Circolare Ministero dell'Interno - 09/08/2023 - Prot. n. 25329 - Tachigrafo digitale
OGGETTO: Tachigrafo digitale - Inserimento paese d'inizio e fine attività.
Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE
COMUNICAZIONI E PER I RE PARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO
Servizio Polizia Stradale
Roma, 9 agosto 2023
OGGETTO: Tachigrafo digitale - Inserimento paese d'inizio e fine attività.
Si fa riferimento alla nota del 31 luglio 2023 di codesta Associazione con la quale è stato richiesto un chiarimento sull'applicazione dell'art. 34 paragrafo 7 del Reg. (UE) 165/2014, relativamente all'inserimento della sigla di nazione all'inizio e alla fine del periodo di guida giornaliero.
La norma(1) prevede due modalità di inserimento:
- per i tachigrafi analogici, attraverso l'apposizione della sigla della nazione a penna sul disco tachigrafico;
- per i tachigrafi digitali, attraverso l'apposito menù, specifico per ogni modello e marca.
Le modifiche apportate dal Reg. (UE) 1054/2020 del 15 luglio 2020(2), che hanno integrato il contenuto della norma, hanno inoltre previsto che il conducente inserisca il simbolo dello Stato membro, successivamente all'attraversamento della frontiera, effettuando la prima sosta utile il più vicino possibile alla stessa(3).
I tachigrafi di seconda generazione, in presenza del segnale satellitare(4), oltre alle coordinate di posizione del veicolo ad inizio e fine attività, le registrano anche ogni 3 ore di guida. I dati di localizzazione registrati sul tachigrafo sono visualizzabili attraverso la stampa delle attività giornaliere.
Ciò premesso, in considerazione del tenore letterale della norma che continua a prevedere l'inserimento della nazione di inizio e fine attività, per agevolare la verifica del rispetto della normativa, è ragionevole ritenere che, l'obbligo in argomento debba essere rispettato anche se in veicolo circola solamente in Italia.
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
Mastrapasqua
(1) Prevista dall'art. 34 del Reg.to (UE) 165/2014 del 4 febbraio 2014.
(2) Che hanno modificato l'art 34 del reg. (UE) 165/2014.
(3) Qualora si trovi ad attraversare la frontiera tra due stati membri via nave o convoglio ferroviario il simbolo della nazione andrà inserito nel porto o della stazione di arrivo del paese membro.
(4) Questa nuova funzionalità permetterebbe di individuare il luogo di partenza e il luogo di arrivo del veicolo facendo venire meno la necessità di dover inserire manualmente il simbolo della nazione ad inizio e fine attività come con i tachigrafi di prima generazione.
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