Circolare - 05/07/2023 - Prot. n. 20483 - Accordo Italia-Turchia
OGGETTO: Turchia. Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Turchia sul reciproco riconoscimento delle patenti di guida ai fini della conversione, firmato il 05 luglio 2022.
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
DIPARTIMENTO PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE
DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE, PER I SERVIZI AI CITTADINI
E ALLE IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE
IL DIRETTORE GENERALE
1 - Entrata in vigore dell’Accordo
Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, con la nota prot.MAE00907152023-05-24 del 24.05.2023, ha comunicato alla scrivente Direzione, che l’ Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Turchia sul reciproco riconoscimento delle patenti di guida ai fini della conversione - firmato ad Ankara il 05 luglio 2022 - entrerà in vigore il 18 luglio 2023.
L’Accordo ha durata di cinque anni e cesserà di produrre i suoi effetti il 18 luglio 2028.
Pertanto, dalla predetta data del 18 luglio 2023, gli Uffici della Motorizzazione Civile (UMC) accetteranno e valuteranno le richieste di conversione di patenti di guida turche nel rispetto delle disposizioni dell’Accordo in oggetto (nonché dei relativi allegati), che abrogano e sostituiscono quelle contenute nella Circolare n.13 prot.487/4639 del 10.02.1994.
Si allegano, quindi, alla presente:
- il testo del suddetto Accordo (anche nella versione inglese e turca);
- l’allegato recante la “Disciplina del trasferimento di dati personali tra le Autorità competenti di cui all’Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Turchia sul reciproco riconoscimento delle patenti di guida ai fini della conversione”, che è giuridicamente vincolante al pari dell’Accordo stesso (cfr. articolo 12 - paragrafo 2 - dell’Accordo).
2 - Allegati tecnici all’Accordo. Successiva comunicazione recante istruzioni operative
Oltre al predetto allegato recante la “Disciplina del trasferimento di dati personali tra le Autorità competenti di cui all’Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Turchia sul reciproco riconoscimento delle patenti di guida ai fini della conversione” l’Accordo prevede ulteriori allegati tecnici (tutti individuati all’articolo 6, paragrafo 3) necessari per le operazioni di conversione che dovranno essere svolte presso gli Uffici della Motorizzazione Civile (UMC). Tali allegati saranno trasmessi agli UMC e DGT, (nonché alle forze dell’ordine in indirizzo) con successiva comunicazione recante istruzioni operative.
Con l’occasione si richiama anche il contenuto della circolare prot. 17294 del 03.07.2013, per cui la descrizione nonché le immagini dei modelli delle patenti di guida allegati all’Accordo devono essere visionati esclusivamente dagli operatori degli UMC, nonché dalle forze dell’ordine.
Per completezza, si indicano di seguito gli allegati tecnici che saranno oggetto di successiva comunicazione:
- le Tabelle di equipollenza, che individuano l’equivalenza tra le categorie di patenti rilasciate nelle due Parti;
- l’elenco denominato Modelli di patenti di guida, che identifica i modelli di patenti di guida rilasciate in Italia e in Turchia, da ritenere validi ai fini della conversione. All’elenco sono annesse le immagini dei modelli in esso individuati.
Si evidenzia che ai fini della conversione in Italia potranno essere quindi ritenute valide ai fini della conversione le patenti turche redatte sull’unico modello turco (rilasciato dal 01.01.2016) individuato nell’elenco in questione, in conformità a quanto indicato al paragrafo 2 dell’articolo 6.
- il modello su cui deve essere redatto il Certificato previsto dall’articolo 8.
Si evidenzia che tale Certificato dovrà essere rilasciato dalla Rappresentanza diplomatica turca e sempre presentato -unitamente alla documentazione di rito - dal titolare della patente turca che richiede la conversione in Italia, in conformità a quanto indicato al paragrafo 3 dell’articolo 8.
3 - Indicazioni di maggior rilievo, per lo svolgimento delle procedure di conversioni da parte degli UMC, con riferimento ai singoli articoli dell’Accordo.
Si evidenziano alcuni dei principali aspetti contenuti nel testo dell’Accordo utili per lo svolgimento delle conversioni delle patenti di guida turche da parte degli UMC, che dovranno comunque avere come riferimento il testo completo dell’Accordo medesimo.
Applicazione dell’articolo 1
La patente di guida turca, per essere considerata valida ai fini della conversione, deve essere in corso di validità.
Il titolare della patente di guida turca, per richiederne la conversione, deve avere acquisito la residenza anagrafica in Italia.
Applicazione dell’articolo 4
Il titolare di patente di guida turca:
- può richiederne la conversione solo nel caso sia residente in Italia da meno di sei (6) anni al momento della presentazione dell’istanza di conversione. Se il titolare ha acquisito la residenza in territorio italiano da più di sei anni l’Accordo non si applica, conseguentemente l’UMC non può accettare la richiesta di conversione;
- deve presentare agli (UMC) -tra la documentazione di rito, come di prassi- la certificazione medica prevista per attestare il possesso dei requisiti psicofisici per la categoria richiesta;
- per presentare la domanda di conversione, deve aver compiuto l’età prevista dalla normativa italiana per il rilascio della categoria richiesta;
Applicazione dell’articolo 5
Si rileva che non è possibile accettare richieste di conversione di patenti di guida turche:
- conseguite dopo l’acquisizione della residenza in Italia;
- ottenute a loro volta per conversione di una patente estera non convertibile in Italia.
Applicazione dell’articolo 7
Si ricorda che il ritiro della patente turca al titolare, può essere effettuato solo al momento della consegna di quella italiana emessa per conversione.
La patente turca deve essere restituita alle Rappresentanze diplomatiche turche. Si raccomanda a codesti UMC di indicare nella nota di trasmissione:
- che la restituzione è effettuata per avvenuta conversione, possibilmente citando l’art. 7 dell’Accordo;
- il proprio indirizzo di posta elettronica. Ciò per agevolare eventuali comunicazioni dovute da parte dell’autorità turca ricevente, nel caso debba segnalare anomalie riscontrate relative alla patene turca, in osservanza all’articolo 9.
Applicazione dell’articolo 8
Gli UMC dovranno sempre richiedere all’interessato (o suo delegato) di presentare -oltre alla documentazione di rito prevista per la domanda di conversione- anche:
- la traduzione ufficiale della patente di guida turca;
- il Certificato rilasciato dalle Rappresentanze diplomatiche- consolari turche; lo stesso è redatto sullo specifico modello che è presente tra gli allegati tecnici che verranno trasmessi con la successiva comunicazione recante istruzioni operative, come già rappresentato.
In proposito, la competente autorità turca ha reso noto -tramite il MAECI (comunicazione del MAECI prot.MAE01137912023-06-28 del 28 giugno 2023)- che: “il rilascio del "certificato" previsto dal paragrafo 3 dell'articolo 8 dell'Accordo non è soggetto a vincoli di competenza territoriale e che, pertanto, i certificati rilasciati dall'Ambasciata della Repubblica di Turchia a Roma o dal Consolato Generale di Milano si applicano a tutto il territorio italiano”.
Ne consegue che tutti gli UMC potranno accettare detto Certificato sia se rilasciato dalla Rappresentanza diplomatica turca con sede a Roma oppure a Milano, senza distinzione.
Il paragrafo 1 dell’articolo 8 prevede che gli UMC possono comunque chiedere specifiche informazioni alle Rappresentanze diplomatiche turche, ove sorgano dubbi circa la validità, l’autenticità della patente di guida di cui è richiesta alla conversione oppure circa i dati in essa riportati.
Si fa presente che i recapiti delle Rappresentanze diplomatiche turche, a cui codesti UMC potranno fare riferimento per l’applicazione di tutte le procedure previste nell’Accordo, verranno indicati nella successiva comunicazione recante istruzioni operative.
4 - Informativa sul trattamento dati personali
Considerato che gli Accordi sul reciproco riconoscimento delle patenti di guida rientrano nell’ambito di applicazione del RGPD(UE) 2016/679 e che la Turchia non è destinataria di una decisione di adeguatezza da parte della Commissione UE, l’Accordo è stato integrato con l’allegato recante la Disciplina del trasferimento di dati personali tra le Autorità competi, individuato all’articolo 12.
Per l’applicazione del suddetto articolo 12 ed in osservanza delle indicazioni fornite dalla Responsabile per la Protezione dei Dati Personali di questo MIT, con la presente Circolare si trasmettono:
- l’ informativa sul trattamento dei dati personali, per l’applicazione dell’Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Turchia sul reciproco riconoscimento delle patenti di guida ai fini della conversione, firmato il 05 luglio 2022, (di seguito informativa),
- l’autorizzazione al trattamento dei dati personali, comprensiva della presa visione dell’informativa suddetta, (di seguito autorizzazione).
Detta autorizzazione dovrà essere sottoscritta dal titolare della patente di guida da convertire e acquisita dall’UMC che procede alla conversione.
La scansione della citata autorizzazione dovrà essere allegata alla richiesta d’informazioni che l’UMC inoltrerà nell’eventualità di dubbi sulla patente di guida turca da convertire, in osservanza dell’articolo 8 dell’Accordo.
L’informativa e l’autorizzazione sono pubblicate sul sito istituzionale unitamente alla presente circolare.
Come di prassi, si trasmette l’elenco degli Stati che rilasciano patenti di guida convertibili in Italia, opportunamente aggiornato. Codesti UMC e DGT aggiorneranno conseguentemente i propri siti istituzionali.
Ing. Pasquale D’Anzi