDERANDO che, ai fini dell’efficiente gestione e della corretta interpretazione e applicazione del presente accordo o eventuale accordo integrativo e dell’osservanza degli obblighi che ne derivano, è essenziale stabilire disposizioni che garantiscano la governance globale, in particolare norme in materia di risoluzione delle controversie e di esecuzione che rispettino integralmente l’autonomia degli ordinamenti giuridici dell’Unione e del Regno Unito nonché lo status del Regno Unito di paese esterno all’Unione europea,
6. BASANDOSI sui diritti e sugli obblighi rispettivi derivanti dall’accordo di Marrakech che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio, concluso il 15 aprile 1994, e da altri strumenti multilaterali e bilaterali di cooperazione,
7. RICONOSCENDO l’autonomia delle parti e i diritti di legiferare nel rispettivo territorio al fine di conseguire obiettivi politici pubblici legittimi come la tutela e la promozione della sanità pubblica, i servizi sociali, l’istruzione pubblica, la sicurezza, l’ambiente, cambiamenti climatici compresi, la morale pubblica, la protezione sociale o dei consumatori, il benessere degli animali, il rispetto della vita privata e la protezione dei dati, la promozione e la tutela della diversità culturale, adoperandosi nel contempo per migliorare gli elevati livelli rispettivi di protezione,
8. CONVINTI dei benefici di un contesto commerciale prevedibile che promuova tra le parti il commercio e gli investimenti e impedisca le distorsioni degli scambi e vantaggi competitivi sleali, in modo da favorire uno sviluppo sostenibile in termini economici, sociali e ambientali,
9. RICONOSCENDO la necessità di un partenariato economico ambizioso, di ampia portata ed equilibrato sotteso da parità di condizioni per una concorrenza aperta e leale e per lo sviluppo sostenibile, tramite quadri efficaci e solidi di sussidi e per la concorrenza e l’impegno a mantenere gli elevati livelli rispettivi di protezione nei settori del lavoro e degli standard sociali, dell’ambiente, della lotta ai cambiamenti climatici e della fiscalità,
10. RICONOSCENDO la necessità di garantire un mercato aperto e sicuro per le imprese, anche piccole e medie, e per i loro beni e servizi eliminando gli inutili ostacoli al commercio e agli investimenti,
11. RILEVANDO l’importanza di agevolare nuove opportunità per le imprese e i consumatori con il commercio digitale e di eliminare gli inutili ostacoli al flusso di dati e agli scambi per via elettronica, nel rispetto delle norme delle parti sulla protezione dei dati personali,
12. DESIDERANDO contribuire con il presente accordo al benessere dei consumatori con politiche che assicurino un livello elevato di tutela dei consumatori e di benessere economico, e incoraggiando la cooperazione tra le pertinenti autorità,
13. CONSIDERANDO l’importanza della connettività transfrontaliera del trasporto aereo, su strada e marittimo per passeggeri e merci, e la necessità di garantire elevati standard di prestazione dei servizi di trasporto tra le parti,
14. RICONOSCENDO i benefici del commercio e degli investimenti nel settore dell’energia e delle materie prime e l’importanza di sostenere la fornitura all’Unione e al Regno Unito di approvvigionamenti di energia puliti, sicuri ed efficienti in termini di costi,
15. PRENDENDO ATTO dell’interesse delle parti a istituire un quadro per agevolare la cooperazione tecnica e mettere a punto nuovi accordi commerciali sugli interconnettori per risultati efficienti e solidi in tutti gli archi temporali,
16. CONSTATANDO che la cooperazione e gli scambi tra le parti in questi settori dovrebbero basarsi su una concorrenza leale sui mercati dell’energia e su un accesso non discriminatorio alle reti,
17. RICONOSCENDO i benefici dell’energia sostenibile, dell’energia rinnovabile, in particolare della produzione offshore nei mari del Nord, e dell’efficienza energetica,
18. DESIDERANDO promuovere l’uso pacifico delle acque adiacenti alle loro coste e lo sfruttamento ottimale ed equo delle risorse biologiche marine presenti in quelle acque, compresa la gestione sostenibile e costante degli stock condivisi,
19. CONSTATANDO che il Regno Unito ha receduto dall’Unione europea e che dal 1° gennaio 2021 è uno Stato costiero indipendente con i diritti e gli obblighi corrispondenti derivanti dal diritto internazionale,
20. AFFERMANDO che i diritti sovrani degli Stati costieri esercitati dalle parti a fini di esplorazione, sfruttamento, conservazione e gestione delle risorse biologiche delle loro acque debbano essere praticati in conformità dei principi del diritto internazionale, tra cui la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, firmata a Montego Bay il 10 dicembre 1982 (Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare),
21. RICONOSCENDO l’importanza del coordinamento dei diritti di sicurezza sociale di cui godono le persone che si spostano tra le parti per lavorare, soggiornare o risiedere, come dei diritti di cui godono i loro familiari e superstiti,
22. CONSIDERANDO che la cooperazione in settori di interesse condiviso come la scienza, la ricerca e l’innovazione, la ricerca nucleare e lo spazio, sotto forma di partecipazione del Regno Unito ai corrispondenti programmi dell’Unione a condizioni eque e appropriate, sarà di beneficio per entrambe le parti,
23. CONSIDERANDO che la cooperazione tra il Regno Unito e l’Unione in materia di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati ed esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro e la prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica, permetterà di rafforzare la sicurezza del Regno Unito e dell’Unione,
24. DESIDERANDO concludere un accordo tra il Regno Unito e l’Unione che costituisca la base giuridica di tale cooperazione,
25. CONSAPEVOLI che le parti possono integrare il presente accordo con altri accordi costituenti parte integrante delle loro relazioni bilaterali generali da quello disciplinate, e che l’accordo sulla sicurezza delle informazioni classificate è concluso come accordo integrativo e permette lo scambio di informazioni classificate tra le parti a norma del presente accordo o eventuale accordo integrativo,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
PARTE PRIMA
DISPOSIZIONI COMUNI E ISTITUZIONALI
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
ARTICOLO 1
Finalità
Il presente accordo stabilisce le basi di ampie relazioni tra le parti, in uno spazio di prosperità e buon vicinato caratterizzato da relazioni strette e pacifiche basate sulla cooperazione, nel rispetto dell’autonomia e della sovranità delle parti.
ARTICOLO 2
Accordi integrativi
1. Qualora l’Unione e il Regno Unito concludano tra loro altri accordi bilaterali, tali accordi costituiscono accordi integrativi del presente accordo, salvo se detti accordi dispongono altrimenti.
Detti accordi integrativi sono parte integrante delle relazioni bilaterali generali disciplinate dal presente accordo e rientrano nel quadro globale.
2. Il paragrafo 1 si applica anche:
a) agli accordi tra l’Unione e i suoi Stati membri, da una parte, e il Regno Unito, dall’altra; e
b) agli accordi tra la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito, dall’altra.
ARTICOLO 3
Buona fede
1. Le parti, nel pieno rispetto reciproco e in totale buona fede, si assistono reciprocamente nell’adempimento dei compiti derivanti dal presente accordo o eventuale accordo integrativo.
2. Esse adottano ogni misura di carattere generale o particolare atta ad assicurare l’adempimento degli obblighi derivanti dal presente accordo o eventuale accordo integrativo e si astengono da qualsiasi misura che possa mettere in pericolo la realizzazione degli obiettivi del presente accordo o eventuale accordo integrativo.
(Omissis)
RUBRICA TERZA
TRASPORTO SU STRADA
TITOLO I
TRASPORTO DI MERCI SU STRADA
ARTICOLO 459
Obiettivo
1. L’obiettivo del presente titolo è garantire, per quanto riguarda il trasporto di merci su strada, la continuità dei collegamenti tra i territori delle parti, nonché attraverso e all’interno di tali territori, e stabilire le norme applicabili a tale trasporto.
2. Le parti convengono di astenersi dall’adozione di misure discriminatorie nell’applicazione del presente titolo.
3. Nulla nel presente titolo pregiudica il trasporto su strada di merci nel territorio di una delle parti effettuato da un trasportatore di merci su strada stabilito in tale territorio.
ARTICOLO 460
Ambito di applicazione
1. Il presente titolo si applica al trasporto di merci su strada a fini commerciali tra i territori delle parti, nonché attraverso e all’interno di tali territori, e non pregiudica l’applicazione delle norme stabilite dalla Conferenza europea dei ministri dei trasporti.
2. Il trasporto di merci su strada per il quale non sia percepita alcuna retribuzione diretta o indiretta e che non generi, direttamente o indirettamente, alcun reddito per il conducente del veicolo o per altri e che non sia collegato all’attività professionale è considerato trasporto di merci a fini non commerciali.
ARTICOLO 461
Definizioni
Ai fini del presente titolo e oltre alle definizioni di cui all’articolo 124, si applicano le definizioni seguenti:
a) «veicolo»: un veicolo a motore immatricolato nel territorio di una parte o un insieme di veicoli accoppiati il cui veicolo a motore sia immatricolato nel territorio di una parte e adibito esclusivamente al trasporto di merci;
b) «trasportatore di merci su strada»: qualsiasi persona fisica o giuridica che effettui trasporti di merci a fini commerciali mediante un veicolo;
c) «trasportatore di merci su strada di una parte»: un trasportatore di merci su strada che sia una persona giuridica stabilita nel territorio di una parte o una persona fisica di una parte;
d) «parte di stabilimento»: la parte in cui è stabilito un trasportatore di merci su strada;
e) «conducente»: chiunque sia addetto alla guida di un veicolo, anche per un breve periodo, o che si trovi a bordo di un veicolo nel contesto delle proprie mansioni per poterlo, all’occorrenza, guidare;
f) «transito»: la circolazione di veicoli attraverso il territorio di una parte senza carico o scarico di merci;
g) «misure di regolamentazione»:
i) per l’Unione:
A) i regolamenti e le direttive di cui all’articolo 288 TFUE; e
B) gli atti delegati e atti di esecuzione di cui rispettivamente agli articoli 290 e 291 TFUE; e
ii) per il Regno Unito:
A) la legislazione primaria; e
B) la legislazione secondaria.
ARTICOLO 462
Trasporto di merci tra i territori delle parti e attraverso e all’interno di tali territori
1. Purché siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 2, i trasportatori di merci su strada di una parte possono intraprendere:
a) viaggi a carico con un veicolo, dal territorio della parte di stabilimento verso il territorio dell’altra parte, e vice versa, con o senza transito nel territorio di un paese terzo;
b) viaggi a carico con un veicolo dal territorio della parte di stabilimento verso il territorio della stessa parte, con transito nel territorio dell’altra parte;
c) viaggi a carico con un veicolo da o verso il territorio della parte di stabilimento con transito nel territorio dell’altra parte;
d) viaggi a vuoto con un veicolo in collegamento con i viaggi di cui alle lettere a), b) e c).
2. I trasportatori di merci su strada di una parte possono effettuare un viaggio di cui al paragrafo 1 soltanto se:
a) sono titolari di una licenza valida rilasciata a norma dell’articolo 463, tranne nei casi di cui all’articolo 464; e
b) il viaggio è effettuato da conducenti in possesso di un certificato di idoneità professionale a norma dell’articolo 465, paragrafo 1.
3. Fatto salvo il paragrafo 6 e purché siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 2, i trasportatori di merci su strada del Regno Unito possono effettuare fino a due viaggi a carico da uno Stato membro verso un altro Stato membro, senza ritornare nel territorio del Regno Unito, purché che tali viaggi seguano un viaggio dal territorio del Regno Unito autorizzato a norma del paragrafo 1, lettera a).
4. Fatti salvi i paragrafi 5 e 6 e purché siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 2, i trasportatori di merci su strada del Regno Unito possono effettuare un unico viaggio a carico nel territorio di uno Stato membro purché tale operazione:
a) segua un viaggio dal territorio del Regno Unito autorizzato a norma del paragrafo 1, lettera a); e
b) sia effettuata entro sette giorni dallo scarico nel territorio di tale Stato membro di merci trasportate durante il viaggio di cui alla lettera a).
5. Fatto salvo il paragrafo 6 e purché siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 2, i trasportatori di merci su strada del Regno Unito stabiliti in Irlanda del Nord possono effettuare fino a due viaggi a carico all’interno del territorio dell’Irlanda, purché tali operazioni:
a) seguano un viaggio dal territorio dell’Irlanda del Nord autorizzato a norma del paragrafo 1, lettera a); e
b) siano effettuate entro sette giorni dallo scarico nel territorio dell’Irlanda del Nord di merci trasportate durante il viaggio di cui alla lettera a).
6. I trasportatori di merci su strada del Regno Unito sono limitati a un massimo di due viaggi all’interno del territorio dell’Unione ai sensi dei paragrafi 3, 4 e 5 prima di rientrare nel territorio del Regno Unito.
7. Purché siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 2, i trasportatori di merci su strada dell’Unione possono effettuare fino a due viaggi a carico all’interno del territorio del Regno Unito, purché tali operazioni:
a) seguano un viaggio dal territorio dell’Unione autorizzato a norma del paragrafo 1, lettera a); e
b) siano effettuate entro sette giorni dallo scarico nel territorio del Regno Unito di merci trasportate durante il viaggio di cui alla lettera a).
ARTICOLO 463
Requisiti per i trasportatori
1. I trasportatori di merci su strada di una parte che intraprendono un viaggio di cui all’articolo 462 sono titolari di una licenza valida rilasciata a norma del paragrafo 2 del presente articolo.
2. Le licenze sono rilasciate, in conformità della legislazione delle parti, unicamente ai trasportatori di merci su strada che soddisfano i requisiti di cui all’allegato 31, parte A, sezione 1, che disciplinano l’accesso alla professione di trasportatore di merci su strada e il suo esercizio.
3. Una copia certificata conforme della licenza è conservata a bordo del veicolo ed è esibita su richiesta degli agenti preposti al controllo di ciascuna parte. La licenza e le copie certificate conformi corrispondono a uno dei modelli che figurano nell’allegato 31, parte A, appendice 31-A-1-3, che ne stabilisce anche le condizioni d’uso. La licenza contiene almeno due degli elementi di sicurezza elencati nell’allegato 31, parte A, appendice 31-A-1-4.
4. I trasportatori di merci su strada rispettano le prescrizioni di cui all’allegato 31, parte A, sezione 2, che stabilisce i requisiti per il distacco dei conducenti quando effettuano un viaggio di cui all’articolo 462, paragrafi da 3 a 7.
ARTICOLO 464
Esenzioni dall’obbligo di licenza
I seguenti tipi di trasporto di merci nonché i viaggi a vuoto relativi a tali trasporti possono essere effettuati senza una licenza valida conformemente all’articolo 463:
a) il trasporto della posta come servizio universale;
b) il trasporti di veicoli danneggiati o da riparare;
c) fino al 20 maggio 2022, il trasporto di merci mediante veicoli a motore la cui massa a carico tecnicamente ammissibile, compresa quella dei rimorchi, non superi le 3,5 tonnellate;
d) dal 21 maggio 2022, il trasporto di merci mediante veicoli a motore la cui massa a carico tecnicamente ammissibile, compresa quella dei rimorchi, non superi le 2,5 tonnellate;
e) il trasporto di medicinali, apparecchi, attrezzature e altri articoli necessari per le cure mediche nell’ambito di aiuti di emergenza, in particolare in caso di catastrofi naturali e di assistenza umanitaria;
f) il trasporto di merci mediante veicoli purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
i) le merci trasportate sono di proprietà dei trasportatori di merci su strada o sono state da essi vendute, acquistate, date o prese in affitto, prodotte, estratte, trasformate o riparate;
ii) lo scopo del viaggio è trasportare le merci nei locali del trasportatore di merci su strada o spedirle da tali locali, oppure spostarle, all’interno o all’esterno degli stabili del trasportatore per esigenze del trasportatore stesso;
iii) i veicoli adibiti a tale trasporto sono guidati da personale assunto dal trasportatore di merci su strada o messo a sua disposizione in base a un obbligo contrattuale;
iv) i veicoli che trasportano le merci sono di proprietà del trasportatore di merci su strada, sono stati acquistati a credito o noleggiati da quest’ultimo; e
v) tale trasporto costituisce un’attività soltanto accessoria nell’ambito dell’insieme delle attività del trasportatore di merci su strada;
g) il trasporto di merci mediante veicoli a motore la cui velocità massima autorizzata non supera i 40 km/h.
ARTICOLO 465
Requisiti per i conducenti
1. I conducenti di veicoli che effettuano viaggi di cui all’articolo 462:
a) sono titolari di un certificato di idoneità professionale rilasciato conformemente all’allegato 31, parte B, sezione 1; e
b) rispettano le norme in materia di tempi di guida, orari di lavoro, periodi di riposo, interruzioni e uso dei tachigrafi in conformità dell’allegato 31, parte B, sezioni da 2 a 4.
2. L’accordo europeo relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada (AETR) firmato a Ginevra il 1° luglio 1970 si applica, in luogo delle disposizioni di cui al paragrafo 1, lettera b), per l’intero viaggio, alle operazioni di trasporto internazionale su strada che si svolgono parzialmente al di fuori del territorio delle parti.
ARTICOLO 466
Requisiti per i veicoli
1. Una parte non può rifiutare o vietare l’uso nel proprio territorio di un veicolo che effettua un viaggio di cui all’articolo 462 se il veicolo è conforme ai requisiti di cui all’allegato 31, parte C, sezione 1.
2. I veicoli che effettuano i viaggi di cui all’articolo 462 sono muniti di un tachigrafo fabbricato, installato, utilizzato, collaudato e controllato conformemente all’allegato 31, parte C, sezione 2.
ARTICOLO 467
Codice della strada
I conducenti di veicoli che effettuano trasporti di merci a norma del presente titolo, quando si trovano nel territorio dell’altra parte, si conformano alle disposizioni legislative e regolamentari nazionali in vigore in tale territorio in materia di circolazione stradale.
ARTICOLO 468
Evoluzione normativa e comitato specializzato per il trasporto su strada
1. Quando una parte propone una nuova misura di regolamentazione in un settore contemplato dall’allegato 31, essa:
a) notifica quanto prima all’altra parte la misura di regolamentazione proposta; e
b) tiene informata l’altra parte sui progressi della misura di regolamentazione.
2. Su richiesta di una delle parti, si procede a uno scambio di opinioni in seno al comitato specializzato per il trasporto su strada entro due mesi dalla presentazione della richiesta, al fine di stabilire se la nuova misura di regolamentazione proposta sia applicabile o no ai viaggi di cui all’articolo 462.
3. Quando una parte adotta una nuova misura di regolamentazione di cui al paragrafo 1, ne dà notifica all’altra parte e fornisce il testo della nuova misura di regolamentazione entro una settimana dalla sua pubblicazione.
4. Su richiesta di una delle parti, il comitato specializzato per il trasporto su strada si riunisce per discutere qualsiasi nuova misura di regolamentazione adottata entro due mesi dalla presentazione della richiesta, indipendentemente dal fatto che sia stata effettuata o no una notifica a norma del paragrafo 1 o 3 o che abbia avuto luogo una discussione a norma del paragrafo 2.
5. Il comitato specializzato per il trasporto su strada può:
a) modificare l’allegato 31 per tener conto degli sviluppi normativi e/o tecnologici o per garantire la corretta attuazione del presente titolo;
b) confermare che le modifiche apportate dalla nuova misura di regolamentazione sono conformi all’allegato 31; o
c) decidere qualsiasi altra misura intesa a preservare il corretto funzionamento del presente titolo.
ARTICOLO 469
Misure correttive
1. Se una parte ritiene che l’altra parte abbia adottato una nuova misura di regolamentazione non conforme ai requisiti dell’allegato 31, in particolare nei casi in cui il comitato specializzato per il trasporto su strada non sia giunto a una decisione a norma dell’articolo 468 e l’altra parte applichi comunque le disposizioni della nuova misura di regolamentazione agli operatori, ai conducenti o ai veicoli su strada della parte, essa può, previa notifica all’altra parte, adottare misure correttive appropriate, tra cui la sospensione degli obblighi derivanti dal presente accordo o qualsiasi accordo integrativo, purché tali misure:
a) non superino il livello equivalente all’annullamento o al pregiudizio causato dalla nuova misura di regolamentazione adottata dall’altra parte che non è conforme alle prescrizioni dell’allegato 31; e
b) entrino in vigore non prima di 7 giorni dopo che la parte che intende adottare tali misure ha dato notifica all’altra parte a norma del presente paragrafo.
2. Le misure correttive appropriate cessano di applicarsi:
a) quando la parte che ha adottato tali misure ha accertato che l’altra parte rispetta gli obblighi che le incombono a norma del presente titolo; o
b) in applicazione di una sentenza del collegio arbitrale.
3. Non è concesso alle parti di invocare l’accordo OMC o eventuali altri accordi internazionali per impedire all’altra parte di sospendere gli obblighi previsti dal presente articolo.
ARTICOLO 470
Fiscalità
1. I veicoli utilizzati per il trasporto di merci a norma del presente titolo sono esenti dalle imposte e dagli oneri riscossi per il possesso o la circolazione di veicoli nel territorio dell’altra parte.
2. L’esenzione di cui al paragrafo 1 non si applica:
a) alle imposte o agli oneri sul consumo di carburante;
b) agli oneri per l’utilizzo di una strada o di una rete stradale; o
c) agli oneri per l’utilizzo di ponti, gallerie o traghetti particolari.
3. Il carburante contenuto nei serbatoi normali dei veicoli e dei contenitori per usi speciali, temporaneamente ammessi, utilizzato direttamente per la propulsione e, se del caso, per il funzionamento dei sistemi di refrigerazione e di altri sistemi durante il trasporto, nonché i lubrificanti presenti nei veicoli e necessari per il loro normale funzionamento durante il viaggio, sono esenti dai dazi doganali e da altre imposte e tasse, quali l’IVA e le accise, e non sono soggetti ad alcuna restrizione all’importazione.
4. I pezzi di ricambio importati per riparare un veicolo nel territorio di una parte, che è stato immatricolato o messo in circolazione nell’altra parte, sono ammessi sotto scorta di un’ammissione temporanea in franchigia doganale e senza divieto o restrizione dell’importazione. Le parti sostituite sono soggette a dazi doganali e ad altre imposte (IVA) e sono riesportate o distrutte sotto il controllo delle autorità doganali dell’altra parte.
ARTICOLO 471
Obblighi previsti da altri titoli
Gli articoli 135 e 137 sono integrati nel presente titolo, e ne formano parte, e si applicano al trattamento dei trasportatori di merci su strada che effettuano viaggi a norma dell’articolo 462.
ARTICOLO 472
Denuncia del presente titolo
Fatti salvi l’articolo 779, l’articolo 521 e l’articolo 509, ciascuna parte può in qualsiasi momento denunciare il presente titolo mediante notifica scritta per via diplomatica. In tal caso il presente titolo cessa di essere in vigore il primo giorno del nono mese successivo alla data della notifica.
TITOLO II
TRASPORTO DI PASSEGGERI SU STRADA
ARTICOLO 473
Ambito di applicazione
1. L’obiettivo del presente titolo è garantire, per quanto riguarda il trasporto di passeggeri su strada, la continuità dei collegamenti tra i territori delle parti, nonché attraverso e all’interno di tali territori, e stabilire le norme applicabili a tale trasporto. Esso si applica ai servizi di trasporto occasionali, regolari e regolari specializzati di passeggeri mediante autobus tra i territori delle parti, nonché attraverso e all’interno di tali territori.
2. Le parti convengono di astenersi dall’adozione di misure discriminatorie nell’applicazione del presente titolo.
3. Nulla nel presente capo pregiudica il trasporto di passeggeri nel territorio di una delle parti effettuato da un trasportatore di passeggeri su strada stabilito in tale territorio.
ARTICOLO 474
Definizioni
Ai fini del presente titolo e oltre alle definizioni di cui all’articolo 124, si applicano le definizioni seguenti:
a) «autobus»: veicoli che in base al tipo di costruzione e all’equipaggiamento sono atti al trasporto di più di nove persone, compreso il conducente, e sono destinati a tale fine;
b) «servizi di trasporto di passeggeri»: i servizi di trasporto su strada offerti al pubblico o a specifiche categorie di utenti e forniti, mediante autobus, dietro corrispettivo versato dalla persona trasportata o dall’organizzatore del trasporto;
c) «trasportatore di passeggeri su strada»: ogni persona fisica o giuridica, dotata di una propria personalità giuridica o dipendente da un’autorità avente tale personalità, che fornisce servizi di trasporto di passeggeri;
d) «trasportatore di passeggeri su strada di una parte»: un trasportatore di passeggeri su strada stabilito nel territorio di una parte;
e) «servizi regolari»: i servizi di trasporto di passeggeri effettuati con una frequenza definita lungo itinerari determinati, in base ai quali i passeggeri possono essere presi a bordo e fatti scendere presso fermate prestabilite;
f) «servizi regolari specializzati»: i servizi, organizzati da qualsiasi soggetto, che assicurano il trasporto di determinate categorie di persone a esclusione di altri passeggeri, purché tali servizi siano effettuati alle condizioni specificate per i servizi regolari. I servizi regolari specializzati comprendono:
i) il trasporto domicilio-luogo di lavoro dei lavoratori, e
ii) il trasporto domicilio-istituto scolastico di scolari e studenti.
Il fatto che l’organizzazione del servizio regolare specializzato sia adeguata alle necessità degli utenti non modifica il carattere regolare dei servizi;
g) «gruppo»: una qualsiasi delle seguenti forme associative:
i) una o più persone fisiche o giuridiche associate e la o le rispettive persone fisiche o giuridiche controllanti;
ii) una o più persone fisiche o giuridiche associate aventi la stessa o le stesse persone fisiche o giuridiche controllanti;
h) «accordo Interbus»: l’accordo relativo ai servizi occasionali internazionali di trasporto di passeggeri su strada effettuati con autobus, e successive modifiche, entrato in vigore il 1° gennaio 2003;
i) «transito»: la circolazione di autobus attraverso il territorio di una parte senza imbarco o sbarco di passeggeri;
j) «servizi occasionali»: i servizi che non rispondono alla definizione di servizi regolari, compresi i servizi regolari specializzati, e che sono segnatamente caratterizzati dal fatto di trasportare gruppi di passeggeri costituiti su iniziativa di un committente o del trasportatore di passeggeri su strada.
ARTICOLO 475
Trasporto di passeggeri mediante autobus tra i territori delle parti, nonché attraverso e all’interno di tali territori
1. Quando effettuano servizi regolari e regolari specializzati, i trasportatori di passeggeri su strada di una parte possono effettuare viaggi a carico dal territorio di una parte verso il territorio dell’altra parte, con o senza transito nel territorio di un paese terzo, e viaggi a vuoto relativi a tali viaggi.
2. Quando effettuano servizi regolari e regolari specializzati, i trasportatori di passeggeri su strada di una parte possono effettuare viaggi a carico dal territorio di una parte in cui il trasportatore di passeggeri su strada è stabilito verso il territorio della stessa parte, con transito nel territorio dell’altra parte, e viaggi a vuoto relativi a tali viaggi.
3. Un trasportatore di passeggeri su strada di una parte non può effettuare servizi regolari o servizi regolari specializzati con origine e destinazione nel territorio dell’altra parte.
4. Se il servizio di trasporto di passeggeri di cui al paragrafo 1 fa parte di un servizio verso o proveniente dal territorio della parte in cui è stabilito il trasportatore di passeggeri su strada, si possono imbarcare o sbarcare passeggeri nel territorio dell’altra parte durante il tragitto, purché la fermata sia autorizzata ai sensi delle norme applicabili in tale territorio.
5. Se il servizio di trasporto passeggeri di cui al presente articolo fa parte di un servizio internazionale regolare o di un servizio regolare specializzato tra l’Irlanda e il Regno Unito che riguarda l’Irlanda del Nord, i passeggeri possono essere presi a bordo e fatti scendere nel territorio
di una parte da un trasportatore di passeggeri su strada stabilito nell’altra parte.
6. I trasportatori di passeggeri su strada stabiliti nel territorio di una parte possono, su base temporanea, prestare servizi occasionali sull’isola d’Irlanda che prevedono l’imbarco e lo sbarco di passeggeri nel territorio dell’altra parte.
7. I trasportatori di passeggeri su strada che effettuano servizi occasionali possono effettuare un viaggio con carico dal territorio di una parte attraverso il territorio dell’altra parte verso il territorio di una parte non contraente dell’accordo Interbus, compreso il relativo viaggio a vuoto.
8. I servizi di trasporto di passeggeri di cui al presente articolo sono effettuati utilizzando autobus immatricolati nella parte in cui è stabilito o risiede il trasportatore di passeggeri su strada.
Tali autobus devono essere conformi agli standard tecnici di cui all’allegato 2 dell’accordo Interbus.
ARTICOLO 476
Condizioni per la prestazione dei servizi di cui all’articolo 475
1. I servizi regolari sono aperti a tutti i trasportatori di passeggeri su strada di una parte, fatto salvo l’obbligo di prenotazione, ove opportuno.
2. I servizi regolari e i servizi regolari specializzati sono soggetti ad autorizzazione a norma dell’articolo 477 e del paragrafo 6 del presente articolo.
3. Il carattere regolare del servizio non è compromesso da un adeguamento delle condizioni di esercizio del servizio stesso.
4. L’organizzazione di servizi paralleli o temporanei che servono la medesima clientela dei servizi regolari esistenti, la mancata effettuazione di alcune fermate o l’effettuazione di fermate supplementari da parte di servizi regolari esistenti sono sottoposte alle medesime norme che disciplinano i servizi regolari esistenti.
5. Si applicano le sezioni V (Disposizioni in materia sociale) e VI (Disposizioni in materia doganale e fiscale) dell’accordo Interbus, nonché i suoi allegati 1 (Condizioni applicabili agli operatori di servizi di trasporto di passeggeri su strada) e 2 (Standard tecnici applicabili agli autobus).
6. Per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, i servizi regolari specializzati non sono soggetti ad autorizzazione se sono oggetto di un contratto concluso tra l’organizzatore e il trasportatore di passeggeri su strada.
7. I servizi occasionali contemplati dal presente titolo a norma dell’articolo 475, non sono soggetti ad autorizzazione. Tuttavia, l’organizzazione di servizi paralleli o temporanei paragonabili ai servizi regolari esistenti e che servono la stessa clientela di questi ultimi è soggetta ad autorizzazione conformemente alla sezione VIII dell’accordo Interbus.
ARTICOLO 477
Autorizzazione
1. Le autorizzazioni per i servizi di cui all’articolo 475 sono rilasciate dall’autorità competente della parte nel cui territorio è stabilito il trasportatore di passeggeri su strada («autorità competente per l’autorizzazione»).
2. Per i trasportatori di passeggeri su strada stabiliti nell’Unione, l’autorità competente per l’autorizzazione è l’autorità competente dello Stato membro di origine o destinazione.
3. Nel caso di un gruppo di trasportatori di passeggeri su strada che intendono effettuare un servizio di cui all’articolo 475, l’autorità competente per l’autorizzazione è l’autorità competente alla quale è indirizzata la domanda a norma dell’articolo 478, paragrafo 1, secondo comma.
4. Le autorizzazioni sono rilasciate a nome del trasportatore di passeggeri su strada e non sono trasferibili. Un trasportatore di passeggeri su strada di una parte che ha ricevuto un’autorizzazione può tuttavia, con il consenso dell’autorità competente per l’autorizzazione, effettuare il servizio tramite un subappaltatore, se tale possibilità è conforme al diritto della parte. In tale caso il nome del subappaltatore e la sua funzione sono indicati nell’autorizzazione. Il subappaltatore è un trasportatore di passeggeri su strada di una parte e rispetta tutte le disposizioni del presente titolo.
Nel caso di un gruppo di trasportatori di passeggeri su strada che intendono effettuare i servizi di cui all’articolo 475, l’autorizzazione è rilasciata a nome di tutti i trasportatori di passeggeri su strada del gruppo e indica i nomi di tutti questi trasportatori. L’autorizzazione è consegnata al trasportatore di passeggeri su strada incaricato a tal fine dagli altri trasportatori di passeggeri su strada di una parte e che ne ha fatto richiesta, e le copie certificate conformi sono consegnate agli altri trasportatori di passeggeri su strada.
5. Fatto salvo l’articolo 479, paragrafo 3, la validità massima dell’autorizzazione è di cinque anni. Può essere disposta per un periodo inferiore su richiesta del richiedente o di comune accordo delle autorità competenti delle parti nei cui territori vengono presi a bordo o fatti scendere passeggeri.
6. Nelle autorizzazioni è indicato quanto segue:
a) il tipo di servizio;
b) l’itinerario su cui si effettua il servizio, in particolare il punto di partenza e il punto di arrivo;
c) il periodo di validità dell’autorizzazione; e
d) le fermate e gli orari.
7. Le autorizzazioni sono conformi al modello di cui all’allegato 32.
8. Il trasportatore di passeggeri su strada di una parte che effettua uno dei servizi di cui all’articolo 475 può utilizzare veicoli di rinforzo per far fronte a situazioni temporanee ed eccezionali. Tali veicoli di rinforzo possono essere utilizzati unicamente alle stesse condizioni stabilite nell’autorizzazione di cui al paragrafo 6 del presente articolo.
In tal caso, oltre ai documenti di cui all’articolo 483, paragrafi 1 e 2, il trasportatore di passeggeri su strada provvede affinché una copia del contratto concluso tra il trasportatore di passeggeri su strada che effettua il servizio regolare o il servizio regolare specializzato e l’impresa che fornisce i veicoli di rinforzo o un documento equivalente sia a bordo del veicolo e sia esibito su richiesta di qualsiasi agente preposto al controllo.
ARTICOLO 478
Presentazione delle domande di autorizzazione
1. Le domande di autorizzazione sono presentate dal trasportatore di passeggeri su strada di una parte all’autorità competente per l’autorizzazione di cui all’articolo 477, paragrafo 1.
Per ogni servizio è presentata una sola domanda. Nei casi di cui all’articolo 477, paragrafo 3, è presentata dal trasportatore incaricato dagli altri trasportatori per tali fini. La domanda è presentata all’autorità competente per l’autorizzazione della parte nel cui territorio è stabilito il trasportatore di passeggeri su strada che presenta la domanda.
2. Le domande di autorizzazione sono presentate sulla base del modello di cui all’allegato 33.
3. Il trasportatore di passeggeri su strada che chiede l’autorizzazione fornisce ogni altra informazione ritenuta pertinente o richiesta dall’autorità competente per l’autorizzazione, in particolare i documenti elencati nell’allegato 33.
ARTICOLO 479
Procedura di autorizzazione
1. Le autorizzazioni sono rilasciate con l’accordo delle autorità competenti delle altre parti nel cui territorio vengono presi a bordo o fatti scendere passeggeri. L’autorità competente per l’autorizzazione inoltra a tali autorità competenti, nonché alle autorità competenti della parte il cui territorio è attraversato senza che vi sia imbarco o sbarco di passeggeri, una copia della domanda e di ogni altra documentazione utile, assieme alla propria valutazione. Per quanto riguarda l’Unione, le autorità competenti di cui al primo comma sono quelle degli Stati membri nei cui territori sono presi a bordo e fatti scendere passeggeri e i cui territori sono attraversati senza imbarco o sbarco di passeggeri.
2. Le autorità competenti cui è stato chiesto l’accordo notificano all’autorità competente per l’autorizzazione la loro decisione sulla domanda entro quattro mesi. Tale termine decorre dalla data di ricevimento della richiesta di accordo che figura nell’avviso di ricevimento. Se è negativa, la decisione notificata dalle autorità competenti cui è stato chiesto l’accordo è opportunamente motivata. Qualora l’autorità competente per l’autorizzazione non riceva risposta entro quattro mesi, si considera che le autorità consultate abbiano dato il loro assenso e l’autorità competente per l’autorizzazione può rilasciare l’autorizzazione.
Le autorità competenti per l’autorizzazione, il cui territorio è attraversato senza imbarco o sbarco di passeggeri, possono comunicare le loro osservazioni all’autorità competente entro quattro mesi.
3. Per quanto riguarda i servizi che erano stati autorizzati a norma del regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio prima della fine del periodo di transizione e per i quali l’autorizzazione scade al termine del periodo di transizione, si applicano le seguenti disposizioni:
a) se, fatte salve le modifiche necessarie per conformarsi all’articolo 475, le condizioni di esercizio sono le stesse stabilite nell’autorizzazione rilasciata a norma del regolamento (CE) n. 1073/2009, l’autorità competente per l’autorizzazione di cui al presente titolo può, su richiesta o in altro modo, rilasciare al trasportatore su strada un’autorizzazione corrispondente rilasciata a norma del presente titolo. In caso di rilascio di tale autorizzazione, si considera fornito il consenso delle autorità competenti nel cui territorio sono presi a bordo e fatti scendere passeggeri, di cui al paragrafo 2. Le autorità competenti per l’autorizzazione, il cui territorio è attraversato senza imbarco o sbarco di passeggeri, possono comunicare le loro osservazioni all’autorità competente entro quattro mesi;
b) in caso di applicazione della lettera a), il periodo di validità della corrispondente autorizzazione concessa a norma del presente titolo non può superare l’ultimo giorno del periodo di validità specificato nell’autorizzazione precedentemente concessa a norma del regolamento (CE) n. 1073/2009.
4. L’autorità competente per l’autorizzazione decide in merito alla domanda entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda da parte del trasportatore di passeggeri su strada.
5. L’autorizzazione è rilasciata salvo che:
a) il richiedente non sia in grado di effettuare il servizio oggetto della domanda con il materiale che è direttamente disponibile al richiedente;
b) il richiedente non abbia rispettato le normative nazionali o internazionali in materia di trasporti su strada, in particolare le condizioni e le prescrizioni relative alle autorizzazioni per i servizi di trasporto internazionale di passeggeri, o ha commesso infrazioni gravi della normativa di una parte in materia di trasporti su strada, soprattutto per quanto riguarda le norme applicabili ai veicoli nonché ai tempi di guida e ai periodi di riposo dei conducenti;
c) in caso di domanda di rinnovo dell’autorizzazione, le condizioni di quest’ultima non siano state rispettate;
d) una parte decida, in base a un’analisi dettagliata, che il servizio in questione comprometterebbe gravemente, sulle tratte dirette interessate, l’esistenza di un servizio comparabile coperto da uno o più contratti di servizio pubblico conformi al diritto di tale parte. In tal caso la parte definisce criteri non discriminatori che permettano di determinare se il servizio oggetto della domanda comprometterebbe gravemente l’esistenza del servizio comparabile summenzionato, e li comunica all’altra parte di cui al paragrafo 1; o
e) una parte decida, in base a un’analisi dettagliata, che lo scopo principale del servizio non è trasportare passeggeri tra fermate ubicate nei territori delle parti.
Qualora un servizio esistente comprometta gravemente l’esistenza di un servizio comparabile coperto da uno o più contratti di pubblico servizio conformi al diritto di una parte sulle tratte dirette interessate, per motivi eccezionali che non potevano essere previsti al momento del rilascio dell’autorizzazione, una parte può, con l’accordo dell’altra parte, sospendere oppure ritirare l’autorizzazione a esercitare un servizio internazionale di autobus dopo aver dato un preavviso di sei mesi al trasportatore di passeggeri su strada.
Il fatto che un trasportatore di passeggeri su strada di una parte offra prezzi inferiori a quelli offerti da altri trasportatori di passeggeri su strada oppure che il collegamento in questione sia già effettuato da altri trasportatori di passeggeri su strada non costituisce di per sé una giustificazione per respingere la domanda.
6. Dopo aver espletato la procedura prevista nei paragrafi da 1 a 5, l’autorità competente per l’autorizzazione rilascia l’autorizzazione o ne respinge in modo formale la domanda.
Le decisioni di rigetto delle domande sono motivate. Le parti garantiscono alle imprese di trasporto la possibilità di far valere i loro interessi in caso di rigetto della loro domanda. L’autorità competente per l’autorizzazione informa le autorità competenti dell’altra parte in merito alla sua decisione e invia loro una copia dell’autorizzazione.
ARTICOLO 480
Rinnovo e modifica dell’autorizzazione
1. L’articolo 479 si applica mutatis mutandis alle domande di rinnovo delle autorizzazioni o di modifica delle condizioni secondo le quali devono essere effettuati i servizi soggetti ad autorizzazione.
2. Se l’autorizzazione esistente scade entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente accordo, le autorità competenti di cui all’articolo 479, paragrafo 2, notificano all’autorità competente per l’autorizzazione il loro accordo o le loro osservazioni in merito alla domanda a norma di detto articolo entro due mesi.
3. In caso di una modifica di minore importanza delle condizioni di esercizio, segnatamente di un adattamento delle frequenze, delle tariffe e degli orari, è sufficiente che l’autorità competente per l’autorizzazione informi l’altra parte della modifica. La variazione di orari o frequenze effettuata in modo tale da incidere sui tempi dei controlli alle frontiere tra le parti o alle frontiere dei paesi terzi non è considerata una modifica di minore importanza.
ARTICOLO 481
Decadenza di un’autorizzazione
1. Fatto salvo l’articolo 479, paragrafo 3, l’autorizzazione dei servizi di cui all’articolo 475 scade al termine del relativo periodo di validità o tre mesi dopo che l’autorità competente per l’autorizzazione ha ricevuto comunicazione, da parte del titolare della stessa, dell’intenzione di quest’ultimo di porre fine all’esercizio del servizio. Tale comunicazione è opportunamente motivata.
2. Qualora venga completamente meno la domanda di un servizio di trasporto, il termine per la comunicazione di cui al paragrafo 1 è di un mese.
3. L’autorità competente per l’autorizzazione informa le autorità competenti dell’altra parte della decadenza dell’autorizzazione.
4. Il titolare dell’autorizzazione informa gli utenti, con una pubblicità adeguata e un mese di anticipo, della cessazione del servizio.
ARTICOLO 482
Obblighi degli operatori del trasporto
1. Salvo in caso di forza maggiore, il trasportatore di passeggeri su strada di una parte che effettua uno dei servizi di cui all’articolo 475 è tenuto a iniziare immediatamente il servizio e ad adottare, sino alla scadenza dell’autorizzazione, tutte le misure necessarie per garantire un servizio di trasporto che risponda agli standard di continuità, regolarità e capacità nonché alle condizioni fissate all’articolo 477, paragrafo 6, e nell’allegato 32.
2. Il trasportatore di passeggeri su strada di una parte pubblica l’itinerario del servizio, le fermate, l’orario, le tariffe e le condizioni di trasporto in modo da garantire un facile accesso di tutti gli utenti a tali informazioni.
3. Le parti hanno la facoltà di apportare, di comune accordo e d’intesa con il titolare dell’autorizzazione, modifiche alle condizioni di esercizio cui è soggetto un servizio di cui all’articolo 475.
ARTICOLO 483
Documenti da conservare a bordo dell’autobus
1. Fatto salvo l’articolo 477, paragrafo 8, a bordo dell’autobus devono essere conservate l’autorizzazione, o una copia certificata conforme della stessa, all’effettuazione dei servizi di cui all’articolo 475 e la licenza del trasportatore di passeggeri su strada, o una copia certificata conforme della stessa, per il trasporto internazionale di passeggeri su strada effettuato in conformità della normativa nazionale o dell’Unione, da esibirsi su richiesta di qualsiasi agente preposto al controllo.
2. Fatto salvo il paragrafo 1 del presente articolo e l’articolo 477, paragrafo 8, nel caso dei servizi regolari specializzati servono come documenti di controllo, e sono tenuti a bordo del veicolo ed esibiti su richiesta di qualsiasi agente preposto al controllo, anche il contratto stipulato tra l’organizzatore e il trasportatore di passeggeri su strada o una copia dello stesso, nonché un documento che dimostri che i passeggeri costituiscono una determinata categoria, a esclusione di altri passeggeri, ai fini di un servizio regolare specializzato.
3. I trasportatori di passeggeri su strada che effettuano servizi occasionali ai sensi degli articoli 475, paragrafi 6 e 7, sono muniti di un foglio di viaggio compilato utilizzando il modello di cui all’allegato 34. I libretti dei fogli di viaggio sono forniti dall’autorità competente del territorio in cui l’operatore è registrato o da organismi designati dall’autorità competente.
ARTICOLO 484
Codice della strada
I conducenti di autobus che effettuano trasporti di passeggeri a norma del presente titolo, quando si trovano nel territorio dell’altra parte, si conformano alle disposizioni legislative e regolamentari nazionali in vigore in tale territorio in materia di circolazione stradale.
ARTICOLO 485
Applicazione
Le disposizioni del presente titolo cessano di applicarsi a decorrere dalla data in cui il protocollo dell’accordo Interbus relativo ai servizi internazionali regolari e speciali regolari di trasporto di passeggeri effettuati con autobus entrerà in vigore per il Regno Unito o, se precedente, sei mesi dopo l’entrata in vigore di tale protocollo per l’Unione, fatta eccezione per le operazioni di cui all’articolo 475, paragrafi 2, 5, 6 e 7.
ARTICOLO 486
Obblighi previsti da altri titoli
Gli articoli 135 e 137 sono integrati nel presente titolo, e ne formano parte, e si applicano al trattamento dei trasportatori che effettuano viaggi a norma dell’articolo 475.
ARTICOLO 487
Comitato specializzato
Il comitato specializzato per il trasporto su strada può modificare gli allegati 32, 33 e 34 per tener conto degli sviluppi normativi. Esso può adottare misure relative all’attuazione del presente titolo.
RUBRICA QUARTA
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA SOCIALE E VISTI PER SOGGIORNI DI BREVE DURATA
(Omissis)
ARTICOLO 783
Entrata in vigore e applicazione provvisoria
1. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui le parti si sono notificate l'avvenuto espletamento dei rispettivi obblighi e adempimenti interni per stabilire il consenso a essere vincolate.
2. Le parti convengono di applicare in via provvisoria il presente accordo a decorrere dal 1º gennaio 2021, a condizione che prima di tale data si siano notificate l'avvenuto espletamento dei rispettivi obblighi e adempimenti interni necessari per l'applicazione provvisoria. L'applicazione provvisoria cessa alla data anteriore fra le date seguenti:
a) il 28 febbraio 2021 o altra data stabilita dal consiglio di partenariato; o
b) la data di cui al paragrafo 1.
3. Dalla data di applicazione provvisoria del presente accordo, le parti considerano i riferimenti alla "data di entrata in vigore del presente accordo" o all'"entrata in vigore del presente accordo" contenuti nel presente accordo come riferimenti alla data a decorrere dalla quale il presente accordo è applicato in via provvisoria.
Fatto a Bruxelles e Londra, addì trenta dicembre duemilaventi.
(Allegati omissis)
Allegato 32 all'Accordo del 30/12/2020
MODELLO DI AUTORIZZAZIONE DI SERVIZI INTERNAZIONALI REGOLARI E DI SERVIZI INTERNAZIONALI REGOLARI SPECIALIZZATI
(Prima pagina dell'autorizzazione)
(Carta arancione – DIN A4)
(Da redigere nella lingua, nelle lingue o in una delle lingue ufficiali della parte presso cui viene effettuata la domanda)
Autorizzazione
Conformemente alla parte seconda, rubrica terza, titolo II, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra,
STATO DI EMISSIONE:
………………………………………………………………………………………………………
Autorità competente per l'autorizzazione:
………………………………………………………………………………………………………
Segno distintivo dello Stato di emissione: ……………………… (1)
AUTORIZZAZIONE N.: ……………………………
per un servizio regolare â–¡ (2)
per un servizio regolare specializzato â–¡ (2)
effettuato con autobus tra le parti dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra,
A: ………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Cognome, nome o denominazione commerciale dell'operatore o dell'operatore responsabile della gestione in caso di un gruppo di imprese o di un partenariato:
Indirizzo: ……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Telefono e fax o e-mail: ……………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
(1) Austria (A), Belgio (B), Bulgaria (BG), Cipro (CY), Croazia (HR), Danimarca (DK), Estonia (EST), Finlandia (FIN), Francia (F), Germania (D), Grecia (GR), Irlanda (IRL), Italia (I), Lettonia (LV), Lituania (LT), Lussemburgo (L), Malta (MT), Paesi Bassi (NL), Polonia (PL), Portogallo (P), Regno Unito (UK), Repubblica Ceca (CZ), Repubblica slovacca (SK), Romania (RO), Slovenia (SLO), Spagna (E), Svezia (S), Ungheria (H), da compilare.
(2) Indicare la menzione pertinente.
____________________________________
(Seconda pagina dell'autorizzazione)
Nome, indirizzo, telefono e fax o e-mail dell'operatore o, in caso di un gruppo di operatori o di un partenariato, nomi di tutti gli operatori del gruppo o del partenariato; indicare inoltre i nomi di tutti gli eventuali subappaltatori, identificati come tali:
(1) ………………………………………………………………………………………………………
(2) ………………………………………………………………………………………………………
(3) ………………………………………………………………………………………………………
(4) ………………………………………………………………………………………………………
(5) ………………………………………………………………………………………………………
Allegare eventuale elenco.
Validità dell'autorizzazione: Da: ……………………………………… A: ………………………………………
Luogo e data del rilascio: ………………………………………………………………………………………………
Firma e timbro dell'autorità o dell'agenzia di rilascio:
…………………………………………………………
1. Itinerario:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
a) Luogo di partenza del servizio: …………………………………………………………………………………………………………
b) Luogo di destinazione del servizio: ……………………………………………………………………………………………………
Itinerario principale del servizio con indicazione (sottolineatura) dei punti di imbarco e sbarco di passeggeri:
……………………………………………………………………………………………………………
2. Orari:
……………………………………………………………………………………………………………
(allegati alla presente autorizzazione)
3. Servizio regolare specializzato:
a) categoria di passeggeri: ……………………………………………………………………………………………………………………
4. Altre condizioni o elementi speciali
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
Timbro dell'autorità di rilascio dell'autorizzazione
…………………………………………………………………………………
Avvertenza importante:
(1) La presente autorizzazione è valida per tutto il percorso.
(2) L'autorizzazione o una copia certificata conforme rilasciata dall'autorità competente per l'autorizzazione deve trovarsi sul veicolo per la durata del percorso e deve essere esibita su richiesta degli agenti addetti ai controlli.
(3) Il luogo di partenza o di destinazione deve essere situato nel territorio della parte dove l'operatore è stabilito e gli autobus sono immatricolati.
____________________________________
(Terza pagina dell'autorizzazione)
CONSIDERAZIONI GENERALI
(1) Il trasportatore di passeggeri su strada ("operatore") inizia il servizio di trasporto entro il periodo indicato nella decisione dell'autorità competente che rilascia l'autorizzazione.
(2) Salvo casi di forza maggiore, l'operatore di un servizio internazionale regolare o di un servizio internazionale regolare specializzato prende tutte le misure per garantire che il servizio di trasporto sia conforme alle condizioni previste dall'autorizzazione.
(3) L'operatore rende disponibili al pubblico le informazioni relative all'itinerario, alle fermate, agli orari, alle tariffe e alle condizioni di trasporto.
(4) Fatti salvi i documenti relativi al veicolo e all'autista (come la carta di circolazione del veicolo e la patente di guida), i seguenti documenti servono come documenti di controllo necessari ai sensi dell'articolo 477 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, e devono trovarsi a bordo del veicolo ed essere esibiti su richiesta degli agenti autorizzati preposti ai controlli:
– l'autorizzazione, o una copia certificata conforme della stessa, a effettuare servizi internazionali regolari e servizi internazionali regolari specializzati;
– la licenza dell'operatore, o una copia certificata conforme della stessa, per il trasporto internazionale di viaggiatori su strada effettuato in conformità alla normativa del Regno Unito o dell'Unione;
– nel caso dei servizi internazionali regolari specializzati, il contratto stipulato tra l'organizzatore e l'operatore, o una copia certificata conforme dello stesso, nonché un documento che evidenzi che i viaggiatori costituiscono una determinata categoria, a esclusione di altri viaggiatori, ai fini del servizio regolare specializzato;
– se l'operatore che gestisce un servizio regolare o un servizio regolare specializzato utilizza veicoli di rinforzo per fare fronte a situazioni temporanee ed eccezionali, oltre ai documenti menzionati in precedenza, anche una copia del contratto stipulato fra l'operatore del servizio internazionale regolare o del servizio internazionale regolare specializzato e l'impresa fornitrice dei veicoli di rinforzo, o un documento equivalente.
____________________________________
(Quarta pagina dell'autorizzazione)
CONSIDERAZIONI GENERALI (continua)
(5) Gli operatori che gestiscono un servizio internazionale regolare, a esclusione dei servizi regolari specializzati, emettono documenti di trasporto, sia individuali che collettivi, che confermano i diritti del viaggiatore da trasportare e che servono come documento di riscontro della stipula del contratto di trasporto tra il viaggiatore e l'operatore. Sui documenti di trasporto, che possono essere anche in formato elettronico, deve essere indicato:
a) il nome dell'operatore;
b) i punti di partenza e di destinazione nonché, se del caso, il percorso di ritorno;
c) il periodo di validità del documento e, se del caso, la data e l'orario di partenza;
d) la tariffa del trasporto.
Il documento di trasporto deve essere esibito dal viaggiatore ogniqualvolta gli agenti preposti al controllo ne facciano richiesta.
(6) Gli operatori che effettuano servizi internazionali regolari e servizi internazionali regolari specializzati di trasporto di viaggiatori autorizzano i controlli volti a garantire che i trasporti siano effettuati correttamente, in particolare per quanto riguarda i periodi di guida, i periodi di riposo, la sicurezza stradale e le emissioni dei veicoli.
Allegato 33 all'Accordo del 30/12/2020
MODELLO DI DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE DI SERVIZI INTERNAZIONALI REGOLARI E DI SERVIZI INTERNAZIONALI REGOLARI SPECIALIZZATI
(Carta bianca – DIN A4)
(Da redigere nella lingua, nelle lingue o in una delle lingue ufficiali della parte presso cui viene effettuata la domanda)
MODULO DI DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE O DI RINNOVO DI AUTORIZZAZIONE DI UN SERVIZIO INTERNAZIONALE REGOLARE O DI UN SERVIZIO INTERNAZIONALE REGOLARE SPECIALIZZATO(1)
Servizio regolare â–¡
Servizio regolare specializzato â–¡
Rinnovo dell'autorizzazione di un servizio â–¡
Modifica delle condizioni di autorizzazione di un servizio â–¡
effettuato con autobus tra le parti conformemente all'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra,
………………………………………………………………………………………………………
(Autorità competente per l'autorizzazione)
1. Cognome e nome o denominazione commerciale dell'operatore richiedente; in caso di domanda effettuata da un gruppo di operatori o da un partenariato, il nome dell'operatore incaricato dagli altri operatori ai fini della presentazione della domanda:
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
2. Servizi effettuati(1)
da un operatore â–¡
da un gruppo di operatori â–¡
da un partenariato â–¡ da un subappaltatore â–¡
3. Nomi e indirizzi dell'operatore o, in caso di un gruppo di operatori o di un partenariato, nomi di tutti gli operatori del gruppo o del partenariato; indicare inoltre tutti i nomi dei subappaltatori(2)
3.1 ………………………………………………………… tel. ……………………………………
3.2 ………………………………………………………… tel. ……………………………………
3.3 ………………………………………………………… tel. ……………………………………
3.4 ………………………………………………………… tel. ……………………………………
(1) Indicare la menzione pertinente.
(2) Se del caso, allegare l'elenco.
____________
(Seconda pagina della domanda di autorizzazione o di rinnovo dell'autorizzazione)
4. Per i servizi regolari specializzati:
4.1 Categoria di passeggeri:(1)
lavoratori â–¡
scolari/studenti â–¡
altro â–¡
5. Durata dell'autorizzazione richiesta o data in cui termina il servizio:
……………………………………………………………………………………………………………
6. Itinerario principale del servizio (sottolineare i punti di imbarco e sbarco di passeggeri, completi di indirizzo):(2)
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
7. Periodo di attività:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
8. Frequenza (giornaliera, settimanale ecc.):
……………………………………………………………………………………………………………
9. Tariffe ……………………………………… Allegato accluso.
10. Allegare un piano di guida che permetta di verificare il rispetto della normativa internazionale riguardante i periodi di guida e i periodi di riposo.
11. Numero delle autorizzazioni o delle copie certificate conformi delle autorizzazioni richieste:(3)
……………………………………………………………………………………………………………
12. Eventuali indicazioni complementari:
……………………………………………………………………………………………………………
(Luogo e data)
……………………………………………………………………………………………………………
(Firma del richiedente)
……………………………………………………………………………………………………………
Si richiama l'attenzione del richiedente sul fatto che, siccome l'autorizzazione o la relativa copia certificata conforme deve trovarsi a bordo del veicolo, il numero delle autorizzazioni o delle copie certificate conformi in possesso del richiedente, rilasciate dall'autorità competente per l'autorizzazione, deve corrispondere al numero dei veicoli necessari per effettuare il servizio richiesto nello stesso momento.
Avvertenza importante
Alla domanda occorre allegare in particolare quanto segue:
a) gli orari, comprensivi dei tempi previsti per i controlli all'attraversamento delle frontiere;
b) una copia certificata conforme della licenza o delle licenze dell'operatore o degli operatori per il trasporto internazionale di viaggiatori su strada effettuato in conformità alla legislazione nazionale o dell'Unione;
c) una carta, in scala adeguata, nella quale siano indicati l'itinerario e le fermate effettuate per l'imbarco o lo sbarco di viaggiatori;
d) un piano di guida che permetta di controllare l'osservanza della normativa internazionale relativa ai periodi di guida e ai periodi di riposo;
e) qualsiasi opportuna informazione sui terminal degli autobus.
(1) Indicare la menzione pertinente.
(2) L'autorità competente per l'autorizzazione può richiedere un elenco completo dei punti di imbarco e sbarco di viaggiatori, completi di indirizzo, da allegare separatamente al presente modulo di domanda.
(3) Compilare a seconda dei casi.
Allegato 34 all'Accordo del 30/12/2020
MODELLO DI FOGLIO DI VIAGGIO PER I SERVIZI OCCASIONALI
FOGLIO DI VIAGGIO n. …………… del LIBRETTO n. ……………
(colore Pantone 358 (verde chiaro) o il colore più vicino possibile a questo colore, formato DIN A4, carta non patinata)
SERVIZI OCCASIONALI CON CABOTAGGIO E SERVIZI OCCASIONALI CON TRANSITO
(ciascuna rubrica può essere completata, se necessario, su un foglio separato)